Ricorso n. 01 del 3 gennaio 2018 (del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 3 gennaio 2018 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 5 del 2018-01-31)
Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. …), in persona del Presidente pro tempore, ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. …) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax…,pec …; nei confronti della Regione Lombardia (c.f. …), con sede in Milano, piazza Citta' di Lombardia n. 1, in persona del presidente pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 24 del 2017, recante «Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta».
La legge della Regione Lombardia n. 24 del 2017, recante «Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta» presenta profili d'illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 6, comma 3, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione; essa viene quindi impugnata dinanzi a codesta Corte con il presente ricorso, rilevando quanto segue.
L'art. 6, comma 3, della citata legge regionale n. 24 del 2017, prevede che «La Regione promuove azioni coordinate tra istituzioni, soggetti non profit, associazioni, istituzioni scolastiche e formative per favorire la cooperazione attiva tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale ed altri organismi, allo scopo di intensificare l'attivita' di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuibili a qualsiasi organizzazione terroristica».
Tale norma regionale che, con formulazione generica e poco chiara, prevede la promozione da parte della Regione di non meglio specificate azioni coordinate tra istituzioni per favorire la cooperazione tra la categoria professionale degli interpreti e traduttori e le forze di polizia locale al fine di intensificare l'attivita' di prevenzione nei confronti dei soggetti ritenuti vicini al mondo dell'estremismo e della radicalizzazione attribuiti a qualsiasi organizzazione terroristica, presenta profili di incostituzionalita'.
Essa infatti, riferendosi ad attivita' di prevenzione del terrorismo, ed individuando quale soggetto destinatario di tale attivita' «le forze di polizia locale», invade la sfera dell'ordine e della sicurezza pubblica nel cui ambito si colloca l'attivita' di prevenzione del terrorismo. Pertanto la norma regionale in esame viola l'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che, attribuendo alla competenza esclusiva statale le materie «ordine pubblico e sicurezza», riserva l'attivita' di prevenzione del terrorismo alle Forze di polizia.
In proposito la Corte costituzionale, con sentenza del 23 febbraio 2012, n. 35, ha precisato che «La promozione della legalita', in quanto tesa alla diffusione dei valori di civilta' e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non e' attribuzione monopolistica, ne' puo' divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: e' tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenza propria della Regione, per esempio nell'ambito dell'organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, ne', in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati...».
In senso analogo si veda inoltre Corte costituzionale, sentenza n. 63 del 2016: «Tra gli interessi costituzionali da tenere in adeguata considerazione nel modulare la tutela della liberta' di culto vi rientrano anche quelli relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza, il cui perseguimento e' affidato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., in via esclusiva allo Stato, mentre le Regioni possono cooperare a tal fine solo mediante misure ricomprese nelle proprie attribuzioni (ex plurimis, sentenza n. 35 del 2012)»; e' palese l'applicabilita', nella presente fattispecie, dei principi enunciati con la citata decisione, laddove ritiene che il perseguimento degli interessi costituzionali relativi alla sicurezza, all'ordine pubblico e alla pacifica convivenza e' affidato dall'art. 117, secondo comma, lettera h), in via esclusiva allo Stato. Anche nel presente caso, infatti, come in quello oggetto della sentenza n. 63/16, «le disposizioni censurate, considerate nella loro ratio e nel loro contenuto essenziale (sentenze n. 118, n. 35 e n. 34 del 2012), perseguono evidenti finalita' di ordine pubblico e sicurezza».
P.Q.M.
Si conclude, pertanto, affinche' sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale nei sensi sopra esposti dell'art. 6, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 24 del 2017, recante «Interventi regionali di aiuto e assistenza alle vittime del terrorismo e di informazione, formazione e ricerca per conoscere e prevenire i processi di radicalizzazione violenta», per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
Roma, 28 dicembre 2017
L'Avvocato dello Stato: De Giovanni