Ricorso n. 1 del 4 gennaio 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 gennaio 2008 , n. 1
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 4 gennaio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 8 del 13-2-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente pro tempore della Giunta regionale, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale 25 ottobre 2007, n. 35, pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Abruzzo n. 60 del 31 ottobre 2007, recante il titolo «Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria», per violazione degli articoli 3, 117 e 120 della Costituzione. La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri nella riunione dell'11 dicembre 2007 (come da estratto del verbale e relazione del Ministro proponente, che si allegano). La legge regionale in esame che, al fine di migliorare la sicurezza nei trasporti stradali, prevede l'obbligo per alcune categorie di conducenti di autoveicoli di sottoporsi a specifici esami medici, eccede dalle competenze legislative regionali, presentando evidenti, macroscopici profili di illegittimita' costituzionale all'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16. Le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 1 e le altre disposizioni ad esse connesse (commi 1, 2, 3, 10, 11 e 16), nello stabilire che i conducenti di autoveicoli per il trasporto merci di peso superiore ai trentacinque quintali, residenti nella Regione Abruzzo, debbano sottoporsi all'esame del sonno (polisonnografia) ed esibire alle forze dell'ordine preposte ai controlli stradali il referto medico attestante l'esito favorevole di tale esame, che costituisce altresi' autorizzazione alla prosecuzione dell'attivita' di conducente di tali autoveicoli per la durata di un anno, e nel prevedere inoltre che tale autorizzazione possa essere rinnovata ogni anno, a seguito di un nuovo esame medico, solo qualora il primo esame (da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008) abbia dato esito favorevole, sono costituzionalmente illegittime sotto vari aspetti: a) eccedono dalla competenza legislativa concorrente della regione in materia di «tutela della salute», contrastando con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione, in quanto incidono direttamente sul merito di scelte proprie dell'arte medica, in assenza - o in difformita' - da determinazioni assunte a livello nazionale. In particolare, sempre relativamente all'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15, sulla base delle informazioni aggiornate e metodologicamente validate dalla letteratura medica, nazionale ed internazionale, l'effettuazione del solo esame polisonnografico, non previsto a livello statale, non e' sufficiente ad attestare una correlazione certa tra eventuali alterazioni da esso rilevate e i colpi di sonno. Cio' nonostante il lavoratore che non ottenga esito favorevole da tale esame, reso obbligatorio dalla legge regionale in esame, potrebbe addirittura perdere il posto di lavoro, non potendo piu' esercitare l'attivita' di conducente. L'effettuazione di tale esame non e' pertanto prevista nella legislazione nazionale quale presupposto necessario per la conduzione di autoveicoli. Le disposizioni della legge regionale de qua sono pertanto da ritenersi illegittime laddove prescindono dai principi fondamentali rinvenibili nel sistema della legislazione statale vigente, presentandosi invece come una scelta legislativa autonoma, non fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da parte degli organismi competenti, ma dichiaratamente tesa a scopi cautelativi, in attesa di futuri accertamenti che dovrebbero essere compiuti dall'Autorita' sanitaria nazionale. Codesta ecc.ma Corte costituzionale (con le sentenze nn. 282 del 2002 e 338 del 2003) ha gia' avuto modo di stabilire che interventi legislativi volti ad incidere su scelte proprie dell'arte medica «non sono ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalita' politica, e non prevedano l'elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi - di norma nazionali o sovranazionali - a cio' deputati, dato l'essenziale rilievo che, a questi fini, rivestono gli organi tecnico-scientifici». Sempre codesta ecc.ma Corte aggiunge che sono proprio tali determinazioni assunte a livello nazionale che, garantendo condizioni di fondamentale uguaglianza su tutto il territorio nazionale, evitano che si introduca una disciplina differenziata, sul punto, per una singola regione. b) Le disposizioni di cui sopra eccedono dalla competenza legislativa concorrente della regione in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», violando l'art. 117, terzo comma Cost., in quanto il d.lgs. n. 624 del 1994, che costituisce la normativa statale di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali in tale materia, non ricomprende tale esame medico tra le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. E indubbio, infatti, che la previsione dell'esame polisonnografico debba considerarsi ricompreso tra i principi fondamentali della materia, di competenza esclusiva statale, e non spetta pertanto alle singole regioni il suo inserimento nell'ordinamento. c) Le disposizioni regionali all'esame, costituendo un ostacolo all'attivita' lavorativa degli autotrasportatori, che perderebbero la possibilita' di lavorare in caso di esito negativo dell'esame, violano l'art. 120, primo comma, Cost., secondo il quale le regioni non possono «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, ne' limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale». d) Le predette disposizioni, inoltre, contrastano con l'art. 117, primo comma, Cost., nella parte in cui prevede che la potesta' legislativa sia esercitata dalle regioni nel rispetto della Costituzione nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Tra i vincoli comunitari vanno ricomprese le previsioni di cui agli artt. 49 e 50 del Trattato CE, che sanciscono il principio della libera prestazione dei servizi all'interno della Comunita' nonche' gli articoli da 70 a 80 dello stesso Trattato che enunciano le politiche della Comunita' in materia di «Trasporti», prevedendo in particolare (art. 71) che sia il Consiglio europeo a stabilire «le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti» e che «le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti e la cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di vita e l'occupazione in talune regioni, sono stabilite dal Consiglio, che delibera all'unanimita». e) Infine, dette disposizioni contrastano con gli artt. 80 e ss. del Trattato CE, che enunciano il principio di libera concorrenza. Dette disposizioni regionali, infatti, attribuendo alle aziende di trasporto abruzzesi il costo degli esami polisonnografici, pongono le aziende stesse in posizione di svantaggio rispetto alle altre aziende di trasporto, determinando un ostacolo alla concorrenza, in quanto sulle aziende regionali di trasporto si carica un costo che non grava sulle altre, in aperta violazione dell'articolo 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione, configurando una evidente, macroscopica discriminazione, in palese violazione anche dell'articolo 3 della Costituzione, tra i lavoratori residenti e quelli non residenti nella Regione Abruzzo, non sottoposti al medesimo obbligo pur percorrendo la medesima rete viaria regionale.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13 , 14, 15 e 16 della legge regionale della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007; con ogni consequenziale statuizione. Roma, addi' 17 dicembre 2007 L'Avvocato dello Stato: Raffaele Tamiozzo