RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 gennaio 2008 , n. 1
  Ricorso  per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  4  gennaio  2008  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)
 
(GU n. 8 del 13-2-2008) 

  
Ricorso  del  Presidente  del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale dello Stato, presso i cui
uffici, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato; Contro
la  Regione  Abruzzo,  in  persona  del  Presidente pro tempore della
Giunta   regionale,   per   la   declaratoria   della  illegittimita'
costituzionale  in  parte  qua della legge regionale 25 ottobre 2007,
n. 35,  pubblicata nel Bollettino ufficiale Regione Abruzzo n. 60 del
31  ottobre  2007,  recante  il  titolo  «Disposizioni  in materia di
programmazione   e   prevenzione  sanitaria»,  per  violazione  degli
articoli 3, 117 e 120 della Costituzione.
La  presentazione  del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio
dei  ministri  nella riunione dell'11 dicembre 2007 (come da estratto
del verbale e relazione del Ministro proponente, che si allegano).
La  legge  regionale in esame che, al fine di migliorare la sicurezza
nei  trasporti  stradali,  prevede  l'obbligo per alcune categorie di
conducenti  di  autoveicoli  di  sottoporsi a specifici esami medici,
eccede  dalle competenze legislative regionali, presentando evidenti,
macroscopici profili di illegittimita' costituzionale all'articolo 1,
commi 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15 e 16.
Le  disposizioni  di  cui  ai commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15
dell'articolo 1 e le altre disposizioni ad esse connesse (commi 1, 2,
3,  10, 11 e 16), nello stabilire che i conducenti di autoveicoli per
il  trasporto  merci  di  peso  superiore  ai  trentacinque quintali,
residenti  nella  Regione  Abruzzo,  debbano sottoporsi all'esame del
sonno (polisonnografia) ed esibire alle forze dell'ordine preposte ai
controlli stradali il referto medico attestante l'esito favorevole di
tale esame, che costituisce altresi' autorizzazione alla prosecuzione
dell'attivita'  di conducente di tali autoveicoli per la durata di un
anno,  e  nel  prevedere inoltre che tale autorizzazione possa essere
rinnovata ogni anno, a seguito di un nuovo esame medico, solo qualora
il  primo  esame  (da eseguirsi entro il 31 dicembre 2008) abbia dato
esito  favorevole,  sono  costituzionalmente  illegittime  sotto vari
aspetti:
     a)  eccedono  dalla  competenza  legislativa  concorrente  della
regione  in materia di «tutela della salute», contrastando con l'art.
117, terzo comma, della Costituzione, in quanto incidono direttamente
sul  merito  di  scelte  proprie  dell'arte medica, in assenza - o in
difformita' - da determinazioni assunte a livello nazionale.
In  particolare,  sempre relativamente all'articolo 1, commi 5, 6, 7,
8,  9,  13,  14  e  15,  sulla  base  delle informazioni aggiornate e
metodologicamente  validate  dalla  letteratura  medica, nazionale ed
internazionale,  l'effettuazione del solo esame polisonnografico, non
previsto  a  livello  statale,  non  e'  sufficiente ad attestare una
correlazione  certa  tra  eventuali  alterazioni da esso rilevate e i
colpi di sonno.
Cio'  nonostante  il  lavoratore  che non ottenga esito favorevole da
tale  esame,  reso  obbligatorio  dalla  legge  regionale  in  esame,
potrebbe  addirittura  perdere  il  posto di lavoro, non potendo piu'
esercitare l'attivita' di conducente.
L'effettuazione   di  tale  esame  non  e'  pertanto  prevista  nella
legislazione nazionale quale presupposto necessario per la conduzione
di autoveicoli.
Le  disposizioni  della  legge  regionale  de  qua  sono  pertanto da
ritenersi  illegittime  laddove prescindono dai principi fondamentali
rinvenibili   nel   sistema   della   legislazione  statale  vigente,
presentandosi  invece  come  una  scelta  legislativa  autonoma,  non
fondata su specifiche acquisizioni tecnico-scientifiche verificate da
parte  degli  organismi  competenti,  ma dichiaratamente tesa a scopi
cautelativi,  in  attesa di futuri accertamenti che dovrebbero essere
compiuti dall'Autorita' sanitaria nazionale.
Codesta ecc.ma Corte costituzionale (con le sentenze nn. 282 del 2002
e  338  del  2003)  ha  gia'  avuto  modo di stabilire che interventi
legislativi volti ad incidere su scelte proprie dell'arte medica «non
sono  ammissibili ove nascano da pure valutazioni di discrezionalita'
politica,  e  non prevedano l'elaborazione di indirizzi fondati sulla
verifica  dello  stato delle conoscenze scientifiche e delle evidenze
sperimentali  acquisite,  tramite  istituzioni e organismi - di norma
nazionali  o  sovranazionali -  a  cio'  deputati,  dato l'essenziale
rilievo    che,    a    questi    fini,    rivestono    gli    organi
tecnico-scientifici».
Sempre   codesta   ecc.ma   Corte  aggiunge  che  sono  proprio  tali
determinazioni assunte a livello nazionale che, garantendo condizioni
di fondamentale uguaglianza su tutto il territorio nazionale, evitano
che  si  introduca  una  disciplina differenziata, sul punto, per una
singola regione.
     b)  Le  disposizioni  di  cui  sopra  eccedono  dalla competenza
legislativa  concorrente  della  regione  in  materia  di  «tutela  e
sicurezza  del  lavoro»,  violando  l'art. 117, terzo comma Cost., in
quanto  il  d.lgs.  n. 624  del  1994,  che  costituisce la normativa
statale di riferimento per l'individuazione dei principi fondamentali
in  tale materia, non ricomprende tale esame medico tra le misure per
la  tutela  della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il
lavoro.
E indubbio,  infatti,  che  la previsione dell'esame polisonnografico
debba  considerarsi  ricompreso  tra  i  principi  fondamentali della
materia,  di competenza esclusiva statale, e non spetta pertanto alle
singole regioni il suo inserimento nell'ordinamento.
     c)  Le disposizioni regionali all'esame, costituendo un ostacolo
all'attivita' lavorativa degli autotrasportatori, che perderebbero la
possibilita'  di  lavorare  in  caso  di  esito  negativo dell'esame,
violano  l'art.  120, primo comma, Cost., secondo il quale le regioni
non  possono «adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo
la libera circolazione delle persone e delle cose tra le regioni, ne'
limitare  l'esercizio  del  diritto  al lavoro in qualunque parte del
territorio nazionale».
     d)  Le  predette  disposizioni,  inoltre, contrastano con l'art.
117,  primo  comma, Cost., nella parte in cui prevede che la potesta'
legislativa   sia   esercitata   dalle  regioni  nel  rispetto  della
Costituzione   nonche'   dei   vincoli   derivanti   dall'ordinamento
comunitario.  Tra i vincoli comunitari vanno ricomprese le previsioni
di  cui  agli  artt.  49  e  50  del  Trattato  CE, che sanciscono il
principio  della  libera  prestazione  dei  servizi all'interno della
Comunita'  nonche'  gli articoli da 70 a 80 dello stesso Trattato che
enunciano  le  politiche  della  Comunita' in materia di «Trasporti»,
prevedendo  in  particolare  (art. 71) che sia il Consiglio europeo a
stabilire  «le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti» e
che  «le disposizioni riguardanti i principi del regime dei trasporti
e  la  cui applicazione potrebbe gravemente pregiudicare il tenore di
vita e l'occupazione in talune regioni, sono stabilite dal Consiglio,
che delibera all'unanimita».
     e) Infine, dette disposizioni contrastano con gli artt. 80 e ss.
del  Trattato  CE,  che enunciano il principio di libera concorrenza.
Dette  disposizioni  regionali,  infatti, attribuendo alle aziende di
trasporto abruzzesi il costo degli esami polisonnografici, pongono le
aziende stesse in posizione di svantaggio rispetto alle altre aziende
di  trasporto,  determinando  un ostacolo alla concorrenza, in quanto
sulle aziende regionali di trasporto si carica un costo che non grava
sulle  altre,  in aperta violazione dell'articolo 117, secondo comma,
lett. e), della Costituzione, configurando una evidente, macroscopica
discriminazione,  in  palese  violazione  anche dell'articolo 3 della
Costituzione, tra i lavoratori residenti e quelli non residenti nella
Regione  Abruzzo,  non sottoposti al medesimo obbligo pur percorrendo
la medesima rete viaria regionale.

        
      
                              P. Q. M.
Si   chiede   che   sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'articolo  1,  commi  5,  6,  7, 8, 9, 11, 13 , 14, 15 e 16 della
legge  regionale della Regione Abruzzo n. 35 del 25 ottobre 2007; con
ogni consequenziale statuizione.
     Roma, addi' 17 dicembre 2007
              L'Avvocato dello Stato: Raffaele Tamiozzo

       

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