RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 Gennaio 2005 - 5 Gennaio 2005 , n. 1

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 gennaio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 6 del 9-2-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, per la
dichiarazione della illegittimita' costituzionale della legge
provinciale n. 7 del 19 ottobre 2004, pubblicata nel B.U.R. 44/I-II
del 2 novembre 2004, recante «disposizioni per la valorizzazione del
servizio civile volontario in Provincia autonoma di Bolzano», giusta
delibera del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2004, con riguardo
agli art. 2, 6, 7, 11, 14 di detta legge.
Con la legge in epigrafe la Provincia autonoma di Bolzano con
l'intento di valorizzare e promuovere il servizio civile volontario
sul proprio territorio e incentivare nuovi settori di intervento
sociale, si rivolge sia ai giovani sia a tutti coloro che hanno gia'
acquisito una certa esperienza nel campo della solidarieta',
definendo tempi, benefici fiscali e forme di organizzazione del
servizio.
In particolare dopo aver ricompreso nel servizio civile
provinciale sia il servizio civile volontario prestato dai giovani ai
sensi della legge n. 64/2001, che e' riconducibile al dovere di
difesa della patria, sia il servizio civile svolto da adulti ed
anziani, quale servizio sociale che ogni regione o provincia autonoma
puo' istituire e disciplinare nell'ambito delle proprie competenze,
tuttavia in tutto il testo normativo stabilisce eguale disciplina per
entrambi i tipi di servizio civile, senza attenersi, per il servizio
civile prestato in sede provinciale ai sensi della legge n. 64/2001,
a tutta la normativa statale che lo regolamenta, incidendo in tal
modo nella materia «difesa della patria» riservata allo Stato
dall'art. 117 secondo comma, lettera d) ed in tal modo eccedendo
dalle proprie competenze statutarie provinciali (art. 8 e 9 dello
statuto di autonomia, d.P.R. n. 670/1992), in violazione della
normativa costituzionale.
Ancora una volta, dunque, si propone all'attenzione di codesta
Corte la considerazione secondo la quale il servizio civile nazionale
va inteso «quale modalita' operativa concorrente ed alternativa alla
difesa dello Stato, con mezzi ed attivita' non militari» (art. 1,
comma 1, d.lgs. n. 77/2002). Esso trova fondamento nell'art. 52 della
Costituzione, e' e resta di prerogativa statale: e' infatti di
interesse esclusivo dello Stato, unitario ed indivisibile, la difesa
dell'integrita' territoriale, dell'indipendenza e della sua
sopravvivenza (Corte cost. n. 256/1989). Il servizio civile persegue
le medesime finalita' del servizio militare, in quanto concede la
possibilita' di perseguire con altre prestazioni personali di portata
equivalente adempimenti di doveri di solidarieta' e di progresso
materiale e spirituale della societa'. Il dovere di difendere la
patria chiama quindi i soggetti ad agire non solo per imposizione, ma
anche per libera e spontanea espressione di solidarieta': in questo
contesto il servizio civile tende a proporsi, come ha messo bene in
luce anche codesta Corte, quale «forma spontanea di adempimento del
dovere costituzionale di difesa della patria» (sent. n. 288/2004).
Ed e' proprio nel dovere di difesa della patria, di cui il
servizio civile costituisce una forma di adempimento volontario, che
si ispira tutta la recente legislazione in materia, in particolare la
legge n. 64/2001 e il successivo d.lgs. n. 77/2002, finalizzata non
solo a contrastare e prevenire una aggressione esterna, ma anche a
potenziare attivita' di impegno sociale non armato, in ossequio alla
riserva di competenza che la Costituzione attribuisce allo Stato per
disciplinare in modo unitario tutto il servizio civile nazionale.
Giova ricordare, come sopra accennato, che la riserva a favore
dello Stato della legislazione in materia di servizio civile trova il
proprio titolo di legittimazione nell'art. 117, secondo comma,
lettera d) della Costituzione. Cio' non esclude che «attraverso
strumenti di leale collaborazione» o «comunque di adeguati meccanismi
di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni
amministrative allocate in capo agli organi centrali» sia comunque
attribuita «alle regioni e province autonome, secondo le rispettive
competenze, l'attuazione degli interventi di servizio civile» (Corte
cost. n. 288/2004). Se dunque gli aspetti procedurali e organizzativi
del servizio civile nazionale ricadono sotto la legislazione statale,
del tutto possibile resterebbe tuttavia in capo alle regioni e
province autonome la possibilita' di istituire e disciplinare un
proprio servizio civile regionale o provinciale, che pero' deve
ritenersi del tutto distinto da quello nazionale disciplinato con sue
norme proprie, e che dovrebbe avere natura sostanzialmente diversa
dal servizio civile nazionale, non essendo riconducibile al dovere di
difesa.
La legge provinciale che qui si contesta, proprio in quest'ottica
deve dunque essere sottoposta al vaglio della legittimita'
costituzionale per i seguenti

Motivi

1. - L'art. 2, lett. a) della legge provinciale n. 7/2004 viola
l'art. 117, secondo comma, lett. d) della Costituzione.
Infatti l'articolo citato, nel prevedere una durata del servizio
civile reso ai sensi della legge n. 64/2001, variabile dai 6 ai 12
mesi, si pone in contrasto con la normativa nazionale, laddove
l'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 77/2002 stabilisce indistintamente
per il servizio civile una durata di 12 mesi, demandando ad un
d.P.C.m. l'eventuale previsione di una durata diversa. La normativa
della provincia dunque non si e' limitata a prevedere una eventuale
diversa durata del servizio civile per quello dalla stessa istituito
in via autonoma, ma ha inteso apportare anche delle modifiche nel
campo della disciplina riservata in via esclusiva alla legislazione
statale, determinando dunque una ingiustificata disparita' di
trattamento rispetto a volontari di altre regioni.
2. - L'art. 6, comma 7 della legge provinciale n. 7/2004, viola
l'art. 119, sesto comma in relazione all'art. 117, secondo comma,
lett. e) e terzo comma della Costituzione.
L'art. 6, comma 7, della legge provinciale citata, prevedendo a
favore dei volontari e degli enti di servizio civile generiche
«esenzioni o riduzioni sui tributi locali», non indica se si tratta
di tributi propri e non anche attribuiti dallo Stato, ponendosi in
tal modo in contrasto con il principio dell'autonomia finanziaria e
tributaria dei comuni, e risulta in conflitto con la potesta'
legislativa esclusiva dello Stato in materia di tributi erariali, in
violazione dell'art. 119, sesto comma, in relazione con l'art. 117,
secondo comma, lett. e) e terzo comma della Costituzione, che
demandano allo Stato il coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario nonche' l'individuazione degli spazi riservati
allo Stato e di quelli riservati alle regioni in ordine alla potesta'
impositiva; l'art. 80 del testo unico delle disposizioni statutarie
approvato con d.P.R. n. 670/1972 stabilisce infatti che «le province
hanno competenza legislativa nei limiti stabiliti dall'art. 5
(competenza concorrente) in materia di finanza locale». Pertanto la
norma provinciale risulta eccedente anche dalla competenza statutaria
attribuitale.
3. - L'art. 7, comma 1, lett. b), d), f) della legge provinciale
n. 7/2004 contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett. d) e quarto
comma Costituzione.
L'art. 7, comma 1, alla lettera d) e f) attribuisce alla
provincia le funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza del
servizio civile provinciale, con cio' conferendo alla provincia
stessa funzioni riservate allo Stato dall'art. 2, d.lgs. n. 77/2002,
che in conformita' con le disposizioni costituzionali in materia,
espressamente riserva allo Stato la programmazione, l'indirizzo e il
coordinamento ed il controllo «elaborando direttive e individuando
gli obiettivi degli interventi del servizio civile». Alle province
autonome e' lasciata la cura dell'«attuazione degli interventi del
servizio civile», ma di certo non puo' ritenersi costituzionalmente
corretta la chiara sovrapposizione di competenze operata dalla norma
che si contesta.
La lett. b), che attribuisce alla provincia nell'ambito della
formazione di base dei volontari, la facolta' di stabilire «le
materie e gli aspetti fondamentali da sviluppare in tale contesto
«contrasta con l'art. 11, comma 3, d.lgs. n. 77/2002 che riserva
all'Ufficio Nazionale, sentita la Conferenza Stato-regioni e la
Consulta nazionale, la definizione dei contenuti di base per la
formazione. Codesta stessa Corte costituzionale, nella piu' volte
citata sent. n. 228 del 2004, ha gia' infatti precisato che la
formazione attinente al servizio civile non rientra nella formazione
professionale, riservata alla potesta' legislativa esclusiva delle
regioni e delle province autonome, ma nella «formazione specifica
rivolta a preparare i giovani volontari nell'espletamento del
servizio civile», e come tale spetta allo Stato. Stesse
considerazioni valgono per l'art. 11, comma 1, della citata legge
n. 7/2004, che nello stabilire i criteri di approvazione dei progetti
di servizio civile, contrasta con l'art. 6 del d.lgs. n. 77/2002
secondo il quale con regolamento «sono individuate le caratteristiche
a cui si devono attenere tutti i progetti di servizio civile».
4. - L'art. 14, comma 1, lettera a), b), d) della legge
provinciale n. 7/2004 contrasta con l'art. 117, secondo comma, lett.
d) e quarto comma Costituzione.
La lett. a) che demanda ad un regolamento di esecuzione la
disciplina dei «benefici previsti a favore dei volontari, quali
crediti formativi», contrasta con l'art. 10, comma 2, legge
n. 64/2001, che, in attuazione della norma costituzionale in
epigrafe, attribuisce allo Stato il potere di determinare con
d.P.C.m. i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio
civile (cfr. sent. Corte cost. n. 228/2004, cit.). Infatti, come
recita la stessa sentenza, «in una logica di incentivazione dei
cittadini a prestare il servizio e di riconoscimento delle competenze
acquisite, e' lo Stato a dover determinare gli standard dei crediti
formativi acquisiti dai soggetti che aspirano al conseguimento delle
abilitazioni richieste dall'ordinamento per l'esercizio delle
professioni intellettuali». L'adozione del regolamento e' tra l'altro
un atto di indirizzo e coordinamento per garantire una unitarieta' di
disciplina per tutti coloro che svolgono il servizio civile.
Le lettere b), e d), prevedendo che il regolamento di esecuzione
disciplini le modalita' ed i requisiti per l'iscrizione all'albo e i
criteri e di approvazione dei progetti, contrastano rispettivamente
con l'art. 5 del d.lgs. n. 77/2002, che indica i requisiti per
l'iscrizione all'albo, e con il menzionato art. 6 dello stesso
d.lgs., che demanda anch'esso per le ragioni gia' indicate sopra ad
un regolamento governativo l'individuazione delle caratteristiche cui
si devono attenere tutti i progetti di servizio civile.
Del resto anche codesta Corte nella citata sent. n. 228/2004 non
ha mancato di sottolineare come resti la riserva allo Stato della
competenza a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali del
servizio e le regole previste per l'accesso ad esso. Pertanto le
menzionate norme provinciali e le collegate disposizioni finanziarie,
quali ad es. l'art. 8 e 12, eccedono la competenza statutaria e sono
da considerarsi suscettibili di impugnativa.



P. Q. M.
Si chiede a codesta Corte costituzionale di dichiarare
l'illegittimita' costituzionale della legge provinciale impugnata nei
termini sopra precisati.
Si esibiranno copia della legge ed estratto della deliberazione
del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2004.
Avvocato dello Stato: Elena Pino

Menu

Contenuti