Ricorso n. 1 del 5 gennaio 2012 (Regione Sicilia)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 gennaio 2012 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana).
(GU n. 7 del 15.02.2012 )
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 22 dicembre 2011, ha approvato il disegno di legge n. 828-563-824 dal titolo «Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il successivo 23 dicembre 2011.
Le disposizioni contenute negli articoli 1, commi 1 e 2; 2; 3; 4; 5 e 7, comma 2, si ritengono in contrasto con l'art. 81, quarto comma della Costituzione, in quanto prive di idonea copertura finanziaria per i nuovi maggiori oneri dalle stesse derivanti a carico del bilancio regionale.
Codesta eccellentissima Corte ha piu' volte chiarito che l'obbligo della copertura finanziaria imposto dall'art. 81 Cost., costituisce la garanzia costituzionale della responsabilita' politica correlata ad ogni autorizzazione legislativa di spesa e che al rispetto di tale obbligo, rientrante tra quelli di coordinamento finanziario, sono tenuti tutti gli enti in cui si articola la Repubblica.
Corollario del principio posto dall'art. 81 e' quello dell'equilibrio finanziario sostenibile, elaborato con chiarezza dalla costante giurisprudenza di codesta Corte, anche antecedentemente al trattato di Mastricht, di cui adesso il patto di stabilita' e crescita costituisce il principale parametro esterno. La centralita' di tale principio e' ancora piu' avvalorata dall'art. 119 della Costituzione che implica, ed esige, la stretta osservanza del principio della finanza pubblica responsabile e solidale a garanzia della complessiva tenuta del disegno costituzionale.
Il principio dell'art. 81 e' stato reso concreto dal legislatore ordinario che ne ha indicato gli strumenti e le modalita' di attuazione nell'art. 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal titolo «Legge di contabilita' e finanza pubblica», le cui disposizioni costituiscono principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che si applicano alle regioni a statuto speciale in quanto finalizzate alla tutela dell'unita' economica della Repubblica.
Il cennato art. 17 della legge n. 196/2009 dispone, infatti, che in attuazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione ciascuna legge che comporta nuovi o maggiori oneri deve indicare espressamente la spesa autorizzata e che alla stessa deve essere data copertura «esclusivamente» mediante l'utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali per le iniziative legislative in itinere o con la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spese o, ancora, con modificazioni legislative che comportino nuovi o maggiori entrate.
Il settimo comma del medesimo art. 17, inoltre, dispone che per le previsioni legislative in materia di pubblico impiego sia redatta una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti, sulla quantificazione degli oneri con quadro analitico di proiezioni decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari ed al comparto di riferimento. La relazione deve inoltre contenere i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti ed indiretti che ne conseguono, nonche' sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili.
Orbene il legislatore siciliano, nell'individuare mezzi di copertura negli articoli 4, 5 e 7, secondo comma difformi da quelli previsti dall'art. 17 della legge n. 196/2009, si e' sottratto alle fondamentali esigenze di chiarezza e solidita' del bilancio cui l'art. 81 si ispira, non garantendo per le nuove maggiori spese previste una copertura sufficientemente sicura ed in equilibrato rapporto con gli oneri che si intendono sostenere negli esercizi futuri.
L'art. 4 infatti prevede che agli oneri, stimati in 2.354 migliaia di euro per il 2012, in 48.939 migliaia di euro per il 2013 e 50.716 migliaia di euro a decorrere dal 2014, derivanti dagli articoli 1, 2 e 3, ovverossia dall'attuazione del piano triennale del fabbisogno di personale dell'amministrazione regionale ed alle conseguenti assunzione di circa 1.600 dipendenti si dia copertura: per l'anno 2012 mediante riduzione, per l'importo di 2.354 migliaia di euro, della disponibilita' dell'U.P.B. 7.2.1.1.1 del bilancio pluriennale della regione per il triennio 2011-2013 e per l'anno 2013 mediante riduzione per l'importo di 31.095 migliaia di euro delle disponibilita' dell'U.P.B. 7.2.1.1.1, per l'importo di 2.925 migliaia di euro dalle disponibilita' dell'U.P.B. 7.2.1.2.2, e per l'importo di 14.919 migliaia di euro, delle disponibilita' dell'U.P.B. 3.2.1.1.2 del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2011-2013.
Dal 2014 i maggiori oneri poi trovano riscontro nella minore spesa annua a carico del bilancio della regione, per il trattamento economico fondamentale e per il trattamento pensionistico e di fine servizio, nonche' per i trasferimenti destinati al trattamento economico del personale di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 24.
La dotazione del fondo previsto dal primo comma dell'art. 4 in questione verrebbe cosi' assicurata dalla riduzione di disponibilita' esistenti sulle unita' previsionali di base del bilancio pluriennale della Regione per il 2012-2013 relative alle spese per il personale, alla corresponsione delle indennita' di buonuscita e all'acquisizione di beni e servizi dell'Assessorato beni culturali.
Dalla relazione presentata dal Ragioniere generale ai sensi dell'art. 7 legge regionale n. 47/1977 (allegato 1) non emergono tuttavia elementi certi riguardo alla disponibilita' di tali fondi in quanto, da un canto e' assente una circostanziata verifica degli oneri gravanti su detto U.P.B. 7.2.1.1.1 e, dall'altro, e' presente l'indicazione, quale fonte di copertura, di una U.P.B. (6.4.1.3.1) diversa da quella poi individuata dal legislatore. Inoltre per gli anni dal 2014 e successivi la copertura dei maggiori oneri derivanti dall'assunzione di nuovo personale potrebbe con ogni verosimiglianza non essere integralmente assicurata dalla minore spesa annua sostenuta dalla Regione per il trattamento economico fondamentale e per il trattamento pensionistico. Le proiezioni della spesa per pensioni contenute nella relazione tecnica originariamente presentata sono state infatti effettuate sulla base della normativa previgente al decreto-legge n. 201/2011 e senza tener conto degli adeguamenti ai requisiti relativi all'incremento della speranza di vita di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 78/2010 nonche' degli oneri per la corresponsione del trattamento di fine servizio nel corso del decennio, strettamente collegati alla cessazione del rapporto di lavoro.
A seguito di formale richiesta di elementi informativi ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 488/1969 (allegato 2), l'amministrazione regionale ha modificato le proiezioni con una riduzione del numero complessivo dei pensionati nel 2021 di 125 unita' nella tabella 2/A e di 1.090 nella tabella 2/B (allegato 3) in relazione alle previsioni dell'art. 24 del citato decreto-legge n. 201/2011. Non ha tuttavia chiarito se abbia tenuto conto del blocco della rivalutazione per le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS nel 2012-2013 (con effetto permanente negli anni successivi) e del calcolo contributivo con il sistema pro-rata a decorrere dal 2012 nonche' dell'aggiornamento periodico dei coefficienti di trasformazione nel sistema contributivo e del sistema di penalizzazione per l'accesso al pensionamento ad eta' inferiore a 62 anni.
Dal punto di vista della metodologia adottata nella redazione delle proiezioni non sono stati peraltro forniti chiarimenti riguardo al calcolo delle pensioni di nuova liquidazione al fine della quantificazione dell'effetto di sostituzione tra pensioni cessate (mediamente di importo inferiore) e nuove pensioni liquidate non assicurando cosi' la dovuta certezza sulla quantificazione della riduzione di spesa posta a copertura dei nuovi maggiori duraturi oneri a carico del bilancio regionale.
Orbene codesta Corte nel ribadire nella sentenza n. 213/2008 che il principio di cui all'art. 81, quarto comma Cost. e' vincolante anche per le regioni a statuto speciale, ha specificato che una ragionevole indicazione dei mezzi di copertura deve sussistere in caso di spese pluriennali, come quelle introdotte dalla norma censurata per gli anni successivi, affinche' il legislatore tenga conto dell'esigenza di un equilibrio tendenziale fra entrate e spese, la cui attuazione, in quanto riflettente sull'indebitamento, postula una scelta legata ad un giudizio di compatibilita' con tutti gli oneri gia' gravanti negli esercizi futuri (sentenze n. 25/1993 e n. 384/1991).
L'art. 81 della Costituzione costituisce, invero, il parametro di riferimento per valutare l'attendibilita' delle deliberazioni di spesa di lunga durata specie quando, come nel caso in questione, gli oneri che vanno a gravare negli esercizi futuri sono inderogabili e cio' al fine di evitare che i Parlamenti futuri siano costretti a far fronte, al di fuori di ogni margine di apprezzamento, ad oneri assunti in precedenza senza adeguata ponderazione dell'eventuale squilibrio futuro. L'art. 81 Cost. nella sostanza impone al legislatore l'obbligo di darsi carico delle conseguenze finanziarie delle sue leggi provvedendo al reperimento di mezzi necessari per farvi fronte, obbligo a cui e' venuto meno per le ragioni esposte il legislatore siciliano che ha autorizzato una spesa duratura destinata ad aumentare negli anni, senza dare copertura finanziaria sufficientemente sicura agli oneri derivanti.
Del pari in contrasto con l'art. 81 della Costituzione si ritengono gli articoli 5 e 7, comma 2, in quanto entrambe le disposizioni, per reperire le risorse necessarie a dare copertura alle nuove spese, non ricorrono alle modalita' prescritte dell'art. 17 della legge n. 196/2009, ma fanno mero riferimento alle disponibilita' esistenti sulle U.P.B. indicate nel bilancio pluriennale, con cio' comportando l'automatico definanziamento di precedenti interventi non indicati a cui erano preordinate le risorse ora utilizzate.
Codesta Corte sin con la sentenza n. 16 del 1961 ha infatti ritenuto che la previsione in bilancio di fondi destinati ad una spesa, ove sia contemplata, come nel caso in ispecie, da una legge meramente formale come e' quella del bilancio, non assolve di per se' sola all'obbligo costituzionale dell'indicazione della sua copertura.
Ne deriva che, per definizione, una legge sostanziale introduttiva di nuove e maggiori spese non puo' trovare nelle previsioni di bilancio il titolo giuridico corrispettivo della spesa e che l'esistenza in bilancio di uno o piu' capitoli relativi ad una o piu' spese da portare in riduzione per far fronte alla nuova, non puo', di per se sola, significare che per quelle spese sia soddisfatta l'esigenza dell'indicazione della corrispondente copertura che esige l'art. 81, quarto comma della Costituzione (C.C. sent. n. 66/1959).
Si ritiene di dover sottoporre al vaglio di codesta Corte anche il comma 9 dell'art. 1 con cui si stabilisce, in difformita' dall'art. 24 del decreto legislativo n. 165/2001, che a decorrere dal 1° gennaio 2012 le indennita', i compensi, i gettoni o le altre utilita' comunque denominate spettanti al personale dirigenziale di ruolo per incarichi aggiuntivi siano corrisposte nella misura del 50 direttamente a tale personale. In base al terzo comma del cennato art. 24 del decreto legislativo n. 165 per qualsiasi incarico conferito ai dirigenti in ragione del loro ufficio, o comunque conferite dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa, i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
Il legislatore regionale nell'introdurre regole e modalita' diverse in materia di omnicomprensivita' della retribuzione ai dirigenti interviene nel campo dei rapporti di diritto privato regolabili dal Codice civile e, invadendo la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, si pone in contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l).
L'art. 8, infine, si ritiene censurabile sotto il profilo della violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Esso infatti consente l'istaurarsi «ope legis» di rapporti di lavoro per almeno 51 giorni, con soggetti di diverse qualifiche, comprese tra la seconda e la settima fascia funzionale, che nel triennio 2007-2009 hanno prestato servizio con compiti amministrativi nei consorzi di bonifica.
La norma, nell'introdurre l'avvio o la prosecuzione di contratti di lavoro con determinati soggetti che in passato hanno prestato servizio per un qualunque periodo di tempo compreso nel triennio preso a riferimento, non tiene in alcun conto ne' le reali esigenze operative degli enti in questione, non essendo sufficiente la generica indicazione dello svolgimento di compiti istituzionali, ne', tantomeno, le necessarie ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per rapporti di breve durata. La disposizione pertanto configura un ingiustificato privilegio in favore di determinati soggetti, di cui si consolida la condizione di precariato, ed alimentando negli stessi l'aspettativa di una futura stabilizzazione, si pone in evidente contrasto con i precetti posti dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in tema di buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione e di selezione pubblica, in condizione di eguaglianza, per l'accesso ai pubblici uffici.
P.Q.M.
Impugna i sottoelencati articoli di disegno di legge n. 828-563-824 dal titolo «Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa» approvato dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 22 dicembre 2011:
art. 1, commi 1, 2 e 9 per violazione degli articoli 81, comma 4 e 117, comma 2, lettera l) della Costituzione;
articoli 2, 3, 4, 5, 7, comma 2 per violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione;
art. 8 per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione.
Palermo, addi' 27 dicembre 2011
Il Commissario dello Stato
per la Regione siciliana
Aronica