N. 1 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 9 gennaio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 9 gennaio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 5 del 5-2-2003)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha domicilio,
in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Nei confronti del Presidente della giunta della Regione Piemonte
per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, recante "norme per la
gestione dei rifiuti", pubblicata in BUR n. 44 del 31 ottobre 2002,
relativamente agli artt. 2, comma 1, lettera i); 3 comma 1, lettera
l); 11 comma 13 e 14; 12 comma 7 e 8, giusta delibera del Consiglio
dei ministri del 20 dicembre 2002.
1. - Con la legge indicata in epigrafe la Regione Piemonte ha
dettato norme per la gestione dei rifiuti. L'art. 2, comma 1 dispone
che "nell'ambito delle proprie competenze, in coerenza con le
disposizioni della l.r. n. 44/2000, la regione provvede: ... (fra
l'altro) ... i) all'esercizio del potere sostitutivo in base
all'art. 14 della l.r. n. 34/1998 nei confronti delle province in
caso di inadempienza nello svolgimento delle competenze ad esse
attribuite con la presente legge; ...". Analogo potere sostitutivo e'
attribuito dalla legge regionale, nell'art. 3, comma 1, lettera l) e
negli artt. 11, comma 13 e 14 e 12 comma 7 e 8, alle province, nel
caso di inerzia di comuni, consorzi di comuni, comunita' montane e
consorzi di bacino, prevedendo anche la nomina di commissari ad acta.
2. - Le norme sopra indicate si pongono in contrasto con
l'art. 120 della Costituzione, che demanda a legge statale la
disciplina dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali,
stante la carenza di potesta' legislativa della regione in materia di
controlli sostitutivi, per la mancanza della legge statale attuativa
dell'art. 120 della Costituzione, per cui la legge regionale non puo'
autonomamente attribuire il potere sostitutivo, senza una previa
normazione statale.
Infatti, la disposizione del citato art. 120 della Costituzione,
prevede che il Governo possa sostituirsi ad organi delle regioni,
delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni, nel caso di
mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa
comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumita' e la sicurezza
pubblica, ovvero quando lo richiedano la tutela dell'unita' giuridica
o dell'unita' economica e in particolare la tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali,
prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La
disposizione costituzionale rinvia alla legge la disciplina
dell'esercizio dei poteri sostitutivi, secondo i principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione.
Invero l'art. 120, comma 2 della Costituzione nel primo periodo
attribuisce al Governo della Repubblica il potere di "sostituirsi a
organi ... delle citta' metropolitane delle province e dei comuni"
nei casi ivi indicati, e nel secondo periodo riserva alla "legge" il
compito di definire le procedure nel rispetto dei principi di
sussidiarieta' e di leale collaborazione. La continuita' testuale dei
due periodi dell'unitario comma secondo dello stesso art. 120, le
solenni disposizioni contenute nel precedente art. 114, comma 1 e 2,
l'attribuzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera p) della stessa Costituzione della
materia "organi di governo e funzioni fondamentali di comuni,
province e citta' metropolitane", la cogente esigenza di una
disciplina unica o quanto meno fortemente coordinata delle modalita'
di esercizio dei poteri sostitutivi sin dal momento della
individuazione dell'organo deliberante l'intervento sostitutivo, sono
considerazioni tutte concordemente concludenti nel senso che
l'espressione "la legge definisce" utilizzata dal Costituente sta per
"disposizioni legislative dello Stato definiscono".
3. - Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra esposte, deve
ritenersi che la denunciata normativa della legge regionale presenti
vizi di illegittimita' costituzionale, in quanto non conforme al
nuovo quadro costituzionale indicato dall'articolo 120 della
Costituzione per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

P. Q. M.
Il Presidente del Consiglio conclude chiedendo che la Corte
dichiari la illegittimita' costituzionale degli art. 2, comma 1,
lettera l); 3, comma 1, lettera l); 11, comma 13 e 14; 12, comma 7 e
8, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24.
Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri del 20 dicembre 2002 unitamente a copia della legge
regionale impugnata.
Roma, addi' 27 dicembre 2002
Il vice Avvocato generale dello Stato: Oscar Fiumara

Menu

Contenuti