Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 febbraio 2018 (della Regione Toscana).

(GU n. 10 del 2018-03-07)

 

Ricorso della Regione Toscana (P. IVA …), in persona del presidente pro tempore della giunta regionale, dott. Enrico Rossi, autorizzato con deliberazione della giunta regionale n. 34 del 24 gennaio 2018 rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'avv. Lucia Bora (c.f. n. … pec …) dell'Avvocatura regionale, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Marcello Cecchetti, (c.f. …) in Roma, Piazza Barberini n. 12 (fax …; PEC: …);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 4, lettera b) e 1, comma 11-quater del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 2017 n. 172, per violazione degli articoli 117, 119 e 3 Cost. In data 5 dicembre 2017 e' stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 284, la legge n. 172 del 4 dicembre 2017 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge n. 148/2017, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili».

In particolare, l'art. 1, comma 4, prevede che: «Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 di seguito denominato "Decreto", per quanto non derogate da quelle dei commi da 5 a 10-ter del presente articolo, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione:

a) dal 2000 al 2016:

1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell'art. 6 del decreto;

2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell'alinea del comma 8 dell'art. 6 del decreto, esclusivamente a causa del tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;

b) dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2018».

L'art. 1, al comma 11-quater, prevede che: «Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 6-ter, ad esclusione del comma 1, del decreto. Sono fatti salvi gli effetti gia' prodotti dall'eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge 24 aprile 2017 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96».

Con le citate disposizioni e' stato esteso all'anno 2017 il meccanismo della c.d. «rottamazione delle cartelle esattoriali» gia' previsto dagli articoli 6, comma 1, 6, comma 10, e 6-ter del decreto-legge n. 193 del 22 ottobre 2016 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2016, n. 225, e gia' oggetto di impugnativa da parte della Regione Toscana (R.G. n. 9/2017 ricorso pendente).

In particolare, l'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 193/2016 prevede che: «Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'art. 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2017, gli interessi nella misura di cui all'art. 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, e' effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:

a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;

b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonche' di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento».

L'art. 6, comma 10, prevede che: «Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'art. 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;

c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

[e) le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della strada];

e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali».

L'art. 6-ter (rubricato «Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali») - articolo inserito dalla legge di conversione - prevede, al primo comma, che: «Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale».

Le impugnate disposizione sono lesive delle competenze regionali per i motivi gia' esposti nel precedente ricorso e per i seguenti motivi di

Diritto

1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 148/2017 come convertito in legge n. 172/2017, nella parte in cui consente, relativamente a tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 e dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, senza distinzioni fra tributi statali e tributi regionali, di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, in violazione degli art. 117, terzo e quarto comma, e 119, primo e secondo comma, Cost.

La norma in esame prevede che relativamente a tutte le cartelle esattoriali affidate all'Agente della riscossione (Equitalia) dal 2000 al 2016, che non siano stati gia' oggetto di dichiarazioni o per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata e per quelle affidate dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, i debitori possano estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora (c.d. «definizione agevolata» o «rottamazione delle cartelle esattoriali»).

In merito va premesso che la Regione Toscana si avvale di Equitalia per la riscossione coattiva dei tributi di propria spettanza.

Percio' la disposizione normativa citata, laddove prevede obbligatoriamente, anche per i tributi di competenza regionale, la definizione agevolata, non prevedendo tra le esclusioni la specifica ipotesi di esclusione dall'applicazione della definizione agevolata per le entrate tributarie regionali e' lesiva delle competenze regionali, in quanto contrasta con l'autonomia tributaria regionale costituzionalmente riconosciuta dall'art. 119 Cost., nonche' determina un'incisiva riduzione dell'incasso tributario della Regione Toscana. L'art. 119 Cost. assicura «autonomia finanziaria di entrata e di spesa» a regioni, province, comuni e citta' metropolitane prevedendo che tali enti «stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario».

L'attuale testo dell'art. 119 Cost. ha affermato il passaggio da un sistema accentrato di finanza derivata, ad un sistema fondato sull'autonomia di entrata e di spesa in cui, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e concorrendo ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, i comuni, le province, le citta' metropolitane e le regioni, che hanno risorse autonome, stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Essi, poi, dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

Per l'attuazione dell'art. 119 Cost. e' stata emanata la legge 5 maggio 2009 n. 42 (legge delega sul c.d. federalismo fiscale).

Al riguardo, occorre anzitutto ricordare che l'art. 7, della citata legge n. 42 del 2009, definisce i vari tipi di «tributi delle regioni», ricomprendendo:

1) i «tributi propri derivati», cioe' istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito e' attribuito alle regioni;

2) le addizionali sulle basi imponibili dei tributi erariali;

3) i «tributi propri» istituiti dalle regioni con proprie leggi, in relazione ai presupposti non gia' assoggettati ad imposizione erariale.

Per le prime due categorie, le leggi regionali possono modificare le aliquote e disporre esenzioni, detrazioni e deduzioni nei limiti e secondo criteri fissati dalla legislazione statale e nel rispetto della normativa comunitaria; analogamente per le addizionali possono essere introdotte variazioni percentuali delle aliquote e detrazioni nei limiti posti dalla legge statale.

I principi e criteri direttivi di cui alla legge delega n. 42/2009 sono stati attuati, per quanto qui interessa, dal decreto legislativo n. 68 del 2011, che, all'art. 8, in materia di «Ulteriori tributi regionali», prevede che:

«Ferma restando la facolta' per le regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2013, sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili» (1)

Al successivo comma 2 del medesimo articolo, si prevede che:

«Fermi restando i limiti massimi di manovrabilita' previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale».

Il comma 3 stabilisce poi che sono riservati alle regioni a statuto ordinario gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente, che costituiscono tributi propri derivati (comma 3).

Inoltre, spettano alle regioni a statuto ordinario le altre compartecipazioni al gettito di tributi erariali, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente (comma 5).

Il richiamato art. 8 presuppone, pertanto, una duplice trasformazione di alcuni tributi statali: taluni di questi diventano tributi propri regionali, di talche' ciascuna regione potrebbe sopprimerli; altri, invece, quelli riconosciuti alle regioni dalla legislazione vigente, vengono trasformati in tributi propri derivati, senza includere la clausola che consente alle regioni di sopprimere i tributi stessi.

In merito codesta ecc.ma Corte costituzionale nella sentenza n. 288 del 2012 ha rilevato: «L'art. 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (disposizioni in materia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), che costituisce attuazione della legge delega n. 42 del 2009, dopo aver disposto, al comma 1, la trasformazione di un'ampia serie di tributi statali in tributi propri regionali (a decorrere dal 1° gennaio 2013), al comma 2 precisa "fermi restando i limiti di massima manovrabilita', previsti dalla legislazione statale, le regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale"; per poi aggiungere, al comma 3, che alle Regioni a statuto ordinario spettano gli altri tributi ad esse riconosciuti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, aggiungendo che i predetti tributi costituiscono tributi propri derivati».

Per quanto attiene alla dimensione «dinamica», merita segnalare che l'art. 9 del decreto n. 68/2011 assicura il riversamento diretto alle regioni dell'intero gettito derivante dall'attivita' di recupero riferita ai tributi regionali propri di tipo derivato e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali disciplinati nel predetto decreto.

La ricorrente non ignora che la disciplina della maggior parte dei tributi regionali, in particolare i tributi propri derivati e le addizionali, in quanto istituiti e regolati dalla legge statale, sono stati ritenuti da numerose pronunce di codesta Corte costituzionale rientranti nella materia «ordinamento tributario dello Stato» di competenza legislativa esclusiva statale (art. 117, secondo comma, Cost.), a nulla rilevando che il gettito sia attribuito alle regioni.

Cio', tuttavia, non elimina la denunciata illegittimita'. In primo luogo, infatti, le norme impugnate si applicano anche ai tributi regionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 68/2011 ed e' certo che, oggi, spetti ai legislatori regionali la competenza legislativa in relazione ai tributi propri c.d. autonomi (o in senso stretto) cioe' a quelle forme di prelievo istituite dalla legge regionale o in relazione alle quali sono state, alla stessa, ceduti tutti gli ambiti di disciplina da parte dello Stato, originario titolare.

Tali tributi possono essere interamente disciplinati, e anche soppressi, dalle regioni e sono assoggettati unicamente al rispetto dei principi di coordinamento. Del resto, la Corte costituzionale, gia' prima del c.d. federalismo fiscale, con la sentenza n. 102/2008 ha riconosciuto alle Regioni una «potesta' legislativa esclusiva nella materia tributaria non espressamente riservata alla legislazione dello Stato e sempre che l'esercizio di tale facolta' non si traduca in un dazio o in un ostacolo alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni (art. 117, quarto comma e 120, primo comma, Cost.».

Pertanto, con riferimento ai tributi propri in senso stretto, come sopra identificati, la normativa nazionale impugnata nello stabilire che la «rottamazione delle cartelle esattoriali» si applichi obbligatoriamente ed in modo automatico anche ai tributi regionali, contrasta con l'autonomia riconosciuta dall'art. 119 Cost, come attuato dal decreto legislativo n. 168/2011, e con il sistema di riparto delle competenze stabilito dall'art. 117 Cost. In secondo luogo, poi la non coerenza delle censurate disposizioni rispetto all'art. 119 Cost. sussiste anche con riferimento agli altri tributi regionali (tributi propri derivati e addizionali) in quanto le stesse ingiustificatamente privano l'Amministrazione regionale di una fonte di entrata, senza al contempo prevedere alcuna compensazione per quelle regioni che dimostrino di essere «virtuose» nel recupero dei loro crediti tributari.

La norma nazionale e' fondata sull'erroneo presupposto che dalla definizione agevolata derivera' per tutti gli enti un incremento delle entrate tributarie. Tuttavia tale dato non e' fondato.

Considerato infatti che, con riferimento ai soli tributi gestiti direttamente dalla Regione Toscana (tassa auto, tributo speciale sul conferimento in discarica, imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile e tassa sulle concessioni regionali), il carico (al netto delle sanzioni) e' pari a circa 400 milioni di euro, si puo' ragionevolmente pensare che, secondo il calcolato tasso di adesione, vi sara' un incasso di circa 4 milioni di euro.

Sempre relativamente ai tributi gestiti direttamente dalla ricorrente, e' stato calcolato che la riduzione degli incassi da sanzioni e interessi (condonati) sara' pari a circa 6,5 milioni di euro, la quale non viene quindi compensata dal condono. Si registrano 2,5 milioni di euro di mancato incasso gia' il primo anno.

Percio' il tasso di adesione necessario a compensare gli effetti del condono, dovrebbe essere circa l'1,6% netto, ipotesi tuttavia priva di riscontro.

La Regione, dunque, subisce una perdita di entrate annue di 2,5 milioni di curo, senza che sia prevista alcuna forma di compensazione.

Tale effetto negativo per le entrate regionali si produce, oltre tutto, sulla base di un presupposto del tutto casuale: l'aver deciso anni addietro di avvalersi di Equitalia come agente di riscossione coattiva.

Occorre inoltre considerare che per i tributi gestiti direttamente, in Regione Toscana l'azione di recupero fiscale risulta molto piu' tempestiva rispetto a quella media degli Enti statali.

L'iscrizione a ruolo e la conseguente emissione della cartella esattoriale, nei confronti dei contribuenti non in regola con il pagamento dei tributi, rappresenta l'ultimo atto di gestione compiuto dal soggetto attivo d'imposta. Questa fase arriva dopo che sono state effettuate varie attivita' volte a definire la pretesa tributaria dell'Amministrazione. L'esito positivo dell'incasso dei tributi contestati deriva anche dalla durata delle fasi di recupero: maggiore e' la durata, minore e' l'incasso e viceversa. Tutto cio' e' facilmente comprensibile in quanto con il passare del tempo i soggetti passivi d'imposta, ad esempio, si trasferiscono, modificano, trasformano, cessano l'attivita'.

Per questo motivo, la Regione Toscana ha cercato di ridurre i tempi per il recupero delle somme evase in modo che i debitori abbiano ancora «conoscenza» dei tributi non corrisposti e siano ancora in grado di liquidare quanto dovuto.

La Regione Toscana ha quindi iscritto a ruolo tributi non pagati, anche di recente formazione.

A titolo esemplificativo, nell'anno 2015, e' stata consegnata all'Agente della riscossione buona parte dei crediti della tassa automobilistica non pagata nel 2013 che, nel rispetto dei tempi di prescrizione, adesso potrebbe essere ancora recuperata in una fase precedente al ruolo con sanzioni che non sarebbero state oggetto di sanatoria.

Pertanto, non e' affatto vero che la definizione agevolata determini entrate certe ed immediate per le Regioni. Infatti non in tutti i casi il condono fiscale puo' avere effetti positivi, perche' qualora, come sopra detto, l'azione di riscossione coattiva sia tempestiva, il recupero e' efficace e quindi il condono determina una contrazione delle entrate.

L'analisi della riscossione delle cartelle, effettuata a consuntivo sui dati del 2017 (sino al 20 novembre), dimostra che, con riferimento alla Regione Toscana, il condono in questione non ha avuto quegli effetti positivi che erano stati annunciati: sulla tassa automobilistica nel 2017 si e' avuto addirittura un decremento delle entrate relative alla fase coattiva di circa 4,5 milioni di euro rispetto al 2016 (si deposita la relazione del dirigente regionale del settore politiche fiscali e riscossione in data 19 dicembre 2017 per tale verifica a consuntivo: doc. 2).

La definizione agevolata non e' quindi destinata ad incrementare il gettito delle entrate regionali, cosi' come invece prospettato dal Governo nazionale, ma, al contrario, le disposizioni impugnate riducono il gettito dei tributi regionali propri e derivati di un importo tale da impedire il corretto esercizio delle attribuzioni della Regione, cosi' violando la sua autonomia finanziaria (art. 119 Cost.).

Tale riduzione di gettito incide negativamente sul corretto esercizio delle funzioni costituzionalmente garantite dall'art. 117, terzo e quarto comma Cost. e, inoltre premia le amministrazioni meno tempestive e meno efficienti in danno delle regioni virtuose.

2. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 11-quater del decreto-legge n. 148/2017, come convertito in legge n. 172/2017, nella parte in cui consente alle regioni, alle province, alle citta' metropolitane e ai comuni che utilizzano, per la riscossione coattiva, l'ingiunzione fiscale, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997, di non aderire alla definizione agevolata di cui all'art. 6, comma 1, decreto-legge n. 193/2016 mentre non consente la medesima facolta' di scelta agli enti che utilizzano lo strumento del ruolo esattoriale per la riscossione coattiva, in violazione dell'art. 117, terzo e quarto comma, 119, primo e secondo comma Cost., nonche' violazione dell'art. 3 Cost. per disparita' di trattamento.

L'art. 1, comma 11-quater del decreto-legge n. 148/2017, introdotto dalla legge di conversione n. 172/2017, prevede che: «Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati entro il 16 ottobre 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione di cui periodo precedente si applicano le disposizioni di cui all'art. 6-ter, ad esclusione del comma 1, del decreto...».

La disposizione citata prevede, per le regioni e gli enti locali, la facolta' di regolamentare la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a' seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto n. 639/1910.

Il comma 11-quater fa riferimento alle sole ingiunzioni fiscali di cui al citato regio decreto n. 639 del 1910 notificate negli anni 2000 - 2016 e dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (soggetti privati abilitati ad effettuare attivita' di liquidazione e di accertamento e riscossione dei tributi).

La disposizione lascia ampi margini di autonomia agli enti rispetto ai criteri direttamente normati dall'art. 6 del decreto-legge n. 193/2016 per i carichi inclusi nei ruoli affidati all'agente della riscossione, quali per esempio, la possibilita' di prevedere la definizione agevolata solo per determinate annualita' e solo per alcune delle entrate di propria competenza.

Orbene, tale disposizione introduce un'irragionevole e ingiustificata disparita' di trattamento tra le regioni e gli enti locali che hanno affidato, a suo tempo, (come ha fatto, nello specifico, la Regione Toscana) la riscossione coattiva all'Agente della riscossione - Equitalia, rispetto agli enti che hanno scelto di avvalersi dei concessionari privati.

Mentre, infatti, i primi sono obbligati, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 193/2016, a sottostare alla «rottamazione delle cartelle esattoriali», cosi come stabilita a livello nazionale, gli altri hanno la possibilita' di regolamentare autonomamente la suddetta definizione agevolata, compresa la possibilita' di non prevederla, con evidente violazione del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 3 Cost.

E', dunque, manifestamente ingiustificato, illogico ed irrazionale il trattamento differenziato (e deteriore) riservato dalla normativa impugnata a quelle regioni e enti locali che hanno scelto di avvalersi, come agente della riscossione, di Equitalia.

La Regione e' legittimata a far valere tale disparita' di trattamento, posto che la violazione dell'art. 3 Cost. in questo caso determina un minor introito delle entrate regionali per le regioni che si avvalgano di Equitalia per la riscossione coattiva, senza che la regione stessa possa accettare e condividere tale conseguenza, in violazione, dunque, dell'autonomia garantita dagli articoli 117 e 119 Cost.

 

(1) Rispettivamente disciplinate dall'art. 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dall'art 121 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dagli artt. 1, 5 e 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, dall'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dagli artt. 5 e 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, dagli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.

 

P.Q.M.

Si conclude affinche' piaccia all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 4, lettera b) e 1, comma 11-quater del decreto-legge n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito con modificazioni nella legge 4 dicembre 2017, n. 172, per violazione degli articoli 3, 117, 119 Cost. Si depositano:

1) deliberazione della giunta regionale n. 34 del 24 gennaio 2018 di autorizzazione a stare in giudizio;

2) nota del dirigente regionale del settore politiche fiscali e riscossione del Dipartimento programmazione e bilancio, in data 19 dicembre 2017 di verifica a consuntivo sui dati conseguenti all'applicazione della norma nell'anno 2017 per la Regione Toscana.   

 

Firenze - Roma, 2 febbraio 2018   

L'Avvocato: Bora

 

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