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N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1° marzo 2011 . |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 12 del 16-3-2011) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta regionale
pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Basilicata n. 33 del 30 dicembre 2010,
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
annuale e pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria
2011», pubblicata nel B.U.R. n. 49 del 30 dicembre 2010, giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data 18 febbraio 2011, con
riguardo all'art 36.
Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. lo Stato
ha potesta' legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile».
La legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2010 che detta
«Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale e
pluriennale della Regione Basilicata legge finanziaria 2011», e'
illegittima perche' prevede disposizioni non conformi alla
legislazione statale in materia lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazione (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante
«Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»).
E' avviso del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe la
Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni
in violazione della normativa costituzionale posta dal citato art.
117, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei
seguenti
Motivi
1) L'art 36 della legge Regionale Basilicata n. 33/2010 viola l'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.
La disposizione contenuta nell'art. 36 modifica l'art. 2 della
legge regionale n. 31/2010 aggiungendovi un ulteriore comma 13.
La modifica apportata comporta che le disposizioni dell'intero
art. 2 della legge regionale n. 31/2010 si applicano anche agli enti
e alle aziende dipendenti dalla regione con arrotondamento almeno
all'unita'.
Il Governo ha gia' con precedente ricorso impugnato il richiamato
art. 2, comma 10 della legge regionale n. 31/2010 (giudizio
attualmente pendente dinanzi alla Corte costituzionale) che consente
il conferimento di incarichi dirigenziali a personale non in possesso
della relativa qualifica, oltre le percentuali previste dall'art. 19,
comma 6-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art. 40, comma
1, lett. f) del d.lgs. n. 150/2009).
Con la disposizione introdotta dall'art. 36, la Regione
Basilicata «di fatto» estende gli effetti della predetta norma
dell'art. 2 gia' censurata anche agli enti e alle aziende dipendenti
dalla regione.
Pertanto, l'art. 36 si pone in contrasto con l'art. 19, comma
6-ter, del d.lgs. n. 165/2001, il quale prevede che le percentuali
degli incarichi dirigenziali nonche' le disposizioni concernenti gli
incarichi stessi si applicano anche alle amministrazioni regionali.
Il legislatore regionale, pertanto, disponendo in maniera
difforme dalla normativa statale ed estendendo gli effetti di una
norma censurata viola l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., che
- come e' noto - nella ripartizione della potesta' legislativa tra
Stato e regioni attribuisce al primo la potesta' esclusiva in materia
di ordinamento civile.
Tale disposizione viola, altresi', i principi di ragionevolezza,
buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di cui
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, introducendo un ingiustificato
ampliamento della portata normativa di una disposizione gia' di per
se' eccezionale ed oggetto di restrittiva interpretazione da parte
della giurisprudenza, soprattutto contabile, che l'assoggetta a
puntuali limiti operativi.
Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso
deve essere dichiarata illegittima ai sensi dell'articolo 127 della
Costituzione. Si richiede, inoltre, la sospensione dell'esecuzione
della legge censurata, in quanto ricorrono i presupposti previsti
dall'articolo 35 della legge n. 87/1953, cosi' come modificato
dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131/2003. Infatti, l'esecuzione
delle norma impugnata e' suscettibile di determinare un danno
immediato e irreparabile all'interesse pubblico o all'ordinamento
giuridico della Repubblica, nella fattispecie il danno incide sulle
finanze pubbliche, visto che non vengono rispettate le disposizioni
relative alle percentuali degli incarichi dirigenziali nonche' le
disposizioni concernenti gli incarichi stessi previste dal d.lgs. n.
165/2001, art. 19, comma 6 cui il comma 6-ter rinvia.
P. Q. M.
Si conclude perche' l'art. 36 della legge della Regione
Basilicata n. 33/2010 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 18 febbraio 2011.
Roma, addi' 22 febbraio 2011
L'avvocato dello Stato: Basilica
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