N.   10  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1°  marzo  2011 .
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1°  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 12 del 16-3-2011)

 


    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato  presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12  nei  confronti  della
Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta  regionale
pro tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Basilicata n.  33  del  30  dicembre  2010,
recante «Disposizioni per la formazione del  bilancio  di  previsione
annuale e pluriennale  della  Regione  Basilicata  legge  finanziaria
2011», pubblicata nel B.U.R. n.  49  del  30  dicembre  2010,  giusta
delibera del Consiglio dei ministri in data  18  febbraio  2011,  con
riguardo all'art 36. 
    Ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. lo Stato
ha potesta' legislativa esclusiva in materia di «ordinamento civile». 
    La  legge  regionale  n.  33  del  30  dicembre  2010  che  detta
«Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione annuale  e
pluriennale della Regione  Basilicata  legge  finanziaria  2011»,  e'
illegittima  perche'   prevede   disposizioni   non   conformi   alla
legislazione  statale  in  materia  lavoro  alle   dipendenze   delle
pubbliche amministrazione (d.lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»). 
    E' avviso del Governo che, con la legge denunciata in epigrafe la
Regione Basilicata abbia ecceduto dalla propria sfera di attribuzioni
in violazione della normativa costituzionale posta  dal  citato  art.
117, come si confida di dimostrare di seguito con l'illustrazione dei
seguenti 
 
                               Motivi 
 
1) L'art 36 della legge Regionale Basilicata n. 33/2010 viola  l'art.
117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. 
    La disposizione contenuta nell'art. 36 modifica  l'art.  2  della
legge regionale n. 31/2010 aggiungendovi un ulteriore comma 13. 
    La modifica apportata comporta che  le  disposizioni  dell'intero
art. 2 della legge regionale n. 31/2010 si applicano anche agli  enti
e alle aziende dipendenti dalla  regione  con  arrotondamento  almeno
all'unita'. 
    Il Governo ha gia' con precedente ricorso impugnato il richiamato
art.  2,  comma  10  della  legge  regionale  n.  31/2010   (giudizio
attualmente pendente dinanzi alla Corte costituzionale) che  consente
il conferimento di incarichi dirigenziali a personale non in possesso
della relativa qualifica, oltre le percentuali previste dall'art. 19,
comma 6-ter, del d.lgs. n. 165/2001 (introdotto dall'art.  40,  comma
1, lett. f) del d.lgs. n. 150/2009). 
    Con  la  disposizione  introdotta  dall'art.   36,   la   Regione
Basilicata «di  fatto»  estende  gli  effetti  della  predetta  norma
dell'art. 2 gia' censurata anche agli enti e alle aziende  dipendenti
dalla regione. 
    Pertanto, l'art. 36 si pone in contrasto  con  l'art.  19,  comma
6-ter, del d.lgs. n. 165/2001, il quale prevede  che  le  percentuali
degli incarichi dirigenziali nonche' le disposizioni concernenti  gli
incarichi stessi si applicano anche alle amministrazioni regionali. 
    Il  legislatore  regionale,  pertanto,  disponendo   in   maniera
difforme dalla normativa statale ed estendendo  gli  effetti  di  una
norma censurata viola l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., che
- come e' noto - nella ripartizione della  potesta'  legislativa  tra
Stato e regioni attribuisce al primo la potesta' esclusiva in materia
di ordinamento civile. 
    Tale disposizione viola, altresi', i principi di  ragionevolezza,
buon andamento e imparzialita' della pubblica amministrazione di  cui
agli artt. 3 e 97 della Costituzione, introducendo un  ingiustificato
ampliamento della portata normativa di una disposizione gia'  di  per
se' eccezionale ed oggetto di restrittiva  interpretazione  da  parte
della  giurisprudenza,  soprattutto  contabile,  che  l'assoggetta  a
puntuali limiti operativi. 
    Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso
deve essere dichiarata illegittima ai sensi dell'articolo  127  della
Costituzione. Si richiede, inoltre,  la  sospensione  dell'esecuzione
della legge censurata, in quanto  ricorrono  i  presupposti  previsti
dall'articolo 35  della  legge  n.  87/1953,  cosi'  come  modificato
dall'art. 9, comma 4, della legge n. 131/2003. Infatti,  l'esecuzione
delle  norma  impugnata  e'  suscettibile  di  determinare  un  danno
immediato e irreparabile  all'interesse  pubblico  o  all'ordinamento
giuridico della Repubblica, nella fattispecie il danno  incide  sulle
finanze pubbliche, visto che non vengono rispettate  le  disposizioni
relative alle percentuali degli  incarichi  dirigenziali  nonche'  le
disposizioni concernenti gli incarichi stessi previste dal d.lgs.  n.
165/2001, art. 19, comma 6 cui il comma 6-ter rinvia. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si  conclude  perche'  l'art.  36  della  legge   della   Regione
Basilicata n. 33/2010 sia dichiarato costituzionalmente illegittimo. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 18 febbraio 2011. 
        Roma, addi' 22 febbraio 2011 
 
                  L'avvocato dello Stato: Basilica 
 
 

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