RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 10 febbraio 2009 , n. 10
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 10 febbraio 2009 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 12 del 25-3-2009) 
 
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il domicilio
in via dei Portoghesi, 12 - Roma; 
    Contro la Regione  Lazio,  in  persona  del  Presidente,  per  la
dichiarazione  della  illegittimita'   costituzionale   della   legge
regionale n. 20 del 2 dicembre 2008 (B.U.R.  n.  45  del  6  dicembre
2008). 
    Con il d.P.C.m. 19 novembre 2008, ai sensi dei commi da 17  a  22
della legge n. 244/2007, accertato che la  Regione  Lazio  non  aveva
ottemperato a quanto disposto dall'art. 2, comma 17, della  legge  n.
244/2007 (art. 1), e' stato accertato  (art.  2)  che  nei  confronti
della Regione Lazio si erano prodotti gli effetti indicati nel  comma
20 dell'art. 2 della legge n. 244/2007. 
    Per la realizzazione degli obiettivi fissati, nello stesso  comma
17 (modificato dall'art. 4-bis del  comma  5  del  d.l.  n.  97/2008,
convertito nella legge n. 129/2008) era previsto il  termine  del  30
settembre 2008, decorso il quale si sono prodotti in modo  automatico
gli effetti indicati nello stesso art. 20, dei quali il  d.P.C.m.  ha
effettuato solo l'accertamento. 
    La formula utilizzata  (si  producono  i  seguenti  effetti)  non
consente una interpretazione diversa. 
    La legge regionale, che ora si impugna, e' entrata in vigore il 7
dicembre 2008 (v. art. 10) cosicche' non ha potuto neutralizzare  gli
effetti che secondo la legge statale si erano gia' prodotti. 
    Il  legislatore  regionale,   pertanto,   avrebbe   dovuto   solo
provvedere alla legislazione attuativa di quegli effetti. 
    Questa sembra sia stata, almeno formalmente, la sua intenzione. 
    Nell'art. 1, infatti, riconosciuta la natura  di  principi  delle
norme contenute nei commi da l7  e  22  dell'art  2  della  legge  n.
244/2007, e' dichiarato l'intento di  provvedere  «in  coerenza»  con
essi; 
    Senonche' l'art. 8, nel disporre  sul  Riordino  delle  comunita'
montane, indica come requisiti per le nuove  comunita'  montane,  tra
gli altri, una popolazione montana superiore al 50 per  cento  (comma
3, lett. a) ed una superficie montana anche essa superiore al 50  per
cento (lett. b). 
    E' evidente il contrasto con l'art. 20, lett. a) e b) della legge
n. 244/2007, che non e' il caso di trascrivere poiche'  il  contrasto
emerge da una lettura anche se rapida. 
    Bastera' qui ricordare che, ai sensi della legge  statale,  hanno
cessato di appartenere alle comunita' montane i comuni  capoluogo  di
provincia, i comuni costieri e quelli con  popolazione  superiore  ai
20.000 abitanti (lett. a). 
    Contemporaneamente sono  rimaste  soppresse  le  comunita'  nelle
quali piu' della meta' dei comuni non sono situati  per  almeno  1'80
per cento della loro superficie al di sopra di 5000  metri  sopra  il
livello del mare con altri requisiti altimetrici (lett. b). 
    Come si ripete, tenendo conto di questi effetti, gia' prodotti  e
sottratti al suo intervento, la regione avrebbe dovuto provvedere  al
riordino delle comunita'. 
    La violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e' evidente. 
    La natura di principi delle norme statali e'  riconosciuta  dalla
regione e gli obiettivi di contenimento  della  spesa  pubblica  sono
espressamente richiamati dal comma 17 cosicche' e'  indubitabile  che
si versa in materia di coordinamento della finanza pubblica. 
    La  regione,  dopo  aver  riconosciuto  la  natura  di  norme  di
principio nei commi da 17 a 22 dell'art. 2 della legge  n.  244/2007,
non si e' poi attenuta a quanto  disposto  dai  commi  17  e  20,  in
particolare non tenendo conto degli effetti che,  in  base  a  quelle
norme,  si  erano  prodotti  definitivamente  a   seguito   del   suo
inadempimento. 
    La legge statale aveva fissato altri  due  limiti  all'intervento
regionale: la riduzione della spesa «per un importo pari almeno ad un
terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma  16,  assegnata
per l'anno 2007 all'insieme delle comunita'  montane  presenti  nella
regione» (comma 17); la salvezza «dei  rapporti  di  lavoro  a  tempo
indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente
legge» (comma 22). 
    Nella legge non c'e' alcuna previsione sul risparmio di spesa. 
    L'art. 8, secondo comma, dispone che le  comunita'  non  potranno
essere piu' di quattordici. 
    La  mancata  fissazione  del  numero  rende  indeterminabile   il
risparmio di spesa. 
    Non e', di  conseguenza,  determinabile  nemmeno  il  numero  dei
presidenti, dei componenti i consigli  di  presidenza  e  dei  membri
delle assemblee. 
    La relazione tecnico-finanziaria, non prevista, ma tenendo  conto
della quale la  legge  regionale  sembrerebbe  emanata,  conferma  la
indeterminatezza degli effetti. 
    Oltre al risparmio di spesa per il pagamento di  indennita',  del
quale si riporta l'ammontare  ma  non  il  calcolo,  e'  indicato  un
«ulteriore risparmio stimato dagli uffici», anche questa volta  senza
precisare i criteri di stima, quindi anche esso non verificabile. 
    La indeterminatezza degli importi e'  confermata  dal  fatto  che
nemmeno  nella  relazione  ci  sia  un  raffronto  tra  il  risparmio
complessivo stimato e l'importo fissato  dal  comma  17  dell'art.  2
della legge statale. 
    Il riordino delle comunita'  montane  richiedeva  necessariamente
una legge regionale che avrebbe, pertanto, dovuto porre  criteri  per
la riduzione della spesa, desumibili dalla legge stessa e non da  una
qualsiasi documentazione regionale, oltre tutto di carattere interno. 
    Nella legge  niente  e'  detto  in  proposito  cosicche'  risulta
violato l'art. 117, terzo comma, Cost. per  non  essersi  la  regione
attenuta anche in questo caso ad una norma di principio in materia di
coordinamento della finanza pubblica. 
    Nella legge regionale manca inoltre  qualsiasi  disposizione  per
assicurare  il  mantenimento  dei  rapporti   di   lavoro   a   tempo
determinato, come richiesto dal comma  22  dell'art.  2  della  legge
statale, norma anche essa di  principio  in  materia  di  tutela  del
lavoro. 
    Secondo il  comma  22  dell'art.  2  della  legge  statale  «sino
all'adozione  o  comunque  in  mancanza  delle  predette   discipline
regionali, i comuni succedono alla  comunita'  montana  soppressa  in
tutti i rapporti giuridici», quindi anche nei rapporti di lavoro. 
    La normativa statale ha carattere transitorio, al contrario delle
altre gia' esaminate, cosicche' era dovere della  regione  provvedere
in via definitiva nel rispetto dei principi fissati dalla legge dello
Stato. 
    Non provvedendo, e' venuta meno all'obbligo che il comma 22, che,
come norma di principio in materia di tutela del lavoro, imponeva  di
provvedere perche' fossero fatti salvi in via definitiva  i  rapporti
di lavoro a tempo indeterminato. E' evidente che non era  sufficiente
ignorare l'argomento, come ha fatto la regione. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si conclude perche' la legge della Regione  Lazio  n.  20  del  2
dicembre 2008 sia dichiarata costituzionalmente illegittima ai  sensi
dell'art. 117, terzo comma Cost.: 
    per contrasto dell'art. 8 con  i  principi  fondamentali  fissati
dalla legge n. 244 del 2007 nell'art. 2, commi  da  17  a  22  e,  in
particolare, per non aver tenuto conto degli  effetti  che  si  erano
gia' prodotti ai sensi del  comma  20  dell'art.  2  della  legge  n.
244/2007; 
    per non aver inoltre provveduto, sempre in  violazione  dell'art.
117,  terzo  comma  Cost.,  alla  riduzione  della   spesa   per   il
funzionamento delle comunita' montane nella misura fissata nel  comma
17 dell'art. 2 della  legge  statale  e  per  non  aver  previsto  le
disposizioni necessarie ad assicurare il mantenimento dei rapporti  a
tempo indeterminato, intrattenuti dalle comunita' montane  alla  data
di entrata in vigore della legge statale, in attuazione dell'art.  2,
comma 22, di quest'ultima. 
          Roma, addi' 3 febbraio 2009. 
                 L'Avvocato dello Stato: Glauco Nori 

        
      

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