RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 Gennaio 2005 - 20 Gennaio 2005 , n. 10

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 gennaio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 7 del 16-2-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso la quale ha il
proprio domicilio in via dei Portoghesi, 12 - Roma, nei confronti
della Regione Campania in persona del Presidente della Giunta
regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale
della legge regionale campana n. 8 del 12 novembre 2004 pubblicata
sul B.U.R. n. 55 del 16 novembre 2004, recante « disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania
- Legge finanziaria 2004 » giusta delibera del Consiglio dei ministri
28 dicembre 2004, con riguardo agli articoli 4 (comma 4) e 5 (comma
5) di detta legge a fronte dell'art. 117, comma 3 Cost. rep. e
dell'art. 5 della legge n. 225/1992 (principio fondamentale in
materia di protezione civile) e dell'art. 117 comma 2 lett. g) Cost.

Con la legge sopraindicata la Regione Campania ha previsto
(art. 4, comma 4) la corresponsione di un contributo di Euro
1.000.000 al sindaco di Napoli, quali commissario delegato, per
assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi di cui
all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3142/2001.
Al riguardo va rilevato che lo stato di emergenza sulla cui base
spetta al sindaco di Napoli la qualifica di commissario delegato ed
in tale qualita' la titolarita' di poteri derogatori di cui alla
ordinanza del Ministro dell'interno n. 3142/2001 e' cessato alla data
del 31 luglio 2004 in base al d.P.C.M. del 12 settembre 2003.
Pertanto, essendo principio fondamentale in materia di protezione
civile ( pur nella spettanza di tale materia alla Legislazione
concorrente ex art. 117, comma 3 Cost.) che la declaratoria dello
stato d'emergenza rientra nelle attribuzioni del Consiglio dei
ministri come e' prescritto nell'art. 5, comma 1 della legge
n. 225/1992, la legge regionale che si sottopone ad esame di
legittimita', pretendendo, dopo la cessazione dello stato di
emergenza dichiarato con d.P.C.M. 12 settembre 2003 fino al 31 luglio
2004, di prorogare tale stato di emergenza con il continuare ad
attribuire al sindaco la qualita' di commissario delegato e la
titolarita' dei poteri derogatori consentita invece solo per la
durata dello stato di emergenza, ha invaso le competenze statali in
violazione dell'art. 117, terzo comma Cost.
Del pari invasivo delle competenze statali e' il dettato
dell'art. 5, comma 5, della legge regionale n. 8/2004 che
attribuisce, sempre in assenza della dichiarazione dello stato di
emergenza da parte del Consiglio dei ministri come previsto con
disposizione che e' espressione di principio fondamentale (art. 5,
legge n. 225/1992), alla Agenzia regionale Campania per la difesa del
suolo i compiti ed i poteri previsti per il commissario delegato
(Presidente della Regione Campania) dalle ordinanze nn. 2994/1999 e
2789/1998 reggentisi sul necessario presupposto di una valida ed
efficace dichiarazione di stato di emergenza. Anche in tal caso
appare violato l'art. 117, terzo comma Cost. giacche' la Regione
Campania pretende di attribuire compiti e poteri esistenti solo sulla
base del presupposto dello stato di emergenza dichiarato dallo Stato
ad un'agenzia regionale.
La disposizione in questione, in quanto segna anche un possibile
coinvolgimento di strutture ed organi statali, con determinazione
normativa soltanto regionale, appare in contrasto con il dettato
dell'art. 117, comma 2, lett. g) Cost.



P. Q. M.
Si chiede che le disposizioni di cui agli artt. 4, comma 4 e 5,
comma 5 della legge Regionale Campania n. 8/2004 siano dichiarate
costituzionalmente illegittime.
Si produrra' delibera del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2004
in estratto.
Roma, addi' 10 gennaio 2005
Avvocato dello Stato: Aldo Linguiti

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