N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 febbraio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 febbraio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 12 del 26-3-2003)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
Contro la Regione Emilia Romagna, in persona del presidente della
giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita'
costituzionale della legge regionale 25 novembre 2002, n. 30
(pubblicata nel B.U.R. n. 162 del 25 novembre 2002) recante: "Norme
concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio
e televisiva e di impianti per la telefonia mobile".
1. - L'art. 1, comma 1, della legge regionale impugnata estende
le disposizioni della legge regionale 31 ottobre 2000, n. 30 (Norme
per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico) "alle infrastrutture di
telecomunicazioni definite strategiche dal decreto legislativo 4
settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la
realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche
per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'art. 1,
comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443).
Questa indiscriminata estensione contrasta con l'art. 3, comma 1,
del decreto legislativo n. 198 del 2002, secondo il quale "le
categorie di infrastrutture di telecomunicazioni, considerate
strategiche ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 21 dicembre
2001, n. 443, sono opere di interesse nazionale, realizzabili
esclusivamente sulla base delle procedure definite dal presente
decreto, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 8, comma
1, lett. c), della legge 22 febbraio 2001, n. 36".
Il citato art. 3, comma 1, costituisce principio fondamentale "in
materia di installazione e modifica delle categorie di infrastrutture
di telecomunicazioni, considerate strategiche ..." (art. 1, comma 1,
d.lgs. n. 998/2002). Principio fondamentale che le regioni sono
tenute a rispettare, nella concorrente materia dell'ordinamento della
comunicazione, ai sensi del novellato art. 117, terzo comma, della
Costituzione.
Estendere alle infrastrutture di telecomunicazioni definite
strategiche dalla legge statale le disposizioni della legge regionale
n. 30 del 2000 comporta la violazione del principio fondamentale
secondo il quale le suddette infrastrutture sono realizzabili
esclusivamente sulla base delle procedure definite dal decreto
legislativo n. 198 del 2002.
Le disposizioni dell'art. 1, comma 1, della legge regionale
impugnata, e quelle collegate contenute nell'art. 3, commi 1 e 2,
sono quindi, per le esposte ragioni, costituzionalmente illegittime.
2. - L'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata prevede
che per la "localizzazione realizzazione delle infrastrutture di cui
al comma 1" - cioe' le infrastrutture di telecomunicazioni definite
strategiche dal d.lgs. n. 198 del 2002 - "continuano a trovare
applicazioni le disposizioni regionali in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica e in materia di trasformazione
edilizia.".
La suddetta disposizione e' costituzionalmente illegittima
perche' viola il principio fondamentale contenuto nell'art. 3, comma
2, del d.lgs. n. 198 del 2002, secondo il quale le infrastrutture
definite strategiche "ad esclusione delle torri e dei tralicci
relativi alle reti di televisione digitale terrestre, sono
compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono
realizzabili in ogni parte del territorio comunale, anche in deroga
agli strumenti urbanistiche, e ad ogni alta disposizione di legge o
di regolamento"; ferme restando le disposizioni a tutela dei beni
ambientali e culturali contenute nel d.lgs. 29 settembre 1999,
n. 490, nonche' le disposizioni a tutela delle servitu' militari di
cui alla legge 24 dicembre 1976, n. 898 (art. 4, comma 2, d.lgs.
n. 198/2002).
3. - L'art. 2 della legge regionale impugnata modifica alcune
norme (commi 7, 8 e 9) dell'art. 8 della legge regionale n. 30 del
2000 concernenti il regime delle autorizzazioni per tutti gli
impianti fissi di telefonia mobile.
L'art. 5 del d.lgs. n. 198 del 2002, principio fondamentale in
materia di ordinamento della comunicazione, prevede una nuova ed
uniforme disciplina per i "procedimenti autorizzatori relativi alle
infrastrutture di telecomunicazioni per impianti radioelettrici".
L'art. 2 della legge regionale impugnata e' quindi
costituzionalmente illegittimo perche', modificando il precedente
regime regionale autorizzatorio, si discosta dalla disciplina
disposta dalla norma statale di cui al citato art. 5 per particolari
impianti da considerare strategici, norma statale che deve trovare
uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale, non soltanto
per la "forte caratterizzazione unitaria della materia" (Corte cost.
sentenza n. 21 del 1991), ma anche in considerazione della prevista
formazione del catasto nazionale delle sorgenti elettromagnetiche di
origine industriale (art. 5, comma 2, d.lgs. n. 198 del 2002).



P. Q. M.
Si chiede che venga dichiarata costituzionalmente illegittima la
legge della Regione Emilia Romagna 25 novembre 2002, n. 30, nei suoi
articoli 1, commi 1 e 2, 2 e 3.
Con l'originale notificato del presente ricorso saranno prodotti:
1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 17
gennaio 2003 con allegata relazione;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 22 gennaio 2003
L'avv. dello Stato: Ivo M. Braguglia

Menu

Contenuti