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N. 10 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2006. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 febbario 2006 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 8 del 22-2-2006) |
L'Assemblea regionale siciliana, nella seduta del 20 gennaio
2006, ha approvato il disegno di legge n. 1095 - stralcio I dal
titolo «Riproposizione di norme in materia di concessione di
contributi straordinari», pervenuto a questo Commissariato dello
Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto
speciale, il 23 gennaio 2006.
L'Assemblea regionale, a seguito dell'impugnativa proposta da
questo Ufficio il 14 dicembre 2005 avverso il disegno di legge
n. 1084, recante «Misure finanziarie urgenti e variazioni al bilancio
della Regione per l'esercizio finanziario 2005. Disposizioni varie»
per consentire l'immediata operativita' delle disposizioni non
oggetto di gravame, nella seduta del 16 dicembre 2005 ha approvato
l'ordine del giorno n. 635 con cui autorizzava il Presidente della
Regione a promulgare la legge con omissione delle parti impugnate,
impegnandolo a riproporle al fine di consentire che codesta
eccellentissima Corte potesse valutarne la legittimita'.
In sede di Commissione Bilancio sono stati successivamente
elaborati tredici testi normativi che in alcuni casi contengono la
mera riscrittura delle norme oggetto di gravame, in altri la
rivisitazione del testo precedentemente approvato.
Il disegno di legge, oggetto del presente atto di gravame,
ripropone con modifiche il testo dell'art. 21, comma 22 del disegno
di legge n. l084 impugnato per violazione degli artt. 3 e 97 della
Costituzione e prevede l'istituzione di un fondo destinato alla
concessione di contributi straordinari ad enti ed associazioni
operanti in diversi settori per il raggiungimento dei rispettivi fini
statutari e per l'organizzazione di manifestazioni ed attivita' di
rilievo collettivo.
La nuova formulazione della norma, tuttavia, appare anch'essa
meritevole di censura sebbene limitatamente alla parte in cui
prevede, al comma 2 dell'art. 1, che la Commissione legislativa
«Bilancio» esprima il proprio parere sulla concessione dei contributi
in questione da parte dell'Assessorato regionale della famiglia,
delle politiche sociali e delle autonomie locali.
Codesta eccellentissima Corte con sentenza n. 2 del 1959 ha gia'
avuto modo di pronunciarsi sulla illegittimita' della attribuzione di
competenze su atti amministrativi alle Commissioni legislative
essendo tale attribuzione del tutto estranea alle funzioni che,
secondo l'art. 4 dello statuto speciale, caratterizzano le
Commissioni legislative permanenti, quali organi dell'Assemblea
regionale.
P. Q. M.
Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini
di legge, il sottoscritto prefetto dott. Alberto Di Pace, Commissario
dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28 dello statuto
speciale, con il presente atto impugna l'art. 1, comma 2,
limitatamente all'inciso «previo parere della Commissione legislativa
Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana» del disegno di legge
n. 1095/stralcio I dal titolo: «Riproposizione di norme in materia di
concessione di contributi straordinari», approvato dall'A.R.S. il 20
gennaio 2006, per violazione dell'art. 4 dello statuto speciale della
Regione Siciliana.
Palermo, addi' 27 gennaio 2006
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Alberto Di Pace
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