RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11  febbraio 2008 , n. 10
  Ricorso  per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  l'11  febbraio  2008  (del  Presidente del Consiglio dei
ministri)

 (GU n. 12 del 12-3-2008) 
 
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato, negli uffici della
quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge;
   Contro  la  Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta
regionale,  per  la  dichiarazione  di  illegittimita' costituzionale
dell'art.  8  della  legge  regionale Veneto 30 novembre 2007, n. 32,
recante  «Regolamentazione  dell'attivita' dei centri di telefonia in
sede  fissa  (phone  center)»  per  violazione dell'art. 117, secondo
comma, lett. e) dell'art. 41 della Costituzione.
   1.  - La Regione del Veneto con legge 30 novembre 2007, n. 32/8 in
B.U.R.  4  dicembre  2007,  n. 104)  ha  regolamentato  la  attivita'
commerciale  di  cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede
fissa in locali aperti al pubblico.
   L'art. 8 della legge regionale dispone:
     «Art.  8. (Disposizioni urbanistiche) -  1. I comuni individuano
gli  ambiti  territoriali  nei quali e' ammessa la localizzazione dei
centri  di  telefonia  in  sede  fissa  e  definiscono  la disciplina
urbanistica cui e' in ogni caso subordinato il loro insediamento, con
particolare  riferimento  alla  disponibilita' di aree per parcheggi,
nonche'  alla  compatibilita'  con  le altre funzioni urbane e con la
viabilita' di accesso.
   2.  I Comuni individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1
negli  idonei strumenti urbanistici e di governo del territorio sulla
base  di criteri definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
   3.   Nelle  more dell'individuazione degli ambiti territoriali, di
cui  al  comma  1  e  comunque  non  oltre  il 1° gennaio 2010 non e'
consentita l'apertura di nuovi centri di telefonia fissa».
   2.  -  L'art. 3 del d.lgs. 1° settembre 2003, n. 259 (codice delle
comunicazioni elettroniche dispone che la fornitura di reti e servizi
di  comunicazione  elettronica  -  nell'ambito  della  quale  rientra
l'attivita'  di  cessione  di servizi di telefonia in sede fissa - e'
libera,  e  di  preminente  interesse  generale ed e' suscettibile di
essere  limitata  solo  per  esigenze  della difesa e della sicurezza
dello  Stato,  della protezione civile, della salute pubblica e della
tutela  dell'ambiente  e  della  riservatezza  e  protezione dei dati
personali,   poste   da   specifiche   disposizioni  di  legge  o  da
disposizioni regolamentari di attuazione.
   L'art.  8  della  legge  regionale  del  Veneto n. 32 del 2007, di
contro  introduce nel sistema un elemento di rigidita' che si traduce
in  una  programmazione quantitativa dell'offerta e nella imposizione
dl  limiti  quantitativi  all'apertura di nuove strutture commerciali
nella regione.
   In  tal modo la norma contrasta sia con l'esigenze di salvaguardia
della  concorrenza, e della liberta' di iniziativa economica, sia con
il  disposto  dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233
(convertito  in  legge  4 agosto 2006, n. 249) - recante disposizioni
urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione   della  spesa  pubblica,,  nonche'  interventi  in
materia  di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - che esonera
lo  svolgimento  delle attivita' commerciali dal rispetto di distanze
minime   obbligatorie   tra   attivita'  appartenenti  alla  medesima
tipologia di esercizio.
   Per   la  salvaguardia  della  concorrenza,  l'ingresso  di  nuovi
operatori commerciali non deve incontrare ostacoli e barriere di tipo
normativo  e amministrativo miranti a determinare una impostazione di
regolamentazione strutturale del mercato consistente, in particolare,
nel  predeterminare rigidamente limiti quantitativi alla possibilita'
di entrare nel mercato.
   Osta,  invero,  ad  una  adeguata  tutela della concorrenza sia la
pianificazione   del   numero  degli  esercizi  commerciali,  sia  la
individuazione   di   aree   destinabili   all'apertura  di  esercizi
commerciali unicamente al fine di limitarne l'apertura di nuovi.
   L'effetto  della  norma in rassegna e' di contingentare il mercato
utilizzando  impropriamente, in quanto in modo puramente strumentale,
lo strumento urbanistico.
   La  norma  regionale quindi invade la competenza esclusiva statale
in  materia  di  tutela  della  concorrenza (art. 117, secondo comma,
lett.  e)  della  Costituzione),  oltre  a risultare limitativa della
liberta'  di  iniziativa  economica, in violazione dell'art. 41 della
Costituzione.

        
      
                              P. Q. M.
   Si  chiede  che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale
dell'art. 8 della legge regionale del Veneto 30 novembre 2007, n. 32,
per violazione degli articoli 117, secondo comma, lett. e) e 41 della
Costituzione.
   Si producono:
     1) delibera del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
     2)   relazione del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie locali.
      Roma, addi' 29 gennaio 2008
              L'avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli

 

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