Ricorso n. 10 dell'11 febbraio 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 febbraio 2008 , n. 10
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria l'11 febbraio 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 12 del 12-3-2008)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge; Contro la Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta regionale, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge regionale Veneto 30 novembre 2007, n. 32, recante «Regolamentazione dell'attivita' dei centri di telefonia in sede fissa (phone center)» per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) dell'art. 41 della Costituzione. 1. - La Regione del Veneto con legge 30 novembre 2007, n. 32/8 in B.U.R. 4 dicembre 2007, n. 104) ha regolamentato la attivita' commerciale di cessione al pubblico di servizi di telefonia in sede fissa in locali aperti al pubblico. L'art. 8 della legge regionale dispone: «Art. 8. (Disposizioni urbanistiche) - 1. I comuni individuano gli ambiti territoriali nei quali e' ammessa la localizzazione dei centri di telefonia in sede fissa e definiscono la disciplina urbanistica cui e' in ogni caso subordinato il loro insediamento, con particolare riferimento alla disponibilita' di aree per parcheggi, nonche' alla compatibilita' con le altre funzioni urbane e con la viabilita' di accesso. 2. I Comuni individuano gli ambiti territoriali di cui al comma 1 negli idonei strumenti urbanistici e di governo del territorio sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Nelle more dell'individuazione degli ambiti territoriali, di cui al comma 1 e comunque non oltre il 1° gennaio 2010 non e' consentita l'apertura di nuovi centri di telefonia fissa». 2. - L'art. 3 del d.lgs. 1° settembre 2003, n. 259 (codice delle comunicazioni elettroniche dispone che la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica - nell'ambito della quale rientra l'attivita' di cessione di servizi di telefonia in sede fissa - e' libera, e di preminente interesse generale ed e' suscettibile di essere limitata solo per esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione. L'art. 8 della legge regionale del Veneto n. 32 del 2007, di contro introduce nel sistema un elemento di rigidita' che si traduce in una programmazione quantitativa dell'offerta e nella imposizione dl limiti quantitativi all'apertura di nuove strutture commerciali nella regione. In tal modo la norma contrasta sia con l'esigenze di salvaguardia della concorrenza, e della liberta' di iniziativa economica, sia con il disposto dell'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 233 (convertito in legge 4 agosto 2006, n. 249) - recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica,, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - che esonera lo svolgimento delle attivita' commerciali dal rispetto di distanze minime obbligatorie tra attivita' appartenenti alla medesima tipologia di esercizio. Per la salvaguardia della concorrenza, l'ingresso di nuovi operatori commerciali non deve incontrare ostacoli e barriere di tipo normativo e amministrativo miranti a determinare una impostazione di regolamentazione strutturale del mercato consistente, in particolare, nel predeterminare rigidamente limiti quantitativi alla possibilita' di entrare nel mercato. Osta, invero, ad una adeguata tutela della concorrenza sia la pianificazione del numero degli esercizi commerciali, sia la individuazione di aree destinabili all'apertura di esercizi commerciali unicamente al fine di limitarne l'apertura di nuovi. L'effetto della norma in rassegna e' di contingentare il mercato utilizzando impropriamente, in quanto in modo puramente strumentale, lo strumento urbanistico. La norma regionale quindi invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione), oltre a risultare limitativa della liberta' di iniziativa economica, in violazione dell'art. 41 della Costituzione.
P. Q. M. Si chiede che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge regionale del Veneto 30 novembre 2007, n. 32, per violazione degli articoli 117, secondo comma, lett. e) e 41 della Costituzione. Si producono: 1) delibera del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 2) relazione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Roma, addi' 29 gennaio 2008 L'avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli