RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2006 , n. 100

Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  26  settembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU ed. str. del 2-11-2006)
 
    Ricorso  del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e  difeso  dalla  Avvocatura  generale dello Stato negli uffici della
quale  in  Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge per la
dichiarazione  di incostituzionalita' del Titolo II, capi da VI a XI,
del  Titolo  III,  della legge regionale della Puglia 19 luglio 2006,
n. 22  (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per
l'esercizio  finanziario  2006)  in relazione agli articoli 81 e 117,
comma  3,  e  81  Cost. e al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 26
(Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo
1,  comma  4,  della  legge  25  giugno  1999, n. 208), nonche' degli
articoli 7 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre
2001, n. 31) della legge regionale della Puglia 19 luglio 2006, n. 22
(Assestamento  e  prima  variazione  al  bilancio  di  previsione per
l'esercizio finanziario 2006) in relazione all'articolo 117, comma 3,
Costituzione  e articolo 17 del d.P.R. n. 39/59, recante "Testo unico
sulle  tasse  automobilistiche")  in relazione al decreto legislativo
n. 504  del  1992  nonche'  con  la  legge  n. 449  del 1997/97, e 31
(Modifiche  alla  legge  regionale  8  marzo  2003, n. 5) della legge
regionale  della  Puglia  19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima
variazione  al  bilancio  di  previsione  per l'esercizio finanziario
2006")  in relazione all'articolo 117, comma 2 lett. e), Costituzione
e  alla  legge 22 febbraio 2001, n. 35 (Legge quadro sulla protezione
dalle   esposizioni   a  campi  magnetici  ed  elettromagnetici),  in
particolare  l'articolo  4, comma 1 lett. a), e del d.P.C.m. 8 luglio
2003, attuativo della suddetta legge quadro.

    Il  Consiglio  dei  ministri  con  delibera adottata nella seduta
dell'8  settembre  2006  ha  disposto  la  impugnazione  della  legge
regionale Puglia 19 luglio 2006, n. 22.
    1.  -  La  Regione  Puglia con la legge regionale 19 luglio 2006,
n. 22  dispone  l'assestamento  e  la prima variazione al bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2006.
    La  legge  detta,  oltre  a  norme  di  variazione al bilancio di
previsione,  contenute  nel Titolo I, anche disposizioni di carattere
settoriale nelle piu' svariate materie, contenute nei Capi da VI a XI
del  Titolo  II,  nonche'  nell'intero Titolo III. Tali Capi e Titoli
contengono  disposizioni  varie di carattere settoriale in materia di
beni  culturali,  in  materia  sanitaria, in materia di trasporti, in
materia di ecologia, in materia urbanistica, in materia di personale,
nonche'  altre  disposizioni  di integrazione e modifica a precedenti
leggi regionali.
    La  legge  regionale  per  la parte - quella sopra indicata - che
detta  disposizioni  settoriali eccede i limiti contenutistici di una
legge  di bilancio ponendosi in contrasto con i principi fondamentali
della  materia  contenuti  nel  decreto  legislativo  n. 76  del 2000
recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di
bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo
1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208".
    L'articolo  15  del  d.lgs.  n. 76/2000,  dispone che entro il 30
giugno  di  ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del
bilancio,  mediante  il  quale  si  provvede  all'aggiornamento degli
elementi  delle  unita'  previsionali  di  base  in cui sono indicati
l'ammontare  presunto  dei  residui  attivi  o  passivi alla chiusura
dell'esercizio  precedente  a  quello  cui  il bilancio si riferisce,
nonche'  l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto
al termine dell'esercizio precedente.
    L'articolo  16  dello  stesso  d.lgs.  n. 76/2000, dispone che la
giunta  regionale  con  provvedimento  amministrativo puo' effettuare
variazioni   compensative   fra   capitoli   della   medesima  unita'
previsionale,  fatta  eccezione  per  le  autorizzazioni  di spesa di
natura  obbligatoria,  per  le  spese  in  annualita'  e  a pagamento
differito  e  per  quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra
variazione  al  bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge
regionale.
    La  legge  di  approvazione  del  bilancio  regionale o eventuali
ulteriori    provvedimenti    legislativi   di   variazione   possono
autorizzare,  esclusivamente,  variazioni  al bilancio medesimo. Tali
variazioni  vengono  approntate,  al  fine  di istituire nuove unita'
previsionali  di  base,  per  l'iscrizione  di entrate provenienti da
assegnazioni  vincolate  a  scopi  specifici  da  parte dello Stato o
dell'Unione  Europea,  e,  infine,  per  l'iscrizione  delle relative
spese.  Inoltre  possono  essere previste variazioni compensative fra
capitoli di una stessa unita' previsionale di base ad eccezione delle
autorizzazioni  di spesa a carattere obbligatorio. Tali articoli sono
da  considerarsi  principi fondamentali in materia di "armonizzazione
dei  bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica", alla
cui osservanza, quindi, le regioni sono tenute.
    Ne   discende   che   le   disposizioni  contenute  nel  Capo  VI
(Disposizioni   in   materia   di   beni  culturali),  nel  Capo  VII
(Disposizioni  in  materia sanitaria), nel Capo VIII (Disposizioni in
materia  di  trasporti),  nel  Capo  IX  ( Disposizioni in materia di
ecologia),  nel  Capo  X (Disposizioni in materia urbanistica ) e nel
Capo  XI  (Disposizioni in materia di personale) del Titolo II (Norme
settoriali   di   rilievo   finanziario),   nonche'  nel  Titolo  III
(Disposizioni  varie)  della  legge in esame, si pongono in contrasto
con  l'art. 117,  comma 3, Cost., violando i principi fondamentali in
tema  di  legge  di  bilancio,  contenuti nel d.lgs. n. 76/2000 e con
l'art. 81 della Costituzione.
    2.  -  L'articolo  7  della legge regionale in rassegna introduce
modifiche  all'art. 4,  comma  1-bis  e  1-quater (Veicoli regionali)
della   l.r.   4  dicembre  2001,  n. 3  (Disposizioni  di  carattere
finanziario)  contenente fattispecie di esenzione dal pagamento della
tassa automobilistica regionale.
    L'articolo 4, comma 1-bis, della cit. legge regionale disponeva:
      "A  decorrere  dal  1° gennaio 2004 sono esentati dal pagamento
delle tasse automobilistiche regionali le autoambulanze e i veicoli a
esse  assimilati  di proprieta' delle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS istituite ai sensi
dell'articolo  11  del  decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e
regolarmente  autorizzate  dalla  Regione  Puglia  al  trasporto e al
soccorso,  la  cui  destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo
risultino dalla carta di circolazione".
    L'articolo  7  della  legge  regionale  in  rassegna  prevede  la
soppressione  delle  parole  "....  la  cui destinazione, l'uso e gli
adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione", siano
soppresse.
    Per  il  che  la  disposizione  di esenzione risulta del seguente
tenore:
        "...1-bis.  A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentati dal
pagamento delle tasse automobilistiche regionali le autoambulanze e i
veicoli  a  esse  assimilati  di  proprieta' delle organizzazioni non
lucrative  di  utilita'  sociale  iscritte  all'anagrafe  delle ONLUS
istituite  ai  sensi  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  4
dicembre 1997, n. 460 e regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia
al trasporto e al soccorso".
    L'articolo   1,  comma-quater,  della  cit.  legge  regionale  di
esenzione prevedeva:
        "1-quater.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2006 e con le stesse
modalita'  di cui al comma 1-ter sono altresi' esentati dal pagamento
delle  tasse  automobilistiche  regionali  gli automezzi di soccorso,
antincendio   e   ambulanze,  di  proprieta'  delle  associazioni  di
volontariato  per  la  protezione civile della Regione Puglia, di cui
all'articolo   5  della  legge  regionale  19  dicembre  1995,  n. 39
(ordinamento e organizzazione regionale) la cui destinazione, l'uso e
gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione"
    L'articolo  in  rassegna  prevede  la soppressione dell'inciso: "
....  la  cui  destinazione,  l'uso  e  gli  adattamenti  del veicolo
risultino dalla carta di circolazione".
    Per  il  che  la  disposizione  di esenzione risulta del seguente
tenore:
        "1-quater.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2006 e con le stesse
modalita'  di cui al comma 1-ter sono altresi' esentati dal pagamento
delle  tasse  automobilistiche  regionali  gli automezzi di soccorso,
antincendio   e   ambulanze,  di  proprieta'  delle  associazioni  di
volontariato  per  la  protezione civile della Regione Puglia, di cui
all'articolo   5  della  legge  regionale  19  dicembre  1995,  n. 39
(ordinamento e organizzazione regionale)".
    La soppressione dell'inciso "... la cui destinazione, l'uso e gli
adattamenti  del  veicolo  risultino  dalla  carta  di  circolazione"
nell'articolo  4,  commi  1-bis  e  1-quater, determina la estensione
della  esenzione  a  tutti  gli  automezzi  che  "di  fatto"  vengono
destinati  alla  attivita' di protezione civile nella Regione Puglia.
L'estensione  della  esenzione determina una corrispondente riduzione
delle entrate fiscali regionali.
    La  limitazione  della  esenzione  ai  soli automezzi il cui fine
vincolato  potesse  evincersi dal documento di circolazione si ricava
chiaramente  dalla disposizione statale che, in tema di esenzioni dal
pagamento  della  tassa  automobilistica, prevede esplicitamente, tra
l'altro,  la  destinazione  esclusiva  degli  autoveicoli,  muniti di
apposita  licenza  (articolo 17 del d.P.R. n. 39/1959, recante "Testo
unico  sulle  tasse  automobilistiche").  Successivamente, con d.lgs.
n. 504/1992  nonche'  con  la  legge n. 449/1997, sono stati devoluti
alle  regioni  a  statuto  ordinario l'intero gettito della tassa, il
potere  di  variazione  delle aliquote all'interno di una determinata
forbice,  nonche'  tutta  l'attivita'  amministrativa  connessa  alla
riscossione ed al recupero del credito.
    Tuttavia,    per    consolidata    giurisprudenza   della   Corte
costituzionale  (cfr., ex plurimis, n. 296/2003; n. 37/2004), tutti i
tributi   istituiti  con  legge  statale  sono  oggetto  di  potesta'
legislativa  esclusiva  dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma
2,  lett.  e),  della  Costituzione,  e le regioni possono legiferare
esclusivamente  nei  limiti  alle  stesse concessi dalla legislazione
statale di riferimento.
    L'eliminazione   del   suddetto   inciso,  quindi,  eccede  dalla
competenza   legislativa   del  legislatore  regionale  ponendosi  in
contrasto  con l'articolo 17 del d.P.R. n. 39/1953 e conseguentemente
violando  l'articolo  117,  comma 2, lett. e), della Costituzione, in
materia di sistema tributario dello Stato.
    3.  -  L'articolo 31, comma 1, lett. c), della legge regionale in
rassegna   modifica   l'articolo  9  della  legge  regionale  n. 5/02
prevedendo  come  obiettivo  di  qualita' un valore di fondo di campo
elettrico non superiore a 3 V/m.
    La  legge  regionale (n. 5/02) e' stata gia' sottoposta al vaglio
di legittimita' costituzionale, conclusosi con sentenza n. 307/2003.
    Per  quanto  qui  di interesse, la Corte ha anzitutto chiarito il
punto   se   i   valori-soglia  (limiti  di  esposizione,  valori  di
attenzione,  obiettivi di qualita' definiti come valori di campo), la
cui fissazione e' rimessa allo Stato, possano essere modificati dalla
regione,  fissando valori-soglia piu' bassi, o regole piu' rigorose o
tempi piu' ravvicinati per la loro adozione.
    La  Corte  ha  ritenuto che la fissazione a livello nazionale dei
valori-soglia,  non  derogabili  dalle  regioni nemmeno in senso piu'
restrittivo,  rappresenta  il  punto  di  equilibrio  fra le esigenze
contrapposte   di   evitare  al  massimo  l'impatto  delle  emissioni
elettromagnetiche  e di realizzare impianti necessari al paese, nella
logica  per  cui  la competenza delle regioni in materia di trasporto
dell'energia   e  di  ordinamento  della  comunicazione  e'  di  tipo
concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi
dello Stato.
    Il d.P.C.m. 8 luglio 2003, attuativo della suddetta legge quadro,
fissa  come  obiettivo  di  qualita'  un  valore  di  fondo  di campo
elettrico  non  superiore  a  6  V/m;  la  legge regionale fissa come
obiettivo  di  qualita'  un  valore  di  fondo di campo elettrico non
superiore a 3 V/m.
    L'articolo   31,  comma  1,  lett.  c),  della  l.r.  n. 22/2006,
modificando  l'articolo  9  della  l.r.  n. 5/2002  e prevedendo come
obiettivo  di  qualita'  un  valore  di  fondo di campo elettrico non
superiore  a  3  V/m, contrasta dunque con i principi fondamentali di
cui  alla  legge  n. 36/2001,  recante "legge quadro sulla protezione
dalle  esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici",
in  particolare  l'articolo  4,  comma  1,  lett. a), e al d.P.C.m. 8
luglio   2003,   attuativo  della  suddetta  legge  quadro,  e  viola
l'articolo  117,  terzo  comma,  della  Costituzione, eccedendo dalla
competenza   legislativa   regionale   in  materia  di  distribuzione
dell'energia  e di sviluppo dei sistemi di telecomunicazione, nonche'
di governo del territorio.

        
      
                              P. Q. M.
    Chiede che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale del
Titolo  II,  capi  da  VI a XI, del Titolo III, della legge regionale
della  Puglia 19 luglio 2006, n. 22 ( Assestamento e prima variazione
al  bilancio  di  previsione  per  l'esercizio  finanziario  2006) in
relazione  agli  articoli  81 e 117, comma 3, e 81 Cost. e al decreto
legislativo  28  marzo  2000, n. 26 (Principi fondamentali e norme di
coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni,
in  attuazione  dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999,
n. 208),  nonche'  degli  articoli  7 (Modifiche all'articolo 4 della
legge  regionale  4 dicembre 2001, n. 31) della legge regionale della
Puglia  19  luglio  2006,  n. 22  (Assestamento e prima variazione al
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006) in relazione
all'articolo  117,  comma  3,  Costituzione  e articolo 17 del d.P.R.
n. 39/1959,  recante  "Testo  unico sulle tasse automobilistiche") in
relazione al decreto legislativo n. 504 del 1992 nonche' con la legge
n. 449  del  1997/97,  e  31  (Modifiche alla legge regionale 8 marzo
2003,  n. 5) della legge regionale della Puglia 19 luglio 2006, n. 22
(Assestamento  e  prima  variazione  al  bilancio  di  previsione per
l'esercizio  finanziario 2006) in relazione all'articolo 117, comma 2
lett.  e),  Costituzione  e alla legge 22 febbraio 2001, n. 35 (Legge
quadro  sulla  protezione  dalle  esposizioni  a  campi  magnetici ed
elettromagnetici),  in  particolare l'articolo 4, comma 1 lett. a), e
del d.P.C.M. 8 luglio 2003, attuativo della suddetta legge quadro.
        Roma, addi' 12 settembre 2006
               Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli

        
      

Menu

Contenuti