Ricorso n. 100 del 26 settembre 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2006 , n. 100
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 26 settembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU ed. str. del 2-11-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato negli uffici della quale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia per legge per la dichiarazione di incostituzionalita' del Titolo II, capi da VI a XI, del Titolo III, della legge regionale della Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006) in relazione agli articoli 81 e 117, comma 3, e 81 Cost. e al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 26 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), nonche' degli articoli 7 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31) della legge regionale della Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006) in relazione all'articolo 117, comma 3, Costituzione e articolo 17 del d.P.R. n. 39/59, recante "Testo unico sulle tasse automobilistiche") in relazione al decreto legislativo n. 504 del 1992 nonche' con la legge n. 449 del 1997/97, e 31 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2003, n. 5) della legge regionale della Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006") in relazione all'articolo 117, comma 2 lett. e), Costituzione e alla legge 22 febbraio 2001, n. 35 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici), in particolare l'articolo 4, comma 1 lett. a), e del d.P.C.m. 8 luglio 2003, attuativo della suddetta legge quadro. Il Consiglio dei ministri con delibera adottata nella seduta dell'8 settembre 2006 ha disposto la impugnazione della legge regionale Puglia 19 luglio 2006, n. 22. 1. - La Regione Puglia con la legge regionale 19 luglio 2006, n. 22 dispone l'assestamento e la prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006. La legge detta, oltre a norme di variazione al bilancio di previsione, contenute nel Titolo I, anche disposizioni di carattere settoriale nelle piu' svariate materie, contenute nei Capi da VI a XI del Titolo II, nonche' nell'intero Titolo III. Tali Capi e Titoli contengono disposizioni varie di carattere settoriale in materia di beni culturali, in materia sanitaria, in materia di trasporti, in materia di ecologia, in materia urbanistica, in materia di personale, nonche' altre disposizioni di integrazione e modifica a precedenti leggi regionali. La legge regionale per la parte - quella sopra indicata - che detta disposizioni settoriali eccede i limiti contenutistici di una legge di bilancio ponendosi in contrasto con i principi fondamentali della materia contenuti nel decreto legislativo n. 76 del 2000 recante "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208". L'articolo 15 del d.lgs. n. 76/2000, dispone che entro il 30 giugno di ogni anno la regione approva con legge l'assestamento del bilancio, mediante il quale si provvede all'aggiornamento degli elementi delle unita' previsionali di base in cui sono indicati l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, nonche' l'eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. L'articolo 16 dello stesso d.lgs. n. 76/2000, dispone che la giunta regionale con provvedimento amministrativo puo' effettuare variazioni compensative fra capitoli della medesima unita' previsionale, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualita' e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Ogni altra variazione al bilancio deve essere disposta o autorizzata con legge regionale. La legge di approvazione del bilancio regionale o eventuali ulteriori provvedimenti legislativi di variazione possono autorizzare, esclusivamente, variazioni al bilancio medesimo. Tali variazioni vengono approntate, al fine di istituire nuove unita' previsionali di base, per l'iscrizione di entrate provenienti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato o dell'Unione Europea, e, infine, per l'iscrizione delle relative spese. Inoltre possono essere previste variazioni compensative fra capitoli di una stessa unita' previsionale di base ad eccezione delle autorizzazioni di spesa a carattere obbligatorio. Tali articoli sono da considerarsi principi fondamentali in materia di "armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica", alla cui osservanza, quindi, le regioni sono tenute. Ne discende che le disposizioni contenute nel Capo VI (Disposizioni in materia di beni culturali), nel Capo VII (Disposizioni in materia sanitaria), nel Capo VIII (Disposizioni in materia di trasporti), nel Capo IX ( Disposizioni in materia di ecologia), nel Capo X (Disposizioni in materia urbanistica ) e nel Capo XI (Disposizioni in materia di personale) del Titolo II (Norme settoriali di rilievo finanziario), nonche' nel Titolo III (Disposizioni varie) della legge in esame, si pongono in contrasto con l'art. 117, comma 3, Cost., violando i principi fondamentali in tema di legge di bilancio, contenuti nel d.lgs. n. 76/2000 e con l'art. 81 della Costituzione. 2. - L'articolo 7 della legge regionale in rassegna introduce modifiche all'art. 4, comma 1-bis e 1-quater (Veicoli regionali) della l.r. 4 dicembre 2001, n. 3 (Disposizioni di carattere finanziario) contenente fattispecie di esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale. L'articolo 4, comma 1-bis, della cit. legge regionale disponeva: "A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali le autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di proprieta' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS istituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia al trasporto e al soccorso, la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione". L'articolo 7 della legge regionale in rassegna prevede la soppressione delle parole ".... la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione", siano soppresse. Per il che la disposizione di esenzione risulta del seguente tenore: "...1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali le autoambulanze e i veicoli a esse assimilati di proprieta' delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale iscritte all'anagrafe delle ONLUS istituite ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e regolarmente autorizzate dalla Regione Puglia al trasporto e al soccorso". L'articolo 1, comma-quater, della cit. legge regionale di esenzione prevedeva: "1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con le stesse modalita' di cui al comma 1-ter sono altresi' esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali gli automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprieta' delle associazioni di volontariato per la protezione civile della Regione Puglia, di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (ordinamento e organizzazione regionale) la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione" L'articolo in rassegna prevede la soppressione dell'inciso: " .... la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione". Per il che la disposizione di esenzione risulta del seguente tenore: "1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2006 e con le stesse modalita' di cui al comma 1-ter sono altresi' esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali gli automezzi di soccorso, antincendio e ambulanze, di proprieta' delle associazioni di volontariato per la protezione civile della Regione Puglia, di cui all'articolo 5 della legge regionale 19 dicembre 1995, n. 39 (ordinamento e organizzazione regionale)". La soppressione dell'inciso "... la cui destinazione, l'uso e gli adattamenti del veicolo risultino dalla carta di circolazione" nell'articolo 4, commi 1-bis e 1-quater, determina la estensione della esenzione a tutti gli automezzi che "di fatto" vengono destinati alla attivita' di protezione civile nella Regione Puglia. L'estensione della esenzione determina una corrispondente riduzione delle entrate fiscali regionali. La limitazione della esenzione ai soli automezzi il cui fine vincolato potesse evincersi dal documento di circolazione si ricava chiaramente dalla disposizione statale che, in tema di esenzioni dal pagamento della tassa automobilistica, prevede esplicitamente, tra l'altro, la destinazione esclusiva degli autoveicoli, muniti di apposita licenza (articolo 17 del d.P.R. n. 39/1959, recante "Testo unico sulle tasse automobilistiche"). Successivamente, con d.lgs. n. 504/1992 nonche' con la legge n. 449/1997, sono stati devoluti alle regioni a statuto ordinario l'intero gettito della tassa, il potere di variazione delle aliquote all'interno di una determinata forbice, nonche' tutta l'attivita' amministrativa connessa alla riscossione ed al recupero del credito. Tuttavia, per consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr., ex plurimis, n. 296/2003; n. 37/2004), tutti i tributi istituiti con legge statale sono oggetto di potesta' legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, e le regioni possono legiferare esclusivamente nei limiti alle stesse concessi dalla legislazione statale di riferimento. L'eliminazione del suddetto inciso, quindi, eccede dalla competenza legislativa del legislatore regionale ponendosi in contrasto con l'articolo 17 del d.P.R. n. 39/1953 e conseguentemente violando l'articolo 117, comma 2, lett. e), della Costituzione, in materia di sistema tributario dello Stato. 3. - L'articolo 31, comma 1, lett. c), della legge regionale in rassegna modifica l'articolo 9 della legge regionale n. 5/02 prevedendo come obiettivo di qualita' un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m. La legge regionale (n. 5/02) e' stata gia' sottoposta al vaglio di legittimita' costituzionale, conclusosi con sentenza n. 307/2003. Per quanto qui di interesse, la Corte ha anzitutto chiarito il punto se i valori-soglia (limiti di esposizione, valori di attenzione, obiettivi di qualita' definiti come valori di campo), la cui fissazione e' rimessa allo Stato, possano essere modificati dalla regione, fissando valori-soglia piu' bassi, o regole piu' rigorose o tempi piu' ravvicinati per la loro adozione. La Corte ha ritenuto che la fissazione a livello nazionale dei valori-soglia, non derogabili dalle regioni nemmeno in senso piu' restrittivo, rappresenta il punto di equilibrio fra le esigenze contrapposte di evitare al massimo l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di realizzare impianti necessari al paese, nella logica per cui la competenza delle regioni in materia di trasporto dell'energia e di ordinamento della comunicazione e' di tipo concorrente, vincolata ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Il d.P.C.m. 8 luglio 2003, attuativo della suddetta legge quadro, fissa come obiettivo di qualita' un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 6 V/m; la legge regionale fissa come obiettivo di qualita' un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m. L'articolo 31, comma 1, lett. c), della l.r. n. 22/2006, modificando l'articolo 9 della l.r. n. 5/2002 e prevedendo come obiettivo di qualita' un valore di fondo di campo elettrico non superiore a 3 V/m, contrasta dunque con i principi fondamentali di cui alla legge n. 36/2001, recante "legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici", in particolare l'articolo 4, comma 1, lett. a), e al d.P.C.m. 8 luglio 2003, attuativo della suddetta legge quadro, e viola l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, eccedendo dalla competenza legislativa regionale in materia di distribuzione dell'energia e di sviluppo dei sistemi di telecomunicazione, nonche' di governo del territorio.
P. Q. M. Chiede che la Corte dichiari la illegittimita' costituzionale del Titolo II, capi da VI a XI, del Titolo III, della legge regionale della Puglia 19 luglio 2006, n. 22 ( Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006) in relazione agli articoli 81 e 117, comma 3, e 81 Cost. e al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 26 (Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208), nonche' degli articoli 7 (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 4 dicembre 2001, n. 31) della legge regionale della Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006) in relazione all'articolo 117, comma 3, Costituzione e articolo 17 del d.P.R. n. 39/1959, recante "Testo unico sulle tasse automobilistiche") in relazione al decreto legislativo n. 504 del 1992 nonche' con la legge n. 449 del 1997/97, e 31 (Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2003, n. 5) della legge regionale della Puglia 19 luglio 2006, n. 22 (Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006) in relazione all'articolo 117, comma 2 lett. e), Costituzione e alla legge 22 febbraio 2001, n. 35 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi magnetici ed elettromagnetici), in particolare l'articolo 4, comma 1 lett. a), e del d.P.C.M. 8 luglio 2003, attuativo della suddetta legge quadro. Roma, addi' 12 settembre 2006 Avvocato dello Stato: Maurizio Fiorilli