Ricorso n. 100 del 27 dicembre 2005 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 Dicembre 2005 - 27 Dicembre 2005 , n. 100
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 dicembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 3 del 18-1-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro Regione Campania, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli; avverso e
per l'annullamento dell'art. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della
legge regionale 17 ottobre 2005, n. 18, pubblicata in BUR del 24
ottobre 2005, n. 54, recante «Norme sulla musicoterapia e
riconoscimento della figura professionale di di Musicoterapista», per
violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. nonche' di principi
fondamentali in materia di professioni e cio' a seguito ed in forza
della delibera del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2005,
che ha disposto per l'impugnativa di detta legge.
Con la legge regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR
del 24 ottobre 2005) la Regione Campania ha inteso disciplinare
l'attivita' della musicoterapia, istituendo la figura professionale
del Musicoterapista e dettando regole per il relativo percorso
formativo e per la istituzione del registro professionale e per la
procedura di iscrizione a tale registro.
La legge regionale della Campania, peraltro, appare non conforme
al vigente assetto costituzionale della competenza in materia di
professioni, in particolare di professioni sanitarie; per cui con il
presente atto, il Presidente del Consiglio dei ministri, a cio'
autorizzato in forza della delibera consiliare, propone ricorso ai
sensi dell'art. 127 della Costituzione a codesta ecc.ma Corte
costituzionale; e cio' per le seguenti motivazioni.
La legge regionale in esame, che regolamenta l'attivita'
socio-sanitaria della «musicoterapia», prevedendo, tra l'altro,
l'individuazione di una nuova figura professionale, quella del
musicoterapista (art. 2, comma 1, lettera b), definendone il percorso
formativo (art. 4), e istituendo infine il «registro professionale
regionale del musicotarapista» con la disciplina delle procedure e
dei requisiti richiesti ai nuovi operatori per il perfezionamento
della relativa iscrizione (artt. 5 e 6), e' illegittima in quanto
eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117,
comma 3, Cost. nella materia concorrente delle professioni, ed in
particolare delle professioni sanitarie.
Infatti, l'istituenda figura del musicoterapista, in quanto
soggetto con competenze in campo psicopedagogico - medico - musicale,
che ha svolto un tirocinio in strutture della riabilitazione con
supervisione clinica, e' da ritenersi ricompresa nelle professioni
sanitarie. Di talche', risultano violati i principi fondamentali
stabiliti dagli artt. 3-septies e 3-octies, comma 5, del d.lgs.
n. 502/1992, che, da un lato, hanno classificato le c.d. prestazioni
socio-sanitarie in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sociali
a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria, rinviando ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento
l'individuazione delle prestazioni da ricondurre a ciascuno dei tre
tipi di prestazione, e, dall'altro, hanno demandato ad un decreto
ministeriale il compito di individuare le figure professionali
operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria,
da formare in corsi a cura delle regioni, e di definire i relativi
ordinamenti didattici.
Nella materia delle «professioni», infatti, come piu' volte
affermato dalla ecc.ma Corte (cfr. sentt. n. 353 del 2003, n. 319,
n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005), la potesta' legislativa regionale
deve rispettare il principio fondamentale, gia' vigente nella
legislazione statale (art. 6, comma 3, del d.lgs, n. 502/1932, poi
confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998,
nonche' dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), secondo cui
«l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili
ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi» e' riservata
allo Stato.
D'altra parte, tale limite, che «certamente (preclude) alle
regioni di intervenire, in ambiti di potesta' normativa concorrente,
dettando norme che vanno ed incidere sul terreno dei principi
fondamentali» (cfr. sent. n. 359/2003), si pone come vincolo «di
ordine generale» allo svolgimento della legislazione regionale in
materia di «professioni», stante il principio affermato dalla ecc.ma
Corte nella sentenza n. 355/2005, secondo il quale l'individuazione
di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di
regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza ai fini dalla
ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la
materia in esame.
Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge
regionale in esame si pongono in inscindibile connessione con quelle
specificamente censurate, si ritiene che l'illegittimita'
costituzionale debba estendersi, in via consequenziale, anche alle
restanti disposizioni della legge qui impugnata.
P. Q. M.
Tanto premesso, chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare
costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 2,
comma 1, lett. b), 4, 5 e 6 della legge regionale della Campania 17
ottobre 2005, n. 18; estendendo per conseguenza, ove ritenuto, tale
declaratoria anche alle residue disposizioni di tale legge, per
violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. e per contrasto coi principi
fondamentali delle leggi statali in materia di professioni.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente atto:
1) estratto della delibera C.d.M. del 14 dicembre 2005;
2) copia della legge regionale Campania n. 18/055
Roma, addi' 16 dicembre 2005
L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 dicembre 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 3 del 18-1-2006)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro Regione Campania, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore, domiciliato per la carica in Napoli; avverso e
per l'annullamento dell'art. 2, comma 1, lettera b), 4, 5 e 6 della
legge regionale 17 ottobre 2005, n. 18, pubblicata in BUR del 24
ottobre 2005, n. 54, recante «Norme sulla musicoterapia e
riconoscimento della figura professionale di di Musicoterapista», per
violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. nonche' di principi
fondamentali in materia di professioni e cio' a seguito ed in forza
della delibera del Consiglio dei ministri in data 14 dicembre 2005,
che ha disposto per l'impugnativa di detta legge.
Con la legge regionale in epigrafe indicata (pubblicata in BUR
del 24 ottobre 2005) la Regione Campania ha inteso disciplinare
l'attivita' della musicoterapia, istituendo la figura professionale
del Musicoterapista e dettando regole per il relativo percorso
formativo e per la istituzione del registro professionale e per la
procedura di iscrizione a tale registro.
La legge regionale della Campania, peraltro, appare non conforme
al vigente assetto costituzionale della competenza in materia di
professioni, in particolare di professioni sanitarie; per cui con il
presente atto, il Presidente del Consiglio dei ministri, a cio'
autorizzato in forza della delibera consiliare, propone ricorso ai
sensi dell'art. 127 della Costituzione a codesta ecc.ma Corte
costituzionale; e cio' per le seguenti motivazioni.
La legge regionale in esame, che regolamenta l'attivita'
socio-sanitaria della «musicoterapia», prevedendo, tra l'altro,
l'individuazione di una nuova figura professionale, quella del
musicoterapista (art. 2, comma 1, lettera b), definendone il percorso
formativo (art. 4), e istituendo infine il «registro professionale
regionale del musicotarapista» con la disciplina delle procedure e
dei requisiti richiesti ai nuovi operatori per il perfezionamento
della relativa iscrizione (artt. 5 e 6), e' illegittima in quanto
eccede i limiti della competenza regionale previsti dall'art. 117,
comma 3, Cost. nella materia concorrente delle professioni, ed in
particolare delle professioni sanitarie.
Infatti, l'istituenda figura del musicoterapista, in quanto
soggetto con competenze in campo psicopedagogico - medico - musicale,
che ha svolto un tirocinio in strutture della riabilitazione con
supervisione clinica, e' da ritenersi ricompresa nelle professioni
sanitarie. Di talche', risultano violati i principi fondamentali
stabiliti dagli artt. 3-septies e 3-octies, comma 5, del d.lgs.
n. 502/1992, che, da un lato, hanno classificato le c.d. prestazioni
socio-sanitarie in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sociali
a rilevanza sanitaria e sociosanitarie a elevata integrazione
sanitaria, rinviando ad un apposito atto di indirizzo e coordinamento
l'individuazione delle prestazioni da ricondurre a ciascuno dei tre
tipi di prestazione, e, dall'altro, hanno demandato ad un decreto
ministeriale il compito di individuare le figure professionali
operanti nell'area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria,
da formare in corsi a cura delle regioni, e di definire i relativi
ordinamenti didattici.
Nella materia delle «professioni», infatti, come piu' volte
affermato dalla ecc.ma Corte (cfr. sentt. n. 353 del 2003, n. 319,
n. 355, n. 405 e n. 424 del 2005), la potesta' legislativa regionale
deve rispettare il principio fondamentale, gia' vigente nella
legislazione statale (art. 6, comma 3, del d.lgs, n. 502/1932, poi
confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 112/1998,
nonche' dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42/1999), secondo cui
«l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili
ed ordinamenti didattici, e l'istituzione di nuovi albi» e' riservata
allo Stato.
D'altra parte, tale limite, che «certamente (preclude) alle
regioni di intervenire, in ambiti di potesta' normativa concorrente,
dettando norme che vanno ed incidere sul terreno dei principi
fondamentali» (cfr. sent. n. 359/2003), si pone come vincolo «di
ordine generale» allo svolgimento della legislazione regionale in
materia di «professioni», stante il principio affermato dalla ecc.ma
Corte nella sentenza n. 355/2005, secondo il quale l'individuazione
di una specifica tipologia o natura della «professione» oggetto di
regolamentazione legislativa non ha alcuna influenza ai fini dalla
ripartizione delle competenze statali e regionali afferenti la
materia in esame.
Considerato, infine, che le restanti disposizioni della legge
regionale in esame si pongono in inscindibile connessione con quelle
specificamente censurate, si ritiene che l'illegittimita'
costituzionale debba estendersi, in via consequenziale, anche alle
restanti disposizioni della legge qui impugnata.
P. Q. M.
Tanto premesso, chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare
costituzionalmente illegittimi e quindi annullare gli artt. 2,
comma 1, lett. b), 4, 5 e 6 della legge regionale della Campania 17
ottobre 2005, n. 18; estendendo per conseguenza, ove ritenuto, tale
declaratoria anche alle residue disposizioni di tale legge, per
violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. e per contrasto coi principi
fondamentali delle leggi statali in materia di professioni.
Si depositeranno, con l'originale notificato del presente atto:
1) estratto della delibera C.d.M. del 14 dicembre 2005;
2) copia della legge regionale Campania n. 18/055
Roma, addi' 16 dicembre 2005
L'Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino