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N. 100 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 ottobre 2009. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 ottobre 2009 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 49 del 9-12-2009)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
organicamente patrocinato dall'Avvocatura Generale dello Stato,
presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Lazio, in persona del
Presidente della Giunta Regionale pro tempore, per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 5, lettera
b), 4, comma 4, lettera b) e 20 della legge della Regione Lazio
dell'11 agosto 2009, n. 21, pubblicata sul B.U.R. del 21 agosto 2009,
n. 31, recante «Misure straordinarie per il settore edilizio ed
interventi per l'edilizia residenziale sociale».
La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 15 ottobre
2009 per le seguenti motivazioni.
La legge regionale che, in attuazione dell'Intesa stipulata tra
Stato e regioni il 1° aprile 2009, consente misure straordinarie per
il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale
sociale, presenta profili di illegittimita' relativamente alle norme
contenute negli articoli 3, comma 5, lettera b), e art. 4, comma 4,
lettera b), nella parte in cui si prevede che la realizzazione degli
interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione sia
subordinata alla predisposizione del fascicolo del fabbricato secondo
quanto previsto dalla l.r. n. 31/2002 (Istituzione del fascicolo del
fabbricato) e dal relativo regolamento regionale di attuazione n.
6/2005, ovvero dagli specifici regolamenti comunali, qualora
adottati.
Risulta illegittimo anche l'art. 20 in cui si prevede la
redazione del fascicolo del fabbricato, da allegare al quadro
tecnico-economico finale dell'intervento, a cura dei beneficiari del
finanziamento regionale per l'edilizia residenziale pubblica, ivi
compresa l'edilizia agevolata-convenzionata.
Tali disposizioni, oltre a connotarsi per una certa
contraddittorieta' rispetto alle finalita' perseguite dalla legge,
ovvero l'incentivazione dell'edilizia privata, aggravando gli
adempimenti e gli oneri amministrativi, posti a carico dei
proprietari privati nell'intrapresa di nuove iniziative edilizie, si
pongono in contrasto con diverse norme costituzionali.
Le prefate norme, accollando ai privati una serie di accertamenti
nonche' l'acquisizione e la conservazione di informazioni e
documenti, (compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica
amministrazione nell'esercizio della propria funzione di vigilanza)
violano l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo del canone di
ragionevolezza, e l'art. 97 Cost., in relazione al principio di
efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, cosi'
come, peraltro, gia' rilevato da codesta ecc.ma Corte nella sentenza
del 15 ottobre 2003, n. 315, pronunciata con riferimento ad analoghe
previsioni contenute nella legge della Regione Campania 22 ottobre
2002, n. 27, recante «Istituzione del registro
storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai fini della tutela della
pubblica e privata incolumita'».
Le norme regionali, oggetto della presente impugnazione, si
appalesano incostituzionali anche sotto un altro profilo, le stesse
impongono, infatti, delle prestazioni che si atteggiano come
«prestazioni imposte» per la cui previsione vige, ai sensi dell'art.
23 Cost., una specifica riserva di legge; trattasi di prestazioni,
peraltro, che, incidendo sulla liberta' di iniziativa economica e sul
diritto di proprieta', garantiti, rispettivamente, dagli articoli 41
e 42 della Costituzione, non possono che trovare la loro fonte nella
disciplina statale.
Da quanta sopra discende che le disposizioni regionali, impugnate
con il presente ricorso, risultano dettate anche in aperta violazione
della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di
ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l),
Cost.
Con particolare riferimento a quest'ultima materia, si evidenzia
come codesta ecc.ma Corte abbia, anche di recente, ribadito che
«nelle materie di competenza legislativa regionale residuale o
concorrente, la regolamentazione statale in forza dell'art. 117,
secondo comma, lettera l) Cost., pone un limite diretto a evitare che
la norma regionale incida su un principio di ordinamento civile.
Questa Corte ha altresi' precisato che l'esigenza di garantire
l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole fondamentali di
diritto che, nell'ambito dell'ordinamento civile, disciplinano i
rapporti giuridici fra privati deve ritenersi una esplicazione del
principio costituzionale di eguaglianza» (cfr. Corte costituzionale,
sentenza 5 novembre - 14 novembre 2008, n. 369).
In subordine, si rileva come la previsione dell'istituzione
obbligatoria di un fascicolo di fabbricato attiene, comunque, alla
competenza legislativa statale in materia di governo del territorio,
ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
L'istituzione di un fascicolo di fabbricato costituisce
indubbiamente espressione di un principio fondamentale della prefata
materia che, per evidenti ragioni di uniformita' di trattamento
sull'intero territorio nazionale, non puo' essere rimessa alle
singole, ed inevitabilmente differenti, discipline regionali; a cio'
si aggiunga che un obbligo siffatto non e', in alcun modo, desumibile
dalla normativa vigente, cui le regioni possono far riferimento per
le proprie leggi in materia.
Per i predetti motivi, gli articoli 3, comma 5, lettera b), e 4,
comma 4, lettera b), eccedono dalla competenza legislativa regionale
invadendo la competenza statale sui principi fondamentali della
materia del governo del territorio, ai sensi dell'art. 117, terzo
comma, Cost.
Alle medesime censure si espone la previsione, contenuta
nell'art. 20 della legge regionale in epigrafe, laddove la stessa
impone l'obbligo della predisposizione del fascicolo del fabbricato
anche per l'edilizia residenziale pubblica.
L'aggravio dei costi, cui la predisposizione del fascicolo del
fabbricato da luogo per i soggetti privati, risulta ancora piu' grave
ove esso sia riferito al settore pubblico.
P. Q. M.
Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche' codesta
ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli
articoli 3, comma 5, lettera b), 4, comma 4, lettera b) e 20, della
legge della Regione Lazio dell'11 agosto 2009, n. 21, pubblicata nel
B.U.R. del 21 agosto 2009, n. 31, recante «Misure straordinarie per
il settore edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale
sociale».
Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio
dei ministri del 15 ottobre 2009, con l'allegata relazione.
Roma, addi' 16 ottobre 2009
L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo
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