Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4  luglio  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 34 del 29.08.2012 )  
 
 
 
    Ricorso del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  in  carica,
(c.f....) - che  agisce  sulla  base  di  conforme  delibera
adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 26 giugno 2012
- rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello  Stato  (cod.
fisc.:  ...;   indirizzo   posta   elettronica   certificata:
...;    telefax:    n.   ...),
domiciliataria contro la Regione Basilicata in persona del Presidente
della  Giunta  regionale  in  carica,   per   la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale nelle parti infra  precisate  dell'art.
10, commi 1, 5 e 6, dell'art. 12 e dell'art.  13  della  legge  della
Regione Basilicata n. 8 del 26 aprile 2012, recante "Disposizioni  in
materia di produzione di energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili",
pubblicata sul B.U.R. Basilicata dell'1 maggio 2012, n. 13. 
    La predetta legge della Regione  Basilicata  viene  impugnata  in
conformita' alla delibera del Consiglio dei Ministri  adottata  nella
riunione del 26  giugno  2012:  delibera  che  verra'  depositata  in
estratto unitamente al presente ricorso. 
    La legge qui impugnata reca norme in  materia  di  produzione  di
energia elettrica da fonti rinnovabili. 
    In particolare - ai fini che qui rilevano - essa dispone: 
        1) All'art. 10 comma 1 «1. Gli oneri  da  corrispondere  alla
Regione   per   l'istruttoria   delle   istanze   per   il   rilascio
dell'autorizzazione unica e quelli da  corrispondere  ai  Comuni  per
l'istruttoria delle dichiarazioni presentate in regime  di  procedura
abilitativa semplificata sono quelli definiti  nell'articolo  12  del
disciplinare». 
          Il  'disciplinare'  in  questione  e'  stato  adottato  con
delibera della Giunta regionale n. 29-12-2010 n. 2260, pubblicata nel
B.U. Basilicata 31 dicembre 2010, n. 51,  S.O.;  esso  e'  intitolato
"Procedure per l'attuazione degli obiettivi del  Piano  di  Indirizzo
Energetico  Ambientale  Regionale  (P.I.E.A.R.)  e   disciplina   del
procedimento di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  29
dicembre  2003,  n.  387  per  l'autorizzazione  alla  costruzione  e
all'esercizio di impianti di produzione di  energia  elettricita'  da
fonti rinnovabili e linee guida tecniche per la  progettazione  degli
impianti"; 
          L'art. 12 di tale disciplinare prevede che  "L'avvio  della
procedura per il rilascio delle autorizzazioni per la  costruzione  e
l'esercizio degli impianti per la produzione di energia elettrica  da
fonti  rinnovabili  e'  subordinato  al  versamento  da   parte   del
richiedente di una quota, quale contributo  alle  spese  generali  di
istruttoria  per  le  Dichiarazioni  di   Inizio   Attivita'   e   di
espletamento del procedimento unico di cui alla legge 7 agosto  1990,
n. 241. 
    Tali oneri  istruttori  sono  calcolati,  in  base  alla  potenza
nominale dell'impianto di cui si richiede l'autorizzazione, secondo i
seguenti parametri: 
        a. 1,00 euro/kW per le potenze fino ad 1,00 MW.; 
        b. 0,50 euro/kW per la potenza eccedente ad 1,00 MW. 
    Il versamento degli oneri istruttori dovra' essere effettuato dal
richiedente l'autorizzazione a favore dell'Amministrazione competente
alla presentazione della  richiesta  di  autorizzazione  ovvero  alla
presentazione della D.I.A. 
        2) All'art. 10 comma 6: "6. Gli oneri  versati  alla  Regione
sono vincolati, per la parte  eventualmente  eccedente  la  copertura
delle spese istruttorie al perseguimento degli obiettivi definiti nel
PIEAR ivi compreso il miglioramento della  sostenibilita'  ambientale
dei trasporti. ". 
        3) All'art. 10 comma 5: «5.  La  Societa'  Energetica  Lucana
S.p.A. laddove operi in veste  di  proponente  per  la  realizzazione
delle iniziative rientranti nelle competenze ad essa demandate  dalla
vigente normativa regionale, e' esentata dal versamento  degli  oneri
istruttori». 
        4) All'art. 12: «1. E' comunque consentita  la  realizzazione
di impianti di produzione di energia elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili, ad eccezione dei rifiuti  di  qualsiasi  genere  e  loro
derivati sostitutivi di impianti in esercizio alla data di entrata in
vigore della presente legge alimentati da fonti fossili a  condizione
che la potenza nominale dell'impianto sostitutivo non sia superiore a
quella dell'impianto sostituito o da sostituire». 
        5) All'art. 13:  «1. I  Comuni,  nel  cui  territorio  devono
essere  realizzati  gli  impianti  per  i   quali   viene   richiesta
l'autorizzazione unica, concorrono alla definizione dei  progetti  di
sviluppo locale nella conferenza di servizi convocata  dalla  Regione
ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29  dicembre  2003,
n.  387.  2.  Il  progetto  di  sviluppo  locale,   ai   fini   della
quantificazione del suo valore, e' redatto dal proponente nella forma
del progetto preliminare di cui  agli  articoli  17  e  seguenti  del
Decreto del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207,
quando ha ad oggetto lavori,  e  nella  forma  del  progetto  di  cui
all'articolo 279, comma 1, del medesimo Decreto, quando ha ad oggetto
servizi o forniture. 3. Nel caso  in  cui  il  progetto  di  sviluppo
locale ha ad oggetto lavori, il proponente,  entro  e  non  oltre  60
giorni dal rilascio dell'autorizzazione  unica,  redige  altresi'  il
progetto definitivo di cui agli articoli 24 e  seguenti  del  Decreto
del Presidente della  Repubblica  5  ottobre  2010,  n.  207.  4.  Il
proponente,   entro   e   non   oltre   90   giorni   dal    rilascio
dell'autorizzazione unica, versa l'importo  quantificato  sulla  base
dei  commi  2  e  3  ai  Comuni  di  cui  al  comma  1  cui   compete
l'espletamento delle pertinenti procedure di appalto. 5. Gli  importi
versati ai Comuni in base  ai  precedenti  commi  sono  vincolati  al
perseguimento degli  obiettivi  definiti  nel  progetto  di  sviluppo
locale. 6. Fermo restando quanto previsto  nei  precedenti  commi,  i
proponenti, sia nel caso di istanze di autorizzazione unica aventi ad
oggetto potenze superiori ad 1 MW ed inferiori a  quelle  contemplate
nel paragrafo 1.2.1.10., lettera o), e nel paragrafo 2.2.3.3.,  punto
1., dell'appendice A del PIEAR pari, rispettivamente, a 20 MW per gli
impianti eolici ed a 10 MW per quelli fotovoltaici, sia nel  caso  di
istanze aventi ad oggetto potenze superiori a quelle prima  indicate,
concordano con i Comuni, nel cui territorio devono essere  realizzati
gli stessi impianti, le  necessarie  misure  di  compensazione  e  di
miglioramento   ambientale   nel   rispetto   di   quanto   stabilito
nell'Allegato 2 delle linee guida. 7. Il valore delle misure  di  cui
al comma 6, quantificato in non meno di 10.000,00 euro per ciascun MW
di potenza nominale sino a 20 MW per gli impianti eolici ed a  10  MW
per quelli fotovoltaici, e' versato, entro il  termine  indicato  nel
comma 4, per meta'  ai  Comuni,  nel  cui  territorio  devono  essere
realizzati gli stessi impianti, per l'altra meta' alla Regione. 8. Le
risorse affluite alla Regione in base al comma 7 vengono dalla stessa
utilizzate  allo  scopo  di  conseguire  le  finalita'  di  risparmio
perseguite dal PIEAR, anche mediante la istituzione  di  un  apposito
fondo  di  rotazione  destinato  ai   Comuni.   9.   L'ingiustificata
inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo  comporta
la decadenza dell'autorizzazione unica. 10. Al fine di assicurare  la
corretta quantificazione del valore dei progetti di sviluppo  locale,
e'  vietato  l'artificioso  frazionamento  delle  potenze  elettriche
installabili. 11. Le disposizioni contenute nel presente articolo  si
applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.». 
    L'impugnativa e' affidata ai seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) Violazione dell'art. 117, comma 3, Costituzione: contrasto con
i principi  fondamentali  in  materia  di  "produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia". 
    Il legislatore statale, con il d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 (in
Suppl. ordinario n. 17 alla Gazzetta Ufficiale, 31 gennaio,  n.  25),
ha inteso dare attuazione alla  direttiva  2001/77/CE  relativa  alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'. 
    Come  precisato  nell'art.  l  di  tale  d.lgs.,  la   disciplina
normativa  da  esso  recata  e'  finalizzata  "nel   rispetto   della
disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente,  nonche'
nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo
43 della legge 1° marzo 2002, n. 39,... a: 
        a) promuovere un maggior contributo delle  fonti  energetiche
rinnovabili alla produzione  di  elettricita'  nel  relativo  mercato
italiano e comunitario; 
        b) promuovere misure per  il  perseguimento  degli  obiettivi
indicativi nazionali di cui all'articolo 3, comma 1; 
        c) concorrere alla creazione delle basi per un futuro  quadro
comunitario in materia; 
        d) favorire  lo  sviluppo  di  impianti  di  microgenerazione
elettrica alimentati da fonti rinnovabili,  in  particolare  per  gli
impieghi agricoli e per le aree montane." 
    Per quel che rileva in questa sede, in detto d.lgs.  all'art.  12
(rubricato:  Razionalizzazione  e  semplificazione  delle   procedure
autorizzative' ) e' previsto che "3.  La  costruzione  e  l'esercizio
degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica,  potenziamento,  rifacimento
totale o parziale e  riattivazione,  come  definiti  dalla  normativa
vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti
ad  una  autorizzazione  unica,  rilasciata  dalla  regione  o  dalle
province delegate dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti
in materia di tutela dell'ambiente, di tutela  del  paesaggio  e  del
patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra,  variante
allo strumento urbanistico.... 
    4. L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito  di
un procedimento unico, al quale partecipano tutte le  Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi  di  semplificazione  e
con le modalita' stabilite dalla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
successive    modificazioni    e    integrazioni.     Il     rilascio
dell'autorizzazione  costituisce  titolo  a  costruire  ed   esercire
l'impianto in conformita' al  progetto  approvato  e  deve  contenere
l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei  luoghi  a  carico
del soggetto esercente a seguito della dismissione  dell'impianto  o,
per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione  di  misure
di reinserimento e recupero ambientale.... 
    6. L'autorizzazione non puo'  essere  subordinata  ne'  prevedere
misure di compensazione a favore delle regioni e delle province. 
    10. In Conferenza  unificata,  su  proposta  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le  attivita'
culturali, si  approvano  le  linee  guida  per  lo  svolgimento  del
procedimento di cui al comma 3.  Tali  linee  guida  sono  volte,  in
particolare, ad assicurare un corretto  inserimento  degli  impianti,
con specifico  riguardo  agli  impianti  eolici,  nel  paesaggio.  In
attuazione di tali linee guida, le  regioni  possono  procedere  alla
indicazione  di  aree  e  siti  non  idonei  alla  installazione   di
specifiche tipologie di impianti. Le regioni adeguano  le  rispettive
discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle
linee guida.  In  caso  di  mancato  adeguamento  entro  il  predetto
termine, si applicano le linee guida nazionali." . 
    Alla stregua della disciplina recata dal trascritto 10° comma del
suddetto articolo 12, l'individuazione delle modalita' di svolgimento
del procedimento sotteso al rilascio dei titoli autorizzativi per  la
costruzione  e  l'esercizio  degli  impianti  alimentati   da   fonti
rinnovabili e' stata rimessa alle Linee Guida nazionali. 
    Tali Linee Guida, approvate con D.M. 10 settembre 2010  (adottato
sulla base di deliberazione della Conferenza  Unificata  su  proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro per i beni
e  le  attivita'  culturali),  costituiscono  "norme  finalizzate   a
disciplinare,  in  via  generale  ed  astratta,  il  procedimento  di
autorizzazione alla installazione degli impianti alimentati da  fonti
rinnovabili, alle quali sono vincolati tutti i' soggetti  pubblici  e
privati coinvolti nell'attivita' in questione" (cosi', nella sentenza
n. 275/2011 di Codesta Ecc. ma Corte). 
    In precedenza - con la sentenza n. 192/2011  -  Codesta  Ecc.  ma
Corte aveva avuto modo di rilevare che mediante  le  Linee  Guida  il
legislatore statale ha «inteso trovare modalita' di  equilibrio»  tra
la competenza esclusiva statale in materia di ambiente e paesaggio  e
quella  concorrente  in  materia  di  energia:  precisando  che   "il
bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di  energia  e
gli  interessi  ambientali   impone   una   preventiva   ponderazione
concertata in ossequio al principio di leale cooperazione»; e la sede
propria in cui viene attuata siffatta `ponderazione' e' costituita  -
per come ribadito nella sentenza 308/2011 dell'adita Ecc. ma Corte  -
dalla Conferenza unificata cui compete approvare tali Linee Guida. 
    Alla luce dei suddetti principi dettati dal  legislatore  statale
anche  in  attuazione  della  direttiva  2001/77/CE   relativa   alla
promozione  dell'energia  elettrica  prodotta  da  fonti  energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', l'art. 10, commi 1
e 6 della legge regionale qui impugnata viola  l'art.  117,  comma  3
Cost.  con  riferimento  alla  materia   "produzione,   trasporto   e
distribuzione nazionale dell' energia". Ed invero. 
    Alla stregua  di  quanto  previsto  dai  suddetti  commi  i  e  6
dell'art.  10  della  l.r.  n.  8/2012  risulta  regolata   in   modo
profondamente diverso rispetto  a  quanto  previsto  dallo  Stato  la
specifica disciplina in tema di oneri da corrispondere  alla  Regione
per l'istruttoria delle istanze per il  rilascio  dell'autorizzazione
unica, ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 e quelli  da  corrispondere  ai
Comuni per l'istruttoria delle dichiarazioni presentate in regime  di
procedura abilitativa semplificata  (PAS)  prevista  dall'art  6  del
d.lgs. n. 28/2011. 
    Ed invero. L'art. 10 della 1. r. n. 8/2012, al  comma  1,  rinvia
all'art. 12 del disciplinare approvato dalla Giunta regionale con  la
deliberazione n. 2260 del 29  dicembre  2010  per  la  determinazione
degli oneri. 
    A sua volta detto art. 12 del disciplinare introduce  un  sistema
per il calcolo degli oneri  istruttori  che  si  basa  sulla  potenza
nominale dell'impianto e prevede il pagamento di 1 euro per  ogni  kw
di potenza da installare fino a 1,00 MW e 0.50 euro per  ogni  kw  di
potenza da installare per la potenza eccedente a 1,00 MW. 
    Il successivo comma 6 del medesimo articolo 10  della  legge  qui
impugnata  stabilisce  che  gli  oneri  versati  alla  Regione   sono
vincolati, per la parte eventualmente eccedente  la  copertura  delle
spese istruttorie, al  perseguimento  degli  obiettivi  definiti  nel
Piano  di  indirizzo  energetico  ambientale  regionale  (PIEAR)  ivi
compreso  il  miglioramento  della  sostenibilita'   ambientale   dei
trasporti. 
    La disciplina regionale risultante  dai  suddetti  commi  1  e  6
dell'art. 10 si pone in contrasto con le indicazioni contenute  nelle
Linee Guida nazionali di cui al citato DM  10  settembre  2010  sotto
piu' profili. 
        a) Sotto un primo aspetto, il legislatore  regionale  con  il
comma l dell'art. 10, mediante il puntuale rinvio ricettizio all'art.
12  del  disciplinare  approvato  dalla  Giunta  regionale   con   la
deliberazione n.  2260  del  29  dicembre  2010,  ha  finito  con  il
legificare' il metodo di calcolo degli oneri istruttori  previsto  in
tale disciplinare sottraendo tale specifico aspetto della  disciplina
del procedimento autorizzatorio  alla  regola  generale  dettata  dal
legislatore statale che ha voluto - con il comma 10 del cit. art.  12
del d. lgs. 387/2003 - che l'intero 'svolgimento del procedimento' di
rilascio dell'autorizzazione unica venga regolato non gia' con legge,
bensi' con strumento  piu'  duttile  e  piu'  adatto  a  recepire  le
esigenze via via  palesate  dalle  Regioni  e  dagli  organi  statali
interessati, quali sono le "linee guida": che vengono  deliberate  ed
approvate "In Conferenza unificata, su proposta  del  Ministro  delle
attivita' produttive, di concerto con  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del Ministro per i beni e le  attivita'
culturali".  (Nel  D.  M.  10.9.2010  recante  tali  Linee  guida  e'
espressamente evidenziato nel preambolo che "le presenti linee  guida
necessitano di un costante aggiornamento in forma  congiunta  (Stato,
regioni ed enti locali)  nonche'  di  un'attivita'  di  integrazione,
anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio sulla loro concreta
applicazione") 
        b) Sotto un secondo aspetto va osservato che alla stregua  di
quanto previsto dalle Linee  Guida  nazionali  gli  oneri  istruttori
debbono essere  rapportati  al  costo  del  progetto  e  non  possono
superare  in  ogni  caso  lo  0.03  per  cento   del   costo   totale
dell'investimento. 
    (Al paragrafo 9 dell'allegato A di tali Linee guida e'  previsto:
"9. Oneri istruttori 9.1.Le Regioni, ai sensi dell'articolo 4,  comma
1, della legge n. 62 del 2005 possono prevedere  oneri  istruttori  a
carico del proponente finalizzati a coprire le spese  istruttorie  di
cui al paragrafo 14; detti oneri, ai sensi dell'articolo 12, comma 6,
del decreto legislativo n 387 del 2003 non possono configurarsi  come
misure compensative.  Gli  oneri  sono  determinati  sulla  base  dei
principi di ragionevolezza, proporzionalita'  e  non  discriminazione
della fonte utilizzata e rapportati al  valore  degli  interventi  in
misura   comunque    non    superiore    allo    0,03    per    cento
dell'investimento".). 
    La disciplina regionale qui impugnata si  discosta  profondamente
da tali Linee Guida: 
        essa, invero, prevede un meccanismo di calcolo degli indicati
oneri  istruttori  basato  sulla  potenza  (e  non  piu'  sul  costo)
dell'impianto: all'art. 12 del disciplinare richiamato dal  comma  
dell'art. 10 della 1. r. qui impugnata "Tali  oneri  istruttori  sono
calcolati, in base alla potenza  nominale  dell'impianto  di  cui  si
richiede l'autorizzazione"; 
        Non solo: giacche', in  base  alla  normativa  regionale  qui
impugnata, l'ammontare degli oneri non  ha  piu'  il  limite  massimo
dello "0,03 per cento dell'investimento" previsto dalle  Linee  guida
nazionali: l'art. 12 del  disciplinare,  cui  rinvia  l'art.  10,  
comma, della  legge  regionale  qui  impugnata  riferimento  prevede,
invero, che i contributi istruttori vengano  determinati  "secondo  i
seguenti parametri: a. 1,00 euro/kW per le potenze fino ad 1,00  MW.;
b. 0,50 euro/kW per la potenza eccedente ad 1,00 MW" (e, quindi,  con
criteri che non recano  il  limite  massimo  dello  "0,03  per  cento
dell'investimento"). 
    c) Sotto un terzo profilo il legislatore regionale con il comma 6
dell'art. 10 - disponendo che "Gli oneri versati  alla  Regione  sono
vincolati, per la parte eventualmente eccedente  la  copertura  delle
spese istruttorie al perseguimento degli obiettivi definiti nel PIEAR
ivi compreso il miglioramento  della  sostenibilita'  ambientale  dei
trasporti" - conferma che  gli  oneri  in  questione  possano  essere
imposti in misura "eccedente la copertura delle  spese  istruttorie":
ma una simile possibilita'  e'  del  tutto  esclusa  dal  legislatore
statale.  Le  Linee  Guida  nazionali  prevedono,  infatti,  che   il
versamento di oneri istruttori debba essere unicamente finalizzato  a
coprire  le  spese  istruttorie   connesse   allo   svolgimento   del
procedimento unico: ivi si parla  soltanto  di  "oneri  istruttori...
finalizzati a coprire le spese istruttorie di cui al paragrafo 14'  ;
come si vede, per  il  legislatore  statale,  non  e'  possibile  che
residuino eccedenze dalle somme versate per oneri istruttori, dovendo
esse coincidere in tutto  e  per  tutto  con  l'ammontare  di  quelle
strettamente occorrenti per 'coprire le spese istruttorie di  cui  al
paragrafo 14'. 
    Le citate norme regionali, quindi, ponendosi in contrasto con  le
disposizioni di principio contenute nelle Linee  Guida  nazionali  di
cui al DM 10 settembre 2010, violano l'articolo 117, comma  3,  della
Costituzione con riferimento alla materia  "produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell' energia". 
    2) Violazione dell'art. 117, comma  2, lettera  E)  Costituzione:
sotto lo specifico profilo dell'invasione della potesta'  legislativa
esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza". 
    Il comma 5  dello  stesso  art.  10  della  legge  regionale  qui
impugnata -come si e' visto - prevede  che  "La  Societa'  Energetica
Lucana  S.p.A.  laddove  operi  in  veste  di   proponente   per   la
realizzazione delle iniziative rientranti nelle  competenze  ad  essa
demandate  dalla  vigente  normativa  regionale,  e'   esentata   dal
versamento degli oneri istruttori". 
    Siffatta norma altera il regime di libero mercato  e,  quindi,  i
principi  di  tutela  della  concorrenza:  stante  che   essa   reca,
palesemente, un regime di privilegio e di favore. 
    Codesta Ecc. ma Corte - si  veda,  di  recente,  la  sentenza  n.
310/2011 - ha avuto modo di dichiarare  la  illegittimita'  di  norme
regionali che prevedano privilegi "per gli enti  pubblici,  gli  enti
locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che intendano  proporre
iniziative energetiche da fonti rinnovabili" . 
    In tale sentenza e' stata  evidenziato  che  "l'esigenza  che  la
produzione e la distribuzione dell'energia siano realizzate in regime
di libera  concorrenza  e'  particolarmente  avvertita  nel  caso  di
energia prodotta da fonti rinnovabili, sia perche'  la  quantita'  di
energia prodotta  e'  di  gran  lunga  inferiore  rispetto  a  quella
derivante da altre fonti, sia perche'  la  normativa  comunitaria  ha
imposto precise quote minime produzione, che, in  assenza  di  libera
concorrenza, rischierebbero di' essere assorbite da pochi  operatori,
in grado di realizzare veri e propri monopoli nei diversi  territori.
Una conferma della necessita' che la produzione di energia sia svolta
in regime di libera  concorrenza  si  trae  dalla  giurisprudenza  di
questa Corte sulle misure di  compensazione  in  materia  di  energia
prodotta da fonti rinnovabili. In particolare, e' stato precisato che
«la costruzione e l'esercizio di' impianti per l'energia eolica  sono
libere  attivita'  d'impresa  soggette   alla   sola   autorizzazione
amministrativa della Regione», e che sono illegittime  le  previsioni
di «oneri e condizioni a carico del richiedente l'autorizzazione  che
si concretizzano in vantaggi economici per la Regione e per gli altri
enti locali»". 
    La previsione regionale, dunque, viola  la  competenza  esclusiva
dello  Stato  in  materia  di  tutela  della   concorrenza   di   cui
all'articolo 117 , comma 2, lettera e), della Costituzione. 
    3) Violazione dell'art. 117, commi l e 2, lettere  a),  e) ed  s)
Costituzione: per contrasto con le norme internazionali e comunitarie
e per invasione della potesta' legislativa esclusiva dello  Stato  in
materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente. 
    L'articolo 12 della legge regionale qui impugnata prevede che "E'
comunque consentita la realizzazione di impianti di -  produzione  di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, ad  eccezione  dei
rifiuti di qualsiasi genere e loro derivati sostitutivi  di  impianti
in esercizio alla data di entrata  in  vigore  della  presente  legge
alimentati da fonti fossili a  condizione  che  la  potenza  nominale
dell'impianto sostitutivo non sia superiore  a  quella  dell'impianto
sostituito o da sostituire". 
    Alla stregua di tale disciplina e' consentita la  'riconversione'
di impianti alimentati da fonti fossili con  impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili, purche' i nuovi impianti non siano  alimentati  da
rifiuti 'di qualsiasi genere e  loro  derivati'  e  non  abbiano  una
potenza superiore a quella del precedente impianto. 
    Vengono in tal modo posti  puntuali  limiti  alla  produzione  di
energia da fonti rinnovabili. 
    Detta disciplina presenta i seguenti aspetti di criticita': 
        a) In primo luogo occorre  evidenziare  che  nella  locuzione
'rifiuti' vanno ricomprese anche le "biomasse", stante che l'art.  2,
del d.lgs. 28/2011,  di  attuazione  della  direttiva  2009/28/CE  in
materia  di  fonti  rinnovabili,  definisce  la   fonte   rinnovabile
"biomassa", precisando altresi' che essa puo' essere costituita dalla
frazione biodegradabile dei rifiuti e residui  di  origine  biologica
provenienti  dall'agricoltura  (comprendente  sostanze   vegetali   e
animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese  la
pesca  e  l'acquacoltura,  nonche'  dalla  parte  biodegradabile  dei
rifiuti industriali e urbani. 
    La norma regionale, come si e' detto, vieta l'uso di biomasse  in
caso di riconversione di vecchi impianti alimentati da fonti fossili:
siffatto divieto non si rinviene, invece, nella normativa di  livello
comunitario e nazionale. 
        b) Il su trascritto art. 12 della legge regionale impugnata -
come si e' visto - ammette la riconversione degli impianti unicamente
nei limiti di potenza del sostituendo impianto. 
    Tale  regola  si  pone  in  palese   contrasto   con   le   norme
internazionali e comunitarie che incentivano il ricorso alle fonti di
energia rinnovabile: e non pongono siffatto limite di potenza. 
    Codesta Ecc.ma Corte  -  con  la  recente  sentenza  n.  85/2012,
peraltro in continuita' con la propria giurisprudenza: per rif. v. la
sentenza 124/2010 - ha dichiarato  illegittime  norme  regionali  che
introducevano limiti massimi  di  potenza  installabile  nel  settore
della produzione elettrica da fonti rinnovabili. 
    La suddetta disciplina regionale, in ambedue gli  aspetti  appena
considerati, contrasta con il principio di liberta' dell'attivita' di
produzione dell'energia elettrica, sancito  all'art.  1  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica). 
    E'  utile  ricordare  che  eventuali  restrizioni  o  divieti  di
utilizzo, per essere compatibili  con  il  principio  comunitario  di
libera circolazione  delle  merci,  devono  fondarsi  su  criteri  di
ragionevolezza,  adeguatezza  e  proporzionalita'  in   relazione   a
problemi di salute pubblica o ambientali,  da  valutarsi  nell'ambito
dell'istruttoria per i singoli procedimenti amministrativi e, dunque,
in concreto. 
    Le previsioni  normative  regionali  qui  impugnate  pongono  dei
divieti  con  prescrizione  'astratte',  non  correlate   a   singole
emergenze istruttorie. 
    Tali divieti non rispondono ad  alcuno  dei  predetti  criteri  e
recano un  indubbio  contenuto  discriminatorio  a  detrimento  degli
operatori che intendono realizzare impianti a biomassa  (rifiuto)  in
sostituzione  di  impianti  alimentati  da  fonti  fossili.  Cio'  in
evidente contrasto con l'art. 13,  par.  1,  lett.  d)  della  citata
direttiva 2009/28/CE, secondo  il  quale  gli  Stati  membri  debbono
assicurare che le norme in materia di autorizzazione siano oggettive,
trasparenti,  proporzionate,  non  contengano   discriminazioni   tra
partecipanti e tengano pienamente conto delle  specificita'  di  ogni
singola tecnologia per le energie rinnovabili. 
    La suddetta  disciplina  regionale,  inoltre,  contrasta  con  la
normativa  internazionale  (Protocollo  di  Kyoto  addizionale   alla
Convenzione -quadro delle Nazioni Unite  sui  cambiamenti  climatici,
adottato 1'11 dicembre 1997, ratificato e reso esecutivo con legge 1°
giugno 2002, n. 120) e con quella comunitaria (direttiva 27 settembre
2001, n. 2001/77/CE e direttiva 23 aprile 2009, n.  2009/28/CE),  che
manifestano un favor per le fonti energetiche rinnovabili al fine  di
eliminare la dipendenza dai carburanti fossili,  individuando  soglie
minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un
determinato periodo di tempo. 
    Per le ragioni sopra esposte l'articolo 12 della legge  regionale
viola  l'art.  117,  commi  1  e  2,  lettere  a),  e)  ed  s)  della
Costituzione  ,  per  contrasto  con  le   norme   internazionali   e
comunitarie, invadendo altresi' la competenza  legislativa  esclusiva
dello Stato in materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente. 
    4) VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMA 3, COSTITUZIONE: contrasto con
i principi  fondamentali  in  materia  di  "produzione,  trasporto  e
distribuzione nazionale dell'energia". 
    La disciplina recata dal suddetto art.  12  della  regionale  qui
impugnata  presenta  aspetti  di  criticita'  anche  ove  essa  venga
riguardata sotto il parametro  costituzionale  di  cui  all'art.  117
comma 3 Cost. 
    Detta  disciplina,  invero,  viola  anche  le  sopracitate  norme
statali di riferimento (artt. 1 e 13 par. 1,  lett.  d)  del  decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79; legge 1° giugno 2002, n. 120):  che
costituiscono  -  come  affermato  dall'adita  Ecc.ma  Corte  con  la
sentenza n. 332 del  2010  -  principi  fondamentali  in  materia  di
"produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia". 
    5) VIOLAZIONE DELL'ART. 117, COMMI 1 e 2, LETTERE a),  e)  ED  s)
COSTITUZIONE: per contrasto con le norme internazionali e comunitarie
e per invasione della potesta' legislativa esclusiva dello  Stato  in
materia di tutela della concorrenza e dell'ambiente. 
    L'articolo 13 della legge regionale qui impugnata  disciplina  le
misure di compensazione. 
    Le  Linee  guida  statali  -  nell'allegato  3:  la   numerazione
dell'allegato non e' tra le piu' felici, stante  che  esso  e'  anche
chiamato "allegato 2" relativo ai "punti 14.15 e 16.5"  dell'allegato
1 -  prevedono  al  riguardo  i  seguenti  "CRITERI  PER  L'EVENTUALE
FISSAZIONE DI MISURE COMPENSATIVE 
    1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 6, decreto legislativo n. 387
del 2003, l'autorizzazione non puo' essere subordinata ne'  prevedere
misure di compensazione a favore delle Regioni e delle Province. 
    2. Fermo restando, anche ai sensi del punto 1.1 e del punto  13.4
delle presenti linee guida, che  per  l'attivita'  di  produzione  di
energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  non   e'   dovuto   alcun
corrispettivo monetario in favore dei Comuni, l'autorizzazione  unica
puo' prevedere l'individuazione di misure compensative,  a  carattere
non meramente  patrimoniale,  a  favore  degli  stessi  Comuni  e  da
orientare su interventi di miglioramento  ambientale  correlati  alla
mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di
efficienza energetica, di diffusione di installazioni di  impianti  a
fonti rinnovabili  e  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza  sui
predetti temi, nel rispetto dei seguenti criteri: 
        a) non da' luogo a misure compensative, in  modo  automatico,
la  semplice  circostanza  che  venga  realizzato  un   impianto   di
produzione di energia da fonti rinnovabili,  a  prescindere  da  ogni
considerazione sulle sue  caratteristiche  e  dimensioni  e  dal  suo
impatto sull'ambiente[; 
        b) le "misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e
territoriale"  sono  determinate  in  riferimento  a  "concentrazioni
territoriali di attivita',  impianti  ed  infrastrutture  ad  elevato
impatto  territoriale",  con  specifico  riguardo   alle   opere   in
questione; [2] 
        c)  le  misure  compensative   devono   essere   concrete   e
realistiche,  cioe'  determinate  tenendo  conto   delle   specifiche
caratteristiche dell'impianto e del suo specifico impatto  ambientale
e territoriale; 
        d) secondo l'articolo 1, comma 4, lettera f) della legge  239
del 2004, le misure compensative sono solo "eventuali",  e  correlate
alla circostanza che  esigenze  connesse  agli  indirizzi  strategici
nazionali  richiedano  concentrazioni  territoriali   di   attivita',
impianti e infrastrutture ad elevato impatto territoriale; 
        e) possono essere imposte misure  compensative  di  carattere
ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali  o  economiche
solo se ricorrono tutti i presupposti indicati nel citato articolo 1,
comma 4, lettera f) della legge 239 del 2004, 
        f) le misure compensative sono definite in sede di conferenza
di servizi, sentiti i Comuni interessati, anche sulla base di  quanto
stabilito  da  eventuali  provvedimenti  regionali  e   non   possono
unilateralmente essere fissate da un singolo Comune; 
        g) Nella definizione delle misure compensative si tiene conto
dell'applicazione  delle  misure  di  mitigazione  in  concreto  gia'
previste, anche in sede di valutazione di impatto ambientale (qualora
sia effettuata). A tal fine, con  specifico  riguardo  agli  impianti
eolici, l'esecuzione delle misure di mitigazione di cui  all'allegato
4,  costituiscono,  di  per  se,  azioni  di  parziale   riequilibrio
ambientale e territoriale; 
        h)  le  eventuali  misure  di  compensazione   ambientale   e
territoriale definite nel rispetto dei criteri di  cui  alle  lettere
precedenti non puo' comunque essere superiore  al  3  per  cento  dei
proventi,  comprensivi  degli  incentivi  vigenti,  derivanti   dalla
valorizzazione   dell'energia    elettrica    prodotta    annualmente
dall'impianto. 
    3.  L'autorizzazione  unica  comprende  indicazioni   dettagliate
sull'entita' delle misure compensative e sulle modalita' con  cui  il
proponente provvede  ad  attuare  le  misure  compensative,  pena  la
decadenza dell'autorizzazione unica.". 
    L'art.  13  della  legge  regionale  qui  impugnata  si  discosta
profondamente da tali Linee guida. 
    In particolare i commi 6, 7, 8 e 9 di  tale  articolo  dispongono
che " 6. ...i proponenti, sia nel caso di istanze  di  autorizzazione
unica aventi ad oggetto potenze superiori ad  1  MW  ed  inferiori  a
quelle  contemplate  nel  paragrafo  1.2.1.10.,  lettera  o),  e  nel
paragrafo  2.2.3.3.,  punto  1,  dell'appendice  A  del  PIEAR  pari,
rispettivamente, a 20 MW per gli impianti  eolici  ed  a  10  MW  per
quelli fotovoltaici, sia  nel  caso  di  istanze  aventi  ad  oggetto
potenze superiori a quelle prima indicate, concordano con  i  Comuni,
nel cui territorio devono essere realizzati gli stessi  impianti,  le
necessarie misure di compensazione e di miglioramento ambientale  nel
rispetto di quanto stabilito nell'Allegato 2 delle linee guida. 7. Il
valore delle misure di cui al comma 6, quantificato in  non  meno  di
10.000,00 euro per ciascun MW di potenza nominale sino a  20  MW  per
gli impianti eolici ed a 10 MW per quelli fotovoltaici,  e'  versato,
entro il termine indicato nel comma 4, per meta' ai Comuni,  nel  cui
territorio devono essere realizzati gli stessi impianti, per  l'altra
meta' alla Regione. 8. Le risorse affluite alla Regione  in  base  al
comma 7 vengono dalla stessa utilizzate allo scopo di  conseguire  le
finalita' di  risparmio  perseguite  dal  PIEAR,  anche  mediante  la
istituzione di un apposito fondo di rotazione destinato ai Comuni. 9.
L'ingiustificata inosservanza delle disposizioni di cui  al  presente
articolo comporta la decadenza dell'autorizzazione unica.". 
    E' agevole constatare che: 
        a) alla stregua della normativa nazionale,  "l'autorizzazione
non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di  compensazione  a
favore  delle  Regioni  e  delle  Province"   (cosi',   il   par.   1
dell'allegato 3 delle Linee Guida); 
          > in base ai commi 7 e 8 dell'art. 13 della Legge regionale
qui impugnata, la meta' delle 'necessarie  misure  di  compensazione'
"e' versat(a)... alla Regione"; 
        b) alla stregua della normativa nazionale "per l'attivita' di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  non  e'  dovuto
alcun corrispettivo monetario in favore dei Comuni,  l'autorizzazione
unica puo'  prevedere  l'individuazione  di  misure  compensative,  a
carattere non meramente patrimoniale, a favore degli stessi Comuni  e
da orientare su interventi di miglioramento ambientale correlati alla
mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di
efficienza energetica, di diffusione di installazioni di  impianti  a
fonti rinnovabili  e  di  sensibilizzazione  della  cittadinanza  sui
predetti temi" (cosi', il par. 2 dell'allegato 3 delle Linee Guida); 
          > in base al comma 6 dell'art.  13  della  legge  regionale
impugnata le misure di compensazione non son facoltative: esse  vanno
sempre 'concordate' e sono considerate e qualificate "necessarie" 
        c) alla stregua della normativa nazionale "non  da'  luogo  a
misure compensative, in modo automatico, la semplice circostanza  che
venga realizzato un  impianto  di  produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili,  a  prescindere  da  ogni   considerazione   sulle   sue
caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente" (cosi',
il par. 2 lett. a) dell'allegato 3 delle Linee Guida); 
          in base all'art. 13 della legge regionale la  compensazione
opera in modo automatico ed e'  'necessaria'.  L'automaticita'  delle
misure  compensative  si  rinviene  sia  nel  procedimento   per   I'
individuazione dei progetti di sviluppo locale richiamati dalla norma
(commi 1-5), sia nel differente procedimento disciplinato dai commi 6
e ss.. 
        d)  alla  stregua  della  normativa  nazionale   "le   misure
compensative sono solo "eventuali", e correlate alla circostanza  che
esigenze connesse  agli  indirizzi  strategici  nazionali  richiedano
concentrazioni territoriali di attivita', impianti  e  infrastrutture
ad  elevato  impatto  territoriale"  (cosi',  il  par.  2  lett.   d)
dell'allegato 3 delle Linee Guida); 
          > in base all'art. 13 della legge  regionale  l'obbligo  di
`concordare' le 'necessarie misure di compensazione' e' generalizzato
e  prescinde  dall'accertamento  della  esistenza  o  meno  di  della
specifica  'circostanza  che   esigenze   connesse   agli   indirizzi
strategici  nazionali  richiedano  concentrazioni   territoriali   di
attivita',   impianti   e   infrastrutture   ad    elevato    impatto
territoriale'. 
        e) alla stregua della  normativa  nazionale  "possono  essere
imposte misure compensative di carattere ambientale e territoriale  e
non meramente patrimoniali o economiche solo  se  ricorrono  tutti  i
presupposti indicati nel citato articolo 1, comma 4, lettera f) della
legge 239 del 2004" (cosi, il par. 2 lett. e) dell'allegato  3  delle
Linee Guida); 
          > in base all'art.  13  della  legge  regionale  le  misure
compensative hanno carattere 'patrimoniale': il comma 7 del  suddetto
articolo le monetizza statuendo che "Il valore delle misure di cui al
comma 6," e' "quantificato in non meno di 10.000,00 euro per  ciascun
MW di potenza nominale sino a 20 MW per gli impianti eolici ed  a  10
MW per quelli fotovoltaici"; a sua volta, il  comma  1  dello  stesso
articolo 13 richiama i progetti di sviluppo locale previsti dall'art.
13 del disciplinare adottato con delibera della Giunta  regionale  n.
29-12-2010 n. 2260, pubblicata nel B.U. Basilicata 31 dicembre  2010,
n. 51, S.O.: ivi e' previsto che "la realizzazione dei progetti ed  i
relativi oneri  finanziari  sono  a  carico  del  proponente  e  sono
quantificati per un valore commisurato  alla  potenza  installata  in
misura non inferiore ad euro 50. 000,00 a MW per ciascun MW eccedente
la soglia prevista dal 
    Si ritiene opportuno ricordare che la pacifica giurisprudenza  di
Codesta Ecc.ma Corte considera illegittime le disposizioni  regionali
che impongono un corrispettivo quale condizione per il  rilascio  dei
titoli abilitativi all'esercizio degli impianti: tali  norme  violano
la legge statale in quanto prevedono oneri e condizioni a carico  del
richiedente  l'autorizzazione  che  si  concretizzano   in   vantaggi
economici per la Regione e per gli altri enti  locali  e  quindi,  si
configurano quali compensazioni di carattere economico  espressamente
vietate dal legislatore statale" (per rif si vedano  le  sentenze  n.
282/2009 e n. 124/2010). 
    l) alla stregua della normativa nazionale "le eventuali misure di
compensazione ambientale e territoriale  definite  nel  rispetto  dei
criteri di cui alle  lettere  precedenti  non  puo'  comunque  essere
superiore al 3 per cento dei proventi,  comprensivi  degli  incentivi
vigenti,  derivanti  dalla  valorizzazione   dell'energia   elettrica
prodotta  annualmente  dall'impianto"  (cosi,  il  par.  2  lett.  h)
dell'allegato 3 delle Linee Guida); 
    in base all'art. 13 della  legge  regionale  il  suddetto  limite
massimo del `3 per cento dei proventi' non opera. 
        g) alla stregua della normativa nazionale,  'l'autorizzazione
non puo' essere subordinata ne' prevedere misure di' compensazione  a
favore delle Regioni e delle Province" (cosi, il par. l dell'allegato
3 delle Linee Guida); 
          > in base all'art.  13,  comma  9,  della  legge  regionale
"L'ingiustificata inosservanza delle disposizioni di cui al  presente
articolo comporta la decadenza dell'autorizzazione unica": viene,  in
tal modo introdotto nella disciplina - contro le  Linee  guida  -  un
meccanismo   che    condiziona    la    validita'    e    l'efficacia
dell'autorizzazione   unica   alla   corresponsione   delle    misure
compensative. 
    Alla stregua delle su estese considerazioni deve, pertanto, dirsi
che la disciplina recata dall'art. 13 della legge regionale impugnata
viola le  disposizioni  di  principio  contenute  nelle  Linee  Guida
nazionali di cui al DM 10 settembre 2010 e si pone in  contrasto  con
l'articolo 117, comma 3,  della  Costituzione  con  riferimento  alla
materia   "produzione,   trasporto    e    distribuzione    nazionale
dell'energia. 
 
 
                                P.Q.M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale  della  legge  della  Regione  Basilicata  n.  8   del
26.04.2012, recante "Disposizioni in materia di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili",  pubblicata  sul  B.U.R.  Basilicata
dell' l maggio  2012,  n.  13:  e  segnatamente,  nelle  parti  supra
precisate, dell'art. 10, commi 1, 5 e 6, dell'art. 12 e dell'art. 13. 
    Si deposita l'estratto in originale della delibera del  Consiglio
dei Ministri del 26 giugno 2012. 
        Roma, addi' 27 giugno 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Messineo 

 

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