ricorso n. 100 del 5 dicembre 2013 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 dicembre 2013 (del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana).
(GU n. 1 del 2.1.2014)
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 19 novembre
2013, ha approvato il disegno di legge n. 579-607 stralcio I -623 dal
titolo «Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013.
Disposizioni varie», pervenuto a questo Commissariato dello Stato per
la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello
Statuto speciale, il 22 novembre 2013.
La disposizione contenuta nell'articolo 4, che di seguito si
trascrive, si ritiene lesiva dei principi posti dagli articoli 3, 51,
97, 117, 2° comma lett. l) e 3° comma, e 81, 4° comma della
Costituzione.
«Art. 4. (Interpretazione autentica in materia di proroghe di
contratti). - 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 38 della
legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modifiche ed
integrazioni, nei contratti di lavoro in essere alla data del 30
novembre 2012 si intendono compresi i contratti di lavoro a tempo
determinato assistiti da proroga sino al 31 dicembre 2012.
Tale disposizione, asseritamente definita interpretazione
autentica dell'art. 38 l.r. n. 9/2013, concernente la proroga dei
contratti di lavoro a tempo determinato relativi al personale degli
Enti parco e di altri enti strumentali della Regione, ha
sostanzialmente, ad avviso dello scrivente, natura innovativa con
efficacia retroattiva.
La norma infatti non chiarisce il senso della disposizione
preesistente, di per se' inequivocabile, ma vorrebbe imporre un
ampliamento indefinito ed indefinibile della platea dei destinatari
della prosecuzione del rapporto di lavoro.
L'articolo 38 della l.r. n. 9/2013, invero, autorizzava la
prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato fino al 31
dicembre 2013 soltanto per coloro i quali avessero un rapporto di
lavoro in essere alla data del 30 novembre 2012, in conformita' a
quanto prescritto dal legislatore statale nell'art. 1 comma 400 della
legge n. 228/2012. Tale disposizione prevede che oggetto di proroga
possano essere esclusivamente i contratti di lavoro subordinati a
tempo determinato in essere alla data del 30 novembre 2012 che
superavano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi di
cui all'articolo 5 comma 4-bis del decreto legislativo n. 368/01,
previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali
rappresentative del settore interessato.
Il legislatore regionale, quindi, nell'inserire tra i vari
significati possibili della norma statale anche i contratti di lavoro
«assistiti», termine questo non riconducibile ad una precisa
categoria giuridica inequivoca, per taluni enti pubblici amplia, in
misura peraltro non determinabile a priori, l'elenco dei soggetti
destinatari della disposizione, beneficiari della proroga.
La disposizione oggetto di censura consentirebbe pertanto
l'instaurarsi «ope legis» di nuovi rapporti di lavoro subordinato con
soggetti che in passato hanno prestato servizio con la Pubblica
Amministrazione, non tenendo in alcun conto sia le necessarie
ordinarie procedure di selezione pubblica del personale anche per
rapporti di breve durata prescritte dall'articolo 36 del decreto
legislativo n. 165/01, sia le reali esigenze operative dei suddetti
Enti Parco che, per ricorrere all'utilizzo di contratti di lavoro
flessibile, dovrebbero dimostrare l'esistenza di esigenze di
carattere esclusivamente temporaneo ed eccezionale, nonche'
rispettare i limiti prescritti dall'articolo 9, comma 28 del d.l. n.
78/2010.
La norma in questione configura pertanto un ingiustificato
privilegio in favore di determinati soggetti, di cui si
consoliderebbe la condizione di precariato alimentando negli stessi
l'aspettativa di una futura stabilizzazione e, quindi, si pone, ad
avviso del ricorrente, in evidente contrasto con i precetti posti
dagli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione in tema di buon
andamento ed imparzialita' della Pubblica Amministrazione e di
selezione pubblica in condizione di eguaglianza per l'accesso ai
pubblici uffici, nonche' con il principio generale posto ai fini del
coordinamento della finanza pubblica di cui al sopracitato articolo
9, comma 28 del d.l. n. 78/2010 al quale e' tenuta ad adeguarsi anche
la Regione siciliana, violando cosi' anche l'articolo 117, 3° comma
Cost.
Infine la disposizione legislativa in questione, non
quantificando l'ammontare della spesa derivante dalla stessa, ne'
tanto meno indicando espressamente le risorse finanziarie con cui
provvedere, si pone in evidente contrasto anche con l'articolo 81, 4°
comma Cost.
P.Q.M.
Impugna l'articolo 4 del disegno di legge n. 579-607 stralcio I
-623 dal titolo «Disposizioni finanziarie urgenti per l'anno 2013.
Disposizioni varie», approvato dall'Assemblea Regionale Siciliana il
19 novembre 2013 per violazione degli articoli 3, 51, 97, 117, 2°
comma lett. l) e 3° comma, e 81, 4° comma della Costituzione.
Palermo, 27 novembre 2013
Il Commissario dello Stato
per la Regione Siciliana
Aronica