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N. 100 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 ottobre 2010. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 5 ottobre 2010 (del Presidente del Consiglio dei
ministri) .
(GU n. 46 del 17-11-2010)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso
la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi, n. 12, giusta
delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17
settembre 2010, ricorrente;
Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
Regionale in carica, con sede in L'Aquila, via Leonardo da Vinci n.
6, intimata, per la declaratoria di illegittimita' costituzionale
dell'art. 6, comma 2, della legge regionale della Regione Abruzzo, n.
31 del 29 luglio 2010 pubblicata nel BUR della Regione Abruzzo n. 50
del 30 luglio 2010, recante «Norme regionali contenenti la prima
attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in
materia ambientale)» - per violazione dell'art. 117, secondo comma,
lett. s), Cost.
F a t t o
La Regione Abruzzo ha emanato la legge regionale n. 31/2010 per
la prima attuazione del decreto legislativo n. 152/2006 contenente
norme in materia ambientale.
In particolare, il Capo I fornisce la definizione di «acque
reflue domestiche», «acque reflue industriali», «acque reflue
urbane», «agglomerato», «rete fogniaria», «insediamento»
«installazione o edificio isolato».
Il Capo II disciplina le acque reflue assimilabili alle
domestiche, definendo le categorie di acque assimilabili alle
domestiche e prevedendo le autorizzazioni per lo scarico in rete
fognaria e per lo scarico sul suolo, su strati superficiali del
sottosuolo o in corpi idrici superficiali.
Il Capo III stabilisce i limiti e gli indirizzi tecnici per
scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati con un
numero di abitanti equivalenti (A.E) inferiore a duemila e per
scarichi di acque reflue domestiche assimilabili.
Il Capo IV reca norme riguardanti gli scarichi di reti fognarie
a forte fluttuazione stagionale. Al riguardo viene fornita la
definizione di «forte fluttuazione stagionale» e di «variazione
stagionale» e sono previste prescrizioni generali. Inoltre, vengono
dettate norme di adeguamento degli impianti di depurazione
relativamente ai nuovi impianti e agli impianti gia' esistenti.
Il Capo V disciplina le acque meteoriche di dilavamento e le
acque di prima pioggia. Al tal riguardo, la legge disciplina, tra
l'altro, gli scarichi di acque meteoriche di aree non a rischio di
dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano
pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' dei
corpi idrici, e gli scarichi derivanti da reti fognarie separate e da
altre condotte separate.
Inoltre, disciplina le acque di prima pioggia e di lavaggio di
aree esterne a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di
sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi
di qualita' dei corpi idrici.
Il Capo VI contiene norme sulla approvazione dei progetti degli
impianti di depurazione delle acque reflue urbane. In particolare,
definisce l'ambito di applicazione delle norme e disciplina le fasi
autorizzative, la documentazione da produrre relativamente ai
progetti, e contiene disposizioni riguardanti la trasparenza
l'informazione pubblica.
Il Capo VII prevede norme riguardanti classificazione delle acque
superficiali ad uso potabile.
Infine, il Capo VIII contiene norme di carattere finanziaria e
transitorio, e stabilisce la data di entrata in vigore della legge
pubblicazione nella Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Per. quanto interessa in questa sede, si rileva che l'art. 6,
comma 2, di tale legge dispone che «in caso di fognature in cui
recapitano acque reflue industriali, lo scarico finale rispetta i
limiti della tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del decreto
legislativo n. 152/2006, per i parametri della Tabella 5 dello stesso
allegato» (grassetto nostro).
Tale norma e' incostituzionale per le seguenti considerazioni di
D i r i t t o
Violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s), Cost.; in relazione
all'art. 101 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed alle norme tecniche
contenute nella Tabella 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza dello
stesso d.lgs.
La chiara dizione letterale della norma regionale censurata
induce ad affermare che lo scarico finale delle fognature in cui
recapitano anche acque reflue industriali, deve rispettare limiti di
emissione stabiliti dalla Tabella dell'Allegato 5 alla Parte Terza
del d. lgs. n. 152/06, limitatamente ai parametri indicati nella
successiva tabella 5 (e, percio', limitatamente alle sostanze
indicate nella predetta tabella, quali l'arsenico, il cadmio, il
cromo totale, ecc.).
Ne consegue che nessun limite e' previsto dalla legge regionale
per i parametri inclusi nella tabella 3 e diversi da quelli indicati
nella suddetta tabella 5 (quali, a titolo meramente esemplificativo,
il BOD5, il COD, ecc.).
In tal modo la legge regionale si discosta dalle disposizioni
contenute nella legge statale di riferimento, secondo cui la tabella
dell'Allegato 5 stabilisce limiti massimi di emissione in acque
superficiali e in fognature per tutti i parametri ivi considerati,
senza eccezione alcuna.
La legge regionale si espone pertanto al dedotto vizio di
incostituzionalita' perche' introduce una inammissibile deroga alla
disciplina statale sugli scarichi di acque reflue, che appartiene
alla materia della tutela dell'ambiente dell'ecosistema, rientrante,
ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., nella
competenza legislativa esclusiva dello Stato.
P. Q. M.
«Voglia l'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare
costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge
regionale della Regione Abruzzo n. 31 del 29 luglio 2010, pubblicata
nel BUR n. 50 del 30 luglio 2010, recante ''norme regionali
contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 (norme in materia ambientale)'', per violazione dell'art. 117,
comma 2, lett. s), Cost.».
Unitamente all'aoriginale notificato del presente ricorso si
depositano:
1) copia della legge regionale impugnata;
2) copia conforme della delibera del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 17 settembre 2010, recante la
determinazione di proposizione del presente ricorso, con allegata
relazione illustrativa.
Roma, addi' 21 settembre 2010
L'Avvocato dello Stato: Maria Letizia Guida
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