Ricorso n. 101 del 26 novembre 2015 (Presidente del Consiglio dei ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 novembre 2015 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 1 del 2016-01-07)
Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f.
…), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in
carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura
Generale dello Stato (c.f. …), presso i cui uffici ha
domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12 (fax … - PEC
…), ricorrente,
Contro Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta
Regionale attualmente in carica, resistente,
Per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita'
degli articoli 1 e 2 della legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1
(Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per
l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e
alla gestione integrata dei rifiuti)» pubblicata sul BUR n. 17 del 25
settembre 2015.
La Regione Liguria ha approvato ed emanato la legge n. 17/2015
con cui in soli tre articoli ha introdotto modifiche alla precedente
sua legge n. 1/2014 che aveva individuato gli ambiti territoriali
ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e per la
gestione integrata dei rifiuti.
Piu' precisamente, l'art. 1 della nuova legge regionale apporta
modifiche all'art. 6 della precedente legge regionale del 2014 mentre
l'art. 2 ne modifica gli allegati A e B in sostanza prevedendo una
ulteriore ripartizione del territorio della provincia di Savona
introducendo un terzo ambito territoriale sub provinciale.
Tali norme, nei limiti e nei sensi di seguito specificati,
eccedono le competenze regionali in materia, violando i precetti
costituzionali che presidiano il riparto di competenze legislative
tra Stato e regioni.
Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei
ministri deve impugnare la legge regionale in questione,
limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per i seguenti
Motivi
1) Illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, e
dell'articolo 2 della Legge Regionale 23 settembre 2015, n. 17, per
contrasto con l'articolo 17, comma 2, lettere e) ed s) della
Costituzione
Come noto, e come gia' riconosciuto dalla Corte costituzionale,
la disciplina della gestione delle risorse idriche, nella parte in
cui demanda ad un'unica Autorita' l'affidamento e il controllo del
servizio idrico integrato al fine di superare la frammentazione
verticale del territorio e conseguentemente del servizio stesso,
appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Cio' in
quanto tale disciplina, e la sua obbedienza all'esigenza di
unitarieta', appartiene alla materia della tutela della concorrenza e
della tutela dell'ambiente.
Il profilo della concorrenza viene in evidenza ove si osservi che
il conferimento della gestione e la previsione dei requisiti
soggettivi del gestore mirano a garantire la corretta competizione ai
fini di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicita' del
servizio.
Il profilo della tutela ambientale viene invece in considerazione
perche' l'intestazione all'Autorita' d'Ambito Territoriale delle
competenze sulla gestione mira alla razionalizzazione dell'uso delle
risorse idriche e dell'interazione degli equilibri fra le diverse
componenti della biosfera intesa come sistema.
Questa sfera di potere legislativo esclusivo e' stata dallo Stato
esercitata sin dal 1994 (con la legge n. 36/1994) ed attualmente con
il decreto legislativo n. 152/2006, che in via principale stabilisce
che l'assetto regolatorio, organizzativo e gestionale del servizio
idrico integrato e' articolato in ambiti territoriali ottimali,
definiti dalle regioni.
Il potere di definizione degli ambiti spettante alle regioni ne
consente certamente la modulazione, purche' nel rispetto di talune
precise condizioni.
L'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 dispone infatti che le regioni
possono modificare la delimitazione degli ambiti territoriali
ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato,
assicurandone comunque lo svolgimento secondo una serie di criteri:
l'unicita' del bacino idrografico o dei bacini contigui, l'unicita'
della gestione, l'adeguatezza delle dimensioni gestionali in forza di
parametri fisici, demografici e tecnici.
Inoltre e successivamente, anche il decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito con legge n. 148/2011 ha confermato il principio
secondo cui la dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali
deve essere di norma non inferiore almeno a quello provinciale; una
diversa dimensione territoriale puo' essere definita dalle regioni
solo motivando detta scelta, con riferimento a ragioni di diversita'
territoriale e socio-economica e comunque salvaguardando i principi
di proporzionalita', adeguatezza ed efficienza del servizio.
Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 6-bis, del d.l. n. 138/2011, come
introdotto dall'art. 1, comma 609, lettera e), della legge n.
190/2014, la stessa disciplina statale in materia di servizi pubblici
a rete di rilevanza economica si intende riferita anche al settore
dei rifiuti urbani ed ai settori sottoposti alla regolazione di
autorita' indipendenti. Per cui, stante la palese e conclamata
identita' di ratio, la gestione dei rifiuti e la gestione del
servizio idrico hanno la medesima disciplina.
Ora, e' evidente che - dovendo emergere espressamente un
riferimento motivazionale cui la scelta regionale si e' ispirata,
anche per consentire la verifica del rispetto dei principi enunciati
dalla legge - non puo' che farsi rimando, nel silenzio della norma,
ad un atto amministrativo che possa contenere i motivi (di ordine
fisico, demografico e tecnico) che giustificano un dimensionamento
territoriale degli ambiti diverso da quello che la legge statale
considera in linea di principio ottimale, nonche' che dia conto del
fatto che le esigenze di adeguatezza e di efficienza ed economicita'
siano state congruamente valutate.
Tale contenuto motivazionale, indispensabile per la verifica del
corretto esercizio della competenza regionale in deroga, ed anche e
soprattutto in vista del suo vaglio giurisdizionale, non puo'
ovviamente che essere estraneo alla lettera del precetto legislativo,
e pertanto non puo' che risultare da una fonte amministrativa di
accompagnamento.
Se dunque si deve per forza attingere ad un atto idoneo ad
esplicitare motivi tecnico-scientifici, e se questo atto non puo' che
avere natura amministrativa, ai fini che qui interessano deve farsi
necessario riferimento alla relazione al Consiglio Regionale
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria.
Orbene, da questo atto non emerge nulla che possa far ritenere
rispettato il dettato legislativo nazionale e quindi adempiuto il
precetto costituzionale che attribuisce allo Stato la competenza in
materia.
Sotto il profilo della razionalita' nella nuova distribuzione
territoriale la relazione non va al di la' di una mera enunciazione
formale, ma non offre alcun elemento atto a spiegare le ragioni di
tale nuova articolazione con l'aggiunta di un ulteriore ambito
territoriale ottimale rispetto a quelli gia' esistenti in base alla
precedente legge regionale.
Sotto il profilo del miglioramento nella gestione del servizio
nell'ottica del superamento della frammentarieta' la motivazione
desumibile dall'atto non aiuta a comprenderne le ragioni, anzi emerge
un risultato di maggiore frammentarieta' rispetto all'assetto
organizzativo previgente che non depone a favore della bonta' della
scelta regionale, anche considerando che l'assetto previgente era
gia' modellato su una dimensione sub provinciale (ATO Centro Ovest 1
e ATO Centro Ovest 2 previsti dalla legge regionale n. 1/2014).
Rispetto alla dimensione imposta dalla legge statale giova ribadire
che un eventuale scostamento puo' ritenersi consentito solo qualora
esso assecondi comprovate esigenze di natura territoriale e
socio-economica, valutate ed apprezzate alla stregua dei canoni di
proporzionalita', adeguatezza ed efficienza. Qui manca del tutto ogni
elemento motivazionale per comprendere se questa valutazione sia
stata fatta o meno e se la scelta legislativa vi corrisponda.
Sotto il profilo, infine, della ispirazione al criterio della
unita' dei bacini idrografici sancito a livello nazionale, esso da
solo non e' idoneo a soddisfare lo spirito della legge statale,
mancando ogni riferimento al principio di unicita' della gestione
(che andava dimostrato sulla base della interconnessione delle reti
necessaria a conseguire una gestione nazionale ed efficiente del
servizio) e al principio della adeguatezza delle dimensioni
territoriali (che andava definito sulla base di criteri tecnici,
fisici e demografici secondo quanto previsto dall'art. 147 del d.lgs.
n. 152/2006).
Poiche', come si e' detto sopra, la disciplina dettata dallo
Stato in materia - demandando ad una sola Autorita' preposta
all'ambito le funzioni di organizzazione, affidamento e controllo
della gestione del servizio idrico integrato (e, per equiparazione,
della gestione dei rifiuti) - obbedisce ad una funzione di
regolazione della concorrenza e di tutela dell'ambiente, che sono
ambiti attribuiti alla competenza esclusiva dello Stato stesso, un
potere legislativo esercitato dalla regione in senso difforme da
questa disciplina senza che siano presenti i presupposti che
potrebbero legittimare una deroga si pone in contrasto con i principi
costituzionali.
Ed e' per questo che le norme in rubrica indicate - gli articoli
1 e 2 della legge regionale n. 17/2015 - in quanto indebitamente
contrastanti con gli articoli 147 del d.lgs. n. 52/2006 e 3-bis del
d.l. n. 138/2011 violano l'art. 117, comma 2, della Costituzione che
alle lettere e) ed s) prevede in materia la competenza legislativa
dello Stato.
P. Q. M.
Per tutte le esposte ragioni, la Presidenza del Consiglio dei
ministri come sopra rappresentata e difesa, conclude, affinche' la
Corte costituzionale voglia accogliere il presente ricorso e per
l'effetto dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle norme
delle legge regionale Liguria n. 17/2015 in epigrafe elencate e nel
presente atto specificamente censurate per contrasto con l'art. 117,
comma 2, leggere e ed s), della Costituzione.
Roma, addi' 23 novembre 2015
L'Avvocato dello Stato: Corsini