Ricorso n. 101 del 26 ottobre 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 45 del 17-11-2004)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri in carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici ha legale dimicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro-tempore, domiciliato per la carica in Perugia, avverso
e per l'annullamento della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18,
recante «Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi
extracomunitari in gravi difficolta' assistenziali sanitarie»
(pubblic. in B.U.R. Umbria del 18 agosto 2004, n. 34), limitatamente
all'art. 2, comma 1, lettere c) e d).
Con la legge in epigrafe la Reggione Umbria ha dettato norme per
gli interventi sanitari a favore di paesi extracomunitari che, a
causa di ragioni politiche, militari ed economiche, versano in gravi
difficolta' assistenziali e sanitarie, prevedendo a tal fine il
contributo del servizio sanitario regionale.
Gli interventi previsti dalla legge regionale citata consistono
nell'erogazione da parte delle aziende sanitarie di prestazioni di
alta specializzazione a favore di extracomunitari provenienti da
paesi in gravi difficolta' assistenziali sanitarie, assistenza
sanitaria per motivi umanitari a cittadini di origine umbra residenti
nei paesi extracomunitari in particolare stato di bisogno, interventi
sanitari nei paesi d'origine valorizzando le risorse umane
disponibili nell'area di intervento anche attraverso la formazione
del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso la Regione o
nel paese oggetto dell'intervento stesso, invio di attrezzature
medico chirurgiche non utilizzate nei paesi oggetti dell'intervento
anche tramite organizzazioni umanitarie verranno individuate dalla
competente struttura regionale.
Con il presente atto, la Presidenza del Consiglio dei ministri,
ritenuto, in particolare, che le previsioni di cui alle lettere c) e
d) dell'art. 2, comma 1 della legge regionale umbra n. 18/2004, siano
invasive della competenza legislativa dello Stato, proporre ricorso a
codesta ecc.ma Corte costituzionale, per chiedere l'annullamento di
tali previsioni. E cio' per le seguenti ragioni.
Giova anzi tutto ricordare che gli interventi di cui trattasi
consistono specificamente:
a) quanto alla lettera c), in interventi sanitari nei paesi
di origine ai sensi dell'art. 32, comma 15, della legge 27 dicembre
1997, n. 449 e successive modificazioni, valorizzando le risorse
umane disponibili sull'area di intervento anche attraverso programmi
di formazione del personale tecnico-sanitario da effettuarsi presso
la Regione o nel paese oggetto dell'intervento stesso;
b) quanto alla lettera d), nell'invio di attrezzature medico
chirurgiche non utilizzate, ai sensi della normativa vigente, nei
paesi oggetto dell'intervento, anche tramite organizzazioni
umanitarie.
Cio' premesso, risulta evidente che le qui ricordate disposizioni
della legge regionale umbra, soprattutto per quanto attiene alle
tipologia di interventi attuati attraverso la formazione
professionale del personale tecnico-sanitario da effettuarsi nel
paese estero nonche' quelli attuati mediante invio e forniture
medico-chirurgiche, configurano interventi qualificabili senz'altro
come di «cooperazione allo sviluppo», senza pero' coordinamento
alcuno con il Ministero degli affari esteri ne' in ordine ai paesi
destinatari di tali attivita', ne' in ordine alle modalita'
attraverso cui operare nel quadro della politica nazionale.
Cosi' disponendo, la legge regionale, il cui intervento in
materia di cooperazione allo sviluppo e' ammissibile solo a patto che
esso venga coordinato con i principi nazionali relativi a tali
cooperazione nonche' subordinato alle direttive di politica
internazionale propria dello Stato, ha, ad avviso della ricorrente,
chiaramente ecceduto dalle proprie competenze, finendo appunto con
l'invadere la materia della politica estera (della quale la
cooperazione allo sviluppo costituisce parte integrante), materia,
come e' noto, riservata in via esclusiva allo Stato ai sensi
dell'art. 117, comma 2, lettera a), Cost.
Pertanto il Presidente del Consiglio dei ministri, come in
epigrafe rapp.to e difeso, ed altresi' a cio' autorizzato dalla
delibera del Consiglio dei ministri adottata nella riunione dell'8
ottobre 2004.
P. Q. M.
Chiede che la Corte ecc.ma voglia dichiarare la illegittimita'
delle disposizioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, comma 1,
della legge regionale sembra n. 18 del 2004, e quindi annullarle, per
contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera a), Cost.
Si depositano con l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto conforme del p.v. della riunione C.d.M. dell'8
ottobre 2004, con allegato rapporto;
2) copia della legge regionale Umbria 6 agosto 2004, n. 18.
Roma, addi' 13 ottobre 2004
Avvocato dello Stato: Paolo Cosentino