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N. 101 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 settembre 2006. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 settembre 2006 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU ed. str. del 2-11-2006) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici e'
legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Marche, in persona del presidente della giunta
regionale pro tempore per la declaratoria della illegittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera d) della legge della
Regione Marche n. 9 dell'11 luglio 2006, pubblicata nel BUR della
Regione Marche del 20 luglio 2006, n. 117, come da delibera del
Consiglio dei ministri in data 8 settembre 2006.
In data 20 luglio 2006 e' stata pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche la legge regionale n. 9 dell'11 luglio
2006, recante il testo unico delle norme regionali in materia di
turismo. La finalita' e l'oggetto di detta normazione - che raccoglie
in maniera coordinata e unificata le varie leggi regionali emanate
sulla materia - sono illustrati nella norma introduttiva posta
nell'articolo 1 e riguardano il perseguimento dello sviluppo del
turismo quale fondamentale risorsa della comunita' regionale (comma
1), l'identificazione delle risorse turistiche della Regione Marche
(comma 2), e la disciplina, in particolare, dell'organizzazione
turistica regionale, delle strutture ricettive, delle professioni
turistiche, delle attivita' di organizzazione e intermediazione di
viaggi e turismo e degli interventi regionali a favore del turismo
(comma 3).
L'art. 2, contenuto nel titolo I dedicato all'organizzazione
turistica regionale, elenca le funzioni attribuite alla regione dalla
presente legge (lettera a-m).
In particolare, la funzione indicata nella lettera d) concerne
l'organizzazione e il coordinamento delle attivita' delle imprese che
partecipano in Italia e all'estero a manifestazioni fieristiche,
incontri operativi di commercializzazione, sondaggi di mercato, anche
in collaborazione con l'Istituto per il Commercio con l'estero (ICE),
l'Agenzia nazionale del turismo, altri enti pubblici, i sistemi
turistici locali, agenzie, aziende e le associazioni di categoria
rappresentative del settore turistico.
Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri la norma
ora riportata e' censurabile per i seguenti due motivi di diritto:
1) La norma in esame, nel perseguire gli intenti di
organizzazione e coordinamento in essa indicati, prevede
unilateralmente il coinvolgimento di organismi nazionali, quali
l'Istituto del commercio con l'estero e l'Agenzia nazionale del
turismo, nonche' altri enti pubblici operanti nel settore, eccedendo
in tal modo i limiti della competenza regionale in violazione
dell'art. 117, comma 2, lettera g) della Costituzione, che riserva
alla legislazione statale l'ordinamento e l'organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
Infatti, e' evidente che, demandando alla regione funzioni di
organizzazione e coordinamento in collaborazione con detti soggetti,
la disposizione impone la loro partecipazione al procedimento
regolandone indirettamente le competenze.
Sotto questo primo profilo, dunque, la norma impugnata appare in
contrasto con il precetto costituzionale sopra citato.
2) La norma in esame appare, altresi', censurabile laddove e'
diretta a perseguire compiti di organizzazione e di coordinamento
dell'attivita' internazionale di imprese impegnate all'estero nella
partecipazione a manifestazioni fieristiche e ad incontri operativi
di commercializzazione, incorrendo cosi' nella violazione dell'art. 6
della legge 5 giugno 2003, n. 131 (recante disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge cost.
18 ottobre 2001, n. 3), che detta uno specifico procedimento per lo
svolgimento della condotta internazionale delle imprese, in
attuazione dei compiti demandati allo Stato dall'articolo 117, commi
5 e 9, della Costituzione.
In particolare, al primo comma, l'art. 6 della legge n. 131/2003
ora citata prevede, a carico delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano, un obbligo di preventiva informazione nei
riguardi dei competenti organi dello Stato (Ministero degli affari
esteri e Presidenza del Consiglio dei ministri) circa i provvedimenti
rivolti all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali
ratificati.
E' opportuno, in proposito, ricordare che l'intero articolo ha
costituito oggetto di esame da parte della Corte costituzionale che,
con sentenza 8-19 luglio 2004, n. 238, ha ritenuto infondate le
questioni di legittimita' costituzionale sollevate nel ricorso
proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano (mentre ha dichiarato
inammissibile le analoghe questioni sollevate dalla Regione Sardegna)
avverso l'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5 della citata legge n. 131 del
2003, alla stregua dei principi enunciati con generale riferimento
alla nuova stesura dell'art. 117 della Costituzione come modificato
dall'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001.
Preliminarmente osservava la Corte, in motivazione, che «quanto
al merito del problema, le nuove disposizioni costituzionali non si
discostano dalle linee fondamentali gia' enunciate in passato da
questa Corte: riserva allo Stato della competenza sulla politica
estera; ammissione di un'attivita' internazionale delle regioni;
subordinazione di questa alla possibilita' effettiva di un controllo
statale sulle iniziative regionali, al fine di evitare contrasti con
le linee della politica estera nazionale.
La novita' che discende dal mutato quadro normativo e'
essenzialmente il riconoscimento a livello costituzionale di un
«potere estero» delle regioni, cioe' della potesta', nell'ambito
delle proprie competenze, di stipulare oltre ad intese con enti
omologhi di altri Stati, anche veri e propri accordi con altri Stati,
sia pure nei casi e nelle forme determinati da leggi statali
(art. 117, nono comma). Tale potere estero deve peraltro essere
coordinato con l'esclusiva competenza statale in tema di politica
estera, donde la competenza statale a determinare i «casi» e a
disciplinare «le forme» di questa attivita' regionale cosi' da
salvaguardare gli interessi unitari che trovano espressione nella
politica estera nazionale. Le regioni, nell'esercizio della potesta'
loro riconosciuta, non operano dunque come «delegate» dello Stato,
bensi' come soggetti autonomi che interloquiscono direttamente con
gli Stati esteri, ma sempre nel quadro di garanzia e di coordinamento
apprestato dai poteri dello Stato». In particolare puntualizzava la
Corte che «... il nuovo art. 117 demanda allo Stato il compito di
stabilire le "norme di procedura" che le regioni debbono rispettare
nel provvedere all'attuazione e all'esecuzione degli accordi
internazionali, e di disciplinare le modalita' di esercizio del
potere sostitutivo in caso di inadempienza (quinto comma); nonche' il
compito di disciplinare "i casi" e le "forme" della conclusione di
accordi delle regioni con altri Stati e di intese con enti
territoriali di altri Stati (nono comma). Le disposizioni
dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, della legge n. 131 del 2003 sono dettate
in attuazione di questi compiti».
Alla luce delle osservazioni espresse nella sentenza n. 238/2004
di codesta ecc.ma Corte i principi e le procedure previsti dalla
legge 5 giugno 2003, n. 131, in ordine alla stipulazione di intese e
accordi internazionali in materia di turismo, non appaiono rispettati
dalla norma della legge regionale che si impugna.
L'art. 2, comma 1, lettera d) della legge regionale in esame,
infatti, prevede una generale attivita' della regione in contrasto
con la lettera della legge n. 131 del 2003 citata e soprattutto con
la ratio dalla stessa desumibile, secondo la quale la regione, anche
nell'ambito delle proprie competenze, interagisce a livello
internazionale in stretto collegamento con l'Autorita' statale. La
norma impugnata invece elude completamente tale esigenza di
collegamento, omettendo di rispettare le procedure previste dalle
disposizioni costituzionali.
La disposizione impugnata risulta quindi in contrasto con
l'art. 117, commi 5 e 9 della Costituzione.
P. Q. M.
Chiede che codesta ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare
costituzionalmente illegittimo e conseguentemente annullare l'art. 2,
comma 1, lettera d) della legge della Regione Marche n. 9 dell'11
luglio 2006, pubblicata nel BUR della Regione Marche del 20 luglio
2006, n. 117, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 8
settembre 2006 per i motivi illustrati nel presente ricorso.
Con l'originale notificato del ricorso si depositeranno:
1) estratto della delibera del Consiglio dei ministri 8 settembre
2006;
2) copia della legge regionale impugnata.
Roma, addi' 14 settembre 2006
L'Avvocato dello Stato: Sergio Sabelli
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