Ricorso n. 101 del 27 dicembre 2005 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 27 Dicembre 2005 - 27 Dicembre 2005 , n. 101
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 dicembre 2005 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 3 del 18-1-2006)
Impresa e imprenditore - Norme della Regione siciliana - Assegnazione
di lotti nelle aree di sviluppo industriale - Individuazione degli
assegnatari - Previsione di criteri di preferenza a favore degli
originari assegnatari -Ricorso del Commissario dello Stato -
Denunciata mancanza del carattere di astrattezza e generalita'
della disposizione finalizzata alla predeterminazione dei
destinatari dei provvedimenti di assegnazione dei lotti, in deroga
alle ordinarie procedure.
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 7 dicembre 2005,
n. 1077, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 97.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione siciliana - Bacino
estrattivo di Custonaci - Rilascio delle autorizzazioni anche in
deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici
comunque denominati - Ricorso del Commissario dello Stato - Lesione
della tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 7 dicembre 2005,
n. 1077, art. 17, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 97.
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 7 dicembre
2005, ha approvato il disegno di legge n. 1077 dal titolo «Misure per
la competitivita' del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32», pervenuto a questo
Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28
dello Statuto Speciale, il 10 dicembre 2005.
Il provvedimento legislativo apporta modifiche ed integrazioni
alla legge regionale n. 32/2000 nel dichiarato intento di rendere
piu' snelle le procedure per l'erogazione degli aiuti alle imprese,
consentire un'accelerazione della spesa e per gli interventi previsti
nel POR Sicilia 2000-2006 e, al contempo, sostenere piu'
incisivamente gli imprenditori operanti in settori ritenuti
strategici per il rilancio dell'economia della regione.
In tale contesto, la norma contenuta nell'art. 3, secondo comma,
che di seguito si trascrive, da' adito a censure di costituzionalita'
per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione:
«2.'- dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale
4 aprile 1995, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, sono
inseriti i seguenti commi:
5. - Gli originari assegnatari hanno diritto, su istanza,
alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto anche
se le attivita' commerciali di cui al presente articolo siano state
svolte, sempre alla data del 23 aprile 1995, dai soggetti che da
questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la
disponibilita', anche parziale, del lotto, anche ove sia intervenuto
provvedimento di revoca. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di
fatturato annuo e di numero di dipendenti previsti dal comma 1 del
presente articolo, gli stessi andranno riferiti al complesso delle
ditte operanti nello stesso lotto.
6. - Ogni qualvolta si trovino in concorrenza istanze
presentate in ordine al medesimo lotto dagli originari assegnatari e
dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a
qualsiasi titolo la disponibilita', anche parziale, del lotto, sono
sempre preferite le istanze presentate dagli originari assegnatari.».
La stessa formulazione della norma, che fa riferimento al
contempo a diversi parametri e criteri anche confliggenti fra loro
per individuare i potenziali assegnatari dei lotti, in deroga
all'ordinarie procedure, e' chiaro indice del venir meno del
carattere di astrattezza e generalita' del provvedimento legislativo.
La disposizione appare essere finalizzata, anche in
considerazione dell'eccessiva minuziosita' della previsione, a
predeterminame i destinatari, la cui individuazione non sfugge gia'
fin d'ora al legislatore.
Parimenti censurabile, per violazione degli articoli 9 e 97 della
Costituzione, e' il terzo comma dell'art. 17 che si riporta:
«3. - Nel bacino estrattivo di Custonaci, fino
all'approvazione dei piani di recupero ambientale di cui alla legge
regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e comunque non oltre sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni
possono essere concesse anche in deroga alle previsioni dei piani
ambientali o paesaggistici comunque denominati.».
Palese e' la mancata considerazione della tutela dell'ambiente e
del paesaggio che viene subordinata, sia pure in forma temporanea,
alla prosecuzione di attivita' imprenditoriali nel settore
estrattivo.
P. Q. M.
E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Carlo Fanara Vice
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28
dello Statuto Speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati
articoli del disegno di legge n. 1077 titolo «Misure per la
competitivita' del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 «approvato dall'Assemblea
regionale siciliana il 7 dicembre 2005:
art. 3, secondo comma per violazione degli artt 3 e 97 Cost.;
art. 17, terzo comma per violazione degli artt. 3, 9 e 97
Cost.
Palermo, addi' 14 dicembre 2005
Il V. Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Prefetto
Carlo Fanara
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 27 dicembre 2005 (del Commissario dello Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 3 del 18-1-2006)
Impresa e imprenditore - Norme della Regione siciliana - Assegnazione
di lotti nelle aree di sviluppo industriale - Individuazione degli
assegnatari - Previsione di criteri di preferenza a favore degli
originari assegnatari -Ricorso del Commissario dello Stato -
Denunciata mancanza del carattere di astrattezza e generalita'
della disposizione finalizzata alla predeterminazione dei
destinatari dei provvedimenti di assegnazione dei lotti, in deroga
alle ordinarie procedure.
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 7 dicembre 2005,
n. 1077, art. 3, comma 2.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 97.
Impresa e imprenditore - Norme della Regione siciliana - Bacino
estrattivo di Custonaci - Rilascio delle autorizzazioni anche in
deroga alle previsioni dei piani ambientali o paesaggistici
comunque denominati - Ricorso del Commissario dello Stato - Lesione
della tutela dell'ambiente e del paesaggio.
- Delibera legislativa della Regione Siciliana 7 dicembre 2005,
n. 1077, art. 17, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 9 e 97.
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 7 dicembre
2005, ha approvato il disegno di legge n. 1077 dal titolo «Misure per
la competitivita' del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32», pervenuto a questo
Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28
dello Statuto Speciale, il 10 dicembre 2005.
Il provvedimento legislativo apporta modifiche ed integrazioni
alla legge regionale n. 32/2000 nel dichiarato intento di rendere
piu' snelle le procedure per l'erogazione degli aiuti alle imprese,
consentire un'accelerazione della spesa e per gli interventi previsti
nel POR Sicilia 2000-2006 e, al contempo, sostenere piu'
incisivamente gli imprenditori operanti in settori ritenuti
strategici per il rilancio dell'economia della regione.
In tale contesto, la norma contenuta nell'art. 3, secondo comma,
che di seguito si trascrive, da' adito a censure di costituzionalita'
per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione:
«2.'- dopo il comma 4 dell'art. 30 della legge regionale
4 aprile 1995, n. 29, e successive modifiche e integrazioni, sono
inseriti i seguenti commi:
5. - Gli originari assegnatari hanno diritto, su istanza,
alla riconferma o al mantenimento dell'assegnazione del lotto anche
se le attivita' commerciali di cui al presente articolo siano state
svolte, sempre alla data del 23 aprile 1995, dai soggetti che da
questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a qualsiasi titolo la
disponibilita', anche parziale, del lotto, anche ove sia intervenuto
provvedimento di revoca. Ai fini del raggiungimento dei requisiti di
fatturato annuo e di numero di dipendenti previsti dal comma 1 del
presente articolo, gli stessi andranno riferiti al complesso delle
ditte operanti nello stesso lotto.
6. - Ogni qualvolta si trovino in concorrenza istanze
presentate in ordine al medesimo lotto dagli originari assegnatari e
dai soggetti che da questi o dai loro aventi causa abbiano avuto a
qualsiasi titolo la disponibilita', anche parziale, del lotto, sono
sempre preferite le istanze presentate dagli originari assegnatari.».
La stessa formulazione della norma, che fa riferimento al
contempo a diversi parametri e criteri anche confliggenti fra loro
per individuare i potenziali assegnatari dei lotti, in deroga
all'ordinarie procedure, e' chiaro indice del venir meno del
carattere di astrattezza e generalita' del provvedimento legislativo.
La disposizione appare essere finalizzata, anche in
considerazione dell'eccessiva minuziosita' della previsione, a
predeterminame i destinatari, la cui individuazione non sfugge gia'
fin d'ora al legislatore.
Parimenti censurabile, per violazione degli articoli 9 e 97 della
Costituzione, e' il terzo comma dell'art. 17 che si riporta:
«3. - Nel bacino estrattivo di Custonaci, fino
all'approvazione dei piani di recupero ambientale di cui alla legge
regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e comunque non oltre sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le autorizzazioni
possono essere concesse anche in deroga alle previsioni dei piani
ambientali o paesaggistici comunque denominati.».
Palese e' la mancata considerazione della tutela dell'ambiente e
del paesaggio che viene subordinata, sia pure in forma temporanea,
alla prosecuzione di attivita' imprenditoriali nel settore
estrattivo.
P. Q. M.
E con riserva di presentazione di memorie illustrative nei
termini di legge, il sottoscritto Prefetto dott. Carlo Fanara Vice
Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, visto l'art. 28
dello Statuto Speciale, con il presente atto impugna i sottoelencati
articoli del disegno di legge n. 1077 titolo «Misure per la
competitivita' del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 «approvato dall'Assemblea
regionale siciliana il 7 dicembre 2005:
art. 3, secondo comma per violazione degli artt 3 e 97 Cost.;
art. 17, terzo comma per violazione degli artt. 3, 9 e 97
Cost.
Palermo, addi' 14 dicembre 2005
Il V. Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Prefetto
Carlo Fanara