Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 4  luglio  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 34 del 29.08.2012 )  
 
 
 
    Ricorso della Regione siciliana, in persona  del  Presidente  pro
tempore,   rappresentato   e   difeso,   sia    congiuntamente    che
disgiuntamente, giusta procura a margine  del  presente  atto,  dagli
avvocati Beatrice Fiandaca e Marina Valli, elettivamente  domiciliato
presso la sede dell'Ufficio della  Regione  siciliana  in  Roma,  via
Marghera n. 36, ed autorizzato a proporre ricorso  con  deliberazione
della Giunta regionale  che  si  allega,  contro  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri pro tempore,  domiciliato  per  la  carica  in
Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 presso  gli  Uffici  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,   e   difeso   per   1egge
dall'Avvocatura dello Stato, per la dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale del d.l. 2 marzo n. 12, n.  16  come  convertito,  con
modificazioni, con legge 26 aprile  2012,  n.  44,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2012,  n.  99,
S.O., con riferimento a: 
        l'art. 4, comma 2 per violazione dell'art. 36  dello  Statuto
regionale, degli  artt.  2  e  4  del  d.P.R.  n.  1074/1965  nonche'
dell'art. 43 dello Statuto e del principio di leale collaborazione; 
        art. 4, comma 10 per violazione dell'art. 36 dello Statuto  e
delle correlate  norme  di  attuazione  in  materia  finanziaria,  in
particolare dell'art. 2 d.P.R. n.  1074/1965,  nonche'  dell'art.  43
dello Statuto medesimo e del principio di leale collaborazione. 
 
                              F a t t o 
 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.  99  del  28  aprile
2012, e' stata  pubblicata  la  legge  26  aprile  2012,  n.  44,  di
conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo n.  12,  n.
16, recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazioni
tributarie, di efficientamento e  potenziamento  delle  procedure  di
accertamento». 
    Detto decreto, quale risulta  convertito  in  legge,  all'art.  4
«Fiscalita'  locale»  contiene,  al  comma  2  ed  al  comma   10   ,
disposizioni lesive delle prerogative statutarie. 
    I  commi  suindicati  del  citato  art.  4   verranno   esaminati
separatamente per ragioni di chiarezza espositiva. 
    L'art. 4, comma 2 stabilisce  che  «Le  disposizioni  concernenti
l'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la  responsabilita'   civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
ciclomotori, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6  maggio
2011, n. 68, si applicano,  in  deroga  all'articolo  16  del  citato
decreto legislativo n. 68 del 2011, su tutto il territorio nazionale.
Sono fatte salve le deliberazioni emanate prima dell'approvazione del
presente decreto» estendendo alle province ubicate  nelle  Regioni  a
Statuto speciale la possibilita' di variare  l'aliquota  dell'imposta
sulle assicurazioni  RCA,  in  precedenza  consentita  alle  province
appartenenti alle sole regioni a statuto ordinario dall'art.  17  del
decreto legislativo n. 68 del 2011, recante «Disposizioni in  materia
di autonomia di entrata delle regioni a  statuto  ordinario  e  delle
province  nonche'  di  determinazione  dei  costi  e  dei  fabbisogni
standard nel settore sanitario» in attuazione  della  delega  per  il
federalismo fiscale contenuta nella legge n. 42/2009. 
    Detto art. 17 del medesimo decreto  legislativo  «Tributi  propri
connessi al trasporto su gomma» stabilisce che «A decorrere dall'anno
2012 l'imposta sulle assicurazioni contro la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
ciclomotori, costituisce tributo proprio derivato delle province.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo 60,  commi  1,  3  e  5,  del
citato decreto legislativo n. 446 del 1997». 
    Il  rinvio  disposto  dall'art.  17  ai  soli,  suindicati  commi
dell'articolo  60  del  decreto  legislativo  n.  446  del  1997   e'
giustificato dalla circostanza che il d.lgs. n. 68/2011 si  riferisce
alle sole regioni a statuto ordinario come, peraltro, si desume dalla
rubrica del citato art. 17. 
    Il comma 4 dell'art. 60 del citato decreto legislativo n. 446 del
1997 espressamente  stabilisce  al  primo  periodo  una  clausola  di
salvaguardia per le Autonomie speciali  prevedendo  che  «le  regioni
Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonche'  le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,  in  conformita'
dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni  del  comma
1». 
    Il comma 1 del suindicato art.  60  stabilisce  che  «Il  gettito
dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma  1,
lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n.  419,  convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  18  febbraio  1992,  n.  172,   e'
attribuito  alle  provincie  dove  hanno  sede  i  pubblici  registri
automobilistici nei quali i veicoli  sono  iscritti  ovvero,  per  le
macchine  agricole,  alle  province  nel   cui   territorio   risiede
l'intestatario della carta di circolazione». 
    Il secondo periodo del 4 comma del succitato art. 60 prevede  che
«contestualmente sono  disciplinati  i  rapporti  finanziari  tra  lo
Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine  di  mantenere
il necessario equilibrio finanziario». 
    La stessa relazione tecnica sul decreto-legge n. 16 del  2  marzo
2012 della Camera dei deputati (Schede  di  lettura  n.  625  del  10
aprile 2012) mette in evidenza che «il regime finanziario dei  Comuni
e delle province delle regioni a statuto speciale  e'  sottoposto  ad
una disciplina specifica dettata dagli statuti speciali, le norme  di
attuazione e  le  norme  che  adotta  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma. Ad essi non si applicano - o meglio si applicano in maniera
concordata  con  ciascuna  regione  secondo   le   disposizioni   dei
rispettivi  statuti,  le  disposizioni  concernenti  il   federalismo
fiscale contenute nei decreti legislativi emanati in attuazione della
legge delega 42 del 2009». 
    L'art. 10 della legge della regione siciliana 26 marzo  2002,  n.
2, dispone che sia attribuito alle  province  regionali  «il  gettito
dell'imposta sulle assicurazioni  contro  la  responsabilita'  civile
derivante  dalla  circolazione  dei  veicoli  a  motore,  esclusi   i
ciclomotori,  spettante  alla  Regione  siciliana,  ai  sensi   degli
articoli 2 e 4 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, ... in conformita'
a quanto disposto dall'articolo 60, comma 4, del decreto  legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, secondo le modalita' stabilite dal  decreto
ministeriale attuativo previsto al comma 3 dello stesso articolo. 
    2. - I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare i
dati dei versamenti eseguiti in favore delle province regionali della
Sicilia all'Assessorato  regionale  del  bilancio  e  delle  finanze,
dipartimento regionale finanze e credito. 
    3. - I trasferimenti alle province regionali di cui  all'articolo
76 della presente legge sono ridotti per un importo pari  al  gettito
riscosso per l'imposta sulle assicurazioni. Resta di competenza della
Regione siciliana il gettito dell'imposta versato dalle  societa'  di
assicurazione fino all'entrata in vigore della presente legge». 
    Dall'esame congiunto  delle  suindicate  disposizioni  statali  e
regionali  risulta  di  tutta  evidenza  la  spettanza  alla  Regione
siciliana del gettito  dell'imposta  sulle  assicurazioni  contro  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore, esclusi i ciclomotori, e dunque la competenza  della  Regione
medesima  anche  all'attribuzione  del  gettito   dell'imposta   alle
Province regionali. 
    Ne consegue la lesivita' della previsione dell'art.  4,  comma  2
del  d.l.  n.  16/2012  rispetto  ai  parametri  statutari   appresso
elencati. 
L'art. 4, comma 10. 
    Il citato comma 10 abroga, con decorrenza  dal    aprile  2012,
l'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, con  il  quale
fu istituita l'addizionale sull'energia elettrica. 
    In tal modo detto tributo, risultando gia' soppresso  negli  enti
locali delle Regioni ordinarie,  viene  soppresso  anche  nei  comuni
delle  Autonomie  speciali,  al   fine   di   garantire   una   piena
compatibilita'   comunitaria,   oltre    che    equita'    nazionale.
L'abrogazione comporta per gli enti locali un minor  gettito  stimato
180 milioni di euro per l'anno 2012 e 239 milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2013. 
    La reintegrazione dei relativi importi viene posta a carico delle
Regioni a Statuto speciale e delle  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano. 
    Anche tale previsione si profila lesiva dei parametri statutari e
dovra'  essere  dichiarata  costituzionalmente  illegittima   per   i
seguenti motivi 
 
                            D i r i t t o 
 
A) Art. 4, comma 2 -Violazione dell'art. 36 dello Statuto  regionale,
degli artt. 2 e 4 del d.P.R. n. 1074/1965 nonche' dell'art. 43  dello
Statuto e del principio di leale collaborazione 
    La disposizione rubricata, nel prevedere una  deroga  rispetto  a
quanto disposto sia dall'art. 16 del citato  d.lgs.  n.  68/2011  che
dall'art. 60, comma 4 del decreto legislativo n. 446 del 1997, menoma
le prerogative della Regione in  materia  di  entrate  tributarie  in
quanto pretende di disporre di un gettito di sua spettanza  ai  sensi
dell'art. 36 dello Statuto nonche' degli artt. 2 e 4 delle  Norme  di
attuazione dello  Statuto  di  autonomia  in  materia  finanziarie  e
sancisce, nella sua formulazione letterale, il mancato rispetto delle
procedure di attuazione statutaria, alle  quali  fa  espresso  rinvio
l'art.  27  della  legge  n.  42/2009;  pertanto,  puo'  considerarsi
illegittima per violazione  dell'art.  36  dello  Statuto  regionale,
degli artt. 2 e 4 delle Norme di Attuazione dello Statuto in  materia
finanziaria di cui al d.P.R. n. 1074/1965 nonche' dell'art. 43  dello
Statuto e del principio di leale collaborazione. 
    In  proposito,  al  fine  di  una  corretta  impostazione   della
questione prospettata, occorre ricostruire  il  quadro  normativo  di
riferimento. L'art. 60 del decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.
446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive,
revisione  degli  scaglioni,  delle  aliquote  e   delle   detrazioni
dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta,
nonche' riordino della  disciplina  dei  tributi  locali),  sotto  la
rubrica «Attribuzione alle  province  e  ai  comuni  del  gettito  di
imposte erariali», dispone, al comma 1, che i  proventi  dell'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore sono  destinati  direttamente  alle
province sedi dei Pubblici Registri Automobilistici  nei  quali  sono
iscritti i veicoli assicurati, e,  al  comma  4,  che  le  Regioni  a
statuto  speciale  provvedano  all'attuazione  del   comma   1,   «in
conformita' dei rispettivi statuti». 
    Il decreto ministeriale 14 dicembre 1998, n. 457,  in  esecuzione
della citata disposizione, ha previsto che  il  concessionario  della
riscossione di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43,  accrediti,  con
le modalita' indicate nel capo III del decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 237, le  somme  riscosse  direttamente  ai  tesorieri  delle
province destinatarie del gettito. 
    La Regione  Siciliana  ha  attuato  i  menzionati  commi  1  e  4
dell'art. 60 del d.lgs. n. 446 del  1997  mediante  l'art.  10  della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2  (Disposizioni  programmatiche  e
finanziarie per l'anno 2002), il  quale  stabilisce  che  il  gettito
della  predetta  imposta  spettante  alla  Regione  Siciliana   viene
direttamente percepito dalle Province regionali, che i  trasferimenti
a dette Province - previsti dall'art. 76 della medesima legge -  sono
ridotti di un importo pari al gettito riscosso per l'indicata imposta
sulle assicurazioni e, infine, che resta di competenza della  Regione
Siciliana l'ammontare della medesima imposta versato  dalle  societa'
di assicurazione fino alla data di  entrata  in  vigore  della  legge
(comma 3). 
    Successivamente, l'art. 64 della legge regionale n. 4  del  2003,
al comma 2, ha stabilito che «Per l'esercizio 2003  l'assegnazione  a
favore  delle   province,   per   lo   svolgimento   delle   funzioni
amministrative conferite in base alla vigente legislazione e a titolo
di sostegno allo sviluppo, e'  determinata  in  144.634  migliaia  di
euro, al netto del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore alle stesse attribuito ai sensi dell'articolo 10  della  legge
regionale 26 marzo 2002, n.  2,  stimato  definitivamente  in  60.000
migliaia di euro, ed e' destinata, per una quota pari almeno al 5 per
cento, con l'obbligo di incremento annuale della stessa di almeno  lo
0,50 per cento o nella maggior  misura  che  sara'  deliberata  dalla
conferenza Regione-autonomie locali, a spesa di investimento». 
    Il comma 4  dello  stesso  articolo  ha  poi  previsto  che  «Per
l'esercizio 2004 l'assegnazione annuale alle province e'  ridotta  in
base ad una stima, pari  a  60.000  migliaia  di  euro,  del  gettito
dell'anno 2003. Sulla base dei dati finali dell'anno 2003, comunicati
ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge  regionale  26  marzo
2002, n. 2, e' determinata la  riduzione  definitiva  della  medesima
assegnazione. L'Assessore regionale per  il  bilancio  e  le  finanze
provvede alle conseguenti variazioni di bilancio». 
    L'art. 30 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,  recante
«Disposizioni  programmatiche  e   finanziarie   per   l'anno   2005»
stabilisce,  al   primo   comma   che   «Le   disposizioni   previste
dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2003, n.
21 e dall'articolo 64, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4 e successive modifiche  ed  integrazioni  si  applicano  per  il
triennio 2005- 2007». 
    L'art. 31 della legge regionale 8 febbraio 2007,  n.  2,  recante
«Disposizioni  programmatiche  e   finanziarie   per   l'anno   2007»
disciplina le «Assegnazioni in favore delle province regionali» e, al
comma 2, stabilisce che «la ripartizione  delle  risorse  di  cui  al
comma 1 (per lo svolgimento di  funzioni)  e'  effettuata,  ai  sensi
dell'articolo 76, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2,
tenendo anche conto del gettito sull'imposta sulle  assicurazioni  di
cui all'articolo 10 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2». 
    Considerato che anche  codesta  ecc.ma  Corte  costituzionale  ha
ritenuto  l'imposta  in  questione  tributo  di  pacifica   spettanza
regionale (cfr. ord. n. 250/2007) e che solo per effetto di  appositi
interventi  del  legislatore  regionale  e'  stato  consentito   alle
Province di percepirne il gettito, con corrispondente  riduzione  dei
trasferimenti regionali, risulta all'evidenza che  la  norma  statale
trasformando in tributo proprio delle  Province  siciliane  l'imposta
sulle assicurazioni contro la responsabilita' civile derivante  dalla
circolazione dei veicoli a motore e'  lesiva  dei  parametri  di  cui
all'art. 36 dello Statuto e 2 e 4 delle  norme  di  attuazione  dello
Statuto in materia finanziaria. 
    Non ricorrono  infatti  con  riguardo  al  tributo  in  questione
nessuna delle  condizioni,  novita'  dell'entrata  e  destinazione  a
specifica finalita', che consentono  di  far  eccezione  alla  regola
generale secondo la quale spettano alla Regione siciliana, oltre alle
entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le  entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio,  dirette
o indirette, comunque denominate ad  eccezione  di  quelle  riservate
allo Stato (entrate sui tabacchi, accise sulla  produzione,  lotto  e
lotterie a carattere nazionale) Senza recesso dalle superiori censure
si rileva che la disposizione in esame e', altresi', lesiva dell'art.
43 dello Statuto e del principio di leale collaborazione che dovrebbe
informare tutti i rapporti fra Stato e Regioni. 
    Ed invero, l'organo statutario - composto da quattro membri -  e'
titolare di una speciale funzione di partecipazione  al  procedimento
legislativo, in quanto, secondo la formulazione del citato  art.  43,
esso «determinera' le norme» relative sia al passaggio  alla  Regione
degli uffici e del personale dello  Stato  sia  all'attuazione  dello
statuto stesso. Detta Commissione rappresenta, dunque, un  essenziale
raccordo tra la Regione  e  il  legislatore  statale,  funzionale  al
raggiungimento di tali specifici obiettivi che nella  fattispecie  in
esame sussistono e che sono stati vulnerati dal Governo  statale  con
grave pregiudizio delle prerogative statutarie. 
    Risulta, altresi', violato il principio di  leale  collaborazione
in quanto lo Stato ha adottato la norma in  parola  senza  il  previo
esperimento delle procedure previste  dall'art.  27  della  legge  n.
42/2009, a termini del quale nell'ambito della Conferenza  permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano e'  istituito  il  tavolo  di  confronto  per  il
coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e  delle
province autonome. 
    Il «tavolo» rappresenta il luogo in cui si  realizza,  attraverso
una permanente  interlocuzione,  il  confronto  tra  lo  Stato  e  le
autonomie speciali  per  quanto  attiene  ai  profili  perequativi  e
finanziari del  federalismo  fiscale  ed  e',  pertanto,  una  palese
esplicitazione del principio della leale collaborazione che e' stato,
quindi, pure violato dall'impugnata disposizione. 
    Peraltro, Codesta  Corte  ha  costantemente  affermato:  «che  il
principio di leale collaborazione deve presiedere a tutti i  rapporti
che intercorrono tra Stato e Regioni: la sua  elasticita'  e  la  sua
adattabilita' lo rendono particolarmente idoneo a  regolare  in  modo
dinamico i rapporti ..., attenuando i dualismi ed evitando  eccessivi
irrigidimenti. La genericita' di questo parametro,  se  utile  per  i
motivi sopra  esposti,  richiede  tuttavia  continue  precisazioni  e
concretizzazioni.  Queste  possono  essere  di  natura   legislativa,
amministrativa o  giurisdizionale,  a  partire  dalla  ormai  copiosa
giurisprudenza di questa Corte. Una delle sedi piu'  qualificate  per
l'elaborazione di regole destinate ad integrare  il  parametro  della
leale collaborazione  e'  attualmente  il  sistema  delle  Conferenze
Stato-Regioni e autonomie locali.  Al  suo  interno  si  sviluppa  il
confronto tra i due grandi sistemi ordinamentali della Repubblica, in
esito al quale  si  individuano  soluzioni  concordate  di  questioni
controverse» (ex plurimis: Corte costituzionale numeri 31  del  2006,
255/2011). 
B) Art. 4, comma 10 - Violazione dell'art. 36 dello Statuto  e  delle
correlate norme di attuazione in materia finanziaria, in  particolare
dell'art. 2 d.P.R. n. 1074/1965, nonche' dell'art. 43  dello  Statuto
medesimo e del principio di leale collaborazione 
    La disposizione rubricata prevede che «a decorrere dal 1°  aprile
2012, al fine di  coordinare  le  disposizioni  tributarie  nazionali
applicate  al  consumo  di  energia  elettrica  con  quanto  disposto
dall'articolo  1,  paragrafo  2,  della  direttiva  2008/118/CE   del
Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al  regime  generale  delle
accise  e  che  abroga  la  direttiva  92/12/CEE,  l'articolo  6  del
decreto-legge   28   novembre   1988,   n.   511,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20,  e'  abrogato.  Il
minor gettito per  gli  enti  locali  derivante  dall'attuazione  del
presente comma, pari a complessivi 180 milioni  di  euro  per  l'anno
2012 e 239 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2013,  e'
reintegrato agli enti medesimi dalle  rispettive  regioni  a  statuto
speciale e province autonome di Trento e di Bolzano  con  le  risorse
recuperate per effetto del minor concorso delle stesse  alla  finanza
pubblica disposto dal comma 11». 
    Il suindicato comma 10 fa carico alle Regioni a statuto  speciale
e alle Province autonome di Trento e Bolzano di reintegrare i  minori
introiti  che  gli  enti  locali   realizzano   per   effetto   della
soppressione  dell'addizionale  comunale  e  provinciale   all'accisa
sull'energia elettrica La norma interviene  in  materia  di  concorso
alla finanza pubblica sulla scia dell'art. 28, comma  3  del  d.l.  6
dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, con  legge
23 dicembre 2011,  n.  214.  Disposizione,  questa,  impugnata  dalla
Regione siciliana con ricorso iscritto al  n.  39/2012  del  Registro
Ricorsi di Codesta Ecc.ma Corte. 
    Detto concorso tuttavia e'  gia'  stato  frattanto  incrementato,
tenuto conto dell'aumento delle aliquote  delle  accise  sull'energia
elettrica    a    seguito    della    cessazione    dell'applicazione
dell'addizionale comunale e provinciale all'accisa stessa,  dal  d.l.
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge  24
marzo 2012, n. 27, che all'art. 35, comma 4, pure impugnato da questa
Regione con ricorso n. 85/2012, recita: 
    «In relazione alle  maggiori  entrate  rivenienti  nei  territori
delle autonomie speciali dagli incrementi delle aliquote  dell'accisa
sull'energia   elettrica   disposti   dai   decreti   del    Ministro
dell'economia e delle finanze  30  dicembre  2011,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011, concernenti l'aumento
dell'accisa  sull'energia  elettrica  a  seguito   della   cessazione
dell'applicazione dell'addizionale comunale e provinciale  all'accisa
sull'energia elettrica,  il  concorso  alla  finanza  pubblica  delle
Regioni a statuto speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e
Bolzano  previsto  dall'articolo  28,  comma  3,  primo  periodo  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e' incrementato di 235  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2012. La quota di maggior gettito
pari a 6,4 milioni annui a decorrere dal  2012  derivante  all'Erario
dai decreti di cui al presente  comma  resta  acquisita  al  bilancio
dello Stato». 
    Anche se, invero, per la modalita'  di  finanziamento  dei  nuovi
oneri addossati agli enti ad autonomia differenziata, il comma 10  di
cui oggi ci  si  duole  potrebbe  sembrare  norma  che  arrechi  loro
vantaggio non puo' sfuggire che, restando detti Enti gravati di oneri
della medesima consistenza, nella sostanza nulla cambia. 
    Ed, infatti lo Stato, riducendo apparentemente la quota dovuta  a
titolo di concorso ma contestualmente destinando gli  stessi  importi
alla reintegrazione dei minori introiti comunali e  provinciali,  non
fa altro che confermare il medesimo insostenibile carico  finanziario
imposto alle Regioni a statuto speciale e alle Province  Autonome  di
Trento e Bolzano con le precedenti, e  come  detto  gia'  denunciate,
disposizioni. 
    Di qui il presente ricorso fosse solo per premunirsi dal  rischio
che, ove codesta Corte  dichiari  l'illegittimita'  delle  precedenti
norme relative al concorso alla finanza pubblica,  la  Regione  possa
tuttavia restare obbligata a  reintegrare  le  disponibilita'  venute
meno agli enti locali. 
    Nei medesimi termini delle precedenti la  rubricata  disposizione
vulnera l'autonomia finanziaria della Regione in quanto conferma  una
riduzione   delle   disponibilita'   finanziarie   di   detto    ente
incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale. 
    Il comma 10 in parola attiene infatti al medesimo meccanismo  del
concorso alla finanza pubblica  di  cui  all'art.  35,  comma  4  del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, mediante il quale lo  Stato  non
fa altro che apporre unilateralmente  vincoli  alla  spesa  regionale
che,  non  solo  ingenerano  confusione  normativa,  ma   soprattutto
comportano inevitabili refluenze negative per i bilanci delle Regioni
a Statuto speciale ed, in  particolare,  per  la  Regione  siciliana,
determinando  una  ingiustificata  riduzione  delle  risorse  di  cui
possono  disporre  autonomamente  per  la   copertura   del   proprio
fabbisogno finanziario. La stessa  giurisprudenza  costituzionale  ha
piu' volte affermato che la legge dello Stato puo',  «nell'ambito  di
manovre  di  finanza  pubblica,  anche  determinare  riduzioni  nella
disponibilita' finanziaria delle Regioni, purche' appunto non tali da
produrre uno squilibrio incompatibile  con  le  esigenze  complessive
della spesa regionale» (cfr. sentenze n. 138 del  1999,  n.  123  del
1992, n. 370 del 1993 e n.  307  del  1983)  e,  a  tal  fine  appare
indiscutibile il depauperamento della  finanza  regionale  dal  quale
deriva  un  vulnus  effettivo  al  bilancio  regionale.   (Sent.   n.
152/2011). 
    In subordine, oltre alla violazione dell'art. 36 dello Statuto  e
dell'art. 2 delle Norme di Attuazione in materia finanziaria,  ancora
una volta si rileva il mancato  rispetto  da  parte  del  legislatore
statale del principio pattizio consacrato dall'art. 43 dello Statuto,
violazione che risulta ancor piu' grave considerata  la  mancanza  di
norme di attuazione nella materia della  finanza  locale  alla  quale
pure attiene la disposizione del comma 10 che finisce cosi' anche per
attivare unilateralmente la competenza della Regione  nella  suddetta
materia. 
    Si osserva altresi' che con il comma 10  il  legislatore  statale
continua a disporre delle  risorse  regionali  senza  che  sia  stato
assicurato il rispetto delle procedure previste  dall'art.  27  della
legge n. 42/2009, tendenti  a  garantire  modalita'  applicative  dei
meccanismi di concorso alla finanza  pubblica  che  siano  rispettose
delle peculiarita' di questa regione a statuto speciale. 
    Le misure previste per tenere indenni i bilanci degli enti locali
dalla  cessazione  dell'applicazione  dell'addizionale   comunale   e
provinciale all'accisa  sull'energia  elettrica  coinvolgendo  questa
Regione  e  il  suo  assetto  finanziario  avrebbero  dovuto   essere
quantomeno determinate sentita la ricorrente. 
    Si ritiene quindi che anche per il  comma  10,  come  sopra  gia'
precisato con  riferimento  al  comma  2  del  medesimo  art.  4,  si
configuri violazione  del  principio  di  leale  collaborazione  che,
secondo consolidata giurisprudenza costituzionale,  deve  ispirare  i
rapporti fra Stato e Regioni. 
 
 
                              P. Q. M. 
 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale del d.l. 2  marzo  2012,
n. 16, come convertito, con modificazioni, con legge 26 aprile  2012,
n. 44, con riferimento a: 
        l'art. 4, comma 2, per violazione dell'art. 36 dello  Statuto
regionale, degli  artt.  2  e  4  del  d.P.R.  n.  1074/1965  nonche'
dell'art. 43 dello Statuto e del principio di leale collaborazione; 
        art. 4, comma 10 per violazione dell'art. 36 dello Statuto  e
delle correlate  norme  di  attuazione  in  materia  finanziaria,  in
particolare dell'art. 2 d.P.R. n.  1074/1965,  nonche'  dell'art.  43
dello Statuto medesimo e del principio di leale collaborazione. 
    Con riserva di ulteriori deduzioni. 
    Si deposita con il presente atto: 
        1) Autorizzazione a ricorrere. 
          Palermo, addi' 22 giugno 2012 
 
                      Avv. Fidanca - Avv. Valli 

 

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