Ricorso n. 101 del 6 ottobre 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 ottobre 2010 , n. 101
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 6 ottobre 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 47 del 24-11-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma via dei Portoghesi,. n. 12, contro la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale in parte qua della legge regionale Piemonte del 3 agosto 2010, n. 18, pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte n. 31 del 5 agosto 2010 recante: «Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizione finanziarie» in relazione all'art. 15, commi 2 e 3 ed all'art. 27. La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 24 settembre 2010 e si depositano a tal fine estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale Piemonte n. 18/2010, composta da 29 e' articolata in III capi, di cui il primo detta «Disposizioni finanziarie», il secondo «Modificazioni di leggi regionali» ed il terzo «Disposizioni transitorie e finali». La legge regionale e' illegittima negli artt. 15, commi 2 e 3, e 27 per i seguenti M o t i v i 1) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettere s) della Costituzione, in relazione all'art. 15, commi 2 e 3 legge regionale Piemonte n. 18/2010. L'articolo 15, recante «Modifiche della legge regionale n. 56/1977», inserisce dopo l'articolo 16, l'articolo 16-bis, censurabile per quanto disposto dai commi 2 e 3. In particolare il comma 2 del neo introdotto articolo 16-bis prevede che, nel caso di adozione da parte del Consiglio comunale di un piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, qualora la Regione non esprime il proprio dissenso entro 90 giorni dalla ricezione della deliberazione comunale e della relativa completa documentazione, «le modificazioni dello strumento urbanistico generale vigente, ivi contenute si intendono approvate». Successivamente il Comune dispone sull'efficacia della variante. Il comma 3 del medesimo articolo prevede che nel caso, di modificazioni relative a terreni non edificati, comunque destinati dallo strumento urbanistico generale vigente la deliberazione comunale di adozione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare dopo la pubblicazione e le eventuali osservazioni deve essere trasmessa alla Regione e alla Provincia interessata per l'approvazione, tramite Conferenza dei Servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti legge n. 241/1990, della variante urbanistica adottata. Il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «norme in materia ambientale» all'art. 5, comma 1, lettera a), definisce la valutazione ambientale di piani e programmi, (nel seguito valutazione ambientale strategica VAS) come: «il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilita', l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio». Il successivo art. 6 dispone a sua volta che: «La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti, significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale». Il Piano comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di cui sopra rivestendo una rilevanza urbanistica con il conseguente possibile impatto sul territorio, ricade nel campo di applicazione della vigente normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi disciplinata dall'articolo 6, commi da 2 a 3-bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e pertanto deve essere sottoposto almeno alla verifica di assoggettabilita' a VAS di cui all'art. 12, comma 6 del medesimo decreto legislativo. Inoltre nel caso in cui le previsioni del Piano comunale di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comportino modifiche sostanziali al Piano urbanistico comunale, tali da avere conseguenze ambientali rilevanti, e' necessario attivare la procedura di VAS per quest'ultimo. Conclusivamente, la norma regionale in esame non prevedendo l'assoggettamento dei citati piani alla vigente disciplina sulla Valutazione Ambientale Strategica, presenta profili di illegittimita' costituzionale in quanto reca disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento, su richiamata, afferente alla materia della «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) per la quale lo Stato ha competenza legislativa esclusiva. 2) Violazione dell'art. 117, comma 2, lettere e) ed s) e comma 3 della Costituzione, in relazione all'art. 27, legge regionale Piemonte n. 18/2010. L'articolo 27, recante «moratoria delle procedure relative a impianti fotovoltaici prevede la sospensione sine die delle procedure autorizzative in corso o attivate successivamente all'entrata in vigore della legge regionale medesima relative ad impianti fotovoltaici non integrati da realizzare su terreni ricompresi nelle aree di esclusione di cui al paragrafo 3.3 dell'allegato alla Deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2009, n. 30-12221. Cosi' disponendo la legge eccede la competenza della Regione, invadendo quella statale in materia di tutela della concorrenza e ambiente di cui all'articolo 117, comma 2 lett. e) e s), nonche' in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione, e cio' per contrasto con la normativa statale di principio in materia di fonti rinnovabili, dettata dal decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 intitolato: «Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'». Nello specifico, viene in rilievo l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo n. 387/2003, laddove si prevede che «la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento rifacimento totale o parziale e riattivazione come definiti dalla normativa vigente, nonche' le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico». Il successivo comma 4 prevede che «L'autorizzazione di cui al comma 3 e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalita' stabili dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive, modificazioni e integrazioni. [...] Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puo' comunque essere superiore a centottanta giorni». L'indicazione del termine, contenuta nel sopra citato art. 12, comma 4, deve qualificarsi quale principio fondamentale in materia di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia», in quanto tale disposizione risulta ispirata alle regole della semplificazione amministrativa e della celerita' garantendo, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo. Al riguardo, la Corte costituzionale e' gia' intervenuta affermando l'illegittimita' costituzionale di una norma regionale che individuava una serie di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti fotovoltaici (Corte cost., sentenza n. 282/2009). In particolare la Consulta ha affermato che «(...) la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni [..] di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa» (sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti un prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contemperamento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potra' adeguare i criteri cosi' i definiti alle specifiche caratteristiche dei rispettivi contesti territoriali (...)» (si veda da ultimo Corte cost., sentenza n. 168/2010). La disposizione regionale si espone a censure di legittimita' costituzionale anche perche' si pone in aperto contrasto rispetto alle norme internazionali (Protocollo di Kyoto) e comunitarie (art. 3 direttiva n. 2001/77/CE e successive modifiche) le quali sempre in base ai principi riconosciuti dalla Corte costituzionale, «nell'incentivare lo sviluppo delle suddette fonti di energia individuano soglie minime di produzione che ogni Stato si impegna a raggiungere entro un determinato periodo di tempo» (Corte cost., sentenza n. 124/2010). Pertanto, l'articolo in esame, nella parte in cui sospende fino all'adozione del provvedimento regionale di recepimento delle linee guida nazionali, le procedure autorizzative pendenti (in corso o attivate dopo l'entrata in vigore della legge regionale) per la realizzazione degli impianti fotovoltaici non integrati, si pone in contrasto con i suddetti principi non essendo possibile che, la sospensione del procedimento di autorizzazione, non incida sul rispetto del termine massimo di conclusione del procedimento. Giova altresi' ricordare che in un caso analogo, la Corte costituzionale con la sentenza n. 364/2006 (giudizio di legittimita' dell'art. l, commi l e 3, della legge Regione Puglia 11 agosto 2005, n. 9, «Moratoria per le procedure di valutazione d'impatto ambientale e per le procedure autorizzative in materia di impianti di energia eolica»), ha confermato la portata dei principi sopra richiamati i quali precludono al legislatore regionale di disporre la sospensione di procedimenti autorizzativi per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, proprio in quanto una siffatta sospensione integra una violazione dell'art. 12 del decreto legislativo n. 387/2003 e, per tale via dell'articolo 1 l 7, commi 1 e 3 della Costituzione. L'art. 27 della norma regionale impugnata, come detto, invade anche la competenza statale esclusiva in tema di tutela della concorrenza di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s). Infatti la sospensione sine die delle procedura autorizzative relative ad impianti fotovoltaici. non integrati, in violazione del termine di 180 giorni per conclusione del procedimento fissato dal comma 4 dell'art. 12, d.lgs. n. 387/2003 altera il regime della concorrenza con riferimento a tutte le altre Regioni ove detto termine viene rispettato.
P.Q.M. Si confida che codesta Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' delle disposizioni sopra indicate della legge regionale Piemonte n. 18/2010. Si allega: 1. estratto conforme del verbale della seduta del Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2010; 2. relazione del Ministro proponente; 3 legge Regione Piemonte n. 18/2010 Roma, addi' 30 settembre 2010 L'Avvocato dello Stato: Marco Stigliano Messuti