Ricorso n. 102 del 23 dicembre 2008 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2008 , n. 102
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 2008 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 5 del 4-2-2009)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato; Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua della legge della Regione Liguria 20 ottobre 2008, n. 37, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 14 del 21 ottobre 2008, recante il titolo «Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10» (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008). La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 dicembre 2008 (si depositeranno estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente). La legge in esame e' composta di due articoli e reca disposizioni relative alla riorganizzazione e allo sviluppo della societa' Sviluppo Genova S.p.A., partecipata al 52,5% da regione Liguria, Provincia di Genova e Comune di Genova; al 24,5% da societa' pubblico - private; al 23% da istituti bancari. L'art. 1, comma 2, della legge regionale impugnata inserisce il comma 2-bis all'art. 34 della legge regionale finanziaria 2008, disponendo che: «Qualora si pervenga all'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi da parte della regione, anche in forma associata, previa intesa fra i soci, gli enti, le aziende, le agenzie regionali e le societa' controllate direttamente o indirettamente dalla regione, possono affidare, tramite specifiche convenzioni, prestazioni finalizzate alla produzioni di beni e servizi alla societa'». La riportata previsione normativa appare violare l'art. 117, primo comma, della Costituzione in quanto viola i vincoli derivanti dell'ordinamento comunitario in materia di affidamento prestazioni di beni e servizi in house (articoli 43 e 49 del Trattato CE) e l'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione in quanto invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza (violazione dell'art. 13 del decreto legislativo 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e s.m.i.). In particolare, la legittimita' di affidamenti di prestazioni di beni e servizi in house, con inerente sottrazione della prestazione all'espletamento di gara, e' condizionata - secondo la piu' recente giurisprudenza della Corte di giustizia - alla ricorrenza di tre presupposti: 1) l'amministrazione beneficiaria della prestazione deve poter svolgere sulla societa' partecipata un controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture; 2) la societa' partecipata deve avere capitale pubblico; 3) la societa' affidataria della prestazione deve operare esclusivamente in favore dell'amministrazione beneficiaria della prestazione. Il controllo analogo a quello esercitato sulle proprie strutture comporta la necessita' di un controllo strutturale, non limitato agli aspetti formali, effettivo, svincolato da condizioni anche se solo future ed eventuali: controllo sugli obiettivi strategici e sulle deliberazioni piu' rilevanti, risultando non sufficiente la detenzione del capitale in mano pubblica. Nella specie, la disposizione impugnata, oltre ad ipotizzare un «controllo analogo» della Regione Liguria futuro ed eventuale, consente (non solo alla regione, ma) anche alle societa' da essa regione direttamente o indirettamente controllate l'affidamento diretto di prestazione di beni o servizi alla Sviluppo Genova S.p.A. In tal modo, viene consentito affidamento diretto in assenza di tutti i presupposti che l'ordinamento comunitario e l'ordinamento nazionale impongono al fine. Invero, il controllo diretto non comporta necessariamente la titolarita' in mano pubblica dell'intero capitale sociale; il controllo indiretto non comporta necessariamente neppure la titolarita' di parte del capitale sociale risultando evidente l'impossibilita' di esercizio dell'indispensabile «controllo analogo». La disposizione impugnata e', poi, lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, in quanto viola l'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, successivamente modificato con l'art. 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e con l'art. 4, comma 7, del d.l. 3 giugno 2008, n. 97, convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129. Invero, la disposizione de qua prevede un ipotetico «controllo analogo» futuro ed eventuale, senza apposizione di termini temporali al riguardo, trascurando che, in caso contrario necessariamente da prevedere, sussiste l'obbligo per l'ente territoriale di dismettere le quote societarie o scorporare le attivita' non consentite.
P. Q. M. Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Liguria 20 ottobre 2008, n. 37. Roma, addi' 19 dicembre 2008 L'Avvocato dello Stato: Carlo Sica