RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2008 , n. 102
Ricorso  per  questione  di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  23  dicembre  2008 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)

(GU n. 5 del 4-2-2009) 
 
 
   Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso  ex  lege  dall'Avvocatura  generale  dello Stato presso i cui
uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato;
   Contro  la Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore,
per  la declaratoria della illegittimita' costituzionale in parte qua
della  legge della Regione Liguria 20 ottobre 2008, n. 37, pubblicata
nel  Bollettino  ufficiale  della  Regione n. 14 del 21 ottobre 2008,
recante  il  titolo  «Modifiche  alla legge regionale 28 aprile 2008,
n. 10» (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008).
   La  proposizione  del  presente  ricorso  e'  stata deliberata dal
Consiglio  dei  ministri  nella  riunione  del  18  dicembre 2008 (si
depositeranno  estratto conforme del verbale e relazione del Ministro
proponente).
   La  legge in esame e' composta di due articoli e reca disposizioni
relative   alla  riorganizzazione  e  allo  sviluppo  della  societa'
Sviluppo  Genova  S.p.A.,  partecipata  al  52,5% da regione Liguria,
Provincia di Genova e Comune di Genova; al 24,5% da societa' pubblico
- private; al 23% da istituti bancari.
   L'art.  1,  comma  2, della legge regionale impugnata inserisce il
comma  2-bis  all'art.  34  della  legge  regionale finanziaria 2008,
disponendo  che:  «Qualora  si  pervenga  all'esercizio del controllo
analogo  a  quello  esercitato  sui  propri  servizi  da  parte della
regione,  anche  in  forma  associata,  previa intesa fra i soci, gli
enti,  le  aziende,  le  agenzie  regionali e le societa' controllate
direttamente   o  indirettamente  dalla  regione,  possono  affidare,
tramite   specifiche   convenzioni,   prestazioni   finalizzate  alla
produzioni di beni e servizi alla societa'».
   La riportata previsione normativa appare violare l'art. 117, primo
comma,  della  Costituzione  in  quanto  viola  i  vincoli  derivanti
dell'ordinamento comunitario in materia di affidamento prestazioni di
beni  e  servizi in house (articoli 43 e 49 del Trattato CE) e l'art.
117,  secondo  comma, lettera e), della Costituzione in quanto invade
la  competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela
della  concorrenza (violazione dell'art. 13 del decreto legislativo 4
luglio  2006,  n. 223,  convertito,  con modificazioni, nella legge 4
agosto 2006, n. 248, e s.m.i.).
   In  particolare,  la legittimita' di affidamenti di prestazioni di
beni  e  servizi in house, con inerente sottrazione della prestazione
all'espletamento  di  gara, e' condizionata - secondo la piu' recente
giurisprudenza  della  Corte  di  giustizia  - alla ricorrenza di tre
presupposti: 1) l'amministrazione beneficiaria della prestazione deve
poter  svolgere  sulla  societa'  partecipata  un controllo analogo a
quello esercitato sulle proprie strutture; 2) la societa' partecipata
deve  avere  capitale  pubblico;  3)  la  societa'  affidataria della
prestazione     deve     operare     esclusivamente     in     favore
dell'amministrazione beneficiaria della prestazione.
   Il  controllo  analogo a quello esercitato sulle proprie strutture
comporta la necessita' di un controllo strutturale, non limitato agli
aspetti  formali,  effettivo,  svincolato da condizioni anche se solo
future  ed  eventuali:  controllo  sugli obiettivi strategici e sulle
deliberazioni   piu'   rilevanti,   risultando   non  sufficiente  la
detenzione del capitale in mano pubblica.
   Nella  specie,  la  disposizione impugnata, oltre ad ipotizzare un
«controllo  analogo»  della  Regione  Liguria  futuro  ed  eventuale,
consente  (non  solo  alla  regione,  ma) anche alle societa' da essa
regione   direttamente  o  indirettamente  controllate  l'affidamento
diretto di prestazione di beni o servizi alla Sviluppo Genova S.p.A.
   In  tal  modo,  viene consentito affidamento diretto in assenza di
tutti  i  presupposti  che  l'ordinamento comunitario e l'ordinamento
nazionale impongono al fine.
   Invero,  il  controllo  diretto  non  comporta  necessariamente la
titolarita'   in  mano  pubblica  dell'intero  capitale  sociale;  il
controllo   indiretto   non   comporta   necessariamente  neppure  la
titolarita'   di  parte  del  capitale  sociale  risultando  evidente
l'impossibilita'    di   esercizio   dell'indispensabile   «controllo
analogo».
   La   disposizione  impugnata  e',  poi,  lesiva  della  competenza
legislativa   esclusiva  dello  Stato  in  materia  di  tutela  della
concorrenza,  in  quanto  viola  l'art.  13  del  d.l. 4 luglio 2006,
n. 223,  convertito  con  modificazioni  nella  legge  4 agosto 2006,
n. 248,  successivamente  modificato  con  l'art. 1, comma 270, della
legge  27  dicembre 2006, n. 296, e con l'art. 4, comma 7, del d.l. 3
giugno 2008, n. 97, convertito nella legge 2 agosto 2008, n. 129.
   Invero,  la  disposizione  de  qua prevede un ipotetico «controllo
analogo»  futuro ed eventuale, senza apposizione di termini temporali
al  riguardo,  trascurando  che, in caso contrario necessariamente da
prevedere,  sussiste  l'obbligo per l'ente territoriale di dismettere
le quote societarie o scorporare le attivita' non consentite.

        
      
                              P. Q. M.

   Si  chiede  che  sia  dichiarata  l'illegittimita'  costituzionale
dell'art.  1,  comma  2, della legge della Regione Liguria 20 ottobre
2008, n. 37.
     Roma, addi' 19 dicembre 2008
                 L'Avvocato dello Stato: Carlo Sica

        

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