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N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 novembre 2009. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 novembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 50 del 16-12-2009)
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Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in
Roma dei Portoghesi, 12, contro la Regione Toscana, in persona del
Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della
Toscana 17 settembre 2009, n. 53, pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Toscana n. 34 del 21 settembre 2009, recante
«Disciplina dell'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da
richiamo per l'anno 2009 ai sensi dell'art. 4 della legge 11 febbraio
1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma
e per il prelievo venatorio) e dell'art. 34 della legge regionale 12
gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio")», in relazione al suo art. 2.
La legge regionale della Toscana n. 53 del 2009 ha la finalita'
di disciplinare la cattura di uccelli selvatici da richiamo, prevista
dall'art. 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 («Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio») e dall'art. 34, comma 6, della legge regionale 12 gennaio
1994, n. 3 («Recepimento della legge della legge 11 febbraio 1992, n.
157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio"»).
L'art. 4 della legge n. 157 del 1992, rubricato «Cattura
temporanea e inanellamento», dispone:
«1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti
scientifici delle universita' e del Consiglio nazionale delle
ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di
studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di
mammiferi ed uccelli, nonche' il prelievo di uova, nidi e piccoli
nati.
2. L'attivita' di cattura temporanea per l'inanellamento
degli uccelli a scopo scientifico e' organizzata e coordinata
sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna
selvatica; tale attivita' funge da schema nazionale di inanellamento
in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attivita'
di inanellamento puo' essere svolta esclusivamente da titolari di
specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale
parere e' subordinata alla partecipazione a specifici corsi di
istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del
relativo esame finale.
3. L'attivita' di cattura per l'inanellamento e per la
cessione a fini di richiamo puo' essere svolta esclusivamente da
impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che
siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. L'autorizzazione alla
gestione di tali impianti e' concessa dalle regioni su parere
dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge
altresi' compiti di controllo e di certificazione dell'attivita'
svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attivita'.
4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e'
consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie:
allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella
e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie
eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente
liberati.
5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene
uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la
fauna selvatica o al comune nel cui territorio e' avvenuto il fatto,
il quale provvede ad informare il predetto Istituto.
6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla
detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna
selvatica in difficolta'».
L'art. 34 della legge regionale della Toscana n. 3 del 1994,
rubricato «Cattura e gestione dei richiami vivi e appostamenti», al
comma 6, stabilisce:
«Le province autorizzano gli appostamenti fissi secondo le
norme del D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 13/R: Testo unico dei
regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio
1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme
per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio)", da ultimo modificato dal D.P.G.R. 29 luglio 2005, n.
48/R».
In questo quadro, la disposizione in sede impugnata, art. 2 della
legge regionale della Toscana n. 53 del 2009, intitolato «cattura di
uccelli selvatici a fini di richiamo», stabilisce:
«1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e
Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla
cattura, per l'anno 2009, di uccelli appartenenti alle specie:
cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo
di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo e per
specie cosi' come risulta dall'allegato A alla presente legge.
2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati e' di
euro 20,00 a soggetto.
3. L'attivita' di cattura degli uccelli selvatici da richiamo
si effettua dal giorno di entrata in vigore della legge al 31
dicembre 2009».
Il successivo art. 4 dispone che la legge regionale entri in
vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
La norma e' illegittima per i seguenti
M o t i v i
1) In relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione,
violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
L'autorizzazione alla cattura delle specie cesena, merlo, tordo
bottaccio e tordo sassello, da utilizzare a scopo di richiamo, viene
disposta, dall'art. 2 della legge regionale, in assenza dei
presupposti e delle condizioni poste dall'art. 9 della direttiva 2
aprile 1979, n. 409/79/CEE, Direttiva del Consiglio concernente la
conservazione degli uccelli selvatici, ed in particolare di quelle
previste dal paragrafo 1 di tale articolo, secondo il quale il
prelievo in deroga di piccole quantita' di esemplari e' consentito
«sempre che non via siano altre soluzione soddisfacenti».
Infatti, come chiarito nella nota in data 14 agosto 2009
dall'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale
(ISPRA, ente subentrato nelle funzioni dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica), recante il parere sfavorevole sulla richiesta della
Regione Toscana relativa a 15 impianti di cattura di uccelli a scopo
di richiamo situati nelle province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa,
Pistoia e Siena, per un contingente catturabile di n. 10.753 uccelli
complessivi nell'anno 2009 (contingente che, poi, si ritrova
nell'allegato «A» alla legge regionale), i dati relativi ai richiami
vivi attualmente detenuti in regione mostrano come la riproduzione in
cattivita' non solo rappresenti una valida alternativa alla cattura,
ma costituisca anche la principale fonte di approvvigionamento per i
cacciatori.
Tale situazione - sempre secondo la valutazione dell'ISPRA - si
riscontra per la totalita' dei richiami, ivi inclusa l'allodola,
specie generalmente di piu' difficile allevamento.
Di qui, come detto, il parere negativo dall'ente all'uopo
preposto, che rinvia, nei contenuti, al paragrafo 3.4. di un
documento pubblicato dalla Commissione delle Comunita' europee nel
febbraio 2008 («Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della
direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici»),
che costituisce il documento di orientamento relativo alla caccia per
un prelievo praticato in forma sostenibile, a norma della direttiva
79/409/CEE del Consiglio e successive modificazioni, nel rispetto del
testo della direttiva e dei principi generali sui quali si basa la
legislazione comunitaria nella specifica materia.
Sulla base del predetto parere dell'ISPRA occorre, pertanto,
concludere che la norma regionale si pone in contrasto con la fonte
di diritto comunitario derivato, integrando la violazione denunciata
in rubrica.
2) In relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), violazione
della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della
«tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».
La competenza delle regioni in materia di autorizzazione alla
approvazione del piano di cattura dei richiami vivi, riconosciuta
dall'art. 4 della legge n. 157 del 1992, deve essere esercitata nel
rispetto, oltre che del diritto comunitario, dei principi stabiliti
dal legislatore statale, che fissano gli standard minimi ed uniformi
di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, facendo della competenza
esclusiva attribuita alla legislazione statale dall'art. 117, secondo
comma, lettera s), Cost.
Fra questi principi si colloca quello stabilito al comma 3
dell'art. 4 della legge statale, secondo il quale l'autorizzazione
all'attivita' di cattura degli uccelli selvatici per la stagione
venatoria in corso postula il parere favorevole dell'ISPRA, che nella
specie non e' stato rilasciato.
La disposizione statale richiamata costituisce indubbiamente una
misura minima di tutela, inderogabile per il legislatore regionale
(si vedano le sentenza della Corte n. 4 del 2000 e n. 227 del 2003),
con la conseguenza che il mancato rispetto del parere dell'Istituto
scientifico abilitato ad esprimersi con l'obbligatorio parere tecnico
fa venir meno quegli standard minimi e uniformi di tutela della
fauna, risultandone cosi' violate le ragioni di tutela dell'ambiente
e dell'ecosistema affidate alla competenza esclusiva statale
dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.
P. Q. M.
Alla stregua di quanto precede si confida che codesta ecc.ma
Corte vorra' dichiarare l'illegittimita' dell'art. 2 della legge
regionale della Toscana 17 settembre 2009, n. 53.
Si produce:
1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in
data 12 novembre 2008;
2) nota della Giunta regionale della Toscana, prot. 184212
dell'8 luglio 2009, contenente la richiesta di parere ai sensi
dell'art. 4, commi 3 e 4, della legge n. 157 del 1992 ed annesso
allegato;
3) nota dell'ISPRA prot. 343341 del 14 agosto 2009, recante
il richiesto parere.
Roma, addi' 18 settembre 2009
L'avvocato dello Stato: Fiorentino
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