N. 102 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 26 ottobre 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 45 del 17-11-2004)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, presso i
cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi 12, domicilia;

Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita'
costituzionale della legge regionale 5 agosto 2004, n. 22, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, n. 22, del 20 agosto
2004 e recante «Nuove disposizioni in materia di politiche di
sostegno alla economia ittica», in particolare dell'art 2, comma 1,
lettera f) e lettera g) e dell'art. 3 comma 2.
La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal
Consiglio dei ministri nella riunione dell'8 ottobre 2004 (si
depositera' estratto del verbale e relazione del ministro
proponente).
Con il provvedimento legislativo in epigrafe indicato la Regione
Abruzzo, detta norme generali e specifiche in materia di pesca
marittima ed acquicoltura.
La legge presenta i seguenti profili di illegittimita'
costituzionale:
1. - L'articolo 2, comma 1, lettera f), prevede la promozione
di certificazioni di qualita' del prodotto ittico «catturato dalla
marineria abruzzese» o allevato in impianti di acquacoltura e
maricoltura dislocati nel territorio regionale o «nel mare
antistante» la Regione Abruzzo. Tale disposizione, attuando
autonomamente una protezione della produzione agroalimentare locale,
con l'istituzione di un marchio regionale identificativo di prodotti
provenienti da un determinata localita' geografica, e' suscettibile
di favorire la produzione regionale nei confronti di quelle
originarie di altri Stati membri. Il marchio regionale non appare in
linea con le disposizioni dettate dal regolamento comunitario
n. 2081/1992 e risulta incompatibile con l'articolo 28 del Trattato
dell'Unione europea che vieta l'introduzione di qualsiasi misura di
natura pubblica che possa ostacolare l'importazione da altri paesi
comunitari. La norma, quindi, non rispettando le citate disposizioni
comunitarie, contrasta con l'articolo 117, comma 1 della
Costituzione.
La medesima disposizione, inoltre, considerato che la
certificazione di qualita' e' finalizzata a garantire i consumatori e
alla tutela della concorrenza imprenditoriale, si pone in contrasto
con la competenza esclusiva statale in materia di tutela della
concorrenza di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e) della
Costituzione.
2. - Prevedendo, all'articolo 2, comma 1, lettera g), tra le
finalita' da perseguirsi tramite l'istituendo Fondo, quelle di
conservazione e incremento delle risorse ittiche, la predisposizione
di piani di gestione di aree di riserva, nonche' il monitoraggio di
specie ittiche e dell'ambiente marino, fornisce una connotazione
regionale a risorse biologiche, quali quelle ittiche, che necessitano
di una disciplina di tutela e conservazione uniforme, nel rispetto di
accordi e trattati internazionali (quali, l'UN Convention on the law
of the sea del 1982 e l'UN Fish stocks agreement del 1995). La
materia della pesca persegue interessi pubblici molteplici
riconducibili ad obiettivi di tutela dell'ecosistema e delle risorse
ittiche, che sfuggono, per la natura stessa degli interessi da
tutelare, ai confini territoriali e che richiedono una gestione
unitaria. La norma regionale, quindi, invade la competenza esclusiva
statale in materia di rapporti internazionali e tutela
dell'ecosistema, di cui all'articolo 117, comma 2, lettere a) ed s)
della Costituzione.
3. - La norma contenuta nell'art. 3, comma 2, prevede tra i
componenti della Conferenza regionale della pesca, nuova struttura
regionale che opera nell'ambito della pesca, rappresentanti di
organismi statali, quali ad esempio le Capitanerie di porto. Tale
disposizione, nel dettare norme cogenti nei confronti di
rappresentanti di uffici periferici dello Stato, attribuendo ad essi
nuovi compiti, cosi' come affermato dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 134/2004, «invade un ambito riservato in via esclusiva
alla legislazione statale» ponendosi in contrasto con l'art. 117,
comma 2, lettera g) della Costituzione, in materia di ordinamento
degli organi e degli uffici dello Stato.



P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della legge regionale n. 5 del 5 agosto 2004, pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 22 del 20 agosto 2004 e
recante «Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno alla
economia ittica», in particolare delle disposizioni previste dall'art
2, comma 1, lettera f) e lettera g) e dall'art. 3 comma 2.
Roma, addi' 13 ottobre 2004
Avvocato dello Stato: Giuseppe Fiengo

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