Ricorso n. 103 del 18 dicembre 2013 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 18 dicembre 2013 (del Commissario dello stato per la
Regione siciliana).
(GU n. 4 del 22.1.2014)
L'Assemblea Regionale Siciliana, nella seduta del 3 dicembre
2013, ha approvato il disegno di legge n. 304-28-280 dal titolo
"Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese
dell'informazione locale", pervenuto a questo Commissariato dello
Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art.
28 dello Statuto speciale, il 6 dicembre 2013.
L'art. 6, comma 6 si ritiene essere in contrasto con l'art. 81,
4° comma della Costituzione.
Il legislatore regionale prevede infatti che gli interventi
finanziari in favore delle imprese di informazione locale,
consistenti in contributi destinati all'abbattimento degli interessi
e prestazioni di garanzia su operazioni finanziarie destinate a
coprire i nuovi investimenti, possano essere attivati anche negli
anni successivi al 2013, in quanto compatibili, a valere sulle
risorse del programma comunitario relativo al FERS 2014-2020.
La disposizione, che non contiene alcuna quantificazione
dell'importo dei benefici erogabili, ne' alcun limite temporale
dell'erogazione degli stessi, non ottempera a quanto prescritto
dall'art. 19, comma 1, della legge n. 31 dicembre 2009 n. 196 secondo
cui "le leggi ed i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto
forma di minori entrate a carico dei bilanci delle amministrazioni
pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e
l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi
bilanci annuali e pluriennali".
Detta disposizione, specificativa del precetto di cui all'art.
81, 4° comma, Cost., applicabile anche nei confronti delle Regioni a
statuto speciale (sent. CC 181/2013), prescrive, quale presupposto
della copertura finanziaria, la previa quantificazione della spesa o
dell'onere, per l'evidente motivo che non puo' essere assoggettata a
copertura un'entita' indefinita.
La norma censurata, inoltre, stabilisce che si potra' far fronte
agli oneri, si ripete non quantificati, derivanti dall'attivazione
degli interventi agevolativi previsti dal menzionato art. 6, con
risorse di provenienza europea relative al FERS 2014-2020.
Orbene tali risorse, ancorche' verosimilmente ammissibili nel
contesto programmatico dei fondi strutturali europei, non possono che
considerarsi indicative fino all'approvazione dei relativi documenti
programmatici e, pertanto, non ci si puo' esimere dal rilevare la
inidoneita' della copertura finanziaria prevista, atteso che la norma
proposta impegna per il futuro risorse oggetto di procedure di
allocazione specificatamente stabilite dalla normativa comunitaria
(peraltro tuttora in itinere) e non preventivamente vincolabili in
ambito nazionale.
Infine codesta Corte ha gia' avuto modo di sottolineare (sentenze
n. 70 e 115 del 2012) che l'equilibrio tendenziale dei bilanci
pubblici non si realizza soltanto attraverso il rispetto del
meccanismo autorizzatorio della spesa, il quale viene salvaguardato
dal limite dello stanziamento di bilancio, ma anche mediante la
preventiva quantificazione e copertura degli oneri derivanti da nuove
disposizioni.
La stima e la copertura in sede preventiva effettuate in modo
credibile e ragionevolmente argomentato secondo le regole
dell'esperienza e della pratica contabile, salvaguardano infatti la
gestione finanziaria dalle inevitabili sopravvenienze passive che
conseguono all'avvio di nuove attivita' e servizi.
L'art. 11, che si trascrive, da' adito a censure di
costituzionalita' per violazione dell'art. 117, 1° e 2° comma lettera
e) della Costituzione e dell'art. 14, lettera g) dello Statuto
Speciale.
«Art. 11.
Modifiche all'art. 4, comma 6 della legge regionale 12 luglio 2011,
n. 12
1. Il comma 6 dell'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011,
n. 12 e' sostituito dal seguente:
"6. I soggetti di cui al comma 5 sono tenuti a rendere noti i
dati di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 5, mediante
pubblicazione per estratto, a scelta della stazione appaltante, su
due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a maggiore
diffusione locale del luogo ove si eseguono i lavori e su un
periodico a diffusione regionale".
2. Le testate di cui al comma 6, dell'art. 4, della legge
regionale 12 luglio 2011, n. 12, cosi' come sostituito dal comma 1
del presente articolo, alla data di entrata in vigore della presente
legge devono possedere i seguenti requisiti:
a) avvalersi di non meno di tre giornalisti iscritti al
relativo albo professionale assunti con contratto a tempo
indeterminato;
b) attestazione di regolarita' contributiva e previdenziale ai
fini Inpgi e Casagit;
c) non meno di tre anni di ininterrotta pubblicazione con
diffusione regionale, con vendita in edicola;
d) attestazione di copie vendute a norma di legge.
Prima di prospettare i singoli rilievi si ritiene necessario
delineare, alla luce di quanto affermato da codesta Eccellentissima
Corte, con le sentenze n. 45 e n. 221 del 2010, le linee fondamentali
del riparto delle competenze legislative nel settore degli appalti
pubblici tra Stato e Regione siciliana».
L'art. 14, lettera g) dello Statuto Speciale, approvato con
R.D.L. 15 maggio 1946 n. 455 convertito in legge costituzionale 26
febbraio 1948 n. 2, attribuisce alla Regione siciliana competenza
esclusiva in materia di "lavori pubblici, eccettuate le grandi opere
pubbliche di interesse nazionale".
In presenza di siffatta specifica attribuzione, deve ritenersi
che, non contemplando il novellato Titolo V della parte II della
Costituzione, la materia "lavori pubblici", trova applicazione, in
base all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3
recante "Modifiche al Titolo V della parte II della Costituzione", la
previsione statutaria prima citata.
Cio', tuttavia, come costantemente affermato da codesta Corte (ex
plurimis sentenze n. 431/2007, n. 322/2008 e n. 411/2008), non
comporta che - in relazione alla disciplina dei contratti di appalto
che incidono nel territorio della Regione - la legislazione regionale
sia libera di esplicarsi senza alcun vincolo e che non trovino
applicazione le disposizioni di principio contenute nel prima
menzionato "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
Il primo comma del medesimo art. 14 dello Statuto Speciale sopra
citato prevede, infatti, che la competenza esclusiva della Regione
deve essere esercitata nei limiti delle leggi costituzionali e senza
pregiudizio delle riforme economico-sociali.
In questa prospettiva viene in rilievo il limite derivante dal
rispetto dei principi della tutela della concorrenza, strumentale ad
assicurare le liberta' comunitarie, e quindi le disposizioni
contenute nel Codice degli appalti pubblici che costituiscono diretta
attuazione delle prescrizioni poste a livello dell'Unione Europea.
Peraltro la Regione siciliana e' indubbiamente vincolata in base
all'art. 117, 1° comma della Costituzione al rispetto degli obblighi
internazionali ai quali sono riconducibili i principi generali del
diritto comunitario e delle disposizioni contenute nel Trattato del
25 marzo 1957 istitutivo della Comunita' Europea, ora ridenominato,
dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea, e, in particolare, di quelle che
tutelano la concorrenza (sentenza codice civile n. 45/2010).
Inoltre codesta Corte ha acclarato (ex plurimis sentenza n. 411
del 2008) "che la disciplina degli appalti pubblici, intesa in senso
complessivo, include diversi "ambiti di legislazione" che si
«qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono»: in essa,
pertanto, si profila un interferenza fra materie di competenza
statale e materie di competenza regionale, che, tuttavia, «si
atteggia in modo peculiare, non realizzandosi normalmente in un
intreccio in senso stretto», ma con la «prevalenza della disciplina
statale su ogni altra fonte normativa» (sentenza n. 401 del 2007) in
relazione agli oggetti riconducibili alla competenza esclusiva
statale, esercitata con le norme recate dal decreto legislativo n.
163 del 2006.
Quanto alla identificazione dei predetti "ambiti di
legislazione", codesta Corte ha altresi' precisato che la disciplina
delle procedure di gara, ivi comprese la pubblicazione dei relativi
bandi, mira a garantire che le medesime si svolgano nel rispetto
delle regole concorrenziali e dei principi comunitari di libera
circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della
liberta' di stabilimento, nonche' dei principi costituzionali di
trasparenza e parita' di trattamento (sentenze n. 431 e n. 401 del
2007). Esse, in quanto volte a consentire la piena apertura del
mercato nel settore degli appalti, sono riconducibili all'ambito
della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del
legislatore statale (sentenze n. 401 del 2007 e n. 345 del 2004), che
ha titolo, pertanto, a porre in essere una disciplina integrale e
dettagliata delle richiamate procedure (adottata con il citato
decreto legislativo n. 163 del 2006), la quale, avendo ad oggetto il
mercato di riferimento delle attivita' economiche, puo' influire
anche su materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni
(sentenza n. 430 del 2007).
Sulla base di tali indicazioni deve pertanto leggersi l'art. 4,
comma 5, del decreto legislativo, n. 163 del 2006, il quale, nella
parte in cui stabilisce che «le Regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria
legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle
relative norme di attuazione», impone anche alle Regioni ad autonomia
speciale di conformare la propria legislazione in materia di appalti
pubblici a quanto stabilito dal Codice stesso.
Nella specie, lo Statuto della Regione Siciliana, all'art. 14,
lettera g), attribuisce alla medesima una competenza legislativa
esclusiva in materia di lavori pubblici di interesse regionale, alla
quale, quindi non appartengono le norme relative alle procedure di
gara: tale settore e' pertanto soggetto alle disposizioni del citato
Codice, alle quali il legislatore regionale deve adeguarsi.
La disposizione teste approvata, che peraltro sostanzialmente
riproduce norme gia' censurate con i ricorsi del 26 aprile 2012,
avverso l'art. 11, comma 20, del ddl. 801 e del 9 maggio 2013
sull'art. 55, 3° comma del ddl 69, introduce forme di pubblicita'
degli appalti diverse da quelle previste dagli articoli 66 e 122 del
Codice degli Appalti di cui al decreto legislativo n. 163/2006.
Il legislatore regionale, con la disposizione oggetto di censura,
attribuisce invero alla stazione appaltante la facolta', per
adempiere all'obbligo di pubblicazione per estratto dei bandi di
gara, di scegliere tra due quotidiani a maggiore diffusione
nazionale, due quotidiani a maggiore diffusione locale e un periodico
a diffusione regionale in possesso di determinati requisiti fra
l'altro non richiesti dalla normativa statale.
Orbene, poiche' si tratta inequivocabilmente di aspetti inerenti
alle procedure di affidamento, che rientrano nella materia della
tutela della concorrenza, come affermato da codesta Corte nella gia'
citata sentenza n. 411 del 2008, le norme del predetto codice
costituiscono un legittimo invalicabile limite all'esplicarsi della
potesta' legislativa esclusiva della Regione. Alla stessa
conseguentemente e' impedito di adottare una disciplina con contenuti
difformi da quella assicurata dal legislatore statale con il piu'
volte menzionato decreto legislativo n. 163/2006 in attuazione delle
prescrizioni poste dall'U.E., pena la violazione dell'art. 117, 1° e
2° comma lettera e) della Costituzione.
P. Q. M.
Impugna i seguenti articoli del disegno di legge n. 304-28-280
dal titolo "Norme per la promozione ed il sostegno delle imprese
dell'informazione locale", approvato dall'Assemblea Regionale
Siciliana il 3 dicembre 2013:
Art. 6, comma 6 per violazione dell'art. 81, 4° comma della
Costituzione;
Art. 11 per violazione dell'art. 117, 1° e 2° comma lettera e)
della Costituzione e dell'art. 14 lettera g) dello Statuto Speciale.
Palermo, 11 dicembre 2013
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Aronica