Ricorso n. 103 del 2 novembre 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 novembre 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 2 novembre 2004 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 46 del 24-11-2004)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti
della Regione Abruzzo, in persona del suo Presidente della Giunta,
avverso la legge regionale 11 agosto 2004 n. 26, intitolata
«Intervento della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il
fenomeno mobbing e lo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro»,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale 23 del 27 agosto 2004.
La determinazione di proposizione del presente ricorso e' stata
approvata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 15 ottobre
2004 (si depositera' estratto del relativo verbale).
Gli artt. 1 e 3 della legge in esame utilizzano ripetutamente
l'espressione «fenomeni afferenti lo stress psico-sociale ed il
mobbing nei luoghi di lavoro» od espressioni similari, senza pero'
darne una definizione; detti articoli in tal modo pongono norme «in
bianco», norme cioe' che rimettono ad organi amministrativi il
compito ed il potere di integrare sostanziosamente il disposto
legislativo, anzi di sostituirsi al legislatore nazionale
riconosciuto competente dalla sentenza n. 359 del 2003 di codesta
Corte. Inoltre, gli artt. 2, 3, 4, e 5 della legge in esame, nel
prevedere strutture amministrative (centro di riferimento regionale,
centri di ascolto localizzati, organismo regionale
tecnico-consultivo) e relative funzioni, operano una scelta
sostanziale non di competenza dei legislatori regionali con
l'attribuire preminenza agli apparati sanitari (e quindi agli
amministratori degli stessi) piuttosto che a quelli cui e' affidata
la tutela e sicurezza del lavoro (non determinante e' la collocazione
dell'organismo tecnico-consultivo presso la «sede» dell'Assessorato
al lavoro) od a quelli competenti per le attivita' produttive.
Ancora, l'art. 3, comma 3 e l'art. 4, comma 3 della legge in esame
consentono ai predetti centri di riferimento e di ascolto di
«assumere» personale (parrebbe precario) di non specificata
qualificazione, con il solo limite della «dotazione finanziaria
assegnata».
Infine, la legge in esame non individua ne' l'ambito dello
«intervento della Regione Abruzzo» ne' la tipologia dei «luoghi di
lavoro» e cosi' rende possibili ingerenze (non soltanto della regione
ma anche di organizzazioni datoriali private o sindacali) nei
rapporti di lavoro pubblico statale, ad esempio presso un tribunale
od un Ufficio territoriale del Governo (per non dire del personale
militarizzato), con palese invasione della competenza di cui
all'art. 117 comma secondo, lettera g) Cost. Nel complesso, la legge
in esame, oltre a disattendere il citato insegnamento di codesta
Corte, omette di considerare la pluralita' degli interessi generali
(anche privati) compresenti e la necessita' di reperire un difficile
e delicato equilibrio tra essi, crea uno strumento pervasivo e di non
garantita neutralita' per «interventi» nei rapporti contrattuali di
lavoro e nelle attivita' imprenditoriali e delle pubbliche
amministrazioni, ed inoltre introduce una disciplina
«territorialmente differenziata» in assenza di principi fondamentali
unificanti.
La legge in esame contrasta dunque anzitutto con l'art. 117,
secondo comma, lettere g) ed l), (ordinamento civile) con l'art. 118,
primo comma Cost., e con la sentenza n. 359 del 2003 citata. Del
parametro di cui alla predetta lettera g) si e' gia' detto. Vistoso
il contrasto con la riserva allo Stato della produzione legislativa
in materia di ordinamento civile: la legge in esame incide sui
rapporti civilistici interpersonali, non soltanto di lavoro e di
impresa, e per di piu' incide su essi in modo imprevedibile, in
assenza di una definizione delle tipologie dei «fenomeni»
considerati; «fenomeni» che in pratica inevitabilmente si tramutano
in fattispecie di illecito contrattuale.
La legge in esame contrasta inoltre con l'art. 117, terzo comma
Cost. (tutela della salute, tutela e sicurezza del lavoro ), non
essendo ricollegata a «principi fondamentali» posti dal Parlamento
nazionale, al quale e' riservato il compito di definire il mobbing e
lo stress psico-sociale, di reperire un appropriato equilibrio tra i
piu' interessi compresenti, ed anche di disegnare il quadro degli
strumenti organizzatori e delle relative funzioni.
P. Q. M.
Si chiede pertanto che sia dichiarata la illegittimita'
costituzionale della legge sottoposta a giudizio, con ogni
consequenziale pronuncia.
Roma, addi' 20 ottobre 2004
Il vice Avvocato generale: Franco Favara