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N. 103 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 dicembre 2009. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 dicembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 51 del 23-12-2009)
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Il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha
legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Abruzzo, in persona del Presidente della giunta
regionale in carica, con sede in L'Aquila, per la declaratoria di
incostituzionalita' e conseguente annullamento dell'art. 1, comma 1,
della legge della Regione Abruzzo del 26 settembre 2009, n. 19,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 51 del giorno 28
settembre 2009, recante «Integrazioni alla l.r. 31 luglio 2007, n. 32
(a sua volta, n. d.a.) recante "Norme generali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private''»,
per contrasto con l'art. 117, terzo comma, della Costituzione e cio'
a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri di
impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del
12 novembre 2009.
1. - Nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 51 del 28
settembre 2009, risulta pubblicata la legge regionale 26 settembre
2009, n. 19, recante «Integrazioni alla l.r. 31 luglio 2007, n. 32 (a
sua volta, n. d.a.) recante "Norme generali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private''».
L'art. 1, comma 1, dispone testualmente: «All'art. 2, comma 2,
lett. a) della l.r. 32/2007 recante "Norme generali in materia di
autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private'',
dopo le parole "collettivi nazionali" sono aggiunte le parole "gli
studi privati medici e odontoiatrici che non intendono chiedere
l'accreditamento istituzionale''».
A sua volta, l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge della
Regione Abruzzo 31 luglio 2007, n. 32, recante «Norme regionali in
materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi
contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private» stabilisce che «Non sono assoggettati ad autorizzazione: a)
gli studi dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta
che rispondono a requisiti stabiliti dai vigenti accordi collettivi
nazionali.».
2. - Il comma 1 dell'art. 1 della citata legge n. 19/2009 e' da
ritenere costituzionalmente illegittimo.
Esso, infatti, escludendo dal regime dell'autorizzazione previsto
dal precedente disposto della legge regionale n. 32 del 2007, gli
studi privati medici ed odontoiatrici che non intendono chiedere
l'accreditamento istituzionale, si pone in contrasto con l'art. 117,
terzo comma della Costituzione, il quale dispone che la tutela della
salute costituisce materia di legislazione concorrente.
La norma impugnata, in particolare, non tiene conto del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante il «riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23
ottobre 1993, n. 421».
Segnatamente, di tale decreto legislativo essa viola l'art. 8,
comma 4, il quale prevede la definizione dei requisiti minimi
richiesti per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private, e l'art. 8-ter, il quale subordina ad
autorizzazione la realizzazione di strutture e l'esercizio di
attivita' sanitarie e socio-sanitarie e presuppone, in capo a queste,
il possesso di requisiti minimi, strutturali, tecnologici e
organizzativi (v. in particolare commi 2 e 4). Gli studi medici e
odontoiatrici, pertanto per la peculiarita' dell'attivita' posta in
essere, devono essere assoggettati ad un provvedimento
autorizzatorio, previa verifica del possesso dei requisiti minimi
fissati con il d.P.R. 14 gennaio 1997 con il quale e' stato approvato
l'atto di indirizzo e coordinamento emanato d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le
province autonome, appunto in attuazione dell'art. 8, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 502/1992.
Il rispetto di tali prescrizioni e', infatti, indispensabile per
assicurare i livelli essenziali di sicurezza del paziente e di
qualita' delle prestazioni, trattandosi di un settore nel quale il
possesso della dotazione strumentale e la corretta gestione e
manutenzione della stessa assumono carattere rilevante per assicurare
l'idoneita' e la sicurezza delle cure.
La medesima norma, inoltre, incide sui poteri conferiti dal
Governo al Commissario ad acta con delibera dell'11 settembre 2008,
per la realizzazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore
sanitario della Regione Abruzzo. Uno degli interventi prioritari che
il Commissario dovra' porre in essere, infatti, attiene proprio
all'«attuazione della normativa statale in materia di autorizzazioni
ed accreditamenti istituzionali, mediante adeguamento della vigente
normativa regionale».
In definitiva, la censurata norma contrasta con il principio
della competenza legislativa concorrente in materia di tutela della
salute, previsto dall'art. 117, terzo comma della Costituzione.
P. Q. M.
Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare
illegittimo e quindi annullare l'art. 1, comma 1, della legge della
Regione Abruzzo n. 19 del 26 settembre 2009. Si depositeranno con
l'originale notificato del presente ricorso:
1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri
del 12 novembre 2009 e della relazione allegata al verbale;
2) copia della impugnata legge regionale n. 19/2009.
Roma, addi' 25 novembre 2009
L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena
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