Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 9 dicembre 2015  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri) .
 


(GU n. 2 del 2016-01-13)

     Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  c.f.
…, n. fax … ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento
degli atti …, presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
    Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente della  Giunta
Regionale in carica,  con  sede  in  Bari  per  la  dichiarazione  di
illegittimita' costituzionale:
    dell'art. 1, comma 1, comma 2 e  comma  3,  della  legge  Regione
Puglia 2 ottobre 2015, n. 28, recante «Autorizzazione al prelievo  in
deroga dello sturnus vulgaris», pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Puglia n. 132, del 9 ottobre 2015, per contrasto:
    dell'art. 1 comma 1 cit. con l'art.  117,  comma  1  e  comma  2,
lettera  s),  della  Costituzione,  con  l'art.  9  della   direttiva
2009/147/CE del 30  novembre  2009,  con  l'art.  9  della  direttiva
79/409/CEE e con l'art. 19-bis, comma 2 e 4, della legge n.  157  del
1992;
    dell'art. 1 comma 2 cit. con gli articoli 11 e  117,  comma  1  e
comma 2, lettera s), della Costituzione, nonche' con gli articoli  2,
5 e 9, della direttiva 2009/147/CE,  con  l'art.  9  della  direttiva
79/409/CEE e con l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992;
    dell'art. 1 comma 3 cit. con gli articoli 11 e  117,  comma  1  e
comma 2, lettera s), della Costituzione, nonche' con l'art.  9  della
direttiva 2009/147/CE, con l'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e  con
l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992;
e cio' a seguito ed in forza della delibera  di  impugnativa  assunta
dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 19 novembre 2015.
 
                                Fatto
 
    L'art. 1 della legge regionale Puglia n. 28 del  2  ottobre  2015
dispone:
    al comma 1 che: «Al fine di  proteggere  i  raccolti  agricoli  e
limitare le conseguenze di natura igienico-sanitaria, e'  autorizzato
il prelievo in deroga della sturnus vulgaris in concomitanza  con  la
stagione venatoria 2015-2016».
    al comma 2 che: «L'autorizzazione al prelievo di cui al  comma  1
e' priva di efficacia qualora la Giunta  regionale  non  dichiari  la
compatibilita' del prelievo in  deroga  sulla  base  degli  studi  di
monitoraggio sul fenomeno migratorio  della  sturnus  vulgaris  e  in
conformita' con l'art. 9 della direttiva 2009/147/CE  del  Parlamento
Europeo e  del  Consiglio,  del  30  novembre  2009,  concernente  la
conservazione degli uccelli selvatici  (versione  codificata)  e  con
l'art. 19-bis della legge 11 febbraio 1992,  n.  157  (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio), come sostituito dal comma 2 dell'art. 26  della  legge  6
agosto 2013, n. 97 (Disposizioni  per  l'adempimento  degli  obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione  europea  -  legge
europea 2013)».
    al comma 3 che: «La deliberazione della Giunta regionale prevista
dal comma 2 e' adottata nel termine  perentorio  di  quindici  giorni
dall'acquisizione formale degli studi di monitoraggio e del  relativo
parere di cui alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 30 (Disciplina
del regime di deroga in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221
- Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 -  e  dell'art.  9
della direttiva 79/409/CEE).».
    Le  disposizioni  della  legge   regionale   summenzionate   sono
illegittime  e,  giusta  determinazione  assunta  dal  Consiglio  dei
Ministri nella seduta del 19 novembre  2015,  sono  impugnate  per  i
seguenti motivi di
 
                               Diritto
 
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  commi  1  e  2  della
legge regionale Puglia n.  28  del  2  ottobre  2015  per  violazione
dell'art. 117, commi primo e secondo lettera s)  della  Costituzione,
11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonche' degli articoli  2,
5 e 9, della  direttiva  2009/147/CE,  dell'art.  9  della  direttiva
79/409/CEE e dell'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.
    La norma regionale  incide  sul  regime  giuridico  del  prelievo
venatorio  in  deroga  disciplinato  dall'art.  9   della   direttiva
2009/147/CE del 30 novembre 2009 e dall'art. 19-bis  della  legge  11
febbraio 1992, n. 157.
    Essa difatti - per la stagione venatoria 2015-2016 ed al generico
fine di «proteggere i raccolti agricoli e limitare le conseguenze  di
natura igienicosanitaria» - al  comma  1  dell'art.  1  autorizza  in
maniera generalizzata il prelievo venatorio in deroga della specie di
uccello selvatico denominata «Storno».
    Cosi' disponendo essa si  pone  in  contrasto  con  la  normativa
interna e con la normativa europea per le seguenti considerazioni.
    L'art.  9,  paragrafo  1,  della  direttiva  2009/147/CE  del  30
novembre 2009, attribuisce  agli  Stati  membri  la  possibilita'  di
derogare al divieto di uccidere o di catturare  deliberatamente,  con
qualsiasi metodo, uccelli selvatici (art.  5,  comma  1,  lettera  a)
della citata direttiva).
    Secondo detto articolo l'atto di concessione della deroga:
    deve accertare che non vi siano  altre  soluzioni  soddisfacenti,
per  delle  ragioni  espressamente  tipizzate  quali  sono,  in   via
esemplificativa, la tutela della  salute  e  sicurezza  pubblica,  la
necessita' di prevenire gravi danni alle colture o per consentirne in
condizioni rigidamente controllate la cattura;
    deve  specificare:  «a)  le  specie  che  formano  oggetto  delle
medesime (altre soluzioni); b) i mezzi, gli impianti o  i  metodi  di
cattura o di uccisione autorizzati; c) le condizioni di rischio e  le
circostanze di tempo e di luogo in cui esse possono essere applicate;
d) l'autorita' abilitata a dichiarare  che  le  condizioni  stabilite
sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, impianti o metodi  possano
essere utilizzati, entro quali  limiti  e  da  quali  persone;  e)  i
controlli  che  saranno  effettuati»  (art.  9,  paragrafo  2,  della
direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009).
    In attuazione del menzionato art. 9, l'art. 19-bis della legge n.
157 del  1992,  dopo  aver  statuito  che  «Le  regioni  disciplinano
l'esercizio delle deroghe previste dalla  direttiva  2009/147/CE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,   del   30   novembre   2009,
conformandosi alle prescrizioni  dell'art.  9,  ai  principi  e  alle
finalita' degli articoli  1  e  2  della  stessa  direttiva  ed  alle
disposizioni della presente legge» (art. 19-bis, comma 1), dispone:
        «Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e  province
autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le  deroghe
devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei  presupposti  e
delle condizioni e devono menzionare la valutazione  sull'assenza  di
altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne  formano  oggetto,  i
mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni
di rischio, le circostanze di tempo  e  di  luogo  del  prelievo,  il
numero dei  capi  giornalmente  e  complessivamente  prelevabili  nel
periodo, i controlli e le  particolari  forme  di  vigilanza  cui  il
prelievo e' soggetto e gli  organi  incaricati  della  stessa,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 27,  comma  2.  [...]  Le  regioni
prevedono sistemi periodici di  verifica  allo  scopo  di  sospendere
tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia  accertato  il
raggiungimento del numero di capi autorizzato  al  prelievo  o  dello
scopo, in data antecedente a quella originariamente  prevista»  (art.
19-bis, comma 2).
    Alla stregua del riportato quadro normativo europeo  e  nazionale
lo strumento prescelto dalla  Regione  per  autorizzare  il  prelievo
venatorio in deroga risulta in contrasto con l'art. 19-bis, comma  2,
della legge n. 157 del 1992, che richiede all'uopo l'adozione  di  un
atto amministrativo.
    Lo  strumento  prescelto  dalla  Regione,  invece,  non  soltanto
consente di eludere il rigido obbligo motivazionale imposto, ai  fini
della concessione della deroga, dalla normativa interna e  da  quella
europea, ma elide, di fatto, il potere di annullamento attribuito  al
Consiglio dei ministri dall'art. 19-bis, comma 4, della legge n.  157
del 1992.
    La Corte costituzionale, con la sentenza n. 250 del 2008, che  ha
dichiarato l'illegittimita' della legge della Regione Lombardia n.  2
del 2007 per violazione della legge statale attuativa di prescrizioni
europee, ha affermato che «l'art. 19-bis prevede, al primo comma, che
le Regioni disciplinano  l'esercizio  delle  deroghe  previste  dalla
cennata direttiva «conformandosi alle prescrizioni  dell'art.  9,  ai
principi e alle finalita' degli artt. 1 e 2 della stessa direttiva» e
alle disposizioni della legge n. 157 del 1992.
    I  commi  successivi  del  citato  art.  19-bis   riprendono   le
condizioni espressamente individuate dalla direttiva  79/409/CEE,  in
base alle quali e' consentito il regime delle deroghe,  e  prevedono,
inoltre, che il Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta
del Ministro per gli affari regionali, di concerto  con  il  Ministro
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio,  possa  annullare  i
provvedimenti di deroga adottati, previa delibera del  Consiglio  dei
ministri e dopo aver diffidato la Regione interessata.
    Dal raffronto tra la norma statale e la  norma  regionale  emerge
che il legislatore regionale, nello stabilire che  l'esercizio  delle
deroghe avvenga attraverso una legge-provvedimento, ha introdotto una
disciplina in contrasto con quanto previsto dal  legislatore  statale
al cennato art. 19-bis.
    L'autorizzazione del prelievo in  deroga  con  legge  (regionale)
difatti preclude l'esercizio del potere di annullamento, da parte del
Presidente del Consiglio dei ministri, dei  provvedimenti  derogatori
adottati dalle Regioni che risultino in contrasto  con  la  direttiva
comunitaria 79/409/CEE e con la legge n. 157 del 1992: e il potere di
annullamento e' finalizzato a  garantire  una  uniforme  ed  adeguata
protezione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale.
    Ne' puo' ritenersi che il citato art. 1 della legge regionale, in
quanto al comma 2 subordina l'efficacia della prevista autorizzazione
al prelievo ad una delibera della Giunta regionale, renda il prelievo
stesso sufficientemente rispettoso della riserva  di  amministrazione
prevista dalla citata norma statale.
    Invero, difatti, come ben si evince dal  tenore  letterale  della
disposizione  regionale,  il  prelievo  in  deroga   e'   autorizzato
direttamente dalla disposizione di legge di cui al comma 1.
    Ed invece la dichiarazione di compatibilita'  che  dovra'  essere
resa dalla Giunta regionale non si  pone  quale  atto  amministrativo
autorizzatorio del  menzionato  prelievo,  ma  si  concreta  in  mera
condizione sospensiva, e cioe' quale evento futuro ed  incerto  dalla
cui verificazione si  fa  dipendere  l'efficacia  dell'autorizzazione
gia' concessa con legge regionale.
    La norma regionale in esame quindi, ponendosi  in  contrasto  con
l'art. 19-bis della legge n.  157  del  1992,  di  recepimento  delle
citate norme europee di tutela dell'avifauna, comporta la  violazione
del parametro di cui all'art. 117, primo e secondo comma, lettera s),
della Costituzione, quest'ultimo nella parte in cui attribuisce  alla
competenza legislativa  esclusiva  dello  Stato  la  materia  «tutela
dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali» (si veda, tra le
tante, Corte costituzionale n. 278 del 2012).
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 1,  commi  1  e  2  della
legge regionale Puglia n.  28  del  2  ottobre  2015  per  violazione
dell'art. 117, commi primo e secondo lettera s)  della  Costituzione,
11 e 117, primo comma, della Costituzione, nonche' degli articoli  2,
5 e 9, della  direttiva  2009/147/CE,  dell'art.  9  della  direttiva
79/409/CEE e dell'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.
    Nel caso in cui si ritenga che il comma 2 del citato art.  1,  in
quanto  subordina  l'efficacia  della  prevista   autorizzazione   al
prelievo in deroga ad una delibera della Giunta regionale,  configuri
tale  delibera  come  provvedimento  amministrativo  che  opera  come
condizione necessaria alla rimozione di un ostacolo  all'operativita'
dell'autorizzazione medesima, e rispetti quindi la  riserva  di  atto
amministrativo richiesta dall'art. 19-bis, comma 4,  della  legge  n.
157/1992, la norma regionale presenta comunque ulteriori  profili  di
illegittimita' costituzionale per le seguenti considerazioni.
    Il citato  art.  1,  comma  2  non  prevede  la  possibilita'  di
provvedere  alla  sospensione   tempestiva   dell'autorizzazione   al
prelievo in deroga, antecedentemente alla data prevista, in  caso  di
raggiungimento dello scopo o  del  numero  dei  capi  autorizzati  al
prelievo medesimo.
    La direttiva 2009/147/CE -  concernente  la  conservazione  degli
uccelli selvatici, detta i principi volti alla protezione, gestione e
regolazione di tutte le specie di uccelli viventi  naturalmente  allo
stato selvatico, nel territorio europeo - dispone:
    all'art. 2 che «gli Stati membri adottano  le  misure  necessarie
per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli
di cui all'art. 1 a un livello che corrisponde  in  particolare  alle
esigenze ecologiche, scientifiche  e  culturali,  pur  tenendo  conto
delle esigenze economiche e ricreative»;
    all'art. 5  che  «[...]  gli  Stati  membri  adottano  le  misure
necessarie per instaurare un regime generale di protezione  di  tutte
le specie di uccelli [...]».
    all'art. 9 che ove non vi siano  altre  soluzioni  soddisfacenti,
gli Stati membri possano derogare al regime restrittivo per la caccia
della fauna selvatica, purche'  dette  deroghe  soddisfino  tutte  le
rigide condizioni di cui al medesimo articolo.
    L'art. 19-bis, comma 2, della legge n.  157/1992,  in  attuazione
del citato art.  9  della  direttiva  2009/147/CE,  dispone  che  «Le
regioni  prevedono  sistemi  periodici  di  verifica  allo  scopo  di
sospendere tempestivamente il provvedimento  di  deroga  qualora  sia
accertato  il  raggiungimento  del  numero  di  capi  autorizzato  al
prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella  originariamente
prevista».
    Dalla riportata normativa risulta evidente che la possibilita' di
sospendere  tempestivamente  la  deroga   in   precedenza   stabilita
rappresenti un elemento assolutamente indispensabile ai fini  di  una
efficace tutela degli uccelli selvatici, poiche' solo in tal modo  si
e' in  grado  di  assicurare  che  l'attivita'  di  prelievo  non  si
esplichi,  in  danno  delle  specie  interessate,  anche  quando  non
sussistano piu' le condizioni che la giustificano.
    La normativa regionale in esame, al contrario, non contiene alcun
riferimento ai sistemi  periodici  di  verifica,  previsti  dall'art.
19-bis, comma 2,  sopra  citato,  al  fine  di  poter  sospendere  il
provvedimento di deroga con la tempestivita' necessaria  a  garantire
il  rispetto  del  principio,  di  derivazione   comunitaria,   della
«protezione generale di tutte le specie».
    Per di piu',  l'art.  1  della  legge  regionale,  mentre  indica
espressamente, quale modus operandi per l'esercizio del  prelievo  in
deroga,  la  necessita'  che  venga   adottato   un   apposito   atto
amministrativo,   quale   condizione   necessaria    alla    concreta
operativita' della autorizzazione indicata dalla legge, non contiene,
invece, alcun riferimento alle  modalita'  che  consentirebbero  alla
Regione di  poter  intervenire  sospendendo  tempestivamente  in  via
amministrativa il provvedimento  di  deroga,  qualora  sussistano  le
condizioni previste dal succitato  comma  2  dell'art.  19-bis  della
legge n. 157/1992.
    E una simile previsione e' invece  necessaria  per  garantire  il
rispetto dei parametri evocati, poiche', in  base  al  testo  vigente
della legge regionale, una volta adottata la delibera di cui all'art.
1, comma 2, sopra citato, opera in via diretta ed immediata la deroga
legislativa  stabilita  dal  precedente  comma  1.  Ne'  tale  deroga
legislativa  potrebbe  essere  successivamente   eliminata   da   una
sospensione disposta con mero atto  amministrativo,  posto  che  tale
atto sarebbe  illegittimo  a  causa  della  mancanza  di  un'apposita
previsione legislativa che lo contempli.
    In sintesi, poiche' l'unico modo di  effettuare  una  sospensione
della deroga sarebbe un provvedimento  legislativo,  e  poiche'  cio'
impedisce in radice di intervenire tempestivamente, non si  puo'  che
concludere nel senso che l'art. 1,  comma  2,  e'  costituzionalmente
illegittimo  per  violazione  dei  parametri   costituzionali   sopra
indicati,  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  possibilita',  di
sospendere tempestivamente in via amministrativa l'autorizzazione  al
prelievo in deroga, in  data  antecedente  a  quella  originariamente
prevista, in caso di raggiungimento dello scopo o del numero dei capi
autorizzati al prelievo medesimo.
    Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3,  della  legge
regionale Puglia n. 28 del 2 ottobre 2015  per  violazione  dell'art.
117, commi primo e secondo lettera s) della Costituzione, 11  e  117,
primo comma, della Costituzione, nonche' della direttiva 2009/147/CE,
dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE e dell'art. 19-bis della legge
n. 157 del 1992.
    Il comma 3 del citato articolo l  subordina  l'autorizzazione  al
prelievo in deroga al parere dell'Osservatorio  faunistico  regionale
di cui alla  legge  regionale  31  ottobre  2007,  n.  30,  anche  in
sostituzione del parere ISPRA.
    La menzionata legge regionale n. 30 del 2007 prevede:
    a) all'art. 3, comma 1,  che  le  deroghe  siano  adottate  dalla
Giunta regionale «sentito il Comitato  tecnico  faunistico  venatorio
regionale,  sulla  scorta  del  parere   espresso   dall'Osservatorio
faunistico regionale di Bitetto,  struttura  tecnica  riconosciuta  a
livello regionale, ovvero l'Istituto nazionale per la fauna selvatica
(INFS)»;
    b) all'art. 4 che «l'Osservatorio  faunistico  regionale,  ovvero
l'INFS, e' individuato quale autorita' abilitata a dichiarare che  le
condizioni previste dall'art. 9, comma 2, della direttiva  79/409/CEE
sono realizzate».
    Mentre il comma 2 del medesimo  articolo  della  legge  regionale
prevede che l'autorizzazione  al  prelievo  sia  priva  di  efficacia
qualora la  Giunta  regionale  non  deliberi  la  compatibilita'  del
prelievo stesso,  sulla  base  degli  studi  di  monitoraggio  ed  in
conformita' con la direttiva 2009/147/CE e l'art. 19-bis della  legge
n. 157/1992, il successivo comma  3,  dispone  che  la  deliberazione
della Giunta regionale debba adottarsi nel termine perentorio  di  15
giorni dall'acquisizione formale degli studi di  monitoraggio  e  del
parere di cui alla legge regionale 31 ottobre 2007, n. 30.
    Ebbene, risulta  chiaro  che  l'art.  1,  comma  3,  della  legge
regionale consente di sostituire il  parere  dell'Istituto  nazionale
per la fauna selvatica  (oggi  ISPRA)  con  quello  dell'Osservatorio
Faunistico regionale e del Comitato tecnico venatorio regionale.
    La norma, difatti,  subordina  l'autorizzazione  al  prelievo  in
deroga ad una dichiarazione di compatibilita' della Giunta regionale,
da adottarsi  necessariamente  entro  il  termine  perentorio  di  15
giorni, dall'acquisizione  del  parere  dell'osservatorio  faunistico
regionale e del Comitato tecnico faunistico venatorio  regionale,  in
luogo del richiesto parere ISPRA.
    L'art. 1, comma  3,  consente  l'autorizzazione  al  prelievo  in
deroga  per  la  stagione  venatoria  2015/2016  a  seguito  di   una
dichiarazione di compatibilita' della Giunta regionale, da  adottarsi
necessariamente entro il termine perentorio di quindici giorni.
    La previsione e' difforme in ordine ai  tempi  e  alle  procedure
previste a livello nazionale,
    La norma  regionale  infatti,  nell'autorizzare  il  prelievo  in
deroga  dello  sturnus  vulgaris  gia'  per  la  stagione   venatoria
2015/2016 ormai in corso, in combinato disposto con la  perentorieta'
del termine  di  quindici  giorni  entro  il  quale  la  Giunta  deve
deliberare la compatibilita' del prelievo in deroga, non consente  di
rispettare le procedure e i tempi  previsti  dall'art.  19-bis  della
legge n. 157/1992.
    Si deve, infatti, evidenziare che il provvedimento di deroga  che
abbia  ad  oggetto  specie  migratrici  deve  necessariamente  essere
comunicato entro il mese di aprile di ogni anno all'ISPRA,  il  quale
si dovra' esprimere entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione
della comunicazione.
    Pertanto, appare evidente l'impossibilita' di autorizzare, per la
stagione venatoria 2015-2016 ormai in corso, il prelievo in deroga in
conformita' alle rigorose condizioni di  cui  all'art.  19-bis  della
legge nazionale.

 
                               P.Q.M.
 
    Per le considerazioni esposte, il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, come sopra  rappresentato  e  difeso,  chiede  che  codesta
ecc.ma  Corte  costituzionale  voglia   dichiarare   l'illegittimita'
costituzionale:
    dell'art. 1, comma 1, comma 2 e  comma  3,  della  legge  Regione
Puglia 2 ottobre 2015, n. 28, recante «Autorizzazione al prelievo  in
deroga dello sturnus vulgaris», pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Puglia n. 132, del 9 ottobre 2015, per contrasto:
    dell'art. 1 comma 1 cit. con gli artt. 11 e 117, comma 1 e  comma
2, lettera s), della Costituzione, nonche' con gli articoli 2, 5 e 9,
della direttiva 2009/147/CE, con l'art. 9 della direttiva  79/409/CEE
e con l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992;
    dell'art. 1 comma 2 cit. con gli articoli 11 e  117,  comma  1  e
comma 2, lettera s), della Costituzione, nonche' con gli articoli  2,
5 e 9, della direttiva 2009/147/CE,  con  l'art.  9  della  direttiva
79/409/CEE e con l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992;
    dell'art. 1 comma 3 cit. con gli articoli 11 e  117,  comma  1  e
comma 2, lettera s), della Costituzione, nonche' con gli articoli  2,
5 e 9 della direttiva  2009/147/CE,  con  l'art.  9  della  direttiva
79/409/CEE e con l'art. 19-bis della legge n. 157 del 1992.
    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
    1. Estratto della  determinazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
assunta nella seduta del 19 novembre 2015 e della relazione  allegata
al verbale;
    2. Copia della impugnata legge della Regione Puglia n. 28/2015.
          Roma, 4 dicembre 2015
 
                    Avvocato dello Stato: Mangia

 

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