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N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 dicembre 2009. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 dicembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 52 del 30-12-2009)
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Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore,
organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato,
presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex
lege domiciliato, nei confronti della Regione Marche, in persona del
Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione
di illegittimita' costituzionale dell'articolo 8, comma 1, lettera b)
della legge della Regione Marche del 15 ottobre 2009, n. 22,
pubblicata nel B.U.R. del 15 ottobre 2009, n. 96, recante «Interventi
della regione per il riavvio delle attivita' edilizie al fine di
fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare
la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia
sostenibile».
La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata,
giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 4 dicembre
2009, per le seguenti motivazioni.
La legge regionale, che stabilisce interventi per il riavvio
delle attivita' edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica,
difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere tecniche di edilizia sostenibile, presenta aspetti di
illegittimita' costituzionale relativamente alla norma contenuta
nell'articolo 8, comma 1, lettera b), laddove si stabiliscono, per i
contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria, disposizioni
integrative alle norme del codice dei contratti pubblici.
In particolare, la disposizione regionale prevede che «la
selezione dei soggetti cui rivolgere l'invito, tra quelli in possesso
dei requisiti, puo' essere effettuata dalle stazioni appaltanti
attraverso modalita' di scelta espressamente indicate nell'avviso e a
tal fine le stazioni appaltanti possono, alternativamente o in
combinazione tra loro, applicare criteri oggettivi, conformemente
alla comunicazione interpretativa della Commissione europea 2006/C
179/02, quali il sorteggio, l'esperienza dei candidati nel settore in
questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attivita', la
loro capacita' tecnica e professionale».
Tali criteri risultano aggiuntivi rispetto a quelli di cui agli
artt. 39-50 e 233 del d.lgs. n. 163/2006 e, pertanto, presentano
aspetti di illegittimita' costituzionale a fronte della competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del
d.lgs. n.163/2006, in materia di criteri di selezione dei concorrenti
e di procedure di aggiudicazione, in quanto aspetti riconducibili
alla nozione di tutela della concorrenza, cosi' come confermato da
consolidata giurisprudenza costituzionale (cfr., in particolare,
Corte costituzionale, sentenza n. 401/2007).
P. Q. M.
Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche' codesta
ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale
dell'articolo 8, comma 1, lettera b), della legge della Regione
Marche del 15 ottobre 2009, n. 22, pubblicata sul B.U.R. del 15
ottobre 2009, n. 96, recante «Interventi della regione per il riavvio
delle attivita' edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica,
difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e
promuovere tecniche di edilizia sostenibile».
Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio
dei ministri del 4 dicembre 2009, con l'allegata relazione.
Roma, addi' 5 dicembre 2009
L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo
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