Ricorso n. 104 del 3 novembre 2004 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
N. 104 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 novembre 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 3 novembre 2004 (del Commissario della Stato per la
Regione siciliana)
(GU n. 46 del 24-11-2004)
L'Assemblea Regionale siciliana nella seduta del 21-22 ottobre
2004 ha approvato il disegno di legge n. 917 dal titolo «Misure
finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della Regione e del
bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana
per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di termini per la
richiesta di referendum» pervenuto a questo Commissariato dello
Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto
speciale, il 25 ottobre 2004.
Il provvedimento legislativo, originariamente predisposto dal
Governo precipuamente per porre in essere una manovra finanziaria
volta a risanare i deficit delle Aziende unita' sanitarie locali e
delle Aziende ospedaliere nell'esercizio finanziario 2003, durante
l'iter parlamentare protrattosi quasi tre mesi e specialmente nel
corso dell'ultima seduta fiume che ne ha preceduto l'approvazione
definitiva, e' stato integrato da numerosi emendamenti con
disposizioni attinenti ai piu' svariati settori di intervento
regionale, delle quali alcune danno adito a rilievi di ordine
costituzionale.
L'art. 3, che si trascrive, appare censurabile sotto il profilo
del mancato rispetto del principio di buon andamento della pubblica
amministrazione sancito dall'art. 97 Cost.
Art. 3.
Concessioni regionali
1. - Il mancato versamento dei tributi previsti dalla legge
regionale 24 agosto 1993, n. 24, relativi alle concessioni e/o
autorizzazioni di cui all'elenco annesso al decreto legislativo 22
giugno 1991, n. 230, non produce effetti di decadenza sulle medesime
concessioni e/o autorizzazioni amministrative.
2. - Il termine previsto dall'art. 3 della legge regionale 29
dicembre 2003, n. 21, come modificato dall'art. 19 della legge
regionale 31 maggio 2004, n. 9, per la regolarizzazione del pagamento
dei tributi previsti dalla legge regionale 24 agosto 1993, n. 24, e'
prorogato al 31 ottobre 2005. Rimangono salvi gli effetti di
decadenza previsti dall'art. 13 del 26 ottobre 1972, n. 641».
A fronte del mantenimento del termine di tre anni entro il quale,
a pena di decadenza, l'amministrazione finanziaria puo' procedere
all'accertamento del mancato pagamento dei tributi dovuti per le
concessioni e/o autorizzazioni amministrative, viene espressamente
esclusa la decadenza di queste ultime per il mancato versamento dei
tributi previsti dalla legge n. 24/l993.
L'eliminazione di tale pregnante effetto sanzionatorio,
unitamente al susseguirsi di provvedimenti legislativi per la
definizione agevolata delle violazioni commesse in materia di tasse
sulle concessioni regionali, produce il duplice effetto di ritardare
se non di cancellare del tutto l'introito di risorse a favore del
deficitario bilancio regionale, oltre che incoraggiare il dilagare
dell'evasione fiscale.
L'art. 8, che si trascrive, si pone in contrasto con l'art. 43
dello Statuto speciale e con gli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Art. 8.
Personale del Corpo Forestale dello Stato in servizio in Sicilia
«1. - Per le finalita' di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio
2004, n. 36, come modificato dal comma 3 dell'art. 1 della legge 27
maggio 2004, n. 77, il dipartimento regionale delle foreste e'
autorizzato ad assumere il personale del Corpo Forestale dello Stato
in servizio in Sicilia ed in transito alla Regione a seguito del
completamento della procedura di trasferimento disciplinata dal
citato art. 4, nei limiti delle unita' corrispondenti ad una spesa
equivalente alle risorse finanziarie assegnate alla Regione ai sensi
dei commi 7 e 8 dell'art. 4.
2. - Al personale di cui al comma 1 trasferito
nell'amministrazione regionale, regionale, continuano ad applicarsi
istituti istituti giuridici ed economici ed il trattamento di
quiescenza dell'amministrazione di provenienza».
Il legislatore, per giustificare l'inserimento di personale
proveniente dallo Stato nei ruoli dell'amministrazione regionale, fa
riferimento ad una normativa riferibile alle sole Regioni a statuto
ordinario, per le quali e' stato previsto il trasferimento di
funzioni e la facolta' di avvalersi di appartenenti al Corpo
Forestale dello Stato.
Orbene la Regione siciliana, gia' nei primi anni dell'esperienza
autonomistica, ha istituito e disciplinato in maniera organica un
proprio Corpo Forestale in attuazione delle prerogative attribuitele
dallo Statuto in materia agricoltura e foreste.
Risulta pertanto incomprensibile, in assenza dei chiarimenti
richiesti alla Presidenza della Regione - Ufficio legislativo legale
ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, la necessita' di fare
ricorso al personale proveniente dall'amministrzione statale, cui
peraltro continuerebbe ad essere riservato il trattamento economico,
giuridico e previdenziale statale anche dopo il trasferimento alla
Regione.
Appare cosi' censurabile, con riferimento agli artt. 3 e 97 della
Costituzione, la prevista coesistenza nell'ambito
dell'amministrazione regionale di categorie di personale che, pur
svolgendo identiche mansioni e ricoprendo medesimi ruoli, verrebbero
ad essere disciplinate e remunerate in base a due distinti
ordinamenti (id est, quello statale e quello regionale).
Ultima nell'esposizione, ma determinante nella valutazione della
legittimita' costituzionale della norma, e' la considerazione che per
espressa disposizione statutaria il passaggio di personale dallo
Stato alla Regione deve essere disciplinato da apposite norme
legislative proposte dalla Commissione paritetica prevista
dall'art. 43 dello satuto speciale.
L'art. 20 attribuisce in via interpretativa l'indennita' di
funzione anche ai vice presidenti dei consigli comunali e provinciali
che non svolgono le funzioni vicarie e di supplenza dei rispettivi
presidenti. L'adozione della norma, poiche' riferibile anche a
situazioni pregresse verificatesi dal dicembre 2000 ad oggi, potrebbe
avere l'effetto di vanificare le richieste di restituzione di
indennita' indebitamente percepite, interferendo ipoteticamente anche
su possibile contenzioso in atto.
La stessa disposizione, inoltre, appare lesiva dell'autonomia
dell'ente locale laddove prevede la corresponsione dell'indennita'
nella stessa misura ai vice presidenti dei consigli indipendentemente
dalle funzioni svolte, imponendo l'onere sulle amministrazioni
comunali e provinciali senza peraltro attribuire a queste le
necessarie risorse per farvi fronte.
Gli artt. 25, 27, 28, 32 e 33, oltre alle specifiche violazioni
di cui si dira' appresso, sono tutti suscettibili di censura per
violazione dell'art. 9 della Costituzione in quanto tutti attinenti
alla materia del governo del territorio.
L'adozione delle cennate disposizioni, sebbene motivata dalla
volonta' di promuovere e sostenere lo sviluppo economico del
territorio regionale in quanto favorisce l'insediamento di attivita'
produttive nei diversi settori del turismo, del commercio,
dell'industria e consente la realizzazione di manufatti o il
mutamento dell'uso degli stessi, indipendentemente dalla
corrispondenza con gli strumenti urbanistici e di programmazione
della gestione del territorio nonche' dalle ordinarie procedure per
l'acquisizione di nulla osta da parte degli organi preposti alla
tutela del patrimonio ambientale, nei fatti puo' produrre un
irreparabile nocumento al bene, la cui tutela l'art. 9 della
Costituzione inserisce tra i principi fondamentali, in quanto
appartenente all'intera comunita' nazionale. Come codesta
eccellentissima Corte ha peraltro avuto modo di chiarire, con la
sentenza n. 359 del 1985, l'art. 9 erige il valore
estetico-culturale, riferito anche «alla forma del territorio» a
valore primario dell'ordinamento e correlativamente impegna tutte le
pubbliche amministrazioni e particolarmente lo Stato e la Regione a
concorrere alla sua tutela e promozione.
Alla luce di quanto precede, non puo' ritenersi ammissibile la
facolta' concessa dall'art. 25, che di seguito si riporta, alla
Conferenza di servizi composta dall'Assessore regionale del
territorio e da quello dell'ambiente e dei beni culturali e
ambientali nonche' dal sindaco del comune in cui ricade l'opera, di
esprimersi sulla deroga al Piano territoriale paesistico e agli
strumenti urbanistici vigenti.
Art. 25.
Patto territoriale Isole Eolie
«1. - Ai fini della realizzazione delle iniziative previste dal
Patto territoriale delle Isole Eolie, le opere previste e finanziate
dal Patto, alla data di entrata in vigore della presente legge,
possono essere realizzate anche in deroga al Piano territoriale
paesistico ed alle norme urbanistiche vigenti.
2. - Sulla deroga si esprime un'apposita conferenza dei servizi,
composta dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e
dall'Assessorato regionale dei geni culturali ed ambientali e della
pubblica istruzione, che si riunisce presso l'Assessorato regionale
del territorio e dell'ambiente su richiesta del Sindaco del comune
nel cui territorio ricade l'opera. Il parere favorevole reso dalla
conferenza dei servizi e' immediatamente esecutivo e costituisce
deroga al Piano territoriale paesistico e variante allo strumento
urbanistico vigente».
La norma, oltre ai gia' rilevati profili d'incostituzionalita',
appare, altresi', in contrasto con gli artt. 5, 97 e 114, secondo
comma della Costituzione, in quanto consente la deroga allo strumento
urbanistico vigente privando, ope legis il Consiglio comunale del
potere di esprimersi sulla variante al piano regolatore generale ed
impedendo di fatto ai cittadini l'esercizio del diritto di
partecipazione al procedimento e di tutela dei propri interessi.
L'art. 27, nei commi 1 e 2, prevede l'esonero dall'obbligo del
rispetto delle distanze minime degli opifici dagli insediamenti
abitativi e dalle opere pubbliche, di cui alla lettera f) del comma 2
dell'art. 22 della l.r. n. 71/1978, limitatamente ai progetti
utilmente inseriti nella graduatoria per l'assegnazione dei
finanziamenti P.Q.R. Sicilia 2000/2006.
La norma costituisce, invero, un privilegio per i soggetti che
«utilmente inseriti nella graduatoria di cui al bando misura 4.09 del
P.Q.R.» potranno realizzare i propri opifici in deroga agli strumenti
urbanistici generali ed attuativi vigenti, sebbene gli stessi in
ipotesi potrebbero edificare gli stabilimenti nelle aree
appositamente destinate dalle amministrazioni locali per lo
svolgimento delle attivita' industriali ed artigianali.
Cio' configura una palese disparita' di trattamento rispetto alla
generalita' degli operatori economici che, privi dei finanziamenti
regionali di cui alla misura 4.09 del P.Q.R., devono sottostare alle
ordinarie prescrizioni urbanistiche.
Il comma 3 dello stesso articolo, inoltre, prevede
sostanzialmente la disapplicazione della disposizione sulla
Valutazione Ambientale Strategica agli strumenti urbanistici adottati
antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto
assessoriale n. 748 del 7 luglio 2004.
Tale disposizione incomprensibilmente esonera dal rispetto della
procedura della V.A.S. i piani regolatori ancora in fase di
perfezionamento, con la conseguenza di una potenziale violazione dei
precetti imposti dalla normativa comunitaria nella materia e della
eventualita' non remota dell'apertura di un contenzioso con l'Unione
europea.
Parimenti censurabile anche per gli ulteriori profili appresso
evidenziati appare l'art. 28 che di seguito si riporta:
Art. 28.
Mutamento destinazione d'uso dei fabbricati
«1. - Il terzo comma dell'art. 22 della legge regionale 27
dicembre 1978, n. 71, come introdotto dal comma 2 dell'art. 30 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e' cosi' sostituito:
"previa autorizzazione delle amministrazioni competenti,
nelle zone destinate a verde agricolo e' consentito il mutamento di
destinazione d'uso nei fabbricati realizzati con regolare concessione
edilizia dalla destinazione esistente a destinazione commerciale e/o
di civile abitazione, nonche' da civile abitazione a destinazione
d'uso ricettivo alberghiera e di ristorazione ove sia verificata la
compatibilita' ambientale della nuova destinazione ed il rispetto di
tutte le prescrizioni igienico-sanitarie nonche' di sicurezza.
Nelle zone agricole e' ammessa l'autorizzazione all'esercizio
dell'attivita' commerciale, nonche' l'autorizzazione all'esercizio
stagionale, primaverile ed estivo, dell'attivita' di ristorazione
anche in manufatti destinati a civile abitazione, nel rispetto della
cubatura esistente e purche' la nuova destinazione, ancorche'
temporanea, non sia in contrasto con interessi ambientali e
disposizioni sanitarie.
La destinazione ricettiva-alberghiera e di ristorazione cessa
automaticamente allorche' cessi la relativa attivita'".
La soprariportata norma consente l'indiscriminato mutamento di
destinazione d'uso dei fabbricati realizzati nel verde agricolo e la
consequenziale autorizzazione all'esercizio di attivita' commerciali
produttive, indipendentemente da qualsiasi forma di programmato uso
del territorio.
In buona sostanza, con la norma teste' approvata si consente, ad
libitum del soggetto richiedente, la possibilita' di variare la
destinazione d'uso degli immobili ovunque siano ubicati, nella specie
anche in verde agricolo e con indici di edificabilita' diversi dalla
tipologia originariamente autorizzata.
Ne consegue la possibilita' di sanare, peraltro senza alcun
onere, costruzioni edificate in difformita' alla vigente normativa
urbanistica evitando di incorrere nelle previste sanzioni penali di
cui al combinato disposto degli articoli 7, 8 e 20 della legge
n. 47/1985 lett. a) e b).
La disposizione de qua, pertanto concretizza anche una indebita
interferenza nella materia penale, ritenuta piu' volte illegittima da
codesta ecc.ma Corte (ex plurimis sentenza n. 179/1986) atteso che
consente tout court il mutamento della destinazione d'uso, anche
nell'ipotesi in cui implichi la variazione degli standards
urbanistici di cui al d.m. 2 aprile 1968, fattispecie questa
sanzionata penalmente dal cennato art. 8 legge n. 47/1985.
La norma censurata, ancora, consentendo a regime la possibilita'
di variare senza alcun limite e prescrizione la destinazione d'uso
degli immobili, mina alle fondamenta il principio di una ordinata
pianificazione e gestione del territorio che costituisce
diritto-dovere di ogni comunita' locale per tutelare l'ambiente in
cui vive ed opera.
Dall'attuazione della previsione in questione verrebbero,
infatti, vanificate le scelte operate dall'amministrazione locale
volte a destinare determinate aree del proprio territorio ad uso
abitativo ed altre alle attivita' industriali ed artigianali,
peraltro dotandole delle necessarie opere di urbanizzazione ed
infrastrutture, mentre le aree rurali, gia' pesantemente interessate
in Sicilia dal fenomeno dell'abusivismo edilizio, verrebbero
trasformate in indifferenziate aree residenziali, con innegabile
devastante refluenza sull'ambiente che l'art. 9 della Costituzione
impone di salvaguardare».
L'art. 32 che di seguito si trascrive, inoltre, suscita rilievi
di carattere costituzionale, oltre che per la sopra descritta
violazione dell'art. 9, anche sotto il profilo del mancato rispetto
del principio posto dall'art. 97 della Costituzione.
Art. 32.
Piani regolatori dei porti
«1. - Agli interventi disposti in attuazione delle previsioni dei
piani regolatori dei porti, ivi compresi quelli ricadenti all'interno
delle autorita' portuali, regolarmente approvati con decreto
dell'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, non si
applicano le procedure previste dalla normativa emanata
successivamente alla data di pubblicazione del decreto di cui sopra».
La norma dispone infatti, in maniera apodittica, che ai progetti
attuativi delle previsioni dei piani regolatori dei porti approvati
dall'Assessorato regionale al territorio non vengano applicate le
procedure previste dalla normativa emanata successivamente alla
suddetta approvazione. E' evidente peraltro che la fase
dell'approvazione di un piano regolatore di un porto, per la sua
stessa natura, ha lo scopo di valutare esclusivamente elementi di
pianificazione e di inserimento territoriale, mentre gli interventi
di attuazione dello stesso hanno come oggetto la valutazione di
aspetti tecnico-progettuali non contemplati dal piano generale.
Non appare, pertanto, consona al principio del buon andamento
della pubblica amministrazione la prevista esclusione dalla
sottoposizione alle nuove procedure di valutazione ed ai vari
istituti autorizzatori, introdotti dalla normativa adottata in un
momento successivo e preordinata, peraltro, a dare attuazione anche a
Direttiva comunitaria come ad esempio quella in materia di V.I.A. o
di V.A.S.
L'art. 33 costituisce una palese violazione del principio posto
dall'art. 9 della Costituzione, in quanto consente, tout court, la
fornitura di energia elettrica ed il collegamento alla rete
telefonica anche per via aerea con palificazione, nei territori
soggetti a vincolo paesaggistico.
Invero, il riferimento all'art. 57 della l.r. n. 4/2003, rivolto
ai fabbricati destinati al turismo rurale ricadenti nell'ambito dei
parchi naturali, non esclude che ora possa essere consentita una
«palificazione» in aree vincolate, indipendentemente da qualsiasi
forma di controllo ed autorizzazione. Mentre infatti con la cennata
norma del 2003 il legislatore si e' premurato di prevedere il nulla
osta dell'ente Parco interessato, nel cui ambito insistono le
attivita' di turismo rurale, altrettanto non fa adesso, giacche' non
indica l'organo competente a valutare l'impatto delle opere nelle
aree soggette a vincolo paesaggistico che tuttavia ricadono al di
fuori della perimetrazione di parchi regionali.
Gli articoli 43 e 45 sono oggetto di censura per violazione degli
articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, avendo entrambi ad oggetto
l'introduzione di forme di stabilizzazione privilegiata di situazioni
di precariato esistente nelle amministrazioni pubbliche della
Regione, a prescindere dalle ordinarie forme di reclutamento e
selezione.
Nel primo caso, infatti, (art. 43) viene disposta la copertura
ope legis delle piante organiche degli enti regionali per il diritto
allo studio universitario con il personale impegnato in attivita'
socialmente utili in servizio alla data del 10 dicembre 2002,
indipendentemente da una pubblica selezione e dalla valutazione della
professionalita' individuale.
Nel secondo caso, contemplato dal comma 2 dell'art. 45, viene
istituita nei fatti una nuova ed ulteriore riserva nei concorsi per
l'accesso ai pubblici impieghi, in favore dei soggetti che prestano
gia' servizio negli stessi enti in virtu' di contratti di diritto
privato, attraverso la effettuazione di una selezione solo per
titoli, i cui criteri di valutazione sono stabiliti con deliberazione
della Commissione regionale per l'impiego.
L'art. 48, di oscuro tenore letterale, sembra trasferire a carico
di enti non identificabili il presumibile onere previdenziale per il
servizio prestato in posizione di pre-ruolo da determinate categorie
di personale precario successivamente stabilizzato, senza al contempo
indicare l'ammontare dell'impegno finanziario derivantene ne'
tantomeno le risorse cui attingere.
La norma appare, pertanto, priva della necessaria quantificazione
della spesa e della conseguente copertura finanziaria oltreche'
lesiva degli artt. 3 e 97 della Costituzione in quanto, seppure
indirettamente, riconosce un diritto per i dipendenti rimettendone la
soddisfazione alla determinazione dei vari enti presso i quali gli
stessi prestano servizio ed alle rispettive capacita' finanziarie.
L'art. 50, che di seguito si trascrive, si pone in contrasto con
gli artt. 97 e 81 della Costituzione.
Art. 50.
Interventi per il diritto allo studio
«1. - Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e
della pubblica istruzione eroga i contributi previsti dagli articoli
3 e 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive
modifiche ed integrazioni, ivi compresi i compensi spettanti alle
istituzioni scolastiche per la collaborazione prevista dal menzionato
articolo 6, sulla competenza dell'esercizio finanziario successivo
alla chiusura dell'anno scolastico di riferimento.
2. - I residui realizzati negli esercizi finanziari 2002-2003
sulle norme relative alla finalita' di cui agli articoli 3 e 6 della
legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive modifiche e
integrazioni, da intendersi gia' comprensive dei compensi di cui al
comma 1, possono essere utilizzati, altresi', per far fronte alla
concessione dei contributi dovuti anche per gli anni successivi al
2003».
Il secondo comma della cennata norma dispone che i residui
realizzati negli esercizi 2002 e 2003 sugli stanziamenti previsti
dalla l.r. 4/2002 in materia di diritto allo studio, possono essere
utilizzati per far fronte alla concessione di contributi anche negli
anni successivi al 2003.
Orbene, l'art. 12 della l.r. n. 47/1977, contenente le
disposizioni generali sulla contabilita' regionale, espressamente
prevede in conformita' ai principi della contabilita' pubblica che i
residui di parte corrente, quali quelli in questione, qualora non
utilizzati nell'esercizio successivo alla loro formazione,
costituiscono economia di spesa e contribuiscono a ridurre il
disavanzo di amministrazione.
Pertanto, le somme iscritte fra i residui dell'anno 2002 dal
1°gennaio 2004 hanno costituito economia di spesa e come tali non
possono essere utilizzati per contributi dovuti nell'esercizio in
corso.
La disposizione limitatamente alla utilizzazione dei residui
realizzati nel 2002 configura una violazione dell'art. 81, in quanto
ipotizza l'utilizzo di somme non piu' esistenti ponendo altresi' in
essere procedure non conformi al buon andamento della p.a.
Gli artt. 53 e 54 costituiscono riproposizione di norme gia'
oggetto di censure con l'impugnativa del 21 novembre 2003.
L'art. 53 infatti, al pari dell'art. 61 del disegno di legge
impugnato precedentemente, sostanzialmente consente la trasformazione
ope legis del rapporto di lavoro da convenzionato a dipendente di
circa 800 medici in servizio presso le AUSL nelle strutture di
medicina di servizi.
Per raggiungere tale obiettivo il legislatore non esita ad
operare un ribaltamento della logica che dovrebbe assistere
l'assunzione di personale,determinata alla luce delle vacanze
esistenti nelle dotazioni organiche definite in relazione alle
necessita' assistenziali.
La norma censurata dispone, infatti, la rideterminazione in
aumento degli organici delle AUSL sulla base del numero di medici da
inserirvi ponendo, altresi', l'onere derivantene, peraltro non
quantificato, a carico delle assegnazioni annuali del Fondo sanitario
nazionale, manifestatesi peraltro negli ultimi anni insufficienti e
tali da richiedere l'intervento della Regione per ripianare i deficit
dei bilanci delle AUSL stesse.
La disposizione dell'art. 54 prevede una forma di reclutamento
extra ordinem nei ruoli dell'Azienda sanitaria locale n. 6, riservata
al personale ausiliario in precedenza addetto all'assistenza nel
presidio manicomiale ex ospedale psichiatrico privato «Villa Stagno»,
con evidente violazione degli art. 3, 51 e 97 della Costituzione, il
cui rispetto garantisce alla generalita' dei cittadini la facolta' di
accesso ai pubblici impieghi, al fine anche di assicurare la migliore
e piu' ampia forma di selezione del personale alla p.a. necessaria
per il raggiungimento degli standard di professionalita' minimi
richiesti per la tutela del diritto alla salute.
L'art. 60 interviene dopo oltre 8 anni dall'entrata in vigore
della l.r. n. 16/1991 per fornire un intervento interpretativo
relativamente al personale stagionale con la qualifica di
«autobottista».
In assenza degli elementi informativi, richiesti ai sensi
dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, riguardo all'esistenza di
eventuale contenzioso o di dubbi interpretativi circa l'applicazione
degli artt. 57 e 59 della l.r. n. 16/1996, che in ipotesi potrebbero
giustificare il nuovo intervento del legislatore, si ritiene che la
norma costituisca un privilegio in favore dei lavoratori in possesso
di una specifica qualifica, che potrebbe inoltre determinare la
revisione dinamica di tutte le graduatorie gia' redatte dal 1996 ad
oggi, con conseguente nocumento per il buon andamento della p.a., e
si ponga pertanto in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.
Il comma 4 dell'art. 62 consente ai componenti del collegio di
revisori di conti negli enti locali, comuni e province, la
possibilita' di essere rieletti piu' volte senza alcun limite.
Detta previsione appare censurabile sotto il profilo del mancato
rispetto degli artt. 3 e 97 della Costituzione, per un duplice ordine
di ragioni.
Da un canto, infatti, non appare coerente con la funzione svolta
dai revisori dei conti la possibilita' di una rielezione sine die di
soggetti preposti al controllo della regolarita' della gestione
economico-finanziaria degli enti locali, funzione che potrebbe essere
compromessa nella sua imparzialita' da una prolungata permanenza
nelle strutture soggette a controllo e dalla prospettiva di possibili
riconferme nell'incarico.
Non ininfluente e, in secondo luogo, la considerazione della
disparita' di trattamento sia nei confronti di coloro i quali
svolgono la medesima funzione presso le istituzioni locali del
rimanente territorio nazionale, che sono soggetti alle limitazioni di
cui all'art. 235 del d.lgs. n. 67/2000, sia rispetto ai revisori dei
conti in tutti gli altri enti, soggetti anch'essi a limitazioni
temporali nell'esercizio della carica.
Il comma 9 del medesimo art. 62 e' parimenti suscettibile di
censura per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione, in
quanto estende a tutte le medie e piccole industrie della Regione la
disposizione della lett. f) del comma 2. dell'art. 2 l.r. n. 28/999
in materia di commercio.
Detta norma, in buona sostanza, nell'estendere alle piccole e
medie imprese l'esclusione dalla disciplina del commercio,
attualmente prevista solo per gli artigiani esercenti la vendita di
beni propri nei locali di produzione, attua una indiscriminata
liberalizzazione della relativa attivita', che rischia di sfuggire
pertanto ad ogni forma di programmazione economica nell'uso del
territorio e di valutazione preventiva del connesso impatto
economico-sociale ed ambientale da parte degli organi preposti,
nonche' di verifica del possesso dei requisiti, anche strutturali,
richiesti per l'esercizio delle attivita' commerciali.
P. Q. M.
Visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto
impugna i sottoelencati articoli del disegno di legge n. 917 dal
titolo «Misure finanziarie urgenti. Assestamento del bilancio della
Regione e del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della
Regione siciliana per l'anno finanziario 2004. Nuova decorrenza di
termini per la richiesta di referendum», approvato dall'Assemblea
Regionale il 21-22 ottobre 2004:
art. 3, per violazione dell'art. 97 della Costituzione;
art. 8, per violazione dell'art. 43 dello Statuto speciale e
degli artt. 3 e 97 della Costituzione;
art. 20, per violazione degli artt. 5, 97 e 113 della
Costituzione;
art. 25, per violazione degli artt. 5, 9, 97 e 114, secondo
comma della Costituzione;
artt. 27, per violazione degli artt. 3, 9 e 97 della
Costituzione;
art. 28, per violazione dell'art. 9 della Costituzione e per
interferenza in materia penale in relazione ai limiti posti dagli
articoli 14 e 17 dello statuto speciale;
art. 32, per violazione degli artt. 9 e 97 della
Costituzione;
art. 33, per violazione degli artt. 9 e 97 della
Costituzione;
artt. 43 e 45, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 97
della Costituzione;
art. 48, per violazione degli artt. 81, quarto comma, 3 e 97
della Costituzione;
art. 50, comma 2, limitatamente al riferimento all'esercizio
2002, per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione;
art. 53, per violazione degli artt. 3, 32, 51, 81 e 97 della
Costituzione, nonche' del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, in relazione ai limiti posti dall'art. 17, lett. c)
dello statuto speciale;
art. 54, per violazione degli artt. 3, 32, 51 e 97 della
Costituzione, nonche' del d.lgs. n. 502/1992 e successive modifiche
ed integrazioni, in relazione ai limiti posti dall' art. 17, lett. c)
dello satuto speciale;
art. 60, per violazione degli articoli 3 e 97 della
Costituzione;
art. 62, commi 4 e 9, per violazione degli articoli 3 e 97
della Costituzione.
Palermo, addi' 29 ottobre 2004
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana: Gianfranco Romagnoli