Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 17 luglio  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 36 del 12.09.2012 )  
 
 
 
    Ricorso della Presidenza del consiglio dei ministri,  in  persona
del Presidente pro tempore, rappresentato  e  difeso  ex  lege  dalla
Avvocatura Generale dello Stato, presso i  cui  uffici  domicilia  in
Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; 
    Contro la Regione Puglia, in persona del Presidente  pro  tempore
perche' sia dichiarata l'incostituzionalita'  dell'art.  1,  comma  2
Legge della Regione Puglia n. 11 del 15 maggio  2012  pubblicata  sul
BUR n. 73 del 21/5/2012 recante: «Misure urgenti per  l'accelerazione
della determinazione delle dotazioni organiche delle aziende ed  enti
del Servizio sanitario regionale e di tutela assistenziale». 
 
                              In Fatto 
 
    Si premette che la Regione Puglia, a causa del  mancato  rispetto
del Patto di stabilita' interno per gli anni 2006 e  2008,  e'  stata
dichiarata inadempiente  dal  Tavolo  Politico  istituito  a  seguito
dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 e  conseguentemente  alla
Regione  non  e'  stato   consentito   l'accesso   al   finanziamento
integrativo del Servizio Sanitario Nazionale a carico dello Stato per
quegli stessi anni. 
    Alla Regione e' stata tuttavia data la possibilita' di recuperare
le suddette somme (pari a circa 500 milioni di euro) con  l'invio  di
una proposta di Piano di rientro, da sottoscriversi  con  accordo  ai
sensi dell'articolo 1, comma 180 della  legge  n.  311/2004,  secondo
quanto disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge 244/2007, art. 2,
comma 49). 
    Tale legge infatti prevede la possibilita' per le Regioni che non
hanno rispettato il Patto di stabilita' interno  in  uno  degli  anni
precedenti  il  2007  di  recuperare  la  quota   premiale   con   la
Sottoscrizione di un Accordo su un Piano  di  rientro  dai  disavanzi
sanitari. 
    La Regione Puglia ha pertanto stipulato il 29 novembre 2010,  nei
termini previsti dall'art. 2, comma 2, del d. l.  n.  125  del  2010,
convertito nella legge n. 163 del 2010,  l'Accordo  con  il  Ministro
della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze  comprensivo
del Piano di rientro dal disavanzo sanitario («Piano di rientro e  di
riqualificazione del  sistema  sanitario  regionale  2010-2011»)  che
individua   gli   interventi   necessari   per    il    perseguimento
dell'equilibrio economico nel  rispetto  dei  livelli  essenziali  dl
assistenza, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge n,  311  del
2004 (legge finanziaria 2005). 
    Detto accordo (con l'allegato  Piano  di  rientro  dal  disavanzo
sanitario) e' stato successivamente approvato  dalla  regione  Puglia
con la L. r. n. 2 del 2011. 
    Cio' premesso, va rilevato che l'art. 1,  comma  2,  della  legge
della regione Puglia n. 11/2012, prevedendo con formulazione generica
e poco chiara, che gli enti del SSR,  nelle  more  del  completamento
delle procedure per la copertura dei posti vacanti, "si  avvalgono  a
tempo determinato" del personale della  dirigenza  sanitaria  (medico
veterinaria,  sanitaria,  professionale,  tecnica  e  amministrativa)
selezionato in base all'esito delle procedure indicate  dall'art.  3,
comma 40, della legge regionale  n.  40  del  2007  (gia'  dichiarato
incostituzionale da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza  n.  42  del
2011), e' palesemente illegittimo e si chiede  che  venga  dichiarato
incostituzionale per i seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1. La disposizione regionale in esame prevede che, fermo restando
il rispetto di quanto previsto  dalla  L.r.  n.  2/2011  (concernente
«Approvazione del Piano di rientro della Regione Puglia  2010-2012»),
gli enti del SSR, nelle more del completamento delle procedure per la
copertura dei posti vacanti, sono autorizzati, al fine di  assicurare
i livelli essenziali di tutela assistenziale, ad  avvalersi  a  tempo
determinato del personale selezionato all'esito  delle  procedure  di
cui all'art. 3, comma 40, della LR n. 40/2007 «senza oneri aggiuntivi
sul livello  di  spesa  sostenuto  per  la  medesima  voce  di  costo
nell'esercizio 2011». 
    Va subito rilevato che, proprio in attuazione del predetto  Piano
di rientro sanitario ed ai sensi dell'art. 2 della LR n. 12/2010, per
il triennio 2010-2012,  opera,  nell'ambito  del  servizio  sanitario
della regione Puglia, il blocco del turn aver. 
    Per  quanto  riguarda  il  personale  con  rapporto   di   lavoro
flessibile vige, altresi', la disposizione di cui all'art.  9,  comma
28,  del  d.   1..   78/2010,   secondo   la   quale   le   pubbliche
amministrazioni,  ivi  comprese  le  regioni,  possono  avvalersi  di
personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa
sostenuta per le stesse finalita' nell'anno 2009. 
    Quanto sopra fermo restando  il  vincolo  di  contenimento  della
spesa complessiva di personale previsto dall'articolo  2,  comma  71,
della legge n. 191/2009, secondo  il  quale  gli  enti  del  Servizio
sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli obiettivi  di
finanza pubblica adottando,  anche  nel  triennio  2010-2012,  misure
necessarie a garantire che le spese del personale  non  superino  per
ciascuno degli anni 2010, 2011 e  2012  il  corrispondente  ammontare
dell'anno 2004 diminuito dell'1,4 per cento. 
    2. Cio' posto, la norma regionale in esame contrasta con le norme
e i principi di coordinamento della finanza pubblica sopra indicati. 
    Infatti, la clausola di invarianza finanziaria in essa contenuta,
sopra riportata testualmente, non  offre  idonee  garanzie  circa  il
rispetto dei predetti vincoli in  quanto  fa  riferimento  solo  alla
spesa relativa alla specifica voce di costo, peraltro solo in termini
di invarianza e non di riduzione della stessa. 
    Pertanto  la   norma   e'   suscettibile   di   pregiudicare   il
conseguimento degli obiettivi  di  risparmio  previsti  dal  medesimo
Piano e, quindi, di porsi in contrasto con  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 2, commi 80  e  95,  della  legge  n.  191/2009  che  si
configurano quali norme di coordinamento della  finanza  pubblica  ai
sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 
    Al riguardo  la  codesta  Ecc.ma  Corte  Costituzionale,  con  le
sentenze n 91 del 2011 e nn. 100 e 141  del  2010,  ha  ripetutamente
affermato che «l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni  nel
settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito della
gestione del servizio sanitario  puo'  incontrare  limiti  alla  luce
degli obiettivi della  finanza  pubblica  e  del  contenimento  della
spesa», peraltro in un «quadro di  esplicita  condivisione  da  parte
delle Regioni della assoluta necessita' di contenere i disavanzi  del
settore sanitario» (sentenza n. 193 del 2007). 
    Pertanto, il legislatore  statale  puo'  «legittimamente  imporre
alle Regioni vincoli alla spesa corrente per assicurare  l'equilibrio
unitario della finanza pubblica complessiva, in  connessione  con  il
perseguimento di obbiettivi nazionali, condizionati anche da obblighi
comunitari» (sentenza n.163 del 2011 e n. 52 del 2010). 
    Su queste premesse, la Consulta ha anche piu' volte ribadito  che
la norma di cui all'art. 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296
del 2006, «puo' essere qualificata come espressione di  un  principio
fondamentale diretto al contenimento della spesa  pubblica  sanitaria
e, dunque, espressione di un  correlato  principio  dl  coordinamento
della finanza pubblica» (sentenze n. 163 del 2011; n. 123  del  2011,
n. 141 e n. 100 del 2010). 
    Tale  norma,  infatti,  ha  affermato  codesta  Corte,  ha   reso
vincolanti - al pari dell'art. 2, commi 80 e 95, della legge  n.  191
del 2009 - per le Regioni che li abbiano sottoscritti, gli interventi
individuati negli accordi di cui ali'art. l, comma 180,  della  legge
30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale  e  pluriennale  dello  Stato  -  legge  finanziaria   2005),
finalizzati a realizzare il contenimento della spesa sanitaria  ed  a
ripianare  i  debiti  anche  mediante  la  previsione   di   speciali
contributi finanziari dello Stato 
    3. In piu' la disposizione regionale in esame,  specificando  che
il personale del quale si avvale il Servizio sanitario  regionale  e'
selezionato in base all'esito delle procedure  di  cui  dall'art.  3,
comma 40,  della  legge  regionale  n,  40  del  2007,  richiama  una
disposizione, come sopra detto, dichiarata  incostituzionale  con  la
citata sentenza n. 42 del 2011,  quindi  una  disposizione  non  piu'
vigente nell'ordinamento giuridico. 
    Cio'  determina  una  situazione  dl  incertezza  giuridica,  con
violazione del principio di ragionevolezza e di buon andamento  della
pubblica amministrazione di cui agli arti. 3 e 97 della Costituzione. 
 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si confida  che  la  disposizione  regionale  in  epigrafe  venga
dichiarata costituzionalmente illegittima. 
    Unitamente alla  copia  notificata  del  presente  ricorso  sara'
depositata nei termini copia  conforme  della  determinazione  del  5
luglio 2012 del Consiglio dei ministri con allegata relazione. 
        Roma, addi' 11 luglio 2012 
 
                   L'Avvocato dello Stato: Bucalo 

 

Menu

Contenuti