Ricorso n. 105 del 22 dicembre 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 22 dicembre 2009, n. 105
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 22 dicembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 2 del 13-1-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, organicamente patrocinato dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, e' ex lege domiciliato, nei confronti della Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 2, della legge della Regione Calabria del 19 ottobre 2009, n. 35, pubblicata nel B.U.R. del 26 ottobre 2009, n. 19, recante «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica». La legge regionale, riportata in epigrafe, viene impugnata, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri in data 11 dicembre 2009, per le seguenti motivazioni. La legge regionale, che reca «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica», presenta aspetti di illegittimita' costituzionale relativamente ad alcune norme che risultano in contrasto con disposizioni statali contenute nel Testo unico sull'edilizia (d.P.R. n. 380/2001), espressione di principi fondamentali in materia di governo del territorio, in violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. In particolare: 1) la norma, contenuta nell'art. 3, dopo aver disposto, al comma 1, che qualsiasi intervento edilizio in zone sottoposte alle norme sismiche, necessita di autorizzazione da parte del competente Servizio tecnico regionale, al successivo comma 3, prevede l'esclusione dell'autorizzazione sismica per i progetti presentati dalle Ferrovie dello Stato S.p.A. Tale previsione determina una deroga all'obbligo di attenersi a specifiche norme tecniche di costruzione per ogni tipo di intervento da realizzarsi in zone sismiche, contenuto nell'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001. Da cio' discende il contrasto con l'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 che non contempla tale deroga, prevedendo, altresi', l'attribuzione allo Stato, e per esso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della possibilita' di concedere deroghe all'osservanza delle norme tecniche di cui all'art. 83, previa apposita istruttoria da parte dell'Ufficio periferico competente ed il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il conferimento, al Ministro, del potere di deroga all'osservanza di dette norme tecniche garantisce l'applicazione, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale, di una normativa avente particolari e delicati riflessi sulla tutela della pubblica incolumita'. Le richiamate norme statali costituiscono, dunque, principi fondamentali, vincolanti la potesta' legislativa regionale, in materia di governo del territorio ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. 2) La disposizione di cui all'art. 6, comma 2, stabilisce che, nel caso di sopraelevazioni, al progetto di sopraelevazione degli edifici venga allegato un certificato redatto dal progettista e che tale certificato vada a sostituire la certificazione del competente Ufficio tecnico regionale. La prefata norma contrasta con il principio fondamentale, desumibile dall'art. 90, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.380/2001, che, invece, autorizza dette sopraelevazioni solo previa certificazione del competente Ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani realizzabili in sopraelevazione. Poiche' gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla tutela della salute e dell'incolumita' pubblica non possono essere sottoposti a discipline derogatorie ed a sistemi di controllo semplificato, anche la prefata norma statale deve considerarsi principio fondamentale, vincolante la potesta' legislativa regionale, in materia di governo del territorio ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.
P. Q. M. Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude affinche' codesta ecc.ma Corte voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 2, della legge della Regione Calabria del 19 ottobre 2009, n. 35, pubblicata nel B.U.R. del 26 ottobre 2009, n. 19, recante «Procedure per la denuncia, il deposito e l'autorizzazione di interventi di carattere strutturale e per la pianificazione territoriale in prospettiva sismica». Si produrra' copia autentica della deliberazione del Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2009, con l'allegata relazione. Roma, addi' 15 dicembre 2009 L'Avvocato dello Stato: Maurizio Borgo