Ricorso n. 106 del 17 ottobre 2006 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 ottobre 2006 , n. 106
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 17 ottobre 2006 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 48 del 6-12-2006)Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma alla via dei Portoghesi, 12 contro regione Lombardia, in persona del Presidente della giunta regionale per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei commi 1 e 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 26 del 2003, come novellato dell'art. 2, comma 1, lett. p) della legge regionale n. 18 dell'8 agosto 2006 recante Conferimento di funzioni agli enti locali in materia di servizi locali di interesse economico generale. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rjfiuti, energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche." (B.U.R. n. 32 dell'11 agosto 2006). Si osserva in fatto: Della legge regionale non e' indicata la base costituzionale; si deve pertanto procedere per ipotesi, per ritornare sull'argomento quando la regione avra' dispiegato le proprie ragioni. Si prendono pertanto in esame le possibili basi costituzionali, per poi verificare se la potesta' legislativa, nella ipotesi della sua sussistenza, sia stata esercitata correttamente. Il novellato art. 49, comma 1 della legge regionale n. 26 del 2003 stabilisce che "l'Autorita' [d'ambito] organizza il servizio idrico integrato a livello di ambito separando obbligatoriamente l'attivita' di gestione delle reti dall'attivita' di erogazione dei servizi. Tale obbligo di separazione non si applica all'Autorita' dell'ambito della citta' di Milano, che organizza il servizio secondo le modalita' gestionali indicate dall'art. 2.". Sempre il novellato art. 49, comma 4 della legge regionale n.26 del 2003 stabilisce che "L'affidamento dell'erogazione, cosi' come definita dall'art. 2, comma 5, avviene con le modalita' di cui alla lettera a) del comma 5 dell'art. 113 del d.lgs. n. 267/2000. Nel caso di cui all'art. 47, comma 2, le Autorita' possono procedere ad affidamenti congiunti per gli interambiti.". Si osserva: 1 - La nuova formulazione del comma 1 del citato art. 49 prevede che le Autorita' d'ambito organizzino il servizio idrico integrato separando "obbligatoriamente" l'attivita' di gestione delle reti da quella di erogazione dei servizi, con l'obbligo di affidare quest'ultimo mediante procedure di gara ad evidenza pubblica. L'art. 141 del d.lgs n. 152 del 2006 disciplina il servizio idrico integrato, per i profili che concernono la tutela dell'ambiente e della concorrenza, nonche' la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni del servizio idrico integrato e le relative funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolitane. L'art 153, d.lgs n. 152 del 2006 nel definire le dotazioni dei soggetti gestori del servizio idrico, stabilisce che "le infrastrutture idriche di proprieta' degli enti locali ai sensi dell'art. 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per la durata della gestione, ai gestore del servizio integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare.". La disposizione appena richiamata, ragionevolmente stabilisce la unita' della gestione delle reti e del servizio; tale unita' e' di fondamentale importanza in quanto l'obbligo, a carico del gestore, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, e' posto a tutela della qualita' della risorsa fornita e quindi della salute pubblica oltre che di ciascun utente, prevenendo qualsiasi ipotesi di trasferimento della relativa responsabilita' dal soggetto obbligato alla manutenzione, all'ente proprietario della rete; il servizio idrico deve essere gestito nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria (art. 141, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006). La separazione della rete dalla gestione del servizio risulta anche lesiva della autonomia costituzionale che e' garantita ai comuni, alle citta' metropolitane ed alle province dagli artt. 114 e 117 della Costituzione; gli enti locali sono titolari di funzioni amministrative "fondamentali" (art. 117, secondo comma, lett. p), "proprie" (art. 118, secondo comma della Cost.) o "conferite" con legge statale o regionale secondo le rispettive competenze (art. 118, secondo comma Cost.). Ben note le oscillazioni dottrinali su contenuti ed oggetti della funzione amministrativa e dei servizi pubblici locali, tuttavia in questa seconda categoria rientrano pacificamente i servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione; le disposizioni di cui all'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, disciplinanti le modalita' di gestione ed affidamento ditali servizi, sono qualificate come inderogabili ed integrative delle discipline di settore. Negli artt. 141-176 del d.lgs. n. 152 del 2006, sono state trasfuse, sia pure con modificazioni ed integrazioni, le disposizioni della legge n. 36 del 1994; tali disposizioni permangono tra i principi fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma della Costituzione richiamato dall'art. 176 d.lgs n. 152 del 2006; lo stesso art. 141, comma 1, d.lgs n. 152 del 2006, qualifica come fondamentali le funzioni di comuni, citta' metropolitane e province in materia di servizi idrici. Nel sistema previgente al d.lgs. n. 152 del 2006 le reti e gli impianti per i servizi idrici integrati rientravano nel patrimonio indisponibile degli enti locali (art. 826 cod. civ.); gli acquedotti rientravano nei beni demaniali comunali (artt. 824 ed 822 cod. civ.) ed in quanto tali inalienabili (art. 823 cod. civ.). L'art. 143, d.lgs. n. 152 del 2006 stabilisce che "gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprieta' pubblica, fino al punto di consegna e o di misurazione, fanno parte del demanio ai sensi dell'art. 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge". Trattasi di disposizione che amplia la categoria dei beni demaniali degli enti locali territoriali rafforzandone la destinazione ad usi di pubblico generale interesse. All'Autorita' d'ambito spetta la sola tutela di questi beni demaniali, la cui titolarita' residua in capo all'ente locale; sul punto l'art. 148, d.lgs. n. 152 del 2006 delimita le funzioni dell'autorita' d'ambito all'organizzazione, alla affidamento ed al controllo della gestione del servizio idrico integrato. Inoltre l'art. 151, comma 2, lett. m), d.lgs. n. 152 del 2006, nell'inquadrare i rapporti tra autorita' d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico, impone al soggetto gestore la "... restituzione, alla scadenza dell'affidamento, delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni del servizio idrico integrato in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione". Efficienza e conservazione che derivano dagli obblighi a carico del gestore di provvedere alla manutenzione delle reti, ordinaria (art. 151, comma 2, lett.d), d.lgs. n. 152 del 2006) e straordinaria (art. 151, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006). Adde, l'art. 119 della Costituzione attribuisce autonomia finanziaria "di entrata e di spesa" agli enti locali, sia pure entro limiti definiti. L'autonomia finanziaria degli enti locali incontra un primo invalicabile limite nel divieto di ricorrere all'indebitamento per spese che non siano di investimento (art. 119, sesto comma della Costituzione), finalizzato a restringere, se non proprio a precludere, i rischi di insolvenza dell'ente locale; in caso di dissesto, l'ente locale, risponderebbe con tutto i propri beni, dal cui novero non possono ragionevolmente escludersi quelli destinati al soddisfacimento del servizio idrico, se ed in quanto venisse affermata la propensione ad inglobarli nelle capitalizzazioni. Inoltre il richiamato art. 49, comma 1 - come novellato - non salvaguarda la categoria dei comuni con popolazione fino a mille abitanti ed inclusi nel territorio delle comunita' montane, imponendo loro l'obbligo di separazione della gestione delle reti dalla attivita' di erogazione del servizio idrico. In tal modo viene leso il diritto potestativo ditali enti locali alla gestione diretta o tramite una societa' a capitale interamente pubblico, di cui all'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006. Tale salvaguardia e' invece accordata alla sola citta' capoluogo della regione medesima dal medesimo art. 49, comma 1, per cui emerge la contraddittoria irragionevolezza della disposizione censurata. Dal regime giuridico delle reti del servizio idrico integrato e dalla tutela dei relativi beni degli enti locali, consegue la collisione della disposizione della legge regionale impugnata con i principi della unicita' della gestione e con l'autonomia delle funzioni comunali come desumibili dai parametri costituzionali di cui agli artt. 114, 117, secondo comma, lett. p), e 119 della Costituzione e dai principi fondamentali soprarichiamati di cui all'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000 ed agli artt. 141, 141, comma 5 per i comuni montani fino a mille abitanti, 143, 147, 148, 150, 151, 153 e 176, d.lgs. n. 152 del 2006, norme che, per l'intrinseco carattere di disposizioni generali, non comprimono l'autonomia regionale. 2. - Secondo il comma 4 del novellato art. 49 della legge regionale, l'affidamento dell'erogazione dei servizi puo' avvenire con le modalita' di cui alla sola lett. a) del comma 5 dell'art. 113 del d.lgs. n. 276/2000. Il servizio idrico integrato, in specie quando e' gestito a livello di ambito provinciale o sub provinciale, ha imponente rilevanza economia per cui la disciplina statale sugli affidamenti della gestione dei servizi va ricondotta alle esigenze di tutela della liberta' di concorrenza. Le disposizioni statali di carattere generale, che disciplinano le modalita' di gestione e di affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, sono attribuite alla potesta' legislativa esclusiva dello Stato in materia di concorrenza (Corte costituzionale sent. n. 272 del 2004); con riguardo ai sistemi di affidamento dei servizi pubblici a rilevanza economica, le disposizioni statali risultano conformi ai principi di adeguatezza e proporzionalita' 1) La previsione della richiamata disposizione regionale limita l'affidamento della gestione dei servizi idrici alla sola modalita' di cui all'art. l 13, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 267 del 2000, escludendo che il conferimento del servizio possa essere attribuito sia a societa' a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga prescelto attraverso l'espletamento di gare, con procedure ad evidenza pubblica (art. 113, comma 5, lett. b) cit), sia a societa' a capitale interamente pubblico (art. 113, comma 5, lett. c) cit). La soprarichiamata disposizione regionale e' invasiva della competenza statale ponendosi in contrasto con il parametro di cui all'art. 17, secondo comma, lett. e) della Costituzione che annovera la tutela della concorrenza nelle materie di legislazione esclusiva dello Stato. Anche la legislazione settoriale di cui al d.lgs n. 152 del 2006 stabilisce che l'Autorita' d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico mediante gara in conformita' ai criteri di cui all'art. 113, comma 5, lett. a), b) e c) d.lgs. n. 267 del 2000 (art. 150, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006); inoltre la limitazione disposta dall'art. 49, commi 4 e 1 come novellati dalla legge regionale n. 18 del 2006 alla sola gara di cui all'art. 113, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 267 del 2000 costituisce una palese compressione dell'autonomia degli enti locali, come essa si esprime nell'autorita' d'ambito, laddove viene precluso alla predetta autorita' - e per essa ai comuni che ne fanno obbligatoriamente parte - di prescegliere "... la forma di gestione fra quelle di cui all'art. 113, comma 5, del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267". Viene parimenti incisa la facolta' di scelta della gestione riconosciuta ai comuni fino a mille abitanti ricadenti in comunita' montane, dall'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006. Conclusivamente, la predeterminazione di una unica modalita' di affidamento del servizio, effettuata dalla regione, eccede dalle competenze regionali, finendo per incidere sulla competenze esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali di comuni, province e citta' metropolita, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. p) della Costituzione. Le richiamate disposizioni di cui al novellato art. 49, commi 4 ed 1 della legge regionale soprarichiamata, per i riflessi sulle forme di conferimento della gestione del servizio idrico integrato, risultano in contrasto con quanto previsto dagli artt. 141, comma 2, 147, 148 nonche' 148 comma 5 per i comuni fino a 1000 abitanti inclusi nel territorio di comunita' montane, e 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 e collidono con i parametri di cui agli artt. 114, 117, 118 e 119 della Csotituzione. 1) La tutela della concorrenza risulta una materia-funzione, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, la quale non ha un'estensione rigorosamente circoscritta e determinata, poiche' si intreccia inestricabilmente con una pluralita' di altri interessi - alcuni dei quali rientranti nella sfera di competenza concorrente o residuale delle regioni - connessi allo sviluppo economico-produttivo del Paese, e' necessario basarsi sul criterio di proporzionalita' e di adeguatezza al fine di valutare, nelle diverse ipotesi, se essa legittimi o meno determinati interventi legislativi dello Stato; cosi' Corte costituzionale sent. 272 del 2004.P. Q. M. Si conclude perche' le norme impugnate siano dichiarate costituzionalmente illegittime. Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 6 ottobre 2006. L'Avvocato dello Stato: Francesco Lettera