Ricorso n. 106 del 23 dicembre 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 dicembre 2009 , n. 106
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 23 dicembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 2 del 13-1-2010)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici ha legale domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro la Regione Calabria, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, con sede in Catanzaro, per la declaratoria di incostituzionalita' e conseguente annullamento degli articoli 2 e 3 della legge della Regione Calabria del 19 ottobre 2009, n. 31, pubblicata nel Supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale della regione n. 19 del giorno 26 ottobre 2009, recante «Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici», per contrasto con gli articoli 3, primo comma, 51, primo comma, e 97, primo e terzo comma della Costituzione, e, a cio' a seguito della determinazione del Consiglio dei ministri, di impugnativa della predetta legge regionale, assunta nella seduta del giorno 4 dicembre 2009. l. Nel Supplemento straordinario n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 19 del 26 ottobre 2009, risulta pubblicata la legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31, recante «Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici». 2. Con riferimento a tale legge regionale, si ritiene opportuno riportare, per completezza espositiva, il testo degli articoli 1, 2 e 3. 2.1) «Art. 1 - 1. Nell'ambito delle attivita' previste dalla legge regionale 14 agosto 2008, n. 28, recante: "Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga", ricercando soluzioni occupazionali stabili di tutti i lavoratori appartenenti al bacino individuato dalla stessa, allo scopo di dare piena attuazione all'istituzione dei presidi idraulici di cui alle DGR 10 giugno 2002, n. 477, 14 dicembre 2004, n. 996 e 21 settembre 2009, n. 644, il Dipartimento LL.PP. e l'Autorita' del bacino regionale sono autorizzati entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge a stipulare appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche per la definizione di: entita' e modalita' delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione tecnico-amministrativa dei presidi idraulici; organizzazione e funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica mediante l'utilizzo di personale specializzato; organizzazione e funzionamento del servizio di manutenzione di corsi d'acqua e dei versanti da attuare mediante l'utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico-forestali. Art. 2 - 1. Il personale tecnico-amministrativo necessario per la costituzione dei presidi idraulici sara' individuato nell'ambito del personale di ruolo della Regione Calabria anche tra quello dei bacini LSU e LPU. Art. 3 - 1. Al fine di garantire la continuita' del servizio di monitoraggio della rete idrogeografica regionale l'AFOR e' autorizzata ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di mesi due il personale gia' utilizzato per lo stesso servizio dalla societa' affidataria dell'appalto di cui al bando di gara del 30 gennaio 2008, nelle more che la medesima AFOR provveda all'assunzione, a decorrere dal 1° gennaio 2010 a tempo indeterminato del personale con qualifiche di sorveglianti e ufficiali idraulici, necessario per lo svolgimento del predetto servizio, a mezzo di procedure selettive ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 presso le competenti sedi decentrate per l'impiego di ogni singola provincia in funzione del fabbisogno ricadenti nei singoli presidi idraulici». 3. I soprariportati articoli 2 e 3 non sembrano conformi ai principi costituzionali. Invero, come risulta chiaramente dalla lettura delle norme, gli articoli 1 e 2 prevedono, attraverso la stipulazione di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche, l'inquadramento di personale nei costituendi presidi idraulici. Tali protocolli d'intesa sono volti a definire entita' e modalita' delle risorse umane e finanziarie, organizzazione e funzionamento del servizio di sorveglianza idraulica, mediante l'utilizzo di personale specializzato, nonche' organizzazione e funzionamento del servizio di manutenzione di corsi d'acqua e dei versanti da attuare mediante l'utilizzo della manodopera costituita da operai idraulico-forestali. In particolare, l'articolo 2 prevede l'inclusione del personale dei bacini LSU e LPU in quello «di ruolo» della Regione Calabria, consentendo una forma di inquadramento riservato. Al riguardo, codesta Corte ha riconosciuto nel concorso pubblico (art. 97, terzo comma, della Costituzione) la forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, in quanto meccanismo strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione, ed ha ritenuto che possa derogarsi a tale regola solo in presenza di peculiari situazioni giustificatrici, nell'esercizio di una discrezionalita' che trova il suo limite nella necessita' di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97, primo comma, della Costituzione) ed il cui vaglio di costituzionalita' non puo' che passare attraverso una valutazione di ragionevolezza della scelta operata dal legislatore. Quanto sopra considerato in merito alla denunciata incostituzionalita' dell'articolo 2 della legge regionale n. 31/2009 trova altresi' conforto in numerose sentenze di codesta Corte costituzionale (nn. 205/2006, 190/2005, 159/2005, 205/2004, 194/2002, 1/1999), le quali hanno costantemente affermato che il concorso rappresenta la forma generale e ordinaria di reclutamento del personale nel pubblico impiego e che una sua eventuale deroga deve essere giustificata da peculiari situazioni individuate dal legislatore. 4. Per le medesime ragioni, anche l'articolo 3 della legge regionale n. 31/2005 risulta illegittimo per violazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione. Esso infatti - autorizzando l'AFOR «ad assumere a tempo determinato e fino ad un massimo di mesi due il personale gia' utilizzato per lo stesso servizio dalla societa' affidataria dell'appalto di cui al bando di gara del 30 gennaio 2008», anche se nelle more dell'espletamento di procedure selettive previste dall'articolo 16 della legge n. 56/1987 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale con qualifiche di sorveglianti e ufficiali idraulici, prevede l'assunzione di personale con contratto di natura privatistica, senza il rispetto delle procedure di reclutamento stabilite dall'articolo 36 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. L'articolo 36 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» stabilisce che le pubbliche amministrazioni, in via ordinaria, assumano «esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato» (comma 1) e che solo per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti (comma 2). Nella fattispecie, l'impugnata disposizione regionale prevede l'assunzione da parte dell'AFOR del personale utilizzato dalla societa' affidataria dell'appalto del servizio di monitoraggio della rete idrografica regionale al fine di garantire la continuita' di detto servizio. Essa, pertanto, viola il comma 2 dell'articolo 36 del d.lgs., n. 165, perche' la motivazione addotta per l'assunzione e' priva del requisito dell'eccezionalita' della causa giustificatrice di tale forma di reclutamento e si pone in contrasto con i principi costituzionali di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.
P. Q. M. Chiede che codesta Corte costituzionale voglia dichiarare illegittimi e quindi annullare gli articoli 2 e 3 della legge della Regione Calabria n. 31 del 19 ottobre 2009. Si depositeranno con l'originale notificato del presente ricorso: 1) estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri del giorno 4 dicembre 2009 e della relazione allegata al verbale; 2) copia della impugnata legge regionale n. 31/2009. Roma, addi' 14 dicembre 2009 L'Avvocato dello Stato: Enrico Arena