Ricorso n. 107 del 30 dicembre 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 dicembre 2009 , n. 107
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 dicembre 2009 (del Presidente del Consiglio dei Ministri).
(GU n. 3 del 20-1-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto. Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte n. 25 del 26 ottobre 2009, pubblicata sul BUR n. 43 del 29 ottobre 2009, recante «Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2009, come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente. Con la legge regionale n. 25 del 26 ottobre 2009, la Regione Piemonte ha adottato interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica. La predetta legge regionale consta di 18 articoli, suddivisi in VI distinti Capi. L'art. 1 della legge illustra le finalita' del provvedimento normativo, volto alla qualificazione e valorizzazione delle attivita' di informazione e comunicazione regionali nonche' alla promozione dell'informazione sugli atti e le attivita' della Giunta e del Consiglio regionale nel quadro della normativa nazionale sulla comunicazione pubblica. Poi, l'art. 2 indica il campo e l'attivita' cui gli interventi della Regione Piemonte e degli enti locali interessati devono essere diretti. L'art. 3 detta disposizioni in materia di interventi a sostegno del sistema integrato delle telecomunicazioni di pubblica utilita'. Gli artt. 4-8, contenuti nel Capo III della legge regionale, trattano degli interventi a sostegno delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali. Gli artt. 9-11 (Capo IV) trattano della informazione e della comunicazione istituzionale, individuando (art. 9) le attivita' poste in essere dalla regione che devono essere considerate attivita' di informazione e comunicazione istituzionale, cosi' disciplinandone l'organizzazione (art. 11). Il Capo V della legge tratta della informazione e Comunicazione dei vertici istituzionali, individuando e disciplinando (art. 12) la figura del Portavoce. Il Capo VI (artt. 13-18), infine, si compone delle norme finali e finanziarie. 1) L'art. 3, comma 1, che prevede una definizione del «Sistema Integrato della Comunicazione» (SIC) diversa da quella stabilita dall'art. 2, comma 1, lett. 1), del d.lgs. n. 177/2005, «Testo unico della radiotelevisione» (non ricomprendendo nel SIC la «stampa quotidiana e periodica» e la «pubblicita' esterna»), contrasta con i principi fondamentali e travalica i limiti posti alla legislazione regionale dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo. Poiche' la disciplina statale del «Sistema Integrato delle Comunicazioni» rientra tra le norme volte a regolare il mercato al fine di impedire il formarsi di posizioni dominanti, la disposizione regionale incide sulla competenza esclusiva riservata alla Stato in materia di tutela della concorrenza dall'art. 117, secondo comma, lett. e), della Costituzione; 2) L'art. 8, comma 1, autorizza la Giunta regionale «a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima». Al riguardo, pare opportuno sottolineare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 284 del 2002, ha avuto modo di affermare come il canone RAI, «benche' all'origine apparisse configurato come un corrispettivo dovuto dagli utenti del servizio riservato allo Stato ed esercitato in regime di concessione, ha da tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione tributaria, fondata sulla legge». In sintesi, il canone si configura come «imposta» e, alla luce della previsione legislativa dell'art. 15, comma 2, della legge n. 103/1975, il canone e' dovuto anche per la detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo o provenienti dall'estero. Secondo gli insegnamenti della Corte costituzionale, «cio' comporta che la legittimita' dell'imposizione debba misurarsi (...) sul presupposto della sua riconducibilita' ad una manifestazione, ragionevolmente individuata, di capacita' contributiva», consistente proprio nella mera detenzione di un apparecchio radiotelevisivo. In estrema sintesi, a parere del giudice costituzionale, «Il canone radiotelevisivo costituisce in sostanza un'imposta di scopo, destinato come esso e', quasi per intero (...) alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo». Cio' posto, la disposizione in esame, prevedendo un intervento della regione nell'utilizzo del tributo, si pone in contrasto con le norme nazionali contenenti la disciplina del canone stesso, cioe' con il r.d.l. n. 246 del 1938 («Disciplina degli abbonamenti delle radioaudizioni») e con l'art. 47 del citato d.lgs. n. 177/2005, non risultando sufficiente a giustificare un intervento regionale in tale ambito la prescritta intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Infatti, la norma regionale, intervenendo nella disciplina di un tributo erariale, viola la competenza in materia di «sistema tributario dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e), Costituzione, anche alla luce di una consolidata giurisprudenza costituzionale in base alla quale si deve tuttora ritenere preclusa alle Regioni la potesta' di legiferare sui tributi esistenti, istituiti e regolati da leggi statali» (cfr. per tutte sentenza n. 37/04).
P. Q. M. Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia dichiarata, in parte qua, l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Piemonte n. 25 del 26 ottobre 2009, pubblicata sul BUR n. 43 del 29 ottobre 2009, recante «Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica», con consequenziali provvedimenti in ordine alla legge, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione. Roma, addi' 21 dicembre 2009 L'Avvocato dello Stato: Di Palma