RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 dicembre 2009 , n. 107
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 30 dicembre 2009 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri). 
 
 
(GU n. 3 del 20-1-2010) 
  
    Ricorso del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ex  lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui Uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai  fini  del
presente atto. 
    Contro la Regione Piemonte in persona del Presidente della Giunta
pro tempore, per la declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale
della legge della  Regione  Piemonte  n.  25  del  26  ottobre  2009,
pubblicata sul BUR n. 43 del 29 ottobre 2009, recante  «Interventi  a
sostegno dell'informazione e della  comunicazione  istituzionale  via
radio, televisione,  cinema  e  informatica».  La  presentazione  del
presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei  Ministri  dell'11
dicembre 2009, come da estratto del relativo verbale che si  deposita
unitamente alla relazione del Ministro proponente. 
    Con la legge regionale n. 25 del  26  ottobre  2009,  la  Regione
Piemonte ha adottato interventi a sostegno dell'informazione e  della
comunicazione  istituzionale  via  radio,   televisione,   cinema   e
informatica. La predetta  legge  regionale  consta  di  18  articoli,
suddivisi in VI distinti Capi. 
    L'art. 1 della legge  illustra  le  finalita'  del  provvedimento
normativo, volto alla qualificazione e valorizzazione delle attivita'
di informazione e comunicazione  regionali  nonche'  alla  promozione
dell'informazione sugli atti  e  le  attivita'  della  Giunta  e  del
Consiglio  regionale  nel  quadro  della  normativa  nazionale  sulla
comunicazione pubblica. Poi, l'art. 2 indica il campo  e  l'attivita'
cui gli  interventi  della  Regione  Piemonte  e  degli  enti  locali
interessati devono essere diretti. L'art.  3  detta  disposizioni  in
materia  di  interventi  a  sostegno  del  sistema  integrato   delle
telecomunicazioni di pubblica utilita'. Gli artt. 4-8, contenuti  nel
Capo III della legge regionale, trattano degli interventi a  sostegno
delle emittenti radiotelevisive e testate on line locali.  Gli  artt.
9-11 (Capo IV) trattano  della  informazione  e  della  comunicazione
istituzionale, individuando (art. 9) le  attivita'  poste  in  essere
dalla regione che devono essere considerate attivita' di informazione
e comunicazione istituzionale, cosi' disciplinandone l'organizzazione
(art. 11).  Il  Capo  V  della  legge  tratta  della  informazione  e
Comunicazione dei vertici istituzionali, individuando e disciplinando
(art. 12) la figura del Portavoce. Il Capo VI (artt. 13-18),  infine,
si compone delle norme finali e finanziarie. 
        1) L'art.  3,  comma  1,  che  prevede  una  definizione  del
«Sistema Integrato  della  Comunicazione»  (SIC)  diversa  da  quella
stabilita dall'art. 2, comma 1, lett. 1),  del  d.lgs.  n.  177/2005,
«Testo unico della radiotelevisione» (non ricomprendendo nel  SIC  la
«stampa  quotidiana  e  periodica»  e  la   «pubblicita'   esterna»),
contrasta con i principi fondamentali e travalica i limiti posti alla
legislazione regionale dall'art. 12 dello stesso decreto legislativo.
Poiche'  la  disciplina  statale   del   «Sistema   Integrato   delle
Comunicazioni» rientra tra le norme volte a regolare  il  mercato  al
fine di impedire il formarsi di posizioni dominanti, la  disposizione
regionale incide sulla competenza esclusiva riservata alla  Stato  in
materia di tutela della concorrenza  dall'art.  117,  secondo  comma,
lett. e), della Costituzione; 
        2) L'art. 8,  comma  1,  autorizza  la  Giunta  regionale  «a
promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico  volte  a
definire l'utilizzo di quota parte  del  canone  di  abbonamento  RAI
corrisposto  dai  cittadini  piemontesi,  nel  rispetto  dei  criteri
generali approvati dal Consiglio regionale su proposta  della  Giunta
medesima». Al riguardo, pare  opportuno  sottolineare  che  la  Corte
costituzionale, nella sentenza n. 284 del  2002,  ha  avuto  modo  di
affermare  come  il  canone  RAI,  «benche'   all'origine   apparisse
configurato come un corrispettivo dovuto dagli  utenti  del  servizio
riservato allo Stato ed esercitato in regime di  concessione,  ha  da
tempo assunto, nella legislazione, natura di prestazione  tributaria,
fondata sulla  legge».  In  sintesi,  il  canone  si  configura  come
«imposta» e, alla luce della  previsione  legislativa  dell'art.  15,
comma 2, della legge n. 103/1975, il canone e' dovuto  anche  per  la
detenzione di apparecchi atti alla ricezione di programmi via cavo  o
provenienti  dall'estero.  Secondo  gli  insegnamenti   della   Corte
costituzionale, «cio' comporta che la  legittimita'  dell'imposizione
debba misurarsi (...) sul presupposto della sua  riconducibilita'  ad
una  manifestazione,  ragionevolmente   individuata,   di   capacita'
contributiva»,  consistente  proprio  nella  mera  detenzione  di  un
apparecchio radiotelevisivo. In estrema sintesi, a parere del giudice
costituzionale, «Il canone radiotelevisivo  costituisce  in  sostanza
un'imposta di scopo, destinato come esso e', quasi per  intero  (...)
alla concessionaria  del  servizio  pubblico  radiotelevisivo».  Cio'
posto, la disposizione  in  esame,  prevedendo  un  intervento  della
regione nell'utilizzo del tributo, si pone in contrasto con le  norme
nazionali contenenti la disciplina del canone stesso,  cioe'  con  il
r.d.l.  n.  246  del  1938  («Disciplina  degli   abbonamenti   delle
radioaudizioni») e con l'art. 47 del citato d.lgs. n.  177/2005,  non
risultando sufficiente a giustificare un intervento regionale in tale
ambito  la  prescritta  intesa  con  il  Ministero   dello   sviluppo
economico. Infatti, la norma regionale, intervenendo nella disciplina
di un tributo erariale, viola la competenza in  materia  di  «sistema
tributario dello Stato, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e),
Costituzione, anche  alla  luce  di  una  consolidata  giurisprudenza
costituzionale in base alla quale si deve tuttora  ritenere  preclusa
alle  Regioni  la  potesta'  di  legiferare  sui  tributi  esistenti,
istituiti e regolati da leggi statali» (cfr. per  tutte  sentenza  n.
37/04). 

        
      
 
                              P. Q. M. 
 
    Si chiede che, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia
dichiarata, in parte qua, l'illegittimita' costituzionale della legge
della Regione Piemonte n. 25 del 26 ottobre 2009, pubblicata sul  BUR
n.  43  del  29  ottobre  2009,  recante   «Interventi   a   sostegno
dell'informazione e  della  comunicazione  istituzionale  via  radio,
televisione, cinema e informatica», con consequenziali  provvedimenti
in ordine alla legge, per violazione dell'art.  117,  secondo  comma,
lett. e) della Costituzione. 
        Roma, addi' 21 dicembre 2009 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Di Palma 
 

        

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