Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 30 luglio  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 37 del 19.09.2012 )  
 
 
 
     Ricorso  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  (c.f.
...), rappresentata e difesa dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato    (c.f....)     fax:...     -     PEC..., presso i cui uffici
 domicilia  exlege in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 domicilia; 
    Contro Regione Puglia in  persona  del  Presidente  della  Giunta
Regionale pro tempore; 
    Avverso la legge regionale 25 maggio 2012, n. 13, pubblicata  nel
BUR 29 maggio 2012, n. 77. 
    Con la legge regionale indicata in epigrafe  sono  state  dettate
norme per la  disciplina  delle  attivita'  professionali  turistiche
nella Regione Puglia. 
    Al riguardo la ricorrente Presidenza del Consiglio dei  Ministri,
pur dando atto di  quanto  osservato  da  codesta  ecc.ma  Corte  con
decisione n. 80/2012, ritiene che la legge impugnata presenti  motivi
di censura sotto il profilo costituzionale. 
    1)  L'articolo  2,   comma   3,   prevede   che   «Le   attivita'
professionali, (...) sono svolte a titolo esclusivo. E' fatto divieto
di esercitare attivita' estranee  al  proprio  profilo  professionale
nell'ambito delle prestazioni  rese  a  servizio  dei  turisti.  Tale
divieto   comprende,   in   particolare,   attivita'   di   carattere
commerciale,   di   concorrenza   alle   agenzie   di   viaggio,   di
procacciamento diretto o indiretto di clienti in favore  di  soggetti
imprenditoriali  operanti  nei  settori  turistico   ricettivi,   dei
trasporti   e   della   ristorazione,    nonche'    del    commercio,
dell'artigianato e dei servizi». 
    La norma, nel vietare agli esercenti le professioni turistiche lo
svolgimento di attivita' estranee a quelle tipiche del  loro  profilo
professionale, presenta profili di incompatibilita'  con  il  diritto
dell'Unione europea, considerato che la  previsione  di  esclusivita'
dell'attivita', da ritenersi  applicabile,  oltre  che  ai  cittadini
italiani,  anche  ai  cittadini  dell'Unione   europea,   rappresenta
un'indebita restrizione alla libera circolazione dei servizi, di  cui
all'articolo 56 del TFUE, ma tale  restrizione  e'  ammessa  solo  se
giustificata  da  un  motivo  imperativo   di   interesse   generale.
L'articolo 25 della direttiva  2006/123/CE  (cd.  direttiva  servizi)
stabilisce,  infatti,  che  gli  Stati  non  possono  assoggettare  i
prestatori di servizi a requisiti che  li  obblighino  ad  esercitare
esclusivamente una determinata attivita', tranne  che  si  tratti  di
professioni regolamentate o di prestatori che forniscono  servizi  di
certificazione, di  omologazione,  di  controllo,  prova  o  collaudo
tecnici  e,  nel  caso  di  professioni  regolamentate,  solo  se  il
requisito  sia  giustificato  per  garantire  il  rispetto  di  norme
deontologiche. 
    L'art. 2, comma 3, della legge in esame contrasta, pertanto,  con
l'articolo 117, comma 1  della  Costituzione  che  impone,  anche  al
legislatore regionale, il rispetto dei vincoli comunitari. 
    La medesima norma risulta altresi' distorsiva  della  concorrenza
tra gli operatori, riducendo le possibilita' dell'offerta dei servizi
per gli esercenti le professioni turistiche che  operano  nell'ambito
della Regione Puglia rispetto alle guide e  agli  accompagnatori  che
operano in mercati liberi. La disposizione,  pertanto,  restringe  in
maniera  ingiustificata  la  portata  del   principio   di   liberta'
dell'iniziativa economica, di cui all'articolo 41 della Costituzione,
con conseguente violazione dell'articolo 117, comma  2,  lettera  e),
della Costituzione, che riserva alla competenza dello Stato la tutela
della concorrenza. 
    2) Va inoltre osservato che l'articolo 3, comma 2, della legge in
epigrafe,  stabilisce   che   «l'abilitazione   all'esercizio   della
professione di guida turistica consente l'esercizio della professione
nell'ambito territoriale della regione Puglia». Secondo la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, tale previsione  viola  il  principio  di
libera prestazione dei servizi e non e' in linea con  l'articolo  10,
comma 4, della direttiva 2006/123/CE, recepito dall'articolo  19  del
decreto legislativo n. 59/2010, in base  al  quale  il  provvedimento
autorizzatorio  deve   consentire   al   prestatore   di   esercitare
l'attivita' su tutto il territorio nazionale, a meno che sussista  un
motivo  imperativo  di  interesse  generale  per  limitarne  l'ambito
territoriale. La norma pone pertanto un problema  di  discriminazione
dei  cittadini  italiani,  considerato  che,  al  contrario,  per   i
cittadini dell'Unione europea, si prevede, all'articolo 6 della legge
regionale, che essi possano operare in regime di  libera  prestazione
di  servizi  senza  necessita'  di   autorizzazione   alcuna   o   di
abilitazione, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 206/2007,
di recepimento  della  direttiva  36/2005  sul  riconoscimento  delle
qualifiche professionali. 
    La disposizione regionale,  dunque,  si  pone  in  contrasto  con
l'articolo 117, comma 1, della Costituzione, che impone  il  rispetto
dei  vincoli  comunitari,  e,  restringendo  altresi'   la   liberta'
d'impresa e  di  concorrenza  dei  servizi  nell'ambito  del  settore
turistico, viola i principi di tutela della concorrenza e del mercato
di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. 
 
 
                               P.Q.M. 
 
    Si  insiste  per  l'accoglimento  del  presente  ricorso   e   la
declaratoria di incostituzionalita' delle disposizioni censurate, con
ogni conseguente statuizione. 
        Roma, 21 luglio 2012 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Nunziata 
 
 

 

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