Ricorso n. 108 del 17 novembre 2004 (Presidente del Consiglio dei ministri)
N. 108 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 novembre 2004.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 17 novembre 2004 (dal Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 47 del 1-12-2004)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, contro regione
Molise, in persona dal Presidente della giunta regionale pro tempore,
per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, pro
parte, della legge regionale Molise 31 agosto 2004, n. 18 pubblicata
nel B.U.R. 16 settembre 2004, n. 18.
La legge regionale Molise 31 agosto 2004, n. 18 (pubbl. nel
B.U.R. 16 settembre 2004, n. 18) - che contiene modifiche ed
integrazioni alla legge regionale 13 gennaio 2003, n 1 concernente
disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito
in discarica di rifiuti - ha, nel suo art. 1, sostituito l'art. 6
della predetta legge n. 1 del 2003 procedendo alla determinazione di
tale tributo, sia a decorrere dal 1° gennaio 2003 che a decorrere dal
1° gennaio 2005, rispettivamente nei commi 1 e 2 dell'articolo cosi'
come sostituito.
In particolare il «nuovo» comma 2 dell'articolo cosi' dispone:
«2) L'ammontare del contributo speciale e' determinato, a decorrere
dal 1° gennaio 2005, come segue: a) per le categorie di rifiuti di
settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico: 1)
Euro 0,0106 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti
elencati nell'all. 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996; 2) Euro
0,0084 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati
nell'allegato 4 al decreto ministeriale 18 luglio 1996 che presentano
le caratteristiche di cui all'allegato 3 del decreto ministeriale 5
settembre 1994; 3) Euro 0,0062 per chilogrammo conferito in discarica
per tutti gli altri rifiuti. b) per gli altri rifiuti speciali: 1)
Euro 0,0103 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica c)
per i restanti tipi di rifiuti: 1) Euro 0,021 per ogni chilogrammo di
rifiuto conferito in discarica.».
Il comma 1, dell'art. 6 della legge regionale n. 1/2003, nella
sua formulazione originaria (ripetuta, peraltro, nel comma 1
dell'articolo sostituito dalla legge regionale n. 18 del 2004), cosi'
disponeva: «1) L'ammontare del tributo speciale e' determinato dal 1°
gennaio 2003 come segue: a) per le categorie di rifiuti dei settori
minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico: 1) Euro
0,0053 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati
nell'allegato 3 al decreto ministeriale 18 luglio 1996; 2) Euro
0,0042 per chilogrammo conferito in discarica per i rifiuti elencati
nell'allegato 4 al 0.41 18 luglio 1996 che presentano le
caratteristiche di cui all'all. 3 del decreto ministeriale 5
settembre 1994; 3) Euro 0,0031 per chilogrammo conferito in discarica
per tutti gli altri rifiuti; b) per gli altri tributi speciali: 1)
Euro 0,008 per ogni chilogrammo di rifiuto conferito in discarica; c)
per i restanti tipi di rifiuti: 1) Euro 0,00105 per ogni chilogrammo
di rifiuto conferito in discarica.».
L'art. 1 della legge regionale n. 18/2004 - nella parte in cui,
nel sostituire l'art. 6 della legge regionale n. 1/2003, ha, nel
secondo comma di tale articolco provveduto a determinare l'ammontare
del tributo speciale «a decorrere dal 1° gennaio 2005» - appare
costituzionalmente illegittimo in riferimento ai parametri
costituzionali in appresso indicati, e pertanto ex art. 127 Cost. e
sulla base della delibera 11 novembre 2004 del Consiglio dei ministri
che si produce, il Governo propone il presente ricorso deducendo i
seguenti
Motivi
Violazione degli artt. 117. comma 2, lett. e) e 119 Cost.
L'art. 3 della legge statale 18 dicembre 1995, n. 549, al comma
24 «al fine di favorire la minore produzione di rifiuti ed il
recupero dagli stessi di materia prima e di energia», ha istituito
dal 1° gennaio 1996, il tributo speciale per il deposito in discarica
dei rifiuti solidi, cosi' come definiti e disciplinati dall'art. 2
del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915.. Lo stesso articolo, ai comma
25, 26 e 28 rispettivamente, definisce il presupposto dell'imposta
individua il relativo soggetto passivo e determina la base imponibile
del tributo, che e' dovuto alle regioni salva una quota spettante
alle province ed e' destinato ad affluire ad apposito fondo regionale
finalizzato agli scopi indicati nel comma 27. In particolare, poi, il
comma 29 del medesimo art. 3 prevede che l'ammontare dell'imposta e'
fissato con legge della regione entro il 31 luglio di ogni anno per
l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura
non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti del
settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in
misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 20 per gli
altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 10 e non
superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti. In caso di
mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il
31 luglio di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la
misura vigente. Il tributo e' determinato moltiplicando l'ammontare
dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei
rifiuti conferiti in discarica, nonche' per un coefficiente di
correzione....(omissis).».
Prima con l'art. 6, comma 1 della legge regionale n. 1/2003 ed
ora con l'art. 1 della legge reg. n. 18 del 2004, la Regione Molise
ha dato attuazione alla previsione del ricordato comma 29 della legge
statale n. 549 del 1995, procedendo pertanto alla determinazione
dell'ammontare del tributo speciale de quo: il quale indubbiamente e'
da qualificare come tributo statale in quanto istituito e
disciplinato nei suoi elementi fondamentali presupposto, soggetti
passivi, base imponibile, limiti minimi e massimi della aliquota, a
seconda della diversa natura dei rifiuti conferiti ecc.) sia pure con
destinazione del relativo gettito alle regioni (alle quali rimangono
attribuiti limitate competenze attuative, in particolare in sede di
determinazione della aliquota, entro i limiti prefissati dalla legge
statale e con la decorrenza dalla medesima legge stabilita) e,
derivatamene, alle province. Va pertanto escluso, - sulla scorta del
costante insegnamento della Corte (cfr., tra le altre, sent.
n. 296/03; 37/2004; 241/2004) - che il tributo speciale per il
deposito in discarica di rifiuti solidi costituisca un tributo
proprio regionale, nel senso in cui tale espressione va intesa ai
sensi del vigente art. 119 Cost, e cioe' come riferita ai soli
tributi istituiti dalle, regioni con propri legge, nel rispetto dei
principi di coordinamento con il sistema tributario statale, una
volta che questi siano posti.: e, conseguentemente, deve tuttora
ritenersi precluso alle regioni modificarne la disciplina sostanziale
- cio' competendo esclusivamente allo Stato in difformita' ed al di
fuori dei limiti segnati alla potesta' legislativa regionale dalla
legislazione statale, ponendosi altrimenti la non conforme disciplina
legislativa regionale in contrasto con 1'art. l17, comma 2, lett. e),
e dell'art. 119 Cost.
La disposizione che si impugna - per quanto essa regola la
determinazione dell'ammontare del tributo speciale a decorrere dal 1°
gennaio 2005 (comma 2 del sostituito art. 6 della legge regionale
n. 1 del 2003) - sulla scorta delle premesse considerazioni si
manifesta costituzionalmente illegittima sotto un duplice profilo:
a) in quanto - essendo stata posta con legge promulgata il 18
agosto 2004, pubbl. nel B.U.R. 16 settembre 2004 e pertanto
successivamente al 31 luglio inderogabilmente fissato dal comma 29
dell'art. 3 della legge n. 549/1995 - prevede un nuovo e maggiore
ammontare del tributo, distintamente e per tutte le categorie di
rifiuti conferiti, con decorrenza dal 1° gennaio 2005: mentre, come
si e' gia' ricordato, la legge regionale che fissa l'ammontare della
imposta deve essere emanata entro il 31 luglio di ogni anno per
l'anno successivo» con la espressa conseguenza che, in caso di
mancata determinazione...entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno
successivo, si intende prorogata la misura vigente». E' pertanto
illegittima la prevista decorrenza del nuovo ammontare del tributo,
per le varie categorie di rifiuti conferiti, dal 1° gennaio 2005,
dovendo continuare ad applicarsi per l'intero 2005, il tributo nella
misura vigente» e cioe' in quelle differenziate misure gia' previste
nell'art. 6, comma 1, della legge n. 1/2003 nel testo originario (e
per tale parte confermato nel nuovo comma 1 dello stesso quale
sostituito dalla legge regionale n. 18/2004);
b) in quanto, comunque, con riguardo alle categorie dei
rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e
metallurgico «elencati nell'all. 3 al decreto minerario 18 luglio
1996 e di cui al comma 2, lett. a), n. 1) del sostituito art. 6 della
legge regionale n. 1/2003)», il tributo speciale viene fissato
dall'art. 1 della legge regionale n. 18/2004, sempre con decorrenza
dal 1° gennaio 2005, nella, misura di Euro 0,0106 per chilogranimo
conferito in discarica, e pertanto in misura eccedente quella massima
disposta dal comma 29, dell'art. 3 della legge statale n. 549/1995,
che tal fine prevede che il tributo possa essere dalla regione
determinato fra un minimo di lire 2 (pari al Euro 0,0010329) ed un
massimo di lire 20 (pari ad Euro 0,010329) per chilogrammo.
P. Q. M.
Si chiede che l'ecc.ma Corte voglia, in accoglimento del presente
ricorso, dichiarare la illegittimita' costituzionale in parte qua
dell'art. 1 della legge regionale Molise 31 agosto 2004, n. 18.
Si produrra' la copia conforme della delibera (per estratto) del
Consiglio dei ministri 11 novembre 2004, con il richiamato allegato.
Roma, addi' 2 novembre 2004
Avvocato dello Stato: Giancarlo Mando