Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 31 luglio  2012  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
(GU n. 38 del 26.09.2012 )  
 
 
 
    Ricorso del Presidente del Consiglio dei  Ministri  pro  tempore,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso  i
cui uffici domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; 
    Nei confronti della regione Campania, in persona  del  presidente
della  giunta  regionale  pro  tempore,  per  la   dichiarazione   di
illegittimita' costituzionale della legge regionale 27 gennaio  2012,
n.  13  «Interventi  per  il   sostegno   e   la   promozione   della
castanicoltura e modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1
(disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale   2012   e
pluriennale 2012-2014 della  regione  Campania  -  legge  finanziaria
regionale 2012» pubblicata nel B.U.R. Campania 28 maggio 2012, n. 34,
quanto all'art. 5, comma 2, per contrasto con gli artt. 117 e 118, 97
e 117, comma 2, lettera l), della Costituzione. 
    La predetta legge della  regione  Campania  viene  impugnata  con
riferimento alle predette disposizioni, giusta delibera del Consiglio
dei  Ministri  in  data  20  luglio  2012,  depositata  in   estratto
unitamente al presente ricorso, per i seguenti motivi. 
 
                               Motivi 
 
    1) L'art. 5,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  13/2012  e'
illegittimo per contrasto con gli artt. 117 e 118 della Costituzione. 
    La  legge  regionale  27  gennaio  2012,   n.   13,   concernente
«Interventi per il sostegno e la promozione  della  castanicoltura  e
modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012,  n.  1  (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale 2012 e  pluriennale  2012-2014
della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012)», presenta
all'art. 5, comma 2, taluni profili di illegittimita' costituzionale. 
    L'art. 5, comma 2, della legge regionale in esame stabilisce  che
il termine di abrogazione della legge della regione  Campania  n.  11
del 2011 recante «Disposizioni urgenti in materia di impianti eolici»
e' differito dal 29 febbraio 2012 al 30 giugno 2012. 
    In proposito e' bene ricordare che la richiamata legge  regionale
n. 11/2011 era stata  impugnata  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri a seguito della delibera del Consiglio dei Ministri  del  28
luglio 2011, nella considerazione che le disposizioni in  materia  di
impianti  eolici  violassero  i  principi  costituzionali   di   buon
andamento e imparzialita' dell'azione amministrativa di cui  all'art.
97 della Costituzione, quelli derivanti dall'ordinamento  comunitario
e dall'ordinamento internazionale di cui  all'art.  117,  comma  1  e
comma 2, lettera a), della Costituzione nonche' i principi statali in
materia di politica energetica in relazione all'art.  117,  comma  3,
della Costituzione (r.g. 88/11). 
    A  seguito  dell'abrogazione  dell'intera  legge   regionale   n.
11/2011, disposta dall'art. 52, comma 15, della  legge  regionale  n.
1/2012 (legge finanziaria 2012), il Consiglio dei Ministri, in data 9
marzo  2012  aveva  deliberato  la  rinuncia  all'impugnazione  della
suddetta legge regionale in quanto, essendo la stessa stata  abrogata
e non avendo trovato applicazione nel periodo di vigenza, era cessata
la materia del contendere. 
    Da ultimo, con la norma in esame la regione ha ritenuto di  poter
disporre il differimento del termine di abrogazione di una norma gia'
precedentemente abrogata, volendo cosi' far  rivivere  le  precedente
normativa regionale in materia energetica. 
    Cio' premesso, con la norma  in  esame  la  regione  Campania  ha
evidentemente violato il principio di  leale  collaborazione  di  cui
agli articoli 117 e 118 della Costituzione che deve sempre  informare
i rapporti fra lo Stato e le regioni. 
    E' evidente, infatti, che nel differire  al  30  giugno  2012  il
termine di abrogazione  della  legge  regione  Campania  n.  11/2011,
precedentemente impugnata ai sensi dell'art. 127 della  Costituzione,
la  regione  ripropone  una  norma  dopo  aver   fatto   venir   meno
unilateralmente e surrettiziamente le ragioni che avevano indotto  il
Governo a rinunciare al pregresso giudizio di costituzionalita'. 
    2) L'art. 5,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  13/2012  e'
illegittimo per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera l),  della
Costituzione. 
    La disposizione regionale (art. 5, comma 2, della legge regionale
n. 13/2012), si pone anche in contrasto con i principi  che  regolano
la successione delle leggi nel tempo desumibili dagli artt. 11  e  15
delle disposizioni preliminari al codice civile. 
    L'abrogazione e successivo surrettizio e sorprendente  ripristino
della norma regionale lede, infatti, il principio della certezza  del
diritto. 
    Inoltre, il differimento  operato  con  legge  pubblicata  il  28
maggio 2012, di immediata efficacia, del termine di  abrogazione  dal
29 febbraio al 30 giugno 2012, viola il principio  di  retroattivita'
della legge perche' riguarda anche il periodo  intercorrente  dal  29
febbraio al 28 maggio. 
    Sussiste, pertanto, la violazione dell'art. 117, comma 2, lettera
l) della Costituzione, che riserva in via  esclusiva  allo  Stato  la
competenza in materia di ordinamento civile. 
    3) L'art. 5,  comma  2,  della  legge  regionale  n.  13/2012  e'
illegittimo per contrasto con l'art. 97 della Costituzione. 
    La disposizione regionale impugnata, attraverso  la  sorprendente
riviviscenza  della  norma  abrogata,  infine,  ingenera  difficolta'
applicative della legislazione regionale di  settore  con  innegabili
effetti negativi sia  sull'operato  delle  amministrazioni  pubbliche
chiamate a procedere - in  sede  autorizzatoria  -  alle  valutazioni
tecniche del caso concreto, sia per i cittadini e per le imprese  che
necessitano di norme certe al fine di poter legittimamente esercitare
i propri diritti. 
    Sussiste,   pertanto,   anche   la   violazione   dei    principi
costituzionali  di  buon  andamento   e   imparzialita'   dell'azione
amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione. 
 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si   conclude   affinche'   sia    dichiarata    l'illegittimita'
costituzionale della legge n.  13/2012  della  regione  Campania  nei
limiti anzidetti. 
    Si deposita l'estratto in originale della delibera del  Consiglio
dei Ministri del 20 luglio 2012. 
 
      Roma, addi' 31 luglio 2012 
 
                  L'avvocato dello Stato: Venturini 
 
 

 

Menu

Contenuti