Ricorso n. 109 del 15 ottobre 2010 (Regione Toscana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 ottobre 2010 , n. 109
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 15 ottobre 2010 (della Regione Toscana).
(GU n. 51 del 22-12-2010)
Ricorso della Regione Toscana, in persona del Presidente pro tempore, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 841 del 27 settembre 2010, rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto, dall'Avv. Lucia Bora dell'Avvocatura della Regione Toscana, ed elettivamente domiciliato in Roma, Corso Italia n. 102, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Pasquale Mosca; Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante «Misure urgenti in materia di energia» (pubblicato in G.U. del 9 luglio 2010, n. 158), cosi' come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010 (pubblicata in G.U. del 18 agosto 2010 n. 192), nella parte in cui modifica i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, per violazione degli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio della leale cooperazione. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2010 e' stata pubblicata la legge n. 129 del 13 agosto 2010, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 105 dell'8 luglio 2010, ed in particolare, l'art. 1, modificato in sede di conversione, il quale, «a seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte Costituzionale 17 giugno 2010, n. 215», ha modificato i primi quattro commi dell'art. 4 («Interventi urgenti per le reti dell'energia») del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (recante «Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009. Le impugnate disposizioni sono lesive delle competenze regionali per i seguenti motivi di Diritto Il citato art. 1, comma del decreto-legge n. 105/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010) prevede che: "A seguito ed in esecuzione della sentenza della Corte costituzionale 17 giugno 2010, n. 215, i primi quattro commi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono sostituiti dai seguenti: «1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per la semplificazione normativa, il Consiglio dei Ministri individua, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale, anche in relazione alla possibile insorgenza di situazioni di emergenza, ovvero per i quali ricorrono particolari ragioni di urgenza in riferimento allo sviluppo socioeconomico, e che devono pertanto essere effettuati con mezzi e poteri straordinari. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate. Con le intese di cui ai comma 1, sono definiti i criteri per l'esercizio della cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari, regioni e province autonome per l'esercizio dei compiti di cui al presente articolo; tali criteri possono contemplare anche il coinvolgimento di soggetti privati nell'attuazione degli interventi e nel relativo finanziamento, purche' ne siano assicurate l'effettivita' e l'entita'. Ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie. 3. Per la realizzazione degli interventi ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono nominati uno o piu' commissari straordinari del Governo. Il medesimo decreto determina i compiti del commissario e i poteri di controllo e di vigilanza del Ministro per la semplificazione normativa e degli altri Ministri competenti. Lo stesso decreto, senza che cio' comporti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, individua altresi' le dotazioni di mezzi e di personale, nonche' le strutture anche di concessionari di cui puo' avvalersi il commissario, cui si applica l'articolo 2-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, anche ai fini dei relativi oneri. L'incarico e' conferito per il tempo indicato nel decreto di nomina, salvo proroga o revoca. Le nomine di cui al presente comma sono considerate a ogni effetto cariche presso istituzioni che svolgono compiti di alta amministrazione e del conferimento dell'incarico e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 4. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo puo' individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilita' nonche' definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata. In tal caso il commissario del Governo, nominato con le procedure di cui al comma 3, da' impulso agli interventi, se indispensabile, avvalendosi, oltre che delle procedure di cui al terzo periodo del comma 2, di: a) poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2; b) mezzi e risorse finanziarie pubbliche gia' previste a legislazione vigente; in ogni caso l'apporto finanziario dei soggetti privati deve essere proporzionato alle risorse pubbliche utilizzate»". Si tratta di una disposizione che interviene nella materia della produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia, come riconosciuto dalla sentenza di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale n. 215/2010, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4 del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 103/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141/2009. Detta materia rientra fra quelle rimesse alla competenza concorrente dello Stato e delle Regioni ai sensi dell'art. 117, 3° comma, della Costituzione; in tale ambito, quindi, l'intervento statale dovrebbe limitarsi a dettare i principi fondamentali ai quali, poi, le singole Regioni dovranno attenersi nell'esercizio della propria potesta' legislativa. Nella stessa materia, pero', «non puo' in astratto contestarsi che l'individuazione e la realizzazione dei relativi interventi possa essere compiuta a livello centrale, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione. In concreto, pero', quando un simile spostamento di competenze e' motivato con l'urgenza che si ritiene necessaria nell'esecuzione delle opere, esso deve essere confortato da valide e convincenti ragioni» (Corte Costituzionale, sentenza n. 215/2010 citata). In particolare, in tutti i casi in cui lo Stato decide, ai sensi dell'art. 118 della Costituzione, di allocare a se stesso la titolarita' di funzioni amministrative (c.d. «chiamata in sussidiarieta'»), dettando al tempo stesso anche la relativa disciplina legislativa, rientranti nella competenza regionale, e' necessaria la previsione di un'intesa con le Regioni, a salvaguardia delle competenze ed attribuzioni loro riconosciute e garantite dalla Costituzione (cfr., sul punto, le sentenze di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale n. 303/2003, n. 6/2004 e n. 383/2005). Con riferimento all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 105/2010, cosi' come convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010, tali requisiti non si verificano, di modo che il medesimo si pone in contrasto con gli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione; anzi, la nuova formulazione dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78/2009 (convertito dalla legge n. 102/2009), risulta maggiormente lesiva delle competenze regionali rispetto a quella originaria, gia' impugnata innanzi a codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, con ricorso deciso dalla sentenza n. 215/2010, che ne ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale. In modo particolare, risultano lesivi delle competenze regionali i nuovi commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009), cosi' come modificati dalle disposizioni impugnate, per i motivi che di seguito si espongono. 1. Illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 105/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010), per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio della leale collaborazione. Con riguardo al nuovo terzo comma del citato articolo 4, si osserva quanto segue. Il secondo comma dell'art. 4 (nel testo risultante dalle modifiche operate dalle disposizioni impugnate) correttamente prevede che gli interventi urgenti ed indifferibili, connessi alla trasmissione, alla distribuzione ed alla produzione dell'energia e delle fonti energetiche che rivestono carattere strategico nazionale debbono essere realizzati «in regime di cooperazione funzionale ed organizzativa tra commissari straordinari del Governo, nominati ai sensi del comma 3, e le regioni e province autonome interessate». Con le medesime intese, poi, devono essere definiti anche i criteri per l'esercizio dei compiti previsti dallo stesso articolo. Sennonche', il successivo comma 3 prevede che il decreto di nomina del Commissario straordinario del Governo (nomina, peraltro, non concertata con le Regioni interessate) determini i compiti del Commissario medesimo. E' chiaro, pero', che, nella misura in cui tale nomina avvenga prima delle trattative volte al raggiungimento delle intese di cui al secondo comma, la predetta previsione del terzo comma si rivela palesemente illegittima perche', in sostanza, autorizza il Governo a predeterminare, in via unilaterale, i compiti del Commissario e, quindi, almeno in parte, il contenuto dell'intesa con le Regioni interessate, svuotando di significato (o, comunque, riducendone notevolmente la rilevanza) la medesima. Da cio' deriva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 105/2010, cosi' come convertito dalla legge n. 129/2010, nella misura in cui modifica il comma 3 dell'art. 4 del decreto-legge n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009) nei termini anzidetti, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione. 2. Illegittimita' costituzionale, sotto diverso ed ulteriore profilo, dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 105/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010), per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione delprincipio della leale collaborazione. Come chiarito sopra, la disposizione censurata modifica i primi quattro commi dell'art. 4 del decreto-legge n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009). Oltre al terzo «nuovo» comma, anche il quarto si rivela in contrasto con il dettato costituzionale, in quanto prevede che «in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1, decorsi trenta giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la regione o la provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa, il Governo puo' individuare gli interventi di cui al comma 1, dichiararne l'urgenza e l'indifferibilita' nonche' definire i criteri di cui al secondo periodo del comma 2, anche a prescindere dall'intesa, con deliberazione motivata del Consiglio dei Ministri cui sia stato invitato a partecipare il Presidente della regione o della provincia autonoma interessata». In altri termini, detta disposizione, nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui ai primi due commi del citato articolo 4 con le Regioni interessate - decorso il brevissimo termine di 30 giorni dalla convocazione del primo incontro tra, appunto, il Governo e la Regione o la Provincia autonoma interessata per il raggiungimento dell'intesa - consente al Governo di agire in via unilaterale, «anche a prescindere dall'intesa». 2a) Al riguardo, preme innanzitutto evidenziare l'assoluta illegittimita' del termine previsto al fine del conseguimento dell'intesa, decorso il quale il Governo e' autorizzato ad agire in modo unilaterale. Infatti, il nuovo quarto comma prevede il termine di 30 giorni dalla convocazione della prima riunione per il raggiungimento dell'intesa prevista dai primi due commi. Nella misura in cui, pero', il dies a quo e' individuato nella data di convocazione, anziche' in quella di effettivo svolgimento della riunione, la previsione in parola priva di effettivita' e certezza la possibilita' che la prescritta intesa sia materialmente raggiunta. Infatti, e' sufficiente che la data di effettivo svolgimento della riunione fra Governo e Regione sia fissata in un momento successivo a quello di convocazione per ridurre, anche notevolmente, i tempi (in primo luogo tecnici) che consentono alla singola Regione di partecipare in modo consapevole alla trattativa di cui trattasi. In tal modo, pero', il raggiungimento dell'intesa non e' piu' garantito, neppure in astratto, configurandosi di conseguenza una grave violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione. 2b) Anche prescindendo dall'individuazione del termine di cui sopra, il nuovo quarto comma - consentendo l'azione unilaterale governativa, sia riguardo l'individuazione degli interventi da realizzare, sia con riferimento ai criteri disciplinanti la cooperazione fra il Commissario straordinario governativo e la Regione interessata, decorso un certo periodo in caso di mancato raggiungimento dell'intesa - svilisce il carattere «forte» dell'intesa fra Governo e Regione, rendendo la stessa soltanto eventuale e, comunque, sminuendo il potere decisionale della Regione stessa nella procedura di cui trattasi, in violazione del dettato costituzionale. Infatti, nella sentenza n. 6/2004, codesta Ecc.ma Corte Costituzionale, proprio con riferimento alla materia dell'energia, ha chiarito che l'intesa con le Regioni deve essere considerata di natura «forte», «nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento», stante l'impatto indubbio che un impianto energetico provoca su molteplici materie rimesse alla competenza, concorrente o residuale, delle Regioni, fra le quali la tutela della salute, il governo del territorio, il turismo e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali. Ancora, nella successiva sentenza n. 383/2005, codesta Ecc.ma Corte Costituzionale ha rilevato che «Nell'attuale situazione [...] come questa Corte ha piu' volte ribadito a partire dalla sentenza n. 303 del 2003 (cfr., da ultimo, le sentenze n. 242 e n. 285 del 2005), tali intese costituiscono condizione minima e imprescindibile per la legittimita' costituzionale della disciplina legislativa statale che effettui la "chiamata in sussidiarieta'" di una funzione amministrativa in materie affidate alla legislazione regionale, con la conseguenza che deve trattarsi di vere e proprie intese "in senso forte", ossia di atti a struttura necessariamente bilaterale, come tali non superabili con decisione unilaterale di una delle parti. In questi casi pertanto deve escludersi che, ai fini del perfezionamento dell'intesa, la volonta' della Regione interessata possa essere sostituita da una determinazione dello Stato, il quale diverrebbe in tal modo l'unico attore di una fattispecie che, viceversa, non puo' strutturalmente ridursi all'esercizio di un potere unilaterale. L'esigenza che il conseguimento di queste intese sia non solo ricercato in termini effettivamente ispirati alla reciproca leale collaborazione, ma anche agevolato per evitare situazioni di stallo, potra' certamente ispirare l'opportuna individuazione, sul piano legislativo, di procedure parzialmente innovative volte a favorire l'adozione dell'atto finale nei casi in cui siano insorte difficolta' a conseguire l'intesa, ma tali procedure non potranno in ogni caso prescindere dalla permanente garanzia della posizione paritaria delle parti coinvolte. E nei casi limite di mancato raggiungimento dell'intesa, potrebbe essere utilizzato, in ipotesi, lo strumento del ricorso a questa. Corte in sede di conflitto di attribuzione fra Stato e Regioni». Sul punto, anche la sentenza n. 303/2003 di codesta Ecc.ma Corte Costituzionale aveva riconosciuto una ben precisa valenza procedimentale ai principi di sussidiarieta' ed adeguatezza, con conseguente necessita' che l'ampliamento delle funzioni. dello Stato costituisca «oggetto di accordo con la Regione interessata». Nella medesima sentenza, inoltre, si chiariva che «l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, puo' aspirare a superare il vaglio di legittimita' costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attivita' concertatine e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta'». La disposizione censurata, invece, consentendo, come visto, l'azione unilaterale governativa in caso di mancato raggiungimento di un'intesa nel termine di 30 giorni dalla convocazione del primo incontro tra il Governo e la Regione interessata per il raggiungimento dell'intesa, sostanzialmente pone la Regione medesima in una posizione subordinata rispetto a quella statale. In altri termini, Regioni non solo non potranno contribuire all'individuazione degli interventi, ma non avranno alcuna possibilita' di incidere neppure sulle concrete modalita' di cooperazione con l'autorita' centrale. Com'e' intuitivo, pero', l'autonomia regionale e la posizione paritaria fra il livello centrale e quello regionale di governo possono essere garantite soltanto se l'intesa viene interpretata come vero e proprio strumento destinato a recepire la codeterminazione (appunto, paritaria) dell'an e del quomodo degli interventi da realizzare. Del resto, e' proprio la possibilita' di fermare l'azione statale, non accettando la proposta di intesa, che consente alle Regioni di condizionare i contenuti finali dell'atto. Emerge, pertanto, l'illegittimita' costituzionale della disposizione censurata, per violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione. 2c) Infine, lo stesso comma 4 del citato art. 4 del decreto-legge n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009), cosi' come modificato dal decreto-legge n. 105/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010, risulta costituzionalmente illegittimo, ancora per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, per un diverso ed ulteriore profilo. La citata disposizione, infatti, oltre a prevedere (come visto) che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, il Governo possa procedere unilateralmente sia all'individuazione degli interventi da realizzare che dei criteri disciplinanti la collaborazione fra il Commissario straordinario del Governo medesimo e la Regione stessa, specifica anche che in detta ipotesi l'azione del Commissario si svolgera' in base alle «procedure di cui al terzo periodo del comma 2», per il quale «ciascun commissario, sentiti gli enti locali interessati, emana gli atti e i provvedimenti, nonche' cura tutte le attivita', di competenza delle amministrazioni pubbliche che non abbiano rispettato i termini previsti dalla legge o quelli piu' brevi, comunque non inferiori alla meta', eventualmente fissati in deroga dallo stesso commissario, occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie». Cio' significa che, in tutti i casi in cui l'intesa con la Regione interessata non venga raggiunta, oltre ad aversi azione unilaterale governativa, quest'ultima si svolgera' non in modo «concertato», bensi', ancora una volta, senza alcun coinvolgimento delle Regioni. A cio' si aggiunge, poi, la possibilita', riconosciuta ancora dallo stesso comma 4, di esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Commissario straordinario, sia di quelli previsti dall'ultimo periodo del secondo comma, sia dei poteri straordinari di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 20 (contenente «Norme straordinarie per la velocizzazione delle procedure esecutive di progetti facenti parte del quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del relativo regime di contenzioso amministrativo»), comma 4, del decreto-legge n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2/2009. Da cio' emerge un ulteriore profilo di illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma i, del decreto-legge n. 105/2010, cosi' come convertito dalla legge n. 129/2010, nella misura in cui modifica il comma 4 dell'art. 4 del decreto-legge n. 78/2009 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009) nei termini anzidetti, per violazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione. 3. Illegittimita' costituzionale, sotto diverso ed ulteriore profilo, dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 105/2010 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 129/2010), per violazione dell'articolo 120 della Costituzione. Come sopra illustrato, nei precedenti motivi, il nuovo quarto comma, in buona sostanza, consente al Governo di agire unilateralmente in tutti i casi in cui, decorso un certo periodo di tempo (della cui legittimita', come esposto, si dubita fortemente), l'intesa con la Regione interessata non sia raggiunta. Cosi' facendo, pero', la medesima disposizione prevede un'ipotesi di potere sostitutivo straordinario del Governo al fuori dei limiti costituzionali indicati dall'art. 120 Cost., per il quale e' necessario il previo verificarsi di un inadempimento dell'Ente sostituito rispetto ad un'attivita' ad esso imposta come obbligatoria. Tale, pero', non puo' essere considerato il raggiungimento dell'intesa prevista per l'esercizio di una funzione amministrativa da parte dello Stato, a seguito di «chiamata in sussidiarieta'». Cio' e' stato riconosciuto da codesta Ecc.ma Corte Costituzionale anche nella recente sentenza n. 278/2010, nella quale la questione di legittimita' costituzionale (sollevata, tra le altre, da questa Amministrazione regionale) dell'art. 25, 2° comma, della legge n. 99/2009 (che, in materia di energia nucleare, reca il seguente principio e criterio direttivo per il legislatore delegato: «determinazione delle modalita' di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione»), e' stata ritenuta non fondata «poiche' si basa sull'erroneo presupposto interpretativo, per il quale la disposizione impugnata si applicherebbe alle intese con le Regioni: infatti, nel vigente assetto istituzionale della Repubblica la Regione gode di una particolare posizione di autonomia costituzionalmente protetta, che la distingue dagli enti locali (art. 114 Cost.), sicche' si deve escludere che il legislatore delegato abbia potuto includere le Regioni nella espressione censurata (sentenza n. 20 del 2010) (punto 14 del considerato in diritto).
P.Q.M. Si confida che codesta ecc.ma Corte costituzionale dichiari l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, recante «Misure urgenti in materia di energia» (pubblicato in G.U. del 9 luglio 2010, n. 158), cosi' come convertito dalla legge n. 129 del 13 agosto 2010 (pubblicata in G.U. del 18 agosto 2010 n. 192), nella parte in cui modifica i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 78/2009, (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009), per violazione degli articoli 117, 118 e 120 della Costituzione, anche sotto il profilo della violazione del principio della leale cooperazione. Firenze - Roma, addi' 11 ottobre 2010 L'Avvocato: Lucia Bora