Ricorso n. 109 del 30 dicembre 2009 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 30 dicembre 2009 , n. 109
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 30 dicembre 2009 (del Commissario dello Stato per la Regione siciliana).
(GU n. 4 del 27-1-2010)
L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta del 17 dicembre 2009, ha approvato il disegno di legge n. 499 dal titolo «Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010», pervenuto a questo Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello Statuto speciale, il 21 dicembre 2009. L'articolo 3 del suddetto provvedimento legislativo, che si trascrive, da' adito a censure di costituzionalita' per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117 lett. l) della Costituzione e degli articoli 14 e 17 dello Statuto speciale per le ragioni che di seguito si espongono: l'art. 3 «Norme in materia di contratti personale dell'ARPA» recita come segue: 1. L'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e' autorizzata a rinnovare sino al 31 marzo 2010, nell'ambito dei programmi e dei progetti finanziati con fondi regionali ed extra regionali, i contratti di lavoro a tempo determinato con il personale selezionato con procedura di evidenza pubblica, gia' utilizzato per le finalita' di cui alla misura 1.01 del Programma operativo regionale (POR) Sicilia 2000-2006. Per le finalita' del presente comma, l'ARPA e' altresi' autorizzata a stipulare contratti di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2011, in numero massimo di 40 unita', previo espletamento di procedure selettive, con riserva dell'80% dei posti complessivi, al personale che ha gia' prestato servizio presso l'ARPA con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per un periodo non inferiore a 18 mesi, in rapporto ai requisiti per l'accesso dall'esterno. Per le finalita' del presente comma, per gli esercizi finanziari 2010 e 2011 e' autorizzata la spesa complessiva di 1.000 migliaia di euro annui. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009-2011 nell'UP.B. 4.2.1.5.2 - accantonamento 1.001. Codesta eccellentissima Corte ha piu' volte affermato (ex plurimis con sentenze n. 159 del 2005 e n. 81 del 2006) che «il principio del pubblico concorso costituisce la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialita' ed efficienza». Tale principio si e' peraltro consolidato nel senso che le eventuali deroghe sono da ritenersi ammesse esclusivamente «in presenza di peculiari e straordinarie situazioni giustificatrici di interesse pubblico (ex plurimis sentenze n. 34 del 2004 e n. 194 del 2002), nell'esercizio di una discrezionalita' che trova il suo limite nella necessita' di garantire il buon andamento della pubblica amministrazione». Codesta Corte ha al riguardo precisato che «la regola del pubblico concorso puo' dirsi pienamente rispettata solo qualora le selezioni non siano caratterizzate da arbitrarie e irragionevoli forme di restrizioni dei soggetti legittimati a parteciparvi» (sentenza n. 194 del 2002). In particolare ha, altresi', riconosciuto che l'accesso al concorso puo' «essere condizionato al possesso di requisiti fissati in base alla legge, anche allo scopo di consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nell'ambito dell'amministrazione». Cio', tuttavia, puo' accadere, secondo quanto acclarato nella sentenza n. 141 del 1999 «fino al limite oltre il quale possa dirsi che l'assunzione nell'amministrazione pubblica, attraverso norme di privilegio, esclude, o irragionevolmente, riduce, la possibilita' di accesso per tutti gli altri aspiranti con violazione del carattere pubblico del concorso, secondo quanto prescritto dall'articolo 97, terzo comma della Costituzione.». Nella recentissima sentenza n. 293 del 13 novembre 2009 codesta eccellentissima Corte nel ricostruire organicamente i principi posti dalla consolidata giurisprudenza nella materia de qua, ha ulteriormente precisato che «la forma generale ed ordinaria di reclutamento per le pubbliche amministrazioni e' rappresentata da una selezione trasparente, comparativa, basata esclusivamente sul merito». Il concorso pubblico e' invero la condizione per assicurare la piena realizzazione del diritto di partecipazione all'esercizio della funzioni pubbliche da parte di tutti i cittadini. Inoltre, in diretta attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione «il concorso consente ai cittadini di accedere ai pubblici uffici in condizione di eguaglianza e "senza altre distinzioni che quelle delle loro virtu' e dei loro talenti" come fu solennemente proclamato dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789». Alla luce dei menzionati principi costituzionali secondo gli orientamenti giurisprudenziali richiamati, non ci si puo' esimere dal sottoporre la norma contenuta nell'articolo 3 al vaglio di codesta Corte. Essa infatti prevede l'automatico rinnovo trimestrale dei contratti di lavoro a tempo determinato con unita' di personale utilizzato dall'amministrazione regionale per le finalita' di cui alla misura 1.01 del Programma operativo regionale 2000-2006 nonche' la stipula di nuovi contratti di lavoro, sempre a tempo determinato, per un numero massimo di 40 unita', previo espletamento procedure selettive, con riserva dell'80% dei posti complessivi in favore del personale che ha prestato servizio presso l'ARPA con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto per un periodo non inferiore a 18 mesi. Orbene, dai chiarimenti forniti dall'amministrazione regionale ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 488/1969, risulta che i destinatari della disposizione sono 137 e che gli stessi non sono attualmente in servizio e che hanno cessato le loro attivita' da oltre un anno solare e che tutti sono stati utilizzati con contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In proposito codesta Corte ha sottolineato nella sentenza n. 205 del 2006 che «l'aver prestato attivita' a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale non puo' essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni, un valido presupposto per una riserva di posti». La norma invero, nel riferirsi genericamente a tutti coloro che hanno gia' prestato servizio presso l'ARPA con contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per un periodo inferiore a 18 mesi, non identifica, come richiesto dalla giurisprudenza di codesta Corte, alcuna peculiare situazione giustificatrice della deroga al principio di cui all'articolo 97, terzo comma della Costituzione e si risolve in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone. Dai lavori parlamentari non e' emersa peraltro l'esistenza di alcun motivo di pubblico interesse, se non la personale aspettativa degli aspiranti, che possa legittimare una deroga al principio del pubblico concorso aperto a soggetti esterni, non essendo altresi' desumibile dallo scarno tenore della disposizione alcuna peculiarita' nelle funzioni in precedenza svolte dai destinatari della stessa che possa in astratto giustificare la prevalenza dell'interesse ad una sua permanenza presso gli uffici dell'ARPA. La disposizione censurata inoltre si Ritiene essere lesiva del principio di buon andamento della pubblica amministrazione in quanto costituisce palese ed ingiustificata deroga non solo alla vigente normativa regionale che vieta l'assunzione di nuovo personale (articolo 1, l.r. n. 25 del 29 dicembre 2008), ma soprattutto all'articolo 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 rinovellato dall'art. 17 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102. Il legislatore statale infatti, nell'ottica del superamento radicale e definitivo del lavoro precario, con l'obiettivo di contenere gli oneri per il personale, ha circoscritto il ricorso ai contratti di lavoro a termine di durata non superiore a 3 mesi comprensiva di eventuali proroghe per evitare il rischio di un suo rigenerarsi nella consapevolezza altresi' di un possibile improprio ed ingiustificato utilizzo delle forme contrattuali flessibili, per eludere il principio costituzionale della concorsualita'. La disposizione oggetto del presente atto di gravame inoltre, nel prevedere forme di lavoro flessibile difformi dalla disciplina dell'articolo 36 prima menzionato del decreto legislativo n. 165 del 2001, si pone altresi' in contrasto con l'articolo 117, primo comma, lett. l) della Costituzione che riserva alla competenza esclusiva dello Stato l'ordinamento civile e quindi i rapporti di diritto privato regolabili dal codice civile quali nella fattispecie sono i contratti di lavoro.
P. Q. M. Con riserva di presentazione di memorie illustrative nei termini di legge, il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto speciale, con il presente atto impugna l'articolo 3 del disegno di legge n. 449 dal titolo «Interventi finanziari urgenti per l'anno 2009 e disposizioni per l'occupazione. Autorizzazione per l'esercizio provvisorio per l'anno 2010» approvato dall'Assemblea regionale il 17 dicembre 2009 per violazione degli articoli 3, 51, 97 e 117 lett. 1) della Costituzione, nonche' degli articoli 14 e 17 dello Statuto Speciale per interferenza nella materia del diritto civile. Palermo, addi' 22 dicembre 2009 Il Commissario dello Stato per la Regione Sciliana: Di Pace