N.   11  RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1°  marzo  2011.
 
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 1°  marzo  2011  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
(GU n. 12 del 16-3-2011)

 


    Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri,  rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato  presso  i  cui  uffici
domicilia in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12  nei  confronti  della
Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro
tempore,  per  la  dichiarazione  dell'illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Toscana n. 65 del 29 dicembre 2010, recante
«Legge finanziaria per l'anno 2011», pubblicata nel B.U.R. n. 54  del
31 dicembre 2010, giusta delibera del Consiglio dei ministri in  data
23 febbraio 2011, con riguardo all'art. 1, comma  1  e  all'art.  12,
comma 2, lett. B). 
    Ai sensi dell'art. 117,  terzo  comma,  Cost.  il  «coordinamento
della  finanza  pubblica»  rientra  tra  le   materie   di   potesta'
legislativa concorrente. La legge della Regione Toscana n. 65 del  29
dicembre 2010, recante 
    «Legge finanziaria per l'anno 2011», pubblicata nel B.U.R. n.  54
del 31 dicembre 2010, e' illegittima  perche'  prevede  disposizioni,
all'art. 1, comma 1 in contrasto con la legislazione statale ex  art.
6 del d.l. n. 78/2010 e all'art. 12, comma 2, lett. B)  in  contrasto
con la legislazione statale ex art.  2,  comma  71,  della  legge  n.
191/2009. 
    E' avviso dunque del Governo che,  con  la  legge  denunciata  in
epigrafe, la Regione Toscana abbia ecceduto dalla  propria  sfera  di
attribuzioni in violazione della normativa costituzionale  posta  dal
citato art. 117, comma 3, come si confida di  dimostrare  di  seguito
con l'illustrazione dei seguenti 
 
                               Motivi 
 
    1) L'art. 1 comma 1 della  legge  regionale  Toscana  n.  65/2010
viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione. 
    L'art. 1, comma 1 stabilisce, in applicazione delle  disposizioni
di cui all'art. 6 del d.l. n. 78/2010, la riduzione  delle  spese  di
funzionamento  anche  mediante  modulazione  delle   percentuali   di
risparmio in misura diversa rispetto a  quanto  disposto  dal  citato
art. 6. Si Ritiene che la norma non sia coerente con quanto  disposto
dall'art. 6, laddove le tipologie di spesa, oggetto delle  misure  di
contenimento, vengono sottoposte a riduzioni percentuali  definite  e
puntuali. 
    Cosi' disponendo, il legislatore regionale si pone  in  contrasto
con l'art. 6 del d.l. n. 78/2010  violando,  di  conseguenza,  l'art.
117, terzo comma della Costituzione in materia di coordinamento della
finanza pubblica. 
    2) L'art. 12, comma 2, lett. B) della legge regionale Toscana  n.
65/2010 viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione. 
    L'art. 12, comma 2, lett. B), nel fissare il tetto della spesa di
personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
per l'anno 2011, fa riferimento alla spesa dell'anno 2006. 
    La disposizione regionale non e'  coerente  con  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009, secondo cui gli  enti
del servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione  degli
obiettivi di finanza pubblica adottando misure idonee a garantire che
le spese  di  personale  non  superino  il  corrispondente  ammontare
dell'anno 2004. 
    Pertanto, considerato che la richiamata disposizione  legislativa
statale si ritiene riconducibile alle norme  di  coordinamento  della
finanza pubblica, la previsione regionale  viola  l'art.  117,  della
comma 3 della Costituzione. 
    Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso
deve  essere  dichiarata  costituzionalmente  illegittima  ai   sensi
dell'art. 127 della Costituzione. 
    Si richiede, inoltre, la sospensione dell'esecuzione della  legge
censurata, in quanto ricorrono i presupposti  previsti  dall'art.  35
della legge n. 87/1953, cosi' come modificato dall'art. 9,  comma  4,
della legge n. 131/2003. Infatti, l'esecuzione delle norma  impugnata
e' suscettibile di determinare  un  danno  immediato  e  irreparabile
all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della  Repubblica,
nella fattispecie il danno incide sulle finanze pubbliche. 
 
                              P. Q. M. 
 
    Si conclude chiedendo che le norme dell'art. 1, comma  1  e  art.
12, comma 2, lett. B) della legge della Regione Toscana n. 65 del  29
dicembre  2010,  recante  «Legge  finanziaria   per   l'anno   2011»,
pubblicata nel B.U.R. n. 54 del 31 dicembre  2010,  siano  dichiarate
costituzionalmente illegittime. 
    Si produce  l'estratto  della  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri in data 23 febbraio 2011. 
        Roma, addi' 23 febbraio 2011 
 
                  L'Avvocato dello Stato: Basilica 
 
 

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