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N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 1° marzo 2011. |
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Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 1° marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei
ministri).
(GU n. 12 del 16-3-2011) |
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato
e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici
domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 nei confronti della
Regione Toscana, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro
tempore, per la dichiarazione dell'illegittimita' costituzionale
della legge della Regione Toscana n. 65 del 29 dicembre 2010, recante
«Legge finanziaria per l'anno 2011», pubblicata nel B.U.R. n. 54 del
31 dicembre 2010, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data
23 febbraio 2011, con riguardo all'art. 1, comma 1 e all'art. 12,
comma 2, lett. B).
Ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. il «coordinamento
della finanza pubblica» rientra tra le materie di potesta'
legislativa concorrente. La legge della Regione Toscana n. 65 del 29
dicembre 2010, recante
«Legge finanziaria per l'anno 2011», pubblicata nel B.U.R. n. 54
del 31 dicembre 2010, e' illegittima perche' prevede disposizioni,
all'art. 1, comma 1 in contrasto con la legislazione statale ex art.
6 del d.l. n. 78/2010 e all'art. 12, comma 2, lett. B) in contrasto
con la legislazione statale ex art. 2, comma 71, della legge n.
191/2009.
E' avviso dunque del Governo che, con la legge denunciata in
epigrafe, la Regione Toscana abbia ecceduto dalla propria sfera di
attribuzioni in violazione della normativa costituzionale posta dal
citato art. 117, comma 3, come si confida di dimostrare di seguito
con l'illustrazione dei seguenti
Motivi
1) L'art. 1 comma 1 della legge regionale Toscana n. 65/2010
viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione.
L'art. 1, comma 1 stabilisce, in applicazione delle disposizioni
di cui all'art. 6 del d.l. n. 78/2010, la riduzione delle spese di
funzionamento anche mediante modulazione delle percentuali di
risparmio in misura diversa rispetto a quanto disposto dal citato
art. 6. Si Ritiene che la norma non sia coerente con quanto disposto
dall'art. 6, laddove le tipologie di spesa, oggetto delle misure di
contenimento, vengono sottoposte a riduzioni percentuali definite e
puntuali.
Cosi' disponendo, il legislatore regionale si pone in contrasto
con l'art. 6 del d.l. n. 78/2010 violando, di conseguenza, l'art.
117, terzo comma della Costituzione in materia di coordinamento della
finanza pubblica.
2) L'art. 12, comma 2, lett. B) della legge regionale Toscana n.
65/2010 viola l'art. 117, terzo comma della Costituzione.
L'art. 12, comma 2, lett. B), nel fissare il tetto della spesa di
personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale
per l'anno 2011, fa riferimento alla spesa dell'anno 2006.
La disposizione regionale non e' coerente con quanto previsto
dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191/2009, secondo cui gli enti
del servizio sanitario nazionale concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica adottando misure idonee a garantire che
le spese di personale non superino il corrispondente ammontare
dell'anno 2004.
Pertanto, considerato che la richiamata disposizione legislativa
statale si ritiene riconducibile alle norme di coordinamento della
finanza pubblica, la previsione regionale viola l'art. 117, della
comma 3 della Costituzione.
Per i motivi sopra esposti, la legge oggetto del presente ricorso
deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima ai sensi
dell'art. 127 della Costituzione.
Si richiede, inoltre, la sospensione dell'esecuzione della legge
censurata, in quanto ricorrono i presupposti previsti dall'art. 35
della legge n. 87/1953, cosi' come modificato dall'art. 9, comma 4,
della legge n. 131/2003. Infatti, l'esecuzione delle norma impugnata
e' suscettibile di determinare un danno immediato e irreparabile
all'interesse pubblico o all'ordinamento giuridico della Repubblica,
nella fattispecie il danno incide sulle finanze pubbliche.
P. Q. M.
Si conclude chiedendo che le norme dell'art. 1, comma 1 e art.
12, comma 2, lett. B) della legge della Regione Toscana n. 65 del 29
dicembre 2010, recante «Legge finanziaria per l'anno 2011»,
pubblicata nel B.U.R. n. 54 del 31 dicembre 2010, siano dichiarate
costituzionalmente illegittime.
Si produce l'estratto della deliberazione del Consiglio dei
ministri in data 23 febbraio 2011.
Roma, addi' 23 febbraio 2011
L'Avvocato dello Stato: Basilica
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