Ricorso n. 11 del 12 febbraio 2008 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2008 , n. 11
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 febbraio 2008 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
(GU n. 12 del 12-3-2008)
L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta del 26 gennaio 2008, ha approvato il disegno di legge n. 665-721-724 dal titolo «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008», pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 29 gennaio. L'articolo 31, comma 2 del menzionato provvedimento legislativo da' adito a censure sotto il profilo della legittimita' costituzionale per violazione degli articoli 97, 117, primo comma e secondo comma, lett. e) della Costituzione, dell'art. 14 dello statuto speciale per interferenza in materia civile, dell'art. 4-ter del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, recante «Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazioni e trasporti» nonche' degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della CE e del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. F a t t o La norma censurata testualmente recita: «Al fine di assicurare la necessaria gradualita' nel passaggio a regime dei contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, il termine di durata degli stessi di cui all'articolo 27, comma 6, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti provvede alle consequenziali modifiche dei contratti di affidamento provvisorio stipulati». La norma sostanzialmente proroga ope legis i contratti di affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale stipulati dalla pubblica amministrazione. Detti contratti hanno durata di 36 mesi, sono stati stipulati nelle more della definitiva adozione del Piano regionale di riassetto organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale e traggono origine dalla trasformazione operata dalla legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 (art. 27, comma 6) dei rapporti concessori vigenti gia' accordati dalla regione e dai comuni ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822 e della legge regionale 4 giugno 1964, n. 10. Il rinvio previsto dalla disposizione oggetto del presente atto di gravame al termine di cui all'art. 8 paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 1370 del 2007, comporta tout court che la durata degli affidamenti provvisori si prolunghi fino alla data del 3 dicembre 2019. Il paragrafo 2 dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, la cui entrata in vigore e' prevista per il 3 dicembre 2009, testualmente recita: «Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per conformarsi gradualmente all'articolo 5, al fine di evitare gravi problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacita' di trasporto. Entro i sei mesi successivi alla prima meta' del periodo transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione dell'aggiudicazione graduale di contratti di servizio pubblico conformemente all'articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli Stati membri, la Commissione puo' proporre loro misure appropriate». D i r i t t o Da quanto esposto emerge che il legislatore regionale intende -determinare, tramite rinvio al termine di cui all'art. 8, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 non ancora in vigore, una proroga di oltre il triplo dell'originaria durata dei contratti stipulati con i titolari delle concessioni in materia di trasporto pubblico, indipendentemente dall'espletamento di procedure di evidenza pubblica. Siffatta proroga dei preesistenti rapporti contrattuali si pone anzitutto in contrasto con l'articolo 117, primo comma della Costituzione poiche' suscettibile d'alterare il regime di libero mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CE. Al riguardo, si rammenta per inciso che, per una norma statale di contenuto analogo (art. 23, legge 8 aprile 2005, n. 62) che disponeva per l'appunto la possibilita' per le amministrazioni aggiudicatrici di prorogare taluni contratti di servizi, l'Esecutivo comunitario ha archiviato la relativa procedura d'infrazione soltanto a seguito dell'intervento abrogativo operato dall'art. 28 della legge 6 febbraio 2007, n. 13. Per di piu' la norma regionale teste' approvata, oltre a porsi in contrasto con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, applicabili per tutti i tipi di contratto, viola nello specifico i precetti posti dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, cosi' come recepiti dal d.lgs 12 aprile 2006, n. 13, c.d. Codice degli appalti, in termini di affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, non potendosi ritenere escluse dall'applicazione di tali norme le regioni cui e' riconosciuta dai rispettivi statuti speciali competenza legislativa primaria o esclusiva in determinata materia. Basti citare ad esempio due regioni a statuto speciale, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia, entrambe dotate di competenza in materia di trasporti, che hanno regolato le modalita' di esercizio stipulando con le imprese affidatarie relativi contratti di servizio, di durata non superiore a nove anni, dopo l'espletamento di procedure di gara di evidenza pubblica. La normativa statale del settore, inoltre, finalizza esplicitamente il conferimento di poteri a regioni ed enti locali in tema di affidamento dei servizi di trasporto locale all'incentivazione del superamento degli assetti monopolistici e dell'introduzione di regole concorrenziali nella gestione dei servizi in questione (art. 18, d.lgs. n. 422/1997). In tale contesto assume, peraltro, valore determinante l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto pubblico locale, giacche' garantisce l'effettiva apertura alla concorrenza del settore e soprattutto la piena attuazione della normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato dei servizi di trasporto locale. A tal fine si richiama l'espresso dettato dell'art. 4-ter del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, cosi' come integrato e modificato dal d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296, che impone il ricorso alle «procedure concorsuali, in conformita' alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi» per la scelta del gestore del servizio. Inoltre, nel quadro del nuovo titolo V della Costituzione, codesta ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenze 272/2004, 80/2007, 401/2007) che la «configurazione della tutela della concorrenza ha una portata cosi' ampia da legittimare interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere l'assetto concorrenziale del mercato». La competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lett. e) della Costituzione in materia di tutela della concorrenza si configura, altresi', come acclarato da codesta ecc.ma Corte, come trasversale ed incide nel limite della sua specificita' e dei contenuti normativi, che di essa possono ritenersi propri, nella totalita' degli ambiti materiali entro cui si applicano. Non puo' pertanto consentirsi al legislatore regionale la modifica, seppure parziale, o la sostanziale deroga, come nella fattispecie in esame, a disposizioni quali quelle contenute nel codice degli appalti, formulate in forma chiaramente inderogabile in materia del ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta del contraente. Questo vale ancor di piu' nella materia de qua, in quanto singole regioni potrebbero ritardare e/o vanificare il processo di liberalizzazione del settore del trasporto pubblico, richiesto entro termini definiti dalla normativa europea. Invero la proroga sino al 2019, anziche' garantire gradualita' nel passaggio a regime dei contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, cosi' come asserito nella norma censurata, sclerotizza la situazione esistente sino alla data di piena operativita' della nuova disciplina dettata dal Regolamento (CE) 1370/2007 ostacolando nei fatti il conformarsi progressivo all'articolo 5, vanificando lo scopo dell'articolo 8 del Regolamento stesso, che intende evitare proprio con un articolato regime transitorio «gravi problemi strutturali per quanto riguarda in particolare la capacita' di trasporto». La norma censurata disattende inoltre l'obbligo per la regione di presentare a meta' del periodo transitorio la relazione richiesta dal paragrafo 3 dello stesso articolo 8, sullo stato dei lavori e sull'attuazione dell'art. 5. La disposizione in argomento e' altresi' censurabile sotto il profilo dell'interferenza in materia di diritto privato, poiche' impone la modifica unilaterale e autoritativa, da parte dell'amministrazione regionale, dei contratti di affidamento provvisorio, stipulati all'origine per una durata di trentasei mesi, imponendo di fatto a privati imprenditori oneri ed obbligazioni non preventivamente valutati e negoziati all'atto della conclusione del contratto. Si rileva, infine, che l'ari. 31, comma 2 del disegno di legge teste' approvato viola anche l'articolo 97 della Costituzione, poiche', nel prevedere una cosi' lunga proroga degli affidamenti provvisori in vigore, si pone in contraddizione con il concetto di norma di transito tra due discipline ed elude sostanzialmente l'obbligo di rispetto dei criteri di economicita' ed efficacia cui dovra' essere ispirato il nuovo assetto del servizio pubblico attraverso il redigendo Piano regionale, nel quale dovra' essere prevista la ridefinizione della rete e la determinazione dei servizi minimi e delle unita' di rete.
P. Q. M. Visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto impugna l'art. 31, comma 2 del disegno di legge n. 665/721-724 dal titolo «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008» approvato dall'ARS il 26 gennaio 2008 per violazione degli articoli 97, 117, primo comma e secondo comma, lett. e) della Costituzione, dell'art. 14 dello statuto speciale per interferenza in materia civile, dell'art. 4-ter del d.P.R. n. 1113/1953 recante «Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazioni e trasporti» nonche' degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della CE e del Regolamento CE n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia. Palermo, addi' 2 febbraio 2008 Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Di Pace