Ricorso n. 11 del 12 febbraio 2008 (Commissario dello Stato per la Regione siciliana)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2008 , n. 11
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 12 febbraio 2008 (del Commissario dello Stato per la Regione Siciliana)
(GU n. 12 del 12-3-2008)
L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta del 26 gennaio 2008,
ha approvato il disegno di legge n. 665-721-724 dal titolo
«Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008»,
pervenuto a questo Commissariato dello Stato, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 28 dello statuto speciale, il successivo 29
gennaio.
L'articolo 31, comma 2 del menzionato provvedimento legislativo
da' adito a censure sotto il profilo della legittimita'
costituzionale per violazione degli articoli 97, 117, primo comma e
secondo comma, lett. e) della Costituzione, dell'art. 14 dello
statuto speciale per interferenza in materia civile, dell'art. 4-ter
del d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, recante «Norme di attuazione
dello statuto della Regione Siciliana in materia di comunicazioni e
trasporti» nonche' degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo
della CE e del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
F a t t o
La norma censurata testualmente recita:
«Al fine di assicurare la necessaria gradualita' nel passaggio a
regime dei contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, il
termine di durata degli stessi di cui all'articolo 27, comma 6, della
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e' sostituito dal termine di
cui all'articolo 8, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007.
L'Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti
provvede alle consequenziali modifiche dei contratti di affidamento
provvisorio stipulati».
La norma sostanzialmente proroga ope legis i contratti di
affidamento provvisorio del servizio di trasporto pubblico locale
stipulati dalla pubblica amministrazione.
Detti contratti hanno durata di 36 mesi, sono stati stipulati
nelle more della definitiva adozione del Piano regionale di riassetto
organizzativo e funzionale del trasporto pubblico locale e traggono
origine dalla trasformazione operata dalla legge regionale 22
dicembre 2005, n. 19 (art. 27, comma 6) dei rapporti concessori
vigenti gia' accordati dalla regione e dai comuni ai sensi della
legge 28 settembre 1939, n. 1822 e della legge regionale 4 giugno
1964, n. 10.
Il rinvio previsto dalla disposizione oggetto del presente atto di
gravame al termine di cui all'art. 8 paragrafo 2 del Regolamento (CE)
n. 1370 del 2007, comporta tout court che la durata degli affidamenti
provvisori si prolunghi fino alla data del 3 dicembre 2019.
Il paragrafo 2 dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, la
cui entrata in vigore e' prevista per il 3 dicembre 2009,
testualmente recita: «Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di
contratti di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada
si conforma all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante
tale periodo transitorio gli Stati membri adottano misure per
conformarsi gradualmente all'articolo 5, al fine di evitare gravi
problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacita'
di trasporto.
Entro i sei mesi successivi alla prima meta' del periodo
transitorio gli Stati membri presentano alla Commissione una
relazione sullo stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione
dell'aggiudicazione graduale di contratti di servizio pubblico
conformemente all'articolo 5. Sulla scorta delle relazioni degli
Stati membri, la Commissione puo' proporre loro misure appropriate».
D i r i t t o
Da quanto esposto emerge che il legislatore regionale intende
-determinare, tramite rinvio al termine di cui all'art. 8, par. 2 del
Regolamento (CE) n. 1370/2007 non ancora in vigore, una proroga di
oltre il triplo dell'originaria durata dei contratti stipulati con i
titolari delle concessioni in materia di trasporto pubblico,
indipendentemente dall'espletamento di procedure di evidenza
pubblica.
Siffatta proroga dei preesistenti rapporti contrattuali si pone
anzitutto in contrasto con l'articolo 117, primo comma della
Costituzione poiche' suscettibile d'alterare il regime di libero
mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi
comunitari in materia di affidamento della gestione dei servizi
pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CE.
Al riguardo, si rammenta per inciso che, per una norma statale di
contenuto analogo (art. 23, legge 8 aprile 2005, n. 62) che disponeva
per l'appunto la possibilita' per le amministrazioni aggiudicatrici
di prorogare taluni contratti di servizi, l'Esecutivo comunitario ha
archiviato la relativa procedura d'infrazione soltanto a seguito
dell'intervento abrogativo operato dall'art. 28 della legge 6
febbraio 2007, n. 13.
Per di piu' la norma regionale teste' approvata, oltre a porsi in
contrasto con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, applicabili per
tutti i tipi di contratto, viola nello specifico i precetti posti
dalle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, cosi' come recepiti dal
d.lgs 12 aprile 2006, n. 13, c.d. Codice degli appalti, in termini di
affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, non potendosi
ritenere escluse dall'applicazione di tali norme le regioni cui e'
riconosciuta dai rispettivi statuti speciali competenza legislativa
primaria o esclusiva in determinata materia.
Basti citare ad esempio due regioni a statuto speciale, Sardegna e
Friuli-Venezia Giulia, entrambe dotate di competenza in materia di
trasporti, che hanno regolato le modalita' di esercizio stipulando
con le imprese affidatarie relativi contratti di servizio, di durata
non superiore a nove anni, dopo l'espletamento di procedure di gara
di evidenza pubblica.
La normativa statale del settore, inoltre, finalizza
esplicitamente il conferimento di poteri a regioni ed enti locali in
tema di affidamento dei servizi di trasporto locale
all'incentivazione del superamento degli assetti monopolistici e
dell'introduzione di regole concorrenziali nella gestione dei servizi
in questione (art. 18, d.lgs. n. 422/1997).
In tale contesto assume, peraltro, valore determinante
l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto
pubblico locale, giacche' garantisce l'effettiva apertura alla
concorrenza del settore e soprattutto la piena attuazione della
normativa europea in materia di liberalizzazione del mercato dei
servizi di trasporto locale.
A tal fine si richiama l'espresso dettato dell'art. 4-ter del
d.P.R. 17 dicembre 1953, n. 1113, cosi' come integrato e modificato
dal d.lgs. 11 settembre 2000, n. 296, che impone il ricorso alle
«procedure concorsuali, in conformita' alla normativa comunitaria e
nazionale sugli appalti pubblici di servizi» per la scelta del
gestore del servizio.
Inoltre, nel quadro del nuovo titolo V della Costituzione, codesta
ecc.ma Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis sentenze
272/2004, 80/2007, 401/2007) che la «configurazione della tutela
della concorrenza ha una portata cosi' ampia da legittimare
interventi dello Stato volti sia a promuovere, sia a proteggere
l'assetto concorrenziale del mercato».
La competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo
comma, lett. e) della Costituzione in materia di tutela della
concorrenza si configura, altresi', come acclarato da codesta ecc.ma
Corte, come trasversale ed incide nel limite della sua specificita' e
dei contenuti normativi, che di essa possono ritenersi propri, nella
totalita' degli ambiti materiali entro cui si applicano.
Non puo' pertanto consentirsi al legislatore regionale la
modifica, seppure parziale, o la sostanziale deroga, come nella
fattispecie in esame, a disposizioni quali quelle contenute nel
codice degli appalti, formulate in forma chiaramente inderogabile in
materia del ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta
del contraente.
Questo vale ancor di piu' nella materia de qua, in quanto singole
regioni potrebbero ritardare e/o vanificare il processo di
liberalizzazione del settore del trasporto pubblico, richiesto entro
termini definiti dalla normativa europea.
Invero la proroga sino al 2019, anziche' garantire gradualita' nel
passaggio a regime dei contratti di servizio pubblico di trasporto su
strada, cosi' come asserito nella norma censurata, sclerotizza la
situazione esistente sino alla data di piena operativita' della nuova
disciplina dettata dal Regolamento (CE) 1370/2007 ostacolando nei
fatti il conformarsi progressivo all'articolo 5, vanificando lo scopo
dell'articolo 8 del Regolamento stesso, che intende evitare proprio
con un articolato regime transitorio «gravi problemi strutturali per
quanto riguarda in particolare la capacita' di trasporto».
La norma censurata disattende inoltre l'obbligo per la regione di
presentare a meta' del periodo transitorio la relazione richiesta dal
paragrafo 3 dello stesso articolo 8, sullo stato dei lavori e
sull'attuazione dell'art. 5.
La disposizione in argomento e' altresi' censurabile sotto il
profilo dell'interferenza in materia di diritto privato, poiche'
impone la modifica unilaterale e autoritativa, da parte
dell'amministrazione regionale, dei contratti di affidamento
provvisorio, stipulati all'origine per una durata di trentasei mesi,
imponendo di fatto a privati imprenditori oneri ed obbligazioni non
preventivamente valutati e negoziati all'atto della conclusione del
contratto.
Si rileva, infine, che l'ari. 31, comma 2 del disegno di legge
teste' approvato viola anche l'articolo 97 della Costituzione,
poiche', nel prevedere una cosi' lunga proroga degli affidamenti
provvisori in vigore, si pone in contraddizione con il concetto di
norma di transito tra due discipline ed elude sostanzialmente
l'obbligo di rispetto dei criteri di economicita' ed efficacia cui
dovra' essere ispirato il nuovo assetto del servizio pubblico
attraverso il redigendo Piano regionale, nel quale dovra' essere
prevista la ridefinizione della rete e la determinazione dei servizi
minimi e delle unita' di rete.
P. Q. M.
Visto l'art. 28 dello statuto speciale, con il presente atto
impugna l'art. 31, comma 2 del disegno di legge n. 665/721-724 dal
titolo «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2008»
approvato dall'ARS il 26 gennaio 2008 per violazione degli articoli
97, 117, primo comma e secondo comma, lett. e) della Costituzione,
dell'art. 14 dello statuto speciale per interferenza in materia
civile, dell'art. 4-ter del d.P.R. n. 1113/1953 recante «Norme di
attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di
comunicazioni e trasporti» nonche' degli articoli 43 e 49 del
Trattato istitutivo della CE e del Regolamento CE n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Palermo, addi' 2 febbraio 2008
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Di Pace






