RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 12 febbraio 2008 , n. 11
  Ricorso  per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria  il  12 febbraio 2008 (del Commissario dello Stato per la
Regione Siciliana)

(GU n. 12 del 12-3-2008) 
 
   L'Assemblea regionale Siciliana, nella seduta del 26 gennaio 2008,
ha   approvato   il   disegno  di  legge  n. 665-721-724  dal  titolo
«Disposizioni   programmatiche   e   finanziarie  per  l'anno  2008»,
pervenuto  a  questo  Commissariato  dello  Stato, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  28  dello  statuto  speciale,  il  successivo  29
gennaio.
   L'articolo  31,  comma  2 del menzionato provvedimento legislativo
da'   adito   a   censure   sotto   il   profilo  della  legittimita'
costituzionale  per  violazione degli articoli 97, 117, primo comma e
secondo  comma,  lett.  e)  della  Costituzione,  dell'art.  14 dello
statuto  speciale per interferenza in materia civile, dell'art. 4-ter
del  d.P.R.  17  dicembre 1953, n. 1113, recante «Norme di attuazione
dello  statuto  della Regione Siciliana in materia di comunicazioni e
trasporti»  nonche'  degli  articoli  43 e 49 del Trattato istitutivo
della CE e del Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e
del  Consiglio  del  23  ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di
trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
                              F a t t o
   La norma censurata testualmente recita:
     «Al fine di assicurare la necessaria gradualita' nel passaggio a
regime  dei contratti di servizio pubblico di trasporto su strada, il
termine di durata degli stessi di cui all'articolo 27, comma 6, della
legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19, e' sostituito dal termine di
cui  all'articolo  8,  paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1370/2007
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2007.
L'Assessorato  del  turismo,  delle  comunicazioni  e  dei  trasporti
provvede  alle  consequenziali modifiche dei contratti di affidamento
provvisorio stipulati».
   La   norma  sostanzialmente  proroga  ope  legis  i  contratti  di
affidamento  provvisorio  del  servizio  di trasporto pubblico locale
stipulati dalla pubblica amministrazione.
   Detti  contratti  hanno  durata  di  36 mesi, sono stati stipulati
nelle more della definitiva adozione del Piano regionale di riassetto
organizzativo  e  funzionale del trasporto pubblico locale e traggono
origine   dalla  trasformazione  operata  dalla  legge  regionale  22
dicembre  2005,  n. 19  (art.  27,  comma  6) dei rapporti concessori
vigenti  gia'  accordati  dalla  regione  e dai comuni ai sensi della
legge  28  settembre  1939,  n. 1822 e della legge regionale 4 giugno
1964, n. 10.
   Il rinvio previsto dalla disposizione oggetto del presente atto di
gravame al termine di cui all'art. 8 paragrafo 2 del Regolamento (CE)
n. 1370 del 2007, comporta tout court che la durata degli affidamenti
provvisori si prolunghi fino alla data del 3 dicembre 2019.
   Il  paragrafo  2 dell'art. 8 del Regolamento (CE) n. 1370/2007, la
cui   entrata   in  vigore  e'  prevista  per  il  3  dicembre  2009,
testualmente recita: «Fatto salvo il paragrafo 3, l'aggiudicazione di
contratti  di servizio pubblico di trasporto per ferrovia o su strada
si  conforma  all'articolo 5 a decorrere dal 3 dicembre 2019. Durante
tale  periodo  transitorio  gli  Stati  membri  adottano  misure  per
conformarsi  gradualmente  all'articolo  5,  al fine di evitare gravi
problemi strutturali, in particolare per quanto riguarda la capacita'
di trasporto.
   Entro   i  sei  mesi  successivi  alla  prima  meta'  del  periodo
transitorio   gli   Stati  membri  presentano  alla  Commissione  una
relazione  sullo  stato dei lavori, ponendo l'accento sull'attuazione
dell'aggiudicazione   graduale  di  contratti  di  servizio  pubblico
conformemente  all'articolo  5.  Sulla  scorta  delle relazioni degli
Stati membri, la Commissione puo' proporre loro misure appropriate».
                            D i r i t t o
   Da  quanto  esposto  emerge  che  il legislatore regionale intende
-determinare, tramite rinvio al termine di cui all'art. 8, par. 2 del
Regolamento  (CE)  n. 1370/2007  non ancora in vigore, una proroga di
oltre  il triplo dell'originaria durata dei contratti stipulati con i
titolari   delle   concessioni  in  materia  di  trasporto  pubblico,
indipendentemente   dall'espletamento   di   procedure   di  evidenza
pubblica.
   Siffatta  proroga  dei  preesistenti rapporti contrattuali si pone
anzitutto   in  contrasto  con  l'articolo  117,  primo  comma  della
Costituzione  poiche'  suscettibile  d'alterare  il  regime di libero
mercato delle prestazioni e dei servizi, in violazione degli obblighi
comunitari  in  materia  di  affidamento  della  gestione dei servizi
pubblici, derivanti dagli articoli 49 e seguenti del Trattato CE.
   Al  riguardo, si rammenta per inciso che, per una norma statale di
contenuto analogo (art. 23, legge 8 aprile 2005, n. 62) che disponeva
per  l'appunto  la possibilita' per le amministrazioni aggiudicatrici
di  prorogare taluni contratti di servizi, l'Esecutivo comunitario ha
archiviato  la  relativa  procedura  d'infrazione  soltanto a seguito
dell'intervento   abrogativo  operato  dall'art.  28  della  legge  6
febbraio 2007, n. 13.
   Per  di piu' la norma regionale teste' approvata, oltre a porsi in
contrasto  con  gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, applicabili per
tutti  i  tipi  di  contratto, viola nello specifico i precetti posti
dalle  direttive  2004/17/CE  e  2004/18/CE,  cosi' come recepiti dal
d.lgs 12 aprile 2006, n. 13, c.d. Codice degli appalti, in termini di
affidamento  del servizio di trasporto pubblico locale, non potendosi
ritenere  escluse  dall'applicazione  di tali norme le regioni cui e'
riconosciuta  dai  rispettivi statuti speciali competenza legislativa
primaria o esclusiva in determinata materia.
   Basti citare ad esempio due regioni a statuto speciale, Sardegna e
Friuli-Venezia  Giulia,  entrambe  dotate di competenza in materia di
trasporti,  che  hanno  regolato le modalita' di esercizio stipulando
con  le imprese affidatarie relativi contratti di servizio, di durata
non  superiore  a nove anni, dopo l'espletamento di procedure di gara
di evidenza pubblica.
   La    normativa    statale   del   settore,   inoltre,   finalizza
esplicitamente  il conferimento di poteri a regioni ed enti locali in
tema    di    affidamento    dei    servizi   di   trasporto   locale
all'incentivazione  del  superamento  degli  assetti  monopolistici e
dell'introduzione di regole concorrenziali nella gestione dei servizi
in questione (art. 18, d.lgs. n. 422/1997).
   In   tale   contesto   assume,   peraltro,   valore   determinante
l'affidamento mediante procedure concorsuali dei servizi di trasporto
pubblico   locale,  giacche'  garantisce  l'effettiva  apertura  alla
concorrenza  del  settore  e  soprattutto  la  piena attuazione della
normativa  europea  in  materia  di  liberalizzazione del mercato dei
servizi di trasporto locale.
   A  tal  fine  si  richiama  l'espresso dettato dell'art. 4-ter del
d.P.R.  17  dicembre 1953, n. 1113, cosi' come integrato e modificato
dal  d.lgs.  11  settembre  2000,  n. 296, che impone il ricorso alle
«procedure  concorsuali,  in conformita' alla normativa comunitaria e
nazionale  sugli  appalti  pubblici  di  servizi»  per  la scelta del
gestore del servizio.
   Inoltre, nel quadro del nuovo titolo V della Costituzione, codesta
ecc.ma   Corte  ha  ripetutamente  affermato  (ex  plurimis  sentenze
272/2004,  80/2007,  401/2007)  che  la  «configurazione della tutela
della   concorrenza   ha  una  portata  cosi'  ampia  da  legittimare
interventi  dello  Stato  volti  sia  a  promuovere, sia a proteggere
l'assetto concorrenziale del mercato».
   La  competenza  esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo
comma,  lett.  e)  della  Costituzione  in  materia  di  tutela della
concorrenza  si configura, altresi', come acclarato da codesta ecc.ma
Corte, come trasversale ed incide nel limite della sua specificita' e
dei  contenuti normativi, che di essa possono ritenersi propri, nella
totalita' degli ambiti materiali entro cui si applicano.
   Non   puo'   pertanto  consentirsi  al  legislatore  regionale  la
modifica,  seppure  parziale,  o  la  sostanziale  deroga, come nella
fattispecie  in  esame,  a  disposizioni  quali  quelle contenute nel
codice  degli appalti, formulate in forma chiaramente inderogabile in
materia  del  ricorso  a procedure di evidenza pubblica per la scelta
del contraente.
   Questo  vale ancor di piu' nella materia de qua, in quanto singole
regioni   potrebbero   ritardare   e/o   vanificare  il  processo  di
liberalizzazione  del settore del trasporto pubblico, richiesto entro
termini definiti dalla normativa europea.
   Invero la proroga sino al 2019, anziche' garantire gradualita' nel
passaggio a regime dei contratti di servizio pubblico di trasporto su
strada,  cosi'  come  asserito  nella norma censurata, sclerotizza la
situazione esistente sino alla data di piena operativita' della nuova
disciplina  dettata  dal  Regolamento  (CE) 1370/2007 ostacolando nei
fatti il conformarsi progressivo all'articolo 5, vanificando lo scopo
dell'articolo  8  del Regolamento stesso, che intende evitare proprio
con  un articolato regime transitorio «gravi problemi strutturali per
quanto riguarda in particolare la capacita' di trasporto».
   La  norma censurata disattende inoltre l'obbligo per la regione di
presentare a meta' del periodo transitorio la relazione richiesta dal
paragrafo  3  dello  stesso  articolo  8,  sullo  stato  dei lavori e
sull'attuazione dell'art. 5.
   La  disposizione  in  argomento  e'  altresi' censurabile sotto il
profilo  dell'interferenza  in  materia  di  diritto privato, poiche'
impone   la   modifica   unilaterale   e   autoritativa,   da   parte
dell'amministrazione   regionale,   dei   contratti   di  affidamento
provvisorio,  stipulati all'origine per una durata di trentasei mesi,
imponendo  di  fatto a privati imprenditori oneri ed obbligazioni non
preventivamente  valutati  e negoziati all'atto della conclusione del
contratto.
   Si  rileva,  infine,  che  l'ari. 31, comma 2 del disegno di legge
teste'  approvato  viola  anche  l'articolo  97  della  Costituzione,
poiche',  nel  prevedere  una  cosi'  lunga proroga degli affidamenti
provvisori  in  vigore,  si pone in contraddizione con il concetto di
norma  di  transito  tra  due  discipline  ed  elude  sostanzialmente
l'obbligo  di  rispetto  dei criteri di economicita' ed efficacia cui
dovra'  essere  ispirato  il  nuovo  assetto  del  servizio  pubblico
attraverso  il  redigendo  Piano  regionale,  nel quale dovra' essere
prevista  la ridefinizione della rete e la determinazione dei servizi
minimi e delle unita' di rete.

        
      
                              P. Q. M.
   Visto  l'art.  28  dello  statuto  speciale,  con il presente atto
impugna  l'art.  31,  comma 2 del disegno di legge n. 665/721-724 dal
titolo  «Disposizioni  programmatiche  e finanziarie per l'anno 2008»
approvato  dall'ARS  il 26 gennaio 2008 per violazione degli articoli
97,  117,  primo  comma e secondo comma, lett. e) della Costituzione,
dell'art.  14  dello  statuto  speciale  per  interferenza in materia
civile,  dell'art.  4-ter  del  d.P.R. n. 1113/1953 recante «Norme di
attuazione  dello  statuto  della  Regione  Siciliana  in  materia di
comunicazioni  e  trasporti»  nonche'  degli  articoli  43  e  49 del
Trattato  istitutivo  della  CE e del Regolamento CE n. 1370/2007 del
Parlamento  europeo  e  del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai
servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
     Palermo, addi' 2 febbraio 2008
    Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana: Di Pace

        
     

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