Ricorso n. 11 del 16 febbraio 2009 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 febbraio 2009 , n. 11
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 febbraio 2009 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 12 del 25-3-2009)
Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai fini del presente atto; Contro la Regione Lazio in persona del Presidente della Giunta pro tempore, per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio n. 21 del 4 dicembre 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 46 del 13 dicembre 2008, recante «Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonche' dell'ente di gestione del suddetto parco». La presentazione del presente ricorso e' stata decisa dal Consiglio dei ministri del 30 gennaio 2009 come da estratto del relativo verbale che si deposita unitamente alla relazione del Ministro proponente. Con la legge n. 21 del 4 dicembre 2009, che consta di otto articoli, la regione Lazio dispone l'istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonche' dell'ente di gestione del suddetto parco. L'istituzione del suddetto parco e' finalizzata alla conservazione ed alla valorizzazione del territorio e delle risorse naturali e culturali dell'area dei Monti Ausoni e del Lago di Fondi; alla tutela ed al recupero degli habitat naturali nonche' alla conservazione delle specie animali e vegetali; allo sviluppo economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione ed incentivazione delle attivita' economiche compatibili, assicurando, in particolare, che si avviino processi di trasformazione delle attivita' agricole in attivita' agrituristiche e turistico-rurali; alla corretta utilizzazione delle risorse naturali a fini educativi, didattici e ricreativi; alla creazione di un'unica area naturale protetta. Il parco comprende parte del territorio dei Comuni di Amaseno, Monte San Biagio, Castro dei Volsci, Pastena Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Terracina, Vallecorsa, Lenola e Fondi, cosi' come individuato nei confini riportati negli allegati, oltre che il monumento naturale Tempio di Giove Anxur, il monumento naturale di Acquaviva - Cima del Monte - Quercia del Monaco, ed il monumento naturale Lago di Fondi. Viene istituito l'ente regionale di diritto pubblico parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi, per la cui organizzazione e gestione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 29/1997. L'ente e' chiamato ad adottare il piano ed il regolamento del parco nonche' il programma pluriennale di promozione economica e sociale; inoltre, d'intesa con gli enti locali e le parti sociali, promuove atti di programmazione concertata e accordi volontari, ai sensi della normativa vigente, per favorire lo sviluppo economico e sociale locale. All'interno del perimetro del parco e' vietata l'attivita' venatoria ad eccezione di eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, effettuati nel rispetto della direttiva della Giunta regionale di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche. La legge in esame detta, inoltre, le disposizioni transitorie; in particolare si prevede che entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore il Presidente della regione, o l'assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunita' del parco e nomina un commissario straordinario per la gestione dei monumenti naturali ricompresi nel parco. Entro i successivi novanta giorni, il presidente della regione provvede alla costituzione dell'insediamento del consiglio direttivo nonche' alla costituzione e all'insediamento del collegio dei revisori dei conti. La giunta regionale, con apposita deliberazione, attribuisce all'ente regionale, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarita' delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane. La legge regionale in esame «Istituzione del Parco Naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonche' dell'ente di gestione del suddetto parco», presenta profili di illegittimita' costituzionale. Si premette che, nonostante le regioni abbiano una competenza legislativa concorrente in materia di «governo del territorio», la materia della disciplina dei parchi naturali rientra nella potesta' esclusiva statale per i profili attinenti la tutela del paesaggio e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. Sono, pertanto, vincolanti per i legislatori regionali le disposizioni di cui al d.lgs. n. 42/2004 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio», che costituiscono standards minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero territorio nazionale, come confermato da una consolidata giurisprudenza costituzionale (in ultimo si veda la sent. n. 180/2008). Sulla base di tali premesse e' censurabile in quanto in contrasto con alcune disposizioni del predetto codice, l'art. 3, comma 2, del provvedimento in esame. Tale norma prevede che «per l'organizzazione dell'ente regionale e per la gestione del parco si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della legge regionale n. 29/1997 e successive modifiche». Tra le norme richiamate e' compreso anche l'art. 26 della legge regionale n. 29/1997 che, al comma 6, dispone che «il piano dell'area naturale protetta ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge n. 394 del 1991 e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello». La citata disposizione regionale, dettata nell'ambito della legge quadro regionale sulle aree protette, si deve considerare superata, a fronte dell'entrata in vigore dell'art. 145, comma 3, del d.lgs. n. 42/2004 che prescrive che «per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette». La normativa statale, oltre a prevedere un modello gerarchico tra gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli territoriali di governo, la cogenza delle previsioni dei piani paesaggistici per gli strumenti urbanistici degli Enti locali e per gli interventi settoriali, la loro prevalenza sulle disposizioni difformi contenute nei primi - in relazione alla tutela del paesaggio, prevede che «le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti su/le disposizioni contenute negli atti di pianficazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette». La disciplina statale, pertanto, esclude sia che la salvaguardia dei valori paesaggistici di un territorio protetto sia assicurata da strumenti di pianificazione diversi dalla pianificazione paesaggistica, sia che essa possa essere recessiva rispetto ad altre esigenze, urbanistiche o naturalistiche, regolate da diversi strumenti di pianificazione. Il contrasto della normativa regionale con l'art. 145, comma 3 del Codice, nonche' il superamento della separatezza tra pianificazione territoriale ed urbanistica, da un lato, e tutela paesaggistica dall'altro, e l'aver compreso la tutela del paesaggio nell'ambito del sistema della pianificazione del territorio, nei tratti dei quali si esprime il contrasto con la normativa statale, sostanziano la violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, nonche' della legislazione di principio in materia di «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali», di cui all'art. 117, terzo comma, della stessa, come confermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 180/2008.
P. Q. M. Si chiede che, ai sensi dell'art. 127 della Costituzione, sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della Regione Lazio n. 21 del 4 dicembre 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 46 del 13 dicembre 2008, recante «Istituzione del Parco naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonche' dell'ente di gestione del suddetto parco», con consequenziali provvedimenti in ordine all'intera legge per violazione dell'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione nonche' della legislazione di principio in materia di «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali», di cui all'art. 117, comma 3, della medesima Carta. Roma, addi' 4 febbraio 2009 L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di Palma