RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 16 febbraio 2009 , n. 11
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 16 febbraio 2009 (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 (GU n. 12 del 25-3-2009) 
 
    Ricorso per il Presidente del Consiglio  dei  ministri,  ex  lege
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia ai  fini  del
presente atto; 
    Contro la Regione Lazio in persona del  Presidente  della  Giunta
pro tempore, per la declaratoria  dell'illegittimita'  costituzionale
della legge della Regione Lazio n. 21 del 4 dicembre 2008, pubblicata
nel B.U.R. n. 46 del 13 dicembre 2008, recante «Istituzione del Parco
naturale regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonche' dell'ente  di
gestione del suddetto parco». La presentazione del  presente  ricorso
e' stata decisa dal Consiglio dei ministri del 30 gennaio  2009  come
da estratto del relativo verbale  che  si  deposita  unitamente  alla
relazione del Ministro proponente. 
    Con la legge n. 21 del  4  dicembre  2009,  che  consta  di  otto
articoli, la regione Lazio dispone l'istituzione del  Parco  naturale
regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonche' dell'ente di  gestione
del suddetto parco. 
    L'istituzione   del   suddetto   parco   e'   finalizzata    alla
conservazione ed alla valorizzazione del territorio e  delle  risorse
naturali e culturali dell'area dei Monti Ausoni e del Lago di  Fondi;
alla tutela ed  al  recupero  degli  habitat  naturali  nonche'  alla
conservazione  delle  specie  animali  e  vegetali;   allo   sviluppo
economico e sociale delle popolazioni locali attraverso la promozione
ed   incentivazione   delle   attivita'    economiche    compatibili,
assicurando,   in   particolare,   che   si   avviino   processi   di
trasformazione delle attivita' agricole in attivita' agrituristiche e
turistico-rurali; alla corretta utilizzazione delle risorse  naturali
a fini educativi, didattici e ricreativi; alla creazione di  un'unica
area naturale protetta. Il parco comprende parte del  territorio  dei
Comuni di Amaseno, Monte  San  Biagio,  Castro  dei  Volsci,  Pastena
Roccasecca dei  Volsci,  Sonnino,  Terracina,  Vallecorsa,  Lenola  e
Fondi, cosi' come individuato nei confini riportati  negli  allegati,
oltre che il monumento naturale Tempio di Giove Anxur,  il  monumento
naturale di Acquaviva - Cima del Monte - Quercia del  Monaco,  ed  il
monumento naturale Lago di Fondi. 
    Viene  istituito  l'ente  regionale  di  diritto  pubblico  parco
naturale regionale dei Monti Ausoni e  Lago  di  Fondi,  per  la  cui
organizzazione e gestione si applicano le disposizioni  di  cui  alla
legge regionale n. 29/1997. L'ente e' chiamato ad adottare  il  piano
ed il regolamento del  parco  nonche'  il  programma  pluriennale  di
promozione economica e sociale; inoltre, d'intesa con gli enti locali
e le parti sociali, promuove  atti  di  programmazione  concertata  e
accordi volontari, ai sensi della normativa vigente, per favorire  lo
sviluppo economico e sociale locale. 
    All'interno  del  perimetro  del  parco  e'  vietata  l'attivita'
venatoria  ad  eccezione  di   eventuali   prelievi   faunistici   ed
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri  ecologici,
effettuati nel rispetto della direttiva della Giunta regionale di cui
all'articolo  27,  comma  4,  della  legge  regionale  n.  29/1997  e
successive modifiche. 
    La legge in esame detta, inoltre, le disposizioni transitorie; in
particolare si prevede che entro trenta giorni dalla sua  entrata  in
vigore  il  Presidente  della  regione,   o   l'assessore   regionale
competente in  materia  di  ambiente  da  lui  delegato,  convoca  la
comunita' del parco e nomina  un  commissario  straordinario  per  la
gestione dei monumenti naturali ricompresi nel parco. 
    Entro i successivi novanta giorni, il  presidente  della  regione
provvede alla costituzione dell'insediamento del consiglio  direttivo
nonche'  alla  costituzione  e  all'insediamento  del  collegio   dei
revisori dei conti. La giunta regionale, con apposita  deliberazione,
attribuisce  all'ente  regionale,   con   effetto   dalla   data   di
insediamento del consiglio direttivo, la  titolarita'  delle  risorse
patrimoniali, finanziarie e umane. 
    La legge regionale  in  esame  «Istituzione  del  Parco  Naturale
regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi nonche' dell'ente di  gestione
del   suddetto   parco»,   presenta   profili    di    illegittimita'
costituzionale. 
    Si premette che, nonostante le  regioni  abbiano  una  competenza
legislativa concorrente in materia di «governo  del  territorio»,  la
materia della disciplina dei parchi naturali rientra  nella  potesta'
esclusiva statale per i profili attinenti la tutela del  paesaggio  e
dell'ambiente, ai sensi dell'art. 117,  secondo  comma,  lettera  s),
della Costituzione. Sono,  pertanto,  vincolanti  per  i  legislatori
regionali le disposizioni di cui al  d.lgs.  n.  42/2004  recante  il
«Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio»,  che  costituiscono
standards minimi ed uniformi di tutela validi sull'intero  territorio
nazionale,  come  confermato  da   una   consolidata   giurisprudenza
costituzionale (in ultimo si veda la sent. n. 180/2008). 
    Sulla base di tali premesse e' censurabile in quanto in contrasto
con alcune disposizioni del predetto codice, l'art. 3, comma  2,  del
provvedimento in esame. Tale norma prevede che «per  l'organizzazione
dell'ente regionale e per la  gestione  del  parco  si  applicano  le
disposizioni del capo II, sezione  I  e  del  capo  III  della  legge
regionale n. 29/1997 e successive modifiche». 
    Tra le norme richiamate e' compreso anche l'art. 26  della  legge
regionale n. 29/1997 che, al comma 6, dispone che «il piano dell'area
naturale protetta ha valore anche di  piano  paesistico  e  di  piano
urbanistico ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge  n.  394  del
1991 e sostituisce i piani  paesistici  ed  i  piani  territoriali  o
urbanistici di qualsiasi livello». 
    La citata disposizione regionale, dettata nell'ambito della legge
quadro regionale sulle aree protette, si deve considerare superata, a
fronte dell'entrata in vigore dell'art. 145, comma 3, del  d.lgs.  n.
42/2004 che  prescrive  che  «per  quanto  attiene  alla  tutela  del
paesaggio, le disposizioni  dei  piani  paesaggistici  sono  comunque
prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di  pianificazione
ad incidenza territoriale previsti dalle normative  di  settore,  ivi
compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette». 
    La normativa statale, oltre a prevedere un modello gerarchico tra
gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli  territoriali  di
governo, la cogenza delle previsioni dei piani paesaggistici per  gli
strumenti  urbanistici  degli  Enti  locali  e  per  gli   interventi
settoriali, la loro prevalenza sulle disposizioni difformi  contenute
nei primi - in relazione alla tutela del paesaggio, prevede  che  «le
disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque  prevalenti  su/le
disposizioni contenute  negli  atti  di  pianficazione  ad  incidenza
territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli
degli enti gestori delle aree naturali protette». 
    La disciplina statale, pertanto, esclude sia che la  salvaguardia
dei valori paesaggistici di un territorio protetto sia assicurata  da
strumenti   di   pianificazione    diversi    dalla    pianificazione
paesaggistica, sia che essa possa essere recessiva rispetto ad  altre
esigenze,  urbanistiche  o  naturalistiche,   regolate   da   diversi
strumenti di pianificazione. 
    Il contrasto della normativa regionale con l'art.  145,  comma  3
del  Codice,   nonche'   il   superamento   della   separatezza   tra
pianificazione territoriale ed urbanistica,  da  un  lato,  e  tutela
paesaggistica dall'altro, e l'aver compreso la tutela  del  paesaggio
nell'ambito del sistema  della  pianificazione  del  territorio,  nei
tratti dei quali si esprime il contrasto con  la  normativa  statale,
sostanziano la violazione dell'articolo 117, comma 2, lett. s), della
Costituzione, nonche' della legislazione di principio in  materia  di
«governo del territorio» e «valorizzazione dei  beni  culturali»,  di
cui all'art. 117, terzo comma, della stessa,  come  confermato  dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 180/2008. 

        
      
                              P. Q. M. 
    Si chiede che, ai sensi dell'art.  127  della  Costituzione,  sia
dichiarata l'illegittimita' costituzionale della legge della  Regione
Lazio n. 21 del 4 dicembre 2008, pubblicata nel B.U.R. n. 46  del  13
dicembre 2008, recante  «Istituzione  del  Parco  naturale  regionale
Monti Ausoni e Lago  di  Fondi  nonche'  dell'ente  di  gestione  del
suddetto  parco»,  con   consequenziali   provvedimenti   in   ordine
all'intera legge per violazione dell'art.  117,  comma  2,  lett.  s)
della Costituzione nonche' della legislazione di principio in materia
di «governo del territorio» e «valorizzazione dei beni culturali», di
cui all'art. 117, comma 3, della medesima Carta. 
        Roma, addi' 4 febbraio 2009 
             L'Avvocato dello Stato: Pierluigi Di Palma 

        

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