RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 20 Gennaio 2005 - 20 Gennaio 2005 , n. 11

Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 20 gennaio 2005 (del Presidente del Consiglio dei
ministri)
(GU n. 7 del 16-2-2005)

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in
Roma, via dei Portoghesi, 12 e' domiciliato;

Contro il Presidente della Giunta Regionale della Liguria per la
dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale
25 ottobre 2004, n. 18 recante «norme regionali sulle discipline
bio-naturali per il benessere» pubblicata nel B.U.R. Liguria 17
dicembre 2004, n. 10 in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost.
Giusta determinazione 28 dicembre 2004 del Consiglio dei
ministri, ricorre il deducente per la dichiarazione
dell'illegittimita' costituzionale della legge regionale Liguria 17
novembre 2004, n. 10, siccome in contrasto con l'art. 117, terzo
comma, Cost.
I) Con la denunciata legge regionale la Regione Liguria ha
istituito l'elenco per gli operatori delle discipline bio-naturali
per il benessere del cittadino, definendo tali discipline; istituendo
l'elenco degli operatori in tale settore e delle relative
organizzazioni, associazioni, imprese, definendo le modalita' per
l'inserzione in tale elenco; istituendo un «Comitato regionale»
avente, tra l'altro, funzioni di indirizzo sulla materia nel
territorio regionale e poteri disciplinari.
In particolare, con la denunciata legge regionale:
1) La Regione Liguria riconosce la qualifica di operatore
nelle seguenti discipline bio-naturali per il benessere: lo shiatsu,
la riflessologia, lo watsu, la pranoterapia, la naturopatia, lo yoga,
la kinesiologia ed il massaggio tradizionale (v. art. 2). Tali
discipline concorrono a prevenire gli stati di disagio fisici e
psichici dell'individuo senza perseguire finalita' terapeutiche o
curative.
2) La giunta regionale, sentito il comitato regionale delle
discipline bio-naturali per il benessere, puo' prevedere l'iscrizione
nell'elenco regionale per le discipline bio-naturali per il benessere
di nuove discipline bio-naturali per il benessere (v. art. 3). Il
predetto elenco e' suddiviso in due sezioni:
a) Organizzazioni con finalita' didattiche, Associazioni e
Scuole di formazione;
b) Operatori delle discipline bio-naturali per benessere.
Ciascuna sezione dell'elenco e' suddivisa in settori riferiti ad ogni
singola disciplina bio-naturale per il benessere. La prima sezione
dell'elenco e' a sua volta suddivisa nelle sottosezioni
«associazioni» ed «imprese».
3) La regione riconosce la qualifica di operatore in ciascuna
delle singole discipline bio-naturali per il benessere a coloro che
abbiano superato la prova di esami di specifici corsi teorico-pratici
organizzati da associazioni o da imprese scritte nella prima sezione
dell'elenco regionale (v. art. 6, commi 1 e 2).
4) La giunta regionale definisce, per ogni singola
disciplina, le materie oggetto del corso, la durata e le modalita'
del suo svolgimento. L'esame e' sostenuto davanti ad un'apposita
commissione (v. art. 6, comma 3).
5) L'esercizio nel territorio della regione delle attivita'
di operatore in ciascuna delle discipline bio-naturali per il
benessere e' subordinato alla preventiva iscrizione nella sezione
seconda dell'Elenco regionale (v. art. 7). La legge inoltre
specifica: le modalita' per ottenere l'iscrizione nell'elenco
regionale e le modalita' per presentare la domanda di iscrizione
all'elenco.
6) E' istituito presso la regione (v. art. 9) il comitato
regionale delle discipline bio-naturali per il benessere. La legge
stabilisce inoltre la composizione ed i compiti del predetto Comitato
(v. artt. 9 e 10). A coloro che esercitano l'attivita' di operatore
delle discipline bio-naturali per il benessere senza essere iscritti
nell'Elenco regionale e' applicata una sanzione amministrativa
pecuniaria da 250 euro a 1500 euro. Sono sottoposti a sanzione
amministrativa anche coloro che esercitano una disciplina
bio-naturale diversa da quella per la quale risultino iscritti
nell'elenco; in questo caso puo' essere disposta la sospensione per
un periodo massimo di tre mesi e, in caso di recidiva, la
cancellazione dall'Elenco (v. art. 11).
II) La legge regionale in esame appare censurabile in quanto
eccede dalle competenze regionali in materia di tutela della salute.
1) In particolare si evidenziano:
a) l'art. 1, che per realizzare il benessere dei propri
cittadini e prevenire stati di disagio fisici e psichici, attribuisce
alla regione il riconoscimento della qualifica di operatore in
ciascuna delle discipline bio-naturali per il benessere di cui
all'art. 2;
b) l'art. 2, che individua come discipline bio-naturali lo
shiatsu e il massaggio tradizionale e altre sei pratiche omologhe,
demandando alla Giunta regionale l'individuazione di nuove discipline
bio-naturali;
c) l'art. 3, che istituisce presso la Giunta regionale
l'elenco delle discipline bio-naturali;
d) l'art. 6, che definisce il percorso formativo per il
riconoscimento della qualifica di operatore in ciascuna delle singole
discipline.
Appare evidente che i succitati articoli regolamentano figure
professionali (delle quali alcune genericamente definite e non
identificate dalla legge) in esame che sono da ascriversi all'ambito
delle professioni sanitarie, anche non convenzionali, la cui
individuazione, con i relativi profili e ordinamenti didattici spetta
invece allo Stato, come affermato da codesta Corte nella nota
sentenza n. 353 del 2003.
2) Non puo' non rilevarsi che l'incostituzionalita' caratterizza
anche i sopra richiamati artt. 7, 9, 10, 11, dovendosi riconoscere
che essi sono funzionalmente - come prima detto - collegati con gli
artt. 1, 3 e 6, atteso che il loro contenuto dispositivo e, con tutta
evidenza, volto al raggiungimento dei fini della legge qui censurata,
con particolare attenzione alla regolamentazione e gestione delle
professioni sanitarie anche non convenzionali.
Le disposizioni in esame, pertanto, non rispettando il principio
fondamentale che riserva allo Stato l'individuazione delle
professioni sanitarie, stabilito dall'art. 6, comma 3, del d.lgs.
n. 502 del 1992, poi confermato dall'art. 124, comma 1, lett. b) del
d.lgs. n. 112 del 1998 e dall'art. 1, comma 2, della legge n. 42 del
1999 (che riserva allo Stato l'individuazione delle figure
professionali in esame), devono riconoscersi in contrasto con
l'art. 117, terzo comma, della Costituzione che prevede l'esercizio
della potesta' legislativa regionale in materia di professioni
sanitarie solo nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla
normativa statale.



P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata l'illegittimita' costituzionale
della legge 25 ottobre 2004, n. 18 (artt. 1, 2, 3, 6 ed artt. 7, 9,
10, 11 ai precedenti funzionalmente collegati) della Regione Liguria,
per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.
Col presente ricorso notificato, saranno depositati estratto
della deliberazione del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2004 e
copia della legge regionale Liguria impugnata.
Roma, addi' 5 gennaio 2005
Avvocato dello Stato: Giovanni Pietro De Figueiredo

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