RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 2010 , n. 11
Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 28 gennaio 2010  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
 
 
(GU n. 9 del 3-3-2010) 
 
 
 
    Ricorso  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   difeso
dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha  il  proprio
domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, contro la Regione  Toscana,
in  persona  del  suo  Presidente,   per   la   dichiarazione   della
illegittimita' costituzionale delle legge regionale 23 novembre  2009
n. 71 (BU.R. n. 50 del 27 novembre 2009) negli  articoli  1  (lettera
d), 10 (comma 2), 11 (comma 4). 
Articolo 1, lettera d). 
    Codesta Corte si e' gia' espressa in materia (sent. n.  383/2005)
rilevando la legittimita' costituzionale della  normativa  introdotta
con il d.1. n. 239/2004, convertito con modificazioni nella legge  n.
290/2003,   che   ha   comportato   «l'attribuzione   di    rilevanti
responsabilita' ad organi statali e quindi  la  parallela  disciplina
legislativa da parte dello Stato di settori che di  norma  dovrebbero
essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 117
Cost. ». 
    Con la sentenza 6/2004 (che si trova per questo richiamata  nella
sentenza n. 383/2005) codesta Corte  ha  dichiarato  la  legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1 d.1. n.  7/2002  (convertito  con
modificazioni  nella   legge   n.   55/2002),   dove   era   prevista
l'autorizzazione  unica  ministeriale.  «innanzi  tutto  in   quanto,
ragionando diversamente,  la  stessa  finalita'  per  la  quale  tale
disciplina e' stata posta verrebbe  frustrata  da  un  assetto  delle
competenze amministrative diverso da quello da essa stabilito,  anche
in considerazione delle necessaria celerita' con cui  -  al  fine  di
evitare il pericolo della interruzione della fornitura di energia  su
tutto  il  territorio  nazionale   -   le   funzioni   amministrative
concernenti la  costruzione  o  il  ripotenziamento  di  impianti  di
energia elettrica di particolare rilievo devono essere svolte». 
    L'art.  1-sexies   del   d.1.   n.   239/2003,   convertito   con
modificazioni nella legge n. 290/2003, al comma 1 ha  poi  confermato
l'autorizzazione  unica  per  la  costruzione  e  l'esercizio   degli
elettrodotti  «facenti  parte  delle  rete  nazionale  di   trasporto
dell'energia elettrica», definita dall'art. 2, comma  20,  d.lgs.  n.
79/199 come «il complesso delle stazioni di  trasformazione  e  delle
linee elettriche di trasmissione  ad  alta  tensione  sul  territorio
nazionale gestite unitariamente». 
    La  legittimita'  costituzionale  dell'art.  1-sexies  e'   stata
dichiarata da  codesta  Corte  con  la  sentenza  n.  383/2005,  gia'
richiamata.  Con  sentenza   282/2009   e'   stato   poi   confermato
ulteriormente che nell'art.12 d.lgs. n. 387/2003 si trovano enunciati
i principi fondamentali della materia (vi e' richiamata  la  sentenza
n. 364/2006). 
    L'art.  3,  lettera  d)  della  legge  regionale,  nel  prevedere
l'autorizzazione regionale per «linee ed  impianti  di  trasmissione,
trasformazione,  distribuzione  di  energia  elettrica  di   tensione
nominale superiore a  100  mila  volt»,  e'  intervenuta  sulla  rete
nazionale ad alta tensione, andando contro i  principi  fondamentali,
fissati in materia della legge dello  Stato,  cosi'  violando  l'art.
117, terzo comma, Cost. 
    La legittimita' costituzionale  non  puo'  essere  dedotta  dalla
limitazione  dell'intervento  regionale  alle   linee   ed   impianti
«assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale  (VIA)
regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79». 
    Gli interessi energetici sono diversi  da  quelli  ambientali.  I
secondi, gia' per questo, non potrebbero  incidere  sulle  competenze
per la tutela dei primi. 
    La irrazionalita' della  connessione  viene  ad  essere  evidente
anche da un diverso punto di vista. 
    Gli interessi energetici nazionali vanno presi in  considerazione
gia' nella fase di progettazione delle linee  e  gli  impianti.  Solo
successivamente i progetti sono soggetti a VIA. 
    Oltre che  singolare,  sarebbe  irragionevole  che,  in  sede  di
progettazione, si dovesse tenere conto della competenza a valutare in
futuro progetti per fini diversi  e  territorialmente  limitati,  per
estenderla alla interpretazione di interessi preliminari, di  portata
nazionale, che sono del tutto diversi da  quelli  tutelati  dal  VIA,
rispetto ai quali deve ricorrere solo la compatibilita'. 
Articolo 10, comma 2. 
    Con questa norma e' stato riscritto il  terzo  comma  dell'art.16
della 1.r. n. 39/2005. 
    Nella lett. f), malgrado il richiamo del d.lgs. n. 387/2003 (alle
cui norme e' stata evidentemente riconosciuta la natura  di  principi
fondamentali)  sono  state  introdotte   modifiche   rilevanti,   non
consentite. 
    L'art. 12, quinto comma, di quest'ultimo testo normativo  dispone
che si applica la disciplina della denuncia di inizio  dell'attivita'
agli impianti la cui capacita'  di  generazione  sia  inferiore  alle
soglie individuate nella Tabella A allegata, che sono di  60  kw  per
l'eolica e di 20 kw per la solare fotovoltaica. 
    Che queste norme costituiscano principi fondamentali non dovrebbe
essere messo in dubbio. 
    Lo conferma la giurisprudenza di codesta  Corte,  che  ha  sempre
riconosciuto la natura fondamentale dei principi che, incidendo sulla
funzionalita' della rete nazionale, non possono che  essere  uniformi
su tutto il territorio nazionale. 
    Basta solo considerare i rischi ai quali verrebbe  sottoposta  la
funzionalita' della rete se ogni Regione avesse  la  possibilita'  di
elevare a propria discrezione le soglie, al di sotto delle  quali  la
DIA non e' richiesta. 
    E' quanto, invece, ha fatto la Regione (se fosse consentito  alla
Toscana, lo dovrebbe essere a tutte le altre  Regioni)  che  per  gli
impianti eolici ha portato la soglia da 60 a 100 kw (art.10, comma 2,
lettera f), n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 (art.10, comma  2,
lettera f) n. 2). 
    La  norma,  pertanto  e'   costituzionalmente   illegittima   per
violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. 
Articolo 11, comma 4. 
    Come si e' rilevato, codesta Corte ha  gia'  avuto  occasione  di
chiarire che nell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 si trovano  enunciati  i
principi fondamentali della materia. 
    L'art. 12 non prevede, e quindi non consente, nessun  trattamento
differenziato in favore delle Regioni e  degli  enti  locali,  per  i
quali, invece, secondo la  norma  impugnata,  non  e'  necessario  il
«titolo abilitativo» (costituito dalla DIA: art.  10,  comma  1)  nei
casi individuati nelle lettere a), b) e c) quando «la Regione  e  gli
enti locali siano soggetti responsabili». 
    Ne' e' possibile individuare la  ragione  per  la  quale  la  DIA
(l'uniformita'  della  disciplina  serve  ad  evitare   rischi   alla
funzionalita' della rete) perda la sua  utilita'  in  funzione  della
natura,  anche  se  pubblica,  dei  soggetti  responsabili,  la   cui
«responsabilita'» attiene solo all'esercizio e per  questo  non  puo'
essere  considerata  automaticamente  rilevante  anche   nella   fase
preliminare della costruzione. 
    Viene ad essere evidente, per la stessa  ragione,  la  violazione
dell'art. 3 Cost. 
    Tutti coloro che  esercitano  impianti  per  energia  rinnovabile
debbono  avere  lo  stesso  trattamento  a   proposito   della   loro
installazione. 
    La natura pubblica non costituisce, di per se', nessuna  garanzia
ne' giustifica perche' uno stesso impianto debba  essere  soggetto  a
controllo (e quindi possa incorrere in certe limitazioni)  quando  e'
esercitato da  soggetti  diversi  dagli  enti  territoriali,  con  la
conseguenza  che  a  questi  ultimi  potrebbero   essere   consentiti
l'installazione e l'esercizio di impianti, che altri  non  potrebbero
realizzare. 
    Se poi si tiene presente che l'uguaglianza in questo caso attiene
ad una attivita' di produzione di energia, destinata ad inserirsi  in
un mercato concorrenziale, la norma finisce col violare anche  1'art.
117, secondo comma, lettera e), che riserva alla  legislazione  dello
Stato la «tutela della  concorrenza»  che,  come  noto,  puo'  essere
realizzata assicurando l'uguaglianza tra i soggetti che operano nello
stesso mercato. 

        
      
 
                              P. Q. M. 
 
    Si conclude perche' della legge della Regione Toscana 23 novembre
2009, n. 71 sia dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale  degli
artt. 1, lettera d) e 10, comma  2,  per  violazione  dell'art.  117,
terzo comma, Cost. e dell'art. 11, comma 4, per violazione  dell'art.
117, terzo comma, dell'art. 3 e dell'art. 117, secondo comma, lettera
e) Cost. 
    Si  produce  estratto  della  deliberazione  del  Consiglio   dei
ministri in data 22 gennaio 2010. 
        Roma, addi' 25 gennaio 2010 
 
                 L'Avvocato dello Stato: Glauco Nori 
 

Menu

Contenuti