Ricorso n. 11 del 28 gennaio 2010 (Presidente del Consiglio dei ministri)
RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 2010 , n. 11
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 28 gennaio 2010 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 9 del 3-3-2010)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma, contro la Regione Toscana, in persona del suo Presidente, per la dichiarazione della illegittimita' costituzionale delle legge regionale 23 novembre 2009 n. 71 (BU.R. n. 50 del 27 novembre 2009) negli articoli 1 (lettera d), 10 (comma 2), 11 (comma 4). Articolo 1, lettera d). Codesta Corte si e' gia' espressa in materia (sent. n. 383/2005) rilevando la legittimita' costituzionale della normativa introdotta con il d.1. n. 239/2004, convertito con modificazioni nella legge n. 290/2003, che ha comportato «l'attribuzione di rilevanti responsabilita' ad organi statali e quindi la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi del terzo comma dell'art. 117 Cost. ». Con la sentenza 6/2004 (che si trova per questo richiamata nella sentenza n. 383/2005) codesta Corte ha dichiarato la legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1 d.1. n. 7/2002 (convertito con modificazioni nella legge n. 55/2002), dove era prevista l'autorizzazione unica ministeriale. «innanzi tutto in quanto, ragionando diversamente, la stessa finalita' per la quale tale disciplina e' stata posta verrebbe frustrata da un assetto delle competenze amministrative diverso da quello da essa stabilito, anche in considerazione delle necessaria celerita' con cui - al fine di evitare il pericolo della interruzione della fornitura di energia su tutto il territorio nazionale - le funzioni amministrative concernenti la costruzione o il ripotenziamento di impianti di energia elettrica di particolare rilievo devono essere svolte». L'art. 1-sexies del d.1. n. 239/2003, convertito con modificazioni nella legge n. 290/2003, al comma 1 ha poi confermato l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli elettrodotti «facenti parte delle rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica», definita dall'art. 2, comma 20, d.lgs. n. 79/199 come «il complesso delle stazioni di trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione sul territorio nazionale gestite unitariamente». La legittimita' costituzionale dell'art. 1-sexies e' stata dichiarata da codesta Corte con la sentenza n. 383/2005, gia' richiamata. Con sentenza 282/2009 e' stato poi confermato ulteriormente che nell'art.12 d.lgs. n. 387/2003 si trovano enunciati i principi fondamentali della materia (vi e' richiamata la sentenza n. 364/2006). L'art. 3, lettera d) della legge regionale, nel prevedere l'autorizzazione regionale per «linee ed impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt», e' intervenuta sulla rete nazionale ad alta tensione, andando contro i principi fondamentali, fissati in materia della legge dello Stato, cosi' violando l'art. 117, terzo comma, Cost. La legittimita' costituzionale non puo' essere dedotta dalla limitazione dell'intervento regionale alle linee ed impianti «assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3 novembre 1998, n. 79». Gli interessi energetici sono diversi da quelli ambientali. I secondi, gia' per questo, non potrebbero incidere sulle competenze per la tutela dei primi. La irrazionalita' della connessione viene ad essere evidente anche da un diverso punto di vista. Gli interessi energetici nazionali vanno presi in considerazione gia' nella fase di progettazione delle linee e gli impianti. Solo successivamente i progetti sono soggetti a VIA. Oltre che singolare, sarebbe irragionevole che, in sede di progettazione, si dovesse tenere conto della competenza a valutare in futuro progetti per fini diversi e territorialmente limitati, per estenderla alla interpretazione di interessi preliminari, di portata nazionale, che sono del tutto diversi da quelli tutelati dal VIA, rispetto ai quali deve ricorrere solo la compatibilita'. Articolo 10, comma 2. Con questa norma e' stato riscritto il terzo comma dell'art.16 della 1.r. n. 39/2005. Nella lett. f), malgrado il richiamo del d.lgs. n. 387/2003 (alle cui norme e' stata evidentemente riconosciuta la natura di principi fondamentali) sono state introdotte modifiche rilevanti, non consentite. L'art. 12, quinto comma, di quest'ultimo testo normativo dispone che si applica la disciplina della denuncia di inizio dell'attivita' agli impianti la cui capacita' di generazione sia inferiore alle soglie individuate nella Tabella A allegata, che sono di 60 kw per l'eolica e di 20 kw per la solare fotovoltaica. Che queste norme costituiscano principi fondamentali non dovrebbe essere messo in dubbio. Lo conferma la giurisprudenza di codesta Corte, che ha sempre riconosciuto la natura fondamentale dei principi che, incidendo sulla funzionalita' della rete nazionale, non possono che essere uniformi su tutto il territorio nazionale. Basta solo considerare i rischi ai quali verrebbe sottoposta la funzionalita' della rete se ogni Regione avesse la possibilita' di elevare a propria discrezione le soglie, al di sotto delle quali la DIA non e' richiesta. E' quanto, invece, ha fatto la Regione (se fosse consentito alla Toscana, lo dovrebbe essere a tutte le altre Regioni) che per gli impianti eolici ha portato la soglia da 60 a 100 kw (art.10, comma 2, lettera f), n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 (art.10, comma 2, lettera f) n. 2). La norma, pertanto e' costituzionalmente illegittima per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Articolo 11, comma 4. Come si e' rilevato, codesta Corte ha gia' avuto occasione di chiarire che nell'art. 12 d.lgs. n. 387/2003 si trovano enunciati i principi fondamentali della materia. L'art. 12 non prevede, e quindi non consente, nessun trattamento differenziato in favore delle Regioni e degli enti locali, per i quali, invece, secondo la norma impugnata, non e' necessario il «titolo abilitativo» (costituito dalla DIA: art. 10, comma 1) nei casi individuati nelle lettere a), b) e c) quando «la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili». Ne' e' possibile individuare la ragione per la quale la DIA (l'uniformita' della disciplina serve ad evitare rischi alla funzionalita' della rete) perda la sua utilita' in funzione della natura, anche se pubblica, dei soggetti responsabili, la cui «responsabilita'» attiene solo all'esercizio e per questo non puo' essere considerata automaticamente rilevante anche nella fase preliminare della costruzione. Viene ad essere evidente, per la stessa ragione, la violazione dell'art. 3 Cost. Tutti coloro che esercitano impianti per energia rinnovabile debbono avere lo stesso trattamento a proposito della loro installazione. La natura pubblica non costituisce, di per se', nessuna garanzia ne' giustifica perche' uno stesso impianto debba essere soggetto a controllo (e quindi possa incorrere in certe limitazioni) quando e' esercitato da soggetti diversi dagli enti territoriali, con la conseguenza che a questi ultimi potrebbero essere consentiti l'installazione e l'esercizio di impianti, che altri non potrebbero realizzare. Se poi si tiene presente che l'uguaglianza in questo caso attiene ad una attivita' di produzione di energia, destinata ad inserirsi in un mercato concorrenziale, la norma finisce col violare anche 1'art. 117, secondo comma, lettera e), che riserva alla legislazione dello Stato la «tutela della concorrenza» che, come noto, puo' essere realizzata assicurando l'uguaglianza tra i soggetti che operano nello stesso mercato.
P. Q. M. Si conclude perche' della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009, n. 71 sia dichiarata la illegittimita' costituzionale degli artt. 1, lettera d) e 10, comma 2, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. e dell'art. 11, comma 4, per violazione dell'art. 117, terzo comma, dell'art. 3 e dell'art. 117, secondo comma, lettera e) Cost. Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri in data 22 gennaio 2010. Roma, addi' 25 gennaio 2010 L'Avvocato dello Stato: Glauco Nori