Ricorso per questione di legittimita' costituzionale n. 11 depositato in cancelleria il 31 gennaio 2013 (del Presidente del  Consiglio  dei ministri).

 

 

(GU n. 9 del 27.2.2013)

 

    Ricorso del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura  Generale  dello  Stato,  C.F. …,         fax                    e          PEC …, presso la  quale  e'  domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

    Contro  la  Regione  Autonoma  Valle  d'Aosta,  in  persona   del Presidente della Regione  in  carica,  con  sede  in  Aosta,  per  la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge  regionale 21 novembre 2012, n. 30, pubblicata nel  Bollettino  Ufficiale  della Regione Valle d'Aosta del 27  novembre  2012,  n.  49,  limitatamente all'articolo 2, comma 10.

 

                                Fatto

 

    La legge della Regione Autonoma Valle  d'Aosta,  n.  30,  del  21 novembre  2012,  ha  dettato  disposizioni  per  l'«Adeguamento   del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi  di politica economica e di contenimento della  spesa  pubblica  previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni vigenti  per  la

revisione  della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi   ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative».

    L'art.  2  della  legge,  sotto  la  rubrica  «Modificazioni   di disposizioni in materia di finanza locale», al comma 10, prevede che:

«Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema  di  tesoreria  unica non si applicano agli enti locali della Regione  e  alle  istituzioni scolastiche  ed  educative   dipendenti   dalla   Regione   che   non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali».

    La  disposizione  soprarichiamata  della   legge   regionale   e' costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione  assunta  dal Consiglio dei ministri nella riunione  del  18  gennaio  2013,  viene impugnata per i seguenti

 

                               Motivi

 

    1. - Il legislatore statale,  con  il  decreto-legge  24  gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni,  dalla  legge  24 marzo  2012,  n.  27,  ha  dettato  disposizioni   urgenti   per   la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'  al fine di favorire la crescita economica del Paese.

    L'art. 35  del  testo  normativo  prevede  varie  misure  per  la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione  dei  debiti  pregressi delle amministrazioni statali, nonche'  disposizioni  in  materia  di tesoreria unica. A quest'ultimo fine, l'ottavo  comma,  dell'articolo

richiamato,  ai  fini  della  tutela  dell'unita'   economica   della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, ha disposto la sospensione, fino al 31 gennaio 2014, del regime di  tesoreria  mista previsto dall'art. 7, del decreto legislativo 7 agosto 1987, n.  279.

E' stato, infine, precisato che, nello stesso periodo, agli  enti  ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, della legge 29  ottobre  1984,  n. 720.

    Il temporaneo ritorno al sistema di tesoreria  unica  costituisce un evidente strumento di coordinamento della finanza pubblica  a  cui il legislatore statale e' ricorso nell'attuale  fase  di  risanamento urgente dei bilanci pubblici, centrale e  locali.  La  sua  finalita' immediata e' l'incremento della giacenza di cassa  dello  Stato  allo

scopo di limitare  il  ricorso  all'emissione  di  titoli  di  debito pubblico necessari per procurare la liquidita' a breve termine  dello Stato e degli enti pubblici e cosi' concorrere a contenere i tassi di interesse  sul  debito  nell'attuale  situazione  di  tensione  sugli stessi.

    L'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1/2012,  trova  applicazione  nei confronti di tutti gli Enti locali, Regioni  e  province  autonome  e costituisce, pertanto, una riforma socio-economica  finalizzata  alla tutela dell'unita' economica della  Repubblica  ed  al  coordinamento della finanza pubblica.

    2. - L'art. 2, comma 10, della  legge  n.  30,  del  2012,  della Regione Valle      d'Aosta, prevedendo che le disposizioni  vigenti  riguardanti  il sistema di tesoreria unica non si applicano agli  enti  locali  della Regione ed alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla

Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali,  si pone in aperto contrasto con l'art. 35, comma 8, del d.l. n.  1,  del 2012, e viola, di conseguenza, i principi di cui agli  articoli  117, terzo e sesto comma, 119 e 120 della Costituzione.

    2.1. - Al riguardo non puo' non porsi in evidenza che il  sistema di tesoreria unica, come precisato anche di recente da codesta Corte, con la sentenza n. 311/2012, costituisce uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello  Stato  -

ordinamento e la disciplina del  suo  funzionamento  rientra  tra  le scelte di politica economica nazionale.

    La disciplina  dettata  dalla  normativa  statale  si  sostanzia, infatti, in una «misura di gestione della liquidita' tramite la quale ingentissime somme presenti nel sistema bancario  vengono  depositate nelle Tesorerie provinciali» (Sent. n. 311/2012) e  consente,  cosi',

di emettere una minore quantita'  di  titoli  di  Stato  contribuendo cosi' nella riduzione del cosiddetto spread. Tali  regole,  pertanto, si collocano nell'ambito dei principi fondamentali  di  coordinamento della finanza pubblica la cui  determinazione  spetta  alla  potesta' legislativa statale  e  non  puo'  essere  incisa  o  modificata  dal legislatore regionale.

    2.2. - Si osserva ancora che l'art. 35,  comma  8,  del  d.l.  n. 1/2012, come riconosciuto da codesta Corte con la richiamata sentenza n. 311, del 2012, ha natura di principio fondamentale in  materia  di coordinamento  nella   finanza   pubblica.   Esso   infatti   prevede l'applicazione a Regioni ed Enti locali del regime di tesoreria unica di cui all'art. 1, della legge  29  ottobre  1984,  n.  770,  per  un periodo  di  tempo  limitato,   senza   vincolare   o   limitare   la disponibilita' delle somme ne incidere sulla loro destinazione.

    La disciplina dettata dal legislatore statale soddisfa, pertanto, entrambe  le  condizioni  perche'  possa  essere  qualificata   quale effettivo e vincolante principio fondamentale in materia  di  finanza pubblica: «ha carattere transitorio e non incide sulla disponibilita' delle Regioni ed Enti locali, che sono comunque tenute a  contribuire

al contenimento  del  fabbisogno  finanziario  del  settore  pubblico allargato»  (Sent.  n.  311/2012)  e  non  possono,  quindi,  ridurlo unilateralmente.

    2.3. - Alla stregua delle considerazioni che  si  sono  formulate appare evidente che la legge regionale che qui si censura, esonerando alcuni enti locali ed istituzioni regionali dal regime  di  tesoreria unica disposto dallo Stato, viola macroscopicamente gli artt.  117  e 119 della Costituzione nell'ottica del  coordinamento  della  finanza

pubblica, cui la Regione non puo' derogare, nonche' l'art. 120  della Costituzione in merito ai profili  di  tutela  dell'unita'  economica della Repubblica.

 

                              P. Q. M.

 

    Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia  dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'articolo  2,  comma  10,  della legge n. 30, del 21  novembre  2012,  della  Regione  Autonoma  Valle d'Aosta.

    Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:

        1) Estratto della determinazione del Consiglio dei  ministri, assunta nella riunione del 18 gennaio 2013 e della relazione allegata al verbale;

        2) Copia della impugnata legge della Regione Autonomia  Valle d'Aosta n. 30/2012.

          Roma, addi' 25 gennaio 2013

 

             L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri

 

Menu

Contenuti