Ricorso n. 11 del 31 gennaio 2013 (Presidente del Consiglio dei Ministri)
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale n. 11 depositato in cancelleria il 31 gennaio 2013 (del Presidente del Consiglio dei ministri).
(GU n. 9 del 27.2.2013)
Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. …, fax … e PEC …, presso la quale e' domiciliato per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
Contro la Regione Autonoma Valle d'Aosta, in persona del Presidente della Regione in carica, con sede in Aosta, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 21 novembre 2012, n. 30, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta del 27 novembre 2012, n. 49, limitatamente all'articolo 2, comma 10.
Fatto
La legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta, n. 30, del 21 novembre 2012, ha dettato disposizioni per l'«Adeguamento del bilancio di previsione per l'anno 2012 agli obiettivi complessivi di politica economica e di contenimento della spesa pubblica previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni vigenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). Modifiche a disposizioni legislative».
L'art. 2 della legge, sotto la rubrica «Modificazioni di disposizioni in materia di finanza locale», al comma 10, prevede che:
«Le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione e alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali».
La disposizione soprarichiamata della legge regionale e' costituzionalmente illegittima e, giusta determinazione assunta dal Consiglio dei ministri nella riunione del 18 gennaio 2013, viene impugnata per i seguenti
Motivi
1. - Il legislatore statale, con il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha dettato disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita' al fine di favorire la crescita economica del Paese.
L'art. 35 del testo normativo prevede varie misure per la tempestivita' dei pagamenti, per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni statali, nonche' disposizioni in materia di tesoreria unica. A quest'ultimo fine, l'ottavo comma, dell'articolo
richiamato, ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, ha disposto la sospensione, fino al 31 gennaio 2014, del regime di tesoreria mista previsto dall'art. 7, del decreto legislativo 7 agosto 1987, n. 279.
E' stato, infine, precisato che, nello stesso periodo, agli enti ed organismi pubblici soggetti al regime di tesoreria unica si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, della legge 29 ottobre 1984, n. 720.
Il temporaneo ritorno al sistema di tesoreria unica costituisce un evidente strumento di coordinamento della finanza pubblica a cui il legislatore statale e' ricorso nell'attuale fase di risanamento urgente dei bilanci pubblici, centrale e locali. La sua finalita' immediata e' l'incremento della giacenza di cassa dello Stato allo
scopo di limitare il ricorso all'emissione di titoli di debito pubblico necessari per procurare la liquidita' a breve termine dello Stato e degli enti pubblici e cosi' concorrere a contenere i tassi di interesse sul debito nell'attuale situazione di tensione sugli stessi.
L'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1/2012, trova applicazione nei confronti di tutti gli Enti locali, Regioni e province autonome e costituisce, pertanto, una riforma socio-economica finalizzata alla tutela dell'unita' economica della Repubblica ed al coordinamento della finanza pubblica.
2. - L'art. 2, comma 10, della legge n. 30, del 2012, della Regione Valle d'Aosta, prevedendo che le disposizioni vigenti riguardanti il sistema di tesoreria unica non si applicano agli enti locali della Regione ed alle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla
Regione che non usufruiscono di assegnazioni finanziarie statali, si pone in aperto contrasto con l'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1, del 2012, e viola, di conseguenza, i principi di cui agli articoli 117, terzo e sesto comma, 119 e 120 della Costituzione.
2.1. - Al riguardo non puo' non porsi in evidenza che il sistema di tesoreria unica, come precisato anche di recente da codesta Corte, con la sentenza n. 311/2012, costituisce uno strumento essenziale per assicurare il contenimento del fabbisogno finanziario dello Stato -
ordinamento e la disciplina del suo funzionamento rientra tra le scelte di politica economica nazionale.
La disciplina dettata dalla normativa statale si sostanzia, infatti, in una «misura di gestione della liquidita' tramite la quale ingentissime somme presenti nel sistema bancario vengono depositate nelle Tesorerie provinciali» (Sent. n. 311/2012) e consente, cosi',
di emettere una minore quantita' di titoli di Stato contribuendo cosi' nella riduzione del cosiddetto spread. Tali regole, pertanto, si collocano nell'ambito dei principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica la cui determinazione spetta alla potesta' legislativa statale e non puo' essere incisa o modificata dal legislatore regionale.
2.2. - Si osserva ancora che l'art. 35, comma 8, del d.l. n. 1/2012, come riconosciuto da codesta Corte con la richiamata sentenza n. 311, del 2012, ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento nella finanza pubblica. Esso infatti prevede l'applicazione a Regioni ed Enti locali del regime di tesoreria unica di cui all'art. 1, della legge 29 ottobre 1984, n. 770, per un periodo di tempo limitato, senza vincolare o limitare la disponibilita' delle somme ne incidere sulla loro destinazione.
La disciplina dettata dal legislatore statale soddisfa, pertanto, entrambe le condizioni perche' possa essere qualificata quale effettivo e vincolante principio fondamentale in materia di finanza pubblica: «ha carattere transitorio e non incide sulla disponibilita' delle Regioni ed Enti locali, che sono comunque tenute a contribuire
al contenimento del fabbisogno finanziario del settore pubblico allargato» (Sent. n. 311/2012) e non possono, quindi, ridurlo unilateralmente.
2.3. - Alla stregua delle considerazioni che si sono formulate appare evidente che la legge regionale che qui si censura, esonerando alcuni enti locali ed istituzioni regionali dal regime di tesoreria unica disposto dallo Stato, viola macroscopicamente gli artt. 117 e 119 della Costituzione nell'ottica del coordinamento della finanza
pubblica, cui la Regione non puo' derogare, nonche' l'art. 120 della Costituzione in merito ai profili di tutela dell'unita' economica della Repubblica.
P. Q. M.
Chiede che codesta Ecc.ma Corte costituzionale voglia dichiarare la illegittimita' costituzionale dell'articolo 2, comma 10, della legge n. 30, del 21 novembre 2012, della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Con l'originale notificato del presente ricorso si deposita:
1) Estratto della determinazione del Consiglio dei ministri, assunta nella riunione del 18 gennaio 2013 e della relazione allegata al verbale;
2) Copia della impugnata legge della Regione Autonomia Valle d'Aosta n. 30/2012.
Roma, addi' 25 gennaio 2013
L'Avvocato dello Stato: Massella Ducci Teri