N. 11 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 febbraio 2003.
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in
cancelleria il 4 febbraio 2003 (del Presidente del Consiglio dei ministri)
(GU n. 12 del 26-3-2003)

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nei confronti
della Provincia di Bolzano, in persona del suo presidente della
giunta, avverso l'art. 34 della legge provinciale 15 novembre 2002,
n. 14, intitolata "norme per la formazione di base, specialistica e
continua, nonche' altre norme in ambito sanitario" pubblicata nel
Boll. uff. n. 50 del 3 dicembre 2002.
La determinazione di proposizione del ricorso e' stata approvata
dal Consiglio dei ministri nella riunione del 24 gennaio 2003 (si
depositera' estratto del relativo verbale).
L'art. 4 della legge provinciale di Bolzano 5 marzo 2001, n. 7,
ha assegnato allo "osservatorio epidemiologico provinciale operante
nell'ambito della ripartizione sanita' della provincia" una serie di
compiti, tra i quali merita segnalare lo "attivare indagini per
specifiche (e pero' non legislativamente specificate) esigenze
conoscitive", lo "effettuare controlli ed elaborazioni periodiche sui
dati acquisiti" e il "distribuire in forma programmata o su richiesta
dati selezionati ed elaborati ai competenti organi decisionali". Per
lo svolgimento dei compiti attribuiti al predetto osservatorio e'
autorizzata la stipulazione di convenzioni anche con "esperti esterni
all'amministrazione" (non pare sia esclusa la prestazione dei servizi
in questione ad opera di soggetti societari).
Il comma 5 del citato art. 4, con formula di ampia portata, pone
il principio "il trattamento dei dati sanitari personali deve
svolgersi nel rispetto della vigente normativa sulla tutela delle
persone e di altri soggetti". Senonche', l'art. 34 della legge
provinciale 15 novembre 2002, n. 14, nel sostituire il previgente
comma 3 della menzionata legge provinciale del 2001, sembra
contraddire il dianzi riportato principio espresso dal comma 5 di
quest'ultima, quando introduce a carico sia di tutti "gli enti gli
uffici e le strutture (sanitarie) pubbliche e private convenzionate",
sia dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta
"per le prestazioni oggetto di convenzione", l'obbligo giuridico di
rendere disponibili, ossia - parrebbe - di comunicare a semplice
richiesta (non e' precisato da chi e come formulata), "i dati anche
personali, comuni e sensibili, sanitari ambientali e gestionali di
cui sono in possesso".
A fonti secondarie (regolamenti provinciali) sarebbe rimessa la
definizione di modalita' e tecnologie di dette comunicazioni.
Nulla si dispone, oltre che sulle modalita' delle relative
richieste, circa le competenze amministrative in proposito, circa la
necessita' o meno del consenso delle persone cui i dati appartengono,
e circa la conservazione e la protezione dei dati ottenuti.
Se ben si e' compreso, il novellato comma 3 dell'art. 34 in esame
non esclude, ad esempio, che la conoscenza del contenuto della
cartella clinica di un paziente ricoverato in struttura sanitaria sia
autoritativamente acquisita dalla ripartizione sanita' o da altro
apparato, senza cautela di anonimato e senza che il paziente (o
ex-paziente) presti consenso o almeno sia informato. Per di piu',
l'ambito di applicazione dell'art. 34 non include la sanita'
interamente privata, ossia non convenzionata; il che determina una
diseguaglianza nella "tutela della persona" e nella salvaguardia del
diritto civile alla "privacy".
Quest'ultima osservazione conduce a prospettare la questione se
(ed eventualmente in quale misura) il tema dei diritti civili della
personalita' possa essere sottratto alla materia cui naturaliter
attiene - ad avviso di questa difesa la materia "ordinamento civile"
(secondo il linguaggio del novellato Titolo quinto della
Costituzione) - sol perche' attraverso anche da prestazioni sanitarie
o, piu' in generale, sociali e lato sensu amministrative. Invero, la
sfera dei diritti civili della personalita' per cosi' dire preesiste
agli interventi che sogliono ora denominarsi di welfare, ed e'
interessata anche da rapporti inter-privati.
L'art. 34 in esame contrasta con piu' parametri costituzionali.
Anzitutto gli articoli 11 e 12 dello statuto speciale del
Trentino-Alto Adige (come sostituiti nel 1971) non prevedono tra le
materie elencate la "tutela della persona" (nel significato
attribuito a tale espressione dal dianzi citato comma 5); la materia
"igiene e sanita'", ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera
non assorbe in se' la sfera dei diritti civili di personalita', per
quanto teste' osservato. Ne' in contrario puo' addursi che le
finalita' - prevenzione e contrasto delle epidemie - perseguite dalla
disposizione in esame sono meritevoli di considerazione: il riparto
delle competenze costituzionalmente garantite deve prescindere dalla
eventuale "bonta'" delle intenzioni dei legislatori.
Comunque, la anzidetta materia "igiene e sanita'" - e' ed e'
rimasta anche dopo la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 -
materia "di legislazione concorrente"; e quindi la provincia puo'
emanare norme legislative "nei limiti" indicati nello incipit
dell'art. 4 del predetto statuto speciale e negli ulteriori limiti
"dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato" (art. 5 del medesimo
statuto) e dei "principi fondamentali" posti dalla legislazione dello
Stato (art. 117, comma terzo, Cost.). Ora, come riconosciuto dal
legislatore provinciale quando ha menzionato la legge 31 dicembre
1996, n. 675, il legislatore statale, assecondando indicazioni
europee, ha prodotto un complesso sistema di norme in tema di
acquisizione, trattamento, elaborazione, protezione e conservazione
dei dati personali (norme che sono particolarmente severe per i dati
personali sensibili, quali sono quelli relativi alle condizioni di
salute), ed ha persino istituito una autorita' indipendente a
presidio della cosiddetta privacy. Questo sistema di norme statali
costituisce indubbio "limite" alla esplicazione della potesta'
legislativa concorrente della provincia nella nominata materia. Tra
l'altro, l'art. 23, comma 4, della citata legge n. 675 del 1996
prevede un divieto di comunicare (ed a fortiori di diffondere) dati
relativi allo stato di salute, con la sola eccezione della finalita'
di prevenzione e repressione di reati.
Ancora, l'art. 34 in esame contrasta con l'art. 2 Cost., con
l'art. 117, comma secondo, lettera l), (ordinamento civile) ed m)
(livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali) Cost., ed anche - considerata la competenza attribuita alla
predetta autorita' indipendente - con l'art. 117, comma secondo,
lettera g), (ordinamento organizzazione amministrativa dello Stato)
Cost. La Provincia non puo' avvalersi dell'ampliamento delle sue
competenze legislative conseguente all'applicazione anche ad essa
dell'art. 117, comma terzo, Cost., senza incontrare la riserva di
"legislazione esclusiva" posta a favore dello Stato dallo stesso
art. 117 al comma secondo. Il legislatore provinciale, per quanto
esorbita dalle materie "elencate" nel menzionato statuto speciale non
puo' invadere gli ambiti di cui al citato art. 117, comma secondo,
Cost. Che il legislatore provinciale, con l'art. 34 in esame, abbia
disposto nelle indicate materie di legislazione esclusiva dello Stato
appare palese per quanto dianzi segnalato ed argomentato.

P. Q. M.
Si chiede che sia dichiarata la illegittimita' costituzionale
della disposizione sottoposta a giudizio con ogni consequenziale
pronuncia e con invito a non procedere alla attuazione della
disposizione stessa in pendenza del giudizio.
Roma, addi' 29 gennaio 2003
Il vice avvocato generale dello Stato: Franco Favara

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